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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18582 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 52775/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. ADDONIZIO FRANCESCO MARIA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. D'ANDREA MARIA per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
II. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e continueranno a vivere presso la casa coniugale sita in Roma alla
Via Plancina n. 8 int. 1 unitamente alla IG.ra ; CP_1
III. La casa coniugale sita in Roma alla Via Plancina n. 8 int. 1, in comproprietà di entrambi i coniugi rimarrà assegnata alla IG.ra con quanto ivi CP_1 contenuto. Il IG. se ne è già allontanato a far data dal settembre 2023 asportando Pt_1
i suoi beni ed effetti personali;
IV. Il padre potrà avere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, dandone congruo preavviso alla madre, prelevandoli direttamente a scuola e/o a casa della madre ed ivi riaccompagnandoli. In ogni caso due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì con prelievo a scuola e riaccompagno presso la casa materna entro e non oltre le ore 23,00 nonché a fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino alla domenica sera alle ore 23,00. Il padre provvederà altresì, alternandosi con la madre, ad accompagnare i figli alle attività sportive che questi ultimi frequentano. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi i cui periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, con il padre il giorno 31 dicembre e il 1° gennaio, con la madre;
il giorno 6 gennaio e negli anni successivi in maniera alternata con l'altro genitore. Durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno i giorni di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre e così ad anni alterni;
V. Il IG. verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli l'assegno CP_1 mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal novembre 2023. Lo stesso provvederà a rimborsare alla IG.ra il 50% CP_1 delle spese straordinarie mediche, ricreative, sportive, di vacanze studio e/o per le lingue per tutti e tre i figli dietro esibizione delle dei relativi giustificativi, spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
VI. Il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50 % della rata di mutuo gravante sulla Pt_1 casa coniugale;
VII. Il sosterrà l'esborso di € 550,00 a titolo di affitto per la sua nuova collocazione;
Pt_1
VIII. I coniugi rilasciano sin da ora ampio e incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Sant'Agnello (NA) il 25/06/2011, alle condizioni
[...] congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.5,
Parte II, Serie C, Anno 2011);
- nulla sulle spese
Roma, 3/12/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 52775/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. ADDONIZIO FRANCESCO MARIA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. D'ANDREA MARIA per Controparte_1
procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
II. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e continueranno a vivere presso la casa coniugale sita in Roma alla
Via Plancina n. 8 int. 1 unitamente alla IG.ra ; CP_1
III. La casa coniugale sita in Roma alla Via Plancina n. 8 int. 1, in comproprietà di entrambi i coniugi rimarrà assegnata alla IG.ra con quanto ivi CP_1 contenuto. Il IG. se ne è già allontanato a far data dal settembre 2023 asportando Pt_1
i suoi beni ed effetti personali;
IV. Il padre potrà avere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, dandone congruo preavviso alla madre, prelevandoli direttamente a scuola e/o a casa della madre ed ivi riaccompagnandoli. In ogni caso due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì con prelievo a scuola e riaccompagno presso la casa materna entro e non oltre le ore 23,00 nonché a fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola del venerdì e sino alla domenica sera alle ore 23,00. Il padre provvederà altresì, alternandosi con la madre, ad accompagnare i figli alle attività sportive che questi ultimi frequentano. Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi i cui periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Durante il periodo delle festività natalizie, i minori trascorreranno con la madre i giorni del 24, 25 e 26 dicembre, con il padre il giorno 31 dicembre e il 1° gennaio, con la madre;
il giorno 6 gennaio e negli anni successivi in maniera alternata con l'altro genitore. Durante le vacanze di Pasqua i minori trascorreranno i giorni di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre e così ad anni alterni;
V. Il IG. verserà anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli l'assegno CP_1 mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal novembre 2023. Lo stesso provvederà a rimborsare alla IG.ra il 50% CP_1 delle spese straordinarie mediche, ricreative, sportive, di vacanze studio e/o per le lingue per tutti e tre i figli dietro esibizione delle dei relativi giustificativi, spese che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
VI. Il IG. corrisponderà alla IG.ra il 50 % della rata di mutuo gravante sulla Pt_1 casa coniugale;
VII. Il sosterrà l'esborso di € 550,00 a titolo di affitto per la sua nuova collocazione;
Pt_1
VIII. I coniugi rilasciano sin da ora ampio e incondizionato reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 CP_1
, coniugati in Sant'Agnello (NA) il 25/06/2011, alle condizioni
[...] congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n.5,
Parte II, Serie C, Anno 2011);
- nulla sulle spese
Roma, 3/12/2024
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi