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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/04/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1239/2021
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIOVANNI EDOARDO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LOSSO EMILIO
Avv. CORDELLI MARCO pres.
RT AN
Avv. LOSSO EMILIO
AVV. CORDELLI MARCO
***
pagina 1 di 9 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1239 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Di Giovanni (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
pagina 2 di 9 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Email_1
(00193), via Ottaviano n. 42, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e RT AN (C.F. Controparte_1 C.F._3
C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Losso ( – PEC C.F._5
) e dall'avv. Marco Cordelli (C.F. ed Email_2 C.F._6 elettivamente domiciliati in Roma, via Amaretta n.65/67, presso lo Studio dell'avv. Emilio Losso, giusta procura in atti
- APPELLATI -
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 25/02/2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio e RT AN per la riforma della sentenza definitiva del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 11846/2020, pubblicata in data 2/9/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G.
n. 66232/2014, promosso dagli odierni appellati nei confronti del per l'opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 13260/2014.
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“I sigg. e AN RT si oppongono al decreto ingiuntivo in epigrafe, relativo al CP_1 pagamento di € 5.011,76, oltre accessori, a titolo di prestazioni professionali eseguite su loro incarico
e nel loro interesse dal geom. Resiste l'intimante chiedendo la conferma del Parte_1 decreto...”.
In particolare, i due opponenti negavano di aver ricevuto un elaborato tecnico o altra documentazione da parte del geom. così come di aver ricevuto dal medesimo una richiesta Pt_1
di pagamento e la fattura n. 8/2014 azionata in monitorio. Sostenevano, inoltre, la pregressa esistenza di crediti da parte di due società delle quali erano titolari nei confronti di una società della quale era titolare il crediti che erano stati oggetto di due ingiunzioni di pagamento emesse dal Pt_1
Tribunale di Roma e notificate pochi giorni prima della emissione della suddetta fattura.
si costituiva, sostenendo l'irrilevanza di rapporti intercorsi tra soggetti Parte_1
diversi da quelli del procedimento monitorio e insisteva per la conferma del credito oggetto pagina 3 di 9 d'ingiunzione, del quale chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà.
Autorizzata dal Tribunale l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in quanto non ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva svolta attività istruttoria mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, escussione testimoniale e interrogatorio formale rivolto agli opponenti e al quale rispondeva solo . Controparte_1
§ 3. - L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone le spese di lite, liquidate in € 3.270,70, di cui € 122,00 per anticipazioni esenti, oltre
C.P.A. ed I.V.A. di legge a carico del convenuto opposto.”.
§ 4. - Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 25/02/2021 ha Parte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza gravata nelle parti indicate in premessa ai sensi del novellato art. 342
c.p.c. e, per l'effetto: 1) rigettare l'opposizione proposta ex adverso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare i signori al pagamento della somma di € 5.001,76 CP_1
di cui al medesimo decreto ingiuntivo;
2) in via subordinata, sempre in accoglimento del presente gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare i signori CP_1
e al pagamento in favore del signor della somma diversa,
[...] Parte_1 Parte_1 maggiore o minore, che risulterà provata e conforme a giustizia, anche all'esito di apposita CTU che sin da ora si richiede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli appellati e RT AN, costituitisi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 15/6/2021, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecce.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa: rigettare l'atto di citazione in appello così come formulato poiché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza n.11846/2020 pubblicata il 02 settembre 2020 ( R.G 66232/2014 resa dal
Tribunale civile di Roma sez. 11^ civile Dott. F. Crisafulli) in ogni sua parte. Stante la soccombenza si chiede la refusione delle spese di lite del grado come per legge”.
§ 6. — All'udienza di prima comparizione del 25/01/2022, tenutasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola su un unico motivo di gravame così rubricato: “I) Erronea valutazione delle prove raccolte, violazione degli artt. 115 e 116 C.P.C.”.
contesta al giudice di prime cure, innanzitutto, di non aver analizzato con la Parte_1
pagina 4 di 9 dovuta attenzione la deposizione testimoniale di , la quale avrebbe confermato il Testimone_1 conferimento dell'incarico professionale e dichiarato di avere “visto personalmente il marito,
Geometra lavorare su quel progetto specifico, recandosi in studio”, nonché di Parte_1 avere ella “riferito persino di avere incontrato nello studio professionale del marito i signori
e di sapere, pertanto, che gli stessi erano in procinto di costruire un nuovo edificio, per il CP_1 quale ovviamente necessitava il progetto”. Lamenta inoltre l'appellante la violazione da parte del
Tribunale del disposto dell'art 232 c.p.c. in relazione alla “fincta confessio” ricavabile dalla mancata presenza dell'opponente RT AN, all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale. Quindi il dedotta l'insussistenza di prove scritte a fondamento dell'opposizione al Pt_1 provvedimento d'ingiunzione, assume che nulla sarebbe cambiato a seguito dell'istruttoria svolta rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti, allorquando il Tribunale aveva autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo “ritenuto che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve invece rilevarsi che – contrariamente a quanto affermato dal convenuto opposto – i hanno negato di aver mai chiesto e/o ricevuto CP_1
prestazioni professionali dal GE. Spettava dunque al convenuto opposto, in quanto creditore intimante, dare piena prova dei fatti costitutivi della pretesa. A tale onere, però, il non ha Pt_1 convenientemente assolto. Premesso che la fattura in sé, pur corredata dall'estratto dei libri contabili, perde il suo carattere di prova del credito nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo,
l'ulteriore documento prodotto in atti dalla difesa convenuta (sia con la costituzione in giudizio, sia con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.) deve ritenersi privo di efficacia probatoria, non recando né le firme dei richiedenti, né alcun timbro o protocollo di presentazione ai competenti uffici comunali: in sostanza, trattasi di un elaborato “anonimo” e privo di riferimenti alla vicenda di cui è causa o al rapporto professionale invocato a fondamento del credito, che non è idoneo a costituirne la prova. Né il suo valore probatorio può essere utilmente integrato dalla deposizione della teste moglie del convenuto, attesa la sua genericità e la scarsa attendibilità di Testimone_1 un “riconoscimento” del progetto «dal modo di disegnare». Quanto alle altre prestazioni asseritamente svolte dal professionista, di esse manca qualsiasi evidenza documentale ed anche la deposizione testimoniale tace sul punto. In definitiva, il credito azionato in monitorio non può dirsi pienamente provato e l'opposizione va pertanto accolta.”
§ 7.1. — Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata non colgono nel segno, dovendosi ritenere che , parte attrice in senso sostanziale, non abbia dimostrato Parte_1
l'esistenza del credito azionato in monitorio, come argomentato compiutamente dal giudice di prime pagina 5 di 9 cure con motivazione condivisibile.
Occorre premettere che, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ove il debitore intimato svolga contestazioni in ordine all'esistenza e all'espletamento dell'attività che si assuma svolta, tale contestazione è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare sia “l'an debeatur”, sia eventualmente il quantum debeatur”. La parcella del tecnico costituisce infatti “una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art.
2697 c.c.” (Cfr. Cass. Civ. n. 230/2016; Cass. Civ. n. 14556/2004; Cass. Civ. n. 10150/2003).
Più in generale la Suprema Corte ha chiarito che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20/08/2019, n.21522; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 2, n. 2176 del
11/03/1997).
Ciò posto, si rileva che, il sommario scrutinio compiuto dal Tribunale per autorizzare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ha avuto ad oggetto le mere contestazioni degli opponenti, i quali, lamentando di non aver ricevuto la prestazione professionale dedotta dal non potevano produrre documenti astrattamente idonei a dimostrare l'inesistenza del fatto Pt_1
costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi dello stesso.
In quella fase del processo il giudice ha pertanto reputato correttamente che l'opposizione non fosse di pronta soluzione, richiedendo una indagine basata su prove che dovevano essere acquisite nel corso del processo.
Tale indagine ha successivamente condotto a ritenere non forniti gli elementi dimostrativi della pretesa azionata in monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando a esaminare specificamente le censure in cui si articola il citato motivo di gravame, si rileva che l'appellante, come si è detto, si duole in primo luogo della erronea applicazione da parte del giudice a quo degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Si legge infatti nella pag. 3 dell'atto di gravame: “In realtà, il Geometra ha pienamente assolto all'onere della prova e la pronuncia del Pt_1
Tribunale Civile di Roma viola palesemente gli articoli 115 e 116 C.P.C. i quali governano la materia dell'onere probatorio”. In particolare, il assume (pag. 6) che il credito dedotto Pt_1 sarebbe stato provato soprattutto dal contegno passivo dei “Rileggendo tale quadro CP_1 probatorio alla luce del principio cristallizzato nell'art. 115 del codice processuale in forza del quale iudex iuxta aligata et probata partium decidere debet, è di palmare evidenza che la prova del credito vantato dal sia emersa, soprattutto dal contegno passivo della parte opponente, il Pt_1
pagina 6 di 9 quale evidentemente non è stato minimamente valutato dal Tribunale, ingenerando in tal modo la violazione dell'altro principio cardine in materia di onere della prova, stabilito nell'art. 116 C.P.C., primo e secondo comma, in forza del quale gli argomenti di prova che il Giudice deve ricavare per ritenere una circostanza provata o meno non possono prescindere da una valutazione generale del contegno processuale.”
L'argomentazione non è fondata, tenuto conto che, sin dal primo scritto difensivo, i CP_1
hanno esplicitamente negato di aver ricevuto un elaborato tecnico o altra documentazione da parte del così come di aver da questo ricevuto richieste di pagamento o fatture. Pt_1
In altri termini non risulta alcuna violazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Per contro, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel primo grado, emerge che l'odierno appellante non abbia offerto alcun elemento utile a provare il contrario, ovvero la trasmissione agli appellati dell'elaborato tecnico che egli avrebbe predisposto o di altro documento utile a dimostrare lo svolgimento di una qualche attività professionale e l'inoltro di una richiesta di pagamento per tali attività. Infatti, nello stesso ricorso monitorio è dedotta la predisposizione di una mera “bozza di progettazione” e non di un progetto definito, come invece affermato dal nelle due fasi del Pt_1
giudizio di merito.
Va inoltre evidenziato che il progetto in questione è stato prodotto dall'opposto privo della firma dal progettista e dei richiedenti, né risulta indicata la data della sua formazione.
Per converso gli opponenti, in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., hanno depositato la copia di un contratto datato 18/6/2013 e sottoscritto per l'affidamento di incarico professionale con altro professionista, tale GE , avente ad oggetto attività Controparte_2 tecniche analoghe a quelle dedotte seppur genericamente dall'opposto.
Anche la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure congruamente apprezzato l'esito della prova orale, non coglie nel segno.
La Corte condivide, infatti, il giudizio di inconferenza che il Tribunale ha espresso in merito alla deposizione resa dalla testimone , moglie dell'opposto. Testimone_1
La suddetta teste ha riferito, invero, circostanze del tutto generiche, quando non anche frutto di valutazioni soggettive. In particolare, la ha dichiarato di non aver assistito ai colloqui o agli Tes_1 accordi intervenuti tra le parti, di esser “capitata” in ufficio dal marito e di averlo visto “a volte lavorare proprio sui progetti”; ha inoltre precisato di aver incontrato “a volte” “anche i sigg. in ufficio” e di sapere (senza indicare da chi avesse appreso tale notizia) che “i sigg. CP_1
pagina 7 di 9 dovevano costruire un nuovo edificio, se non ricordo male”. CP_1
Va altresì rilevato che la teste ha riconosciuto il progetto che suo marito avrebbe elaborato su incarico degli opponenti con apprezzamento del tutto soggettivo, ovvero “dal modo di disegnare”.
Appare dunque evidente che tale deposizione, per la genericità dei fatti riferiti e per la opinabilità delle valutazioni espresse, sia del tutto inidonea a dimostrare l'avvenuta prestazione professionale della quale il ha chiesto il pagamento. Pt_1
Quanto alla mancata risposta di RT AN all'interrogatorio formale (avendo invece
- altro soggetto della stessa parte processuale - risposto negativamente ai capitoli Controparte_1 articolati dalla difesa del ), deve ritenersi infondata la doglianza dell'appellante circa l'omessa Pt_1
considerazione, da parte del giudice di prime cure, della cd. ficta confessio.
Va ricordato, al riguardo, che è consolidato l'orientamento secondo il quale: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, n. 41643 del 27/12/2021; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 6, n. 9436 del 18/4/2018; Cass. Civ. Sez. II, 20/04/2006, n.9254).
Ebbene, nella sentenza oggetto di gravame, la suddetta valutazione è stata effettuata, avendo il
Tribunale compiutamente dato conto degli elementi di prova allegati dal soggetto che si è affermato creditore.
Il giudice di primo grado, infatti, ha in primo luogo esaminato l'elaborato tecnico prodotto in atti dalla difesa convenuta con la costituzione in giudizio e anche con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c., ritenendolo correttamente “privo di efficacia probatoria, non recando né le firme dei richiedenti, né alcun timbro o protocollo di presentazione ai competenti uffici comunali: in sostanza, trattasi di un elaborato “anonimo” e privo di riferimenti alla vicenda di cui è causa o al rapporto professionale invocato a fondamento del credito, che non è idoneo a costituirne la prova.”. Ha inoltre analizzato, come detto, la prova testimoniale, reputandola non idonea ad integrare il valore probatorio del detto documento “attesa la sua genericità e la scarsa attendibilità di un “riconoscimento” del progetto «dal modo di disegnare».”
Il Tribunale risulta, quindi, aver prudentemente esaminato i mezzi istruttori forniti dal in Pt_1 ossequio al disposto dell'art. 116 c.p.c. e, non avendo attribuito agli stessi alcun valore probatorio, ha correttamente omesso di tener conto della mancata risposta all'interpello da parte dell'opponente
RT AN;
ha dunque applicato il principio stabilito dall'art. 2697 c.c. e, conseguentemente, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento del corrispettivo richiesto dal pagina 8 di 9 professionista.
§ 8. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d'appello
Valore della causa: € 5.011,76 - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Totale compenso tabellare: € 2.419,00
§ 10. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 11846/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a e RT AN le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 9 di 9
Sezione VI civile
R.G. 1239/2021
All'udienza collegiale del giorno 30/04/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI GIOVANNI EDOARDO pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. LOSSO EMILIO
Avv. CORDELLI MARCO pres.
RT AN
Avv. LOSSO EMILIO
AVV. CORDELLI MARCO
***
pagina 1 di 9 La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 30 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1239 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Di Giovanni (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
pagina 2 di 9 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Email_1
(00193), via Ottaviano n. 42, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ) e RT AN (C.F. Controparte_1 C.F._3
C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Losso ( – PEC C.F._5
) e dall'avv. Marco Cordelli (C.F. ed Email_2 C.F._6 elettivamente domiciliati in Roma, via Amaretta n.65/67, presso lo Studio dell'avv. Emilio Losso, giusta procura in atti
- APPELLATI -
-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello notificato in data 25/02/2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio e RT AN per la riforma della sentenza definitiva del Controparte_1
Tribunale di Roma n. 11846/2020, pubblicata in data 2/9/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G.
n. 66232/2014, promosso dagli odierni appellati nei confronti del per l'opposizione al Pt_1
decreto ingiuntivo n. 13260/2014.
§ 2. — I fatti di causa del primo grado sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“I sigg. e AN RT si oppongono al decreto ingiuntivo in epigrafe, relativo al CP_1 pagamento di € 5.011,76, oltre accessori, a titolo di prestazioni professionali eseguite su loro incarico
e nel loro interesse dal geom. Resiste l'intimante chiedendo la conferma del Parte_1 decreto...”.
In particolare, i due opponenti negavano di aver ricevuto un elaborato tecnico o altra documentazione da parte del geom. così come di aver ricevuto dal medesimo una richiesta Pt_1
di pagamento e la fattura n. 8/2014 azionata in monitorio. Sostenevano, inoltre, la pregressa esistenza di crediti da parte di due società delle quali erano titolari nei confronti di una società della quale era titolare il crediti che erano stati oggetto di due ingiunzioni di pagamento emesse dal Pt_1
Tribunale di Roma e notificate pochi giorni prima della emissione della suddetta fattura.
si costituiva, sostenendo l'irrilevanza di rapporti intercorsi tra soggetti Parte_1
diversi da quelli del procedimento monitorio e insisteva per la conferma del credito oggetto pagina 3 di 9 d'ingiunzione, del quale chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà.
Autorizzata dal Tribunale l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto in quanto non ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, veniva svolta attività istruttoria mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, escussione testimoniale e interrogatorio formale rivolto agli opponenti e al quale rispondeva solo . Controparte_1
§ 3. - L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- pone le spese di lite, liquidate in € 3.270,70, di cui € 122,00 per anticipazioni esenti, oltre
C.P.A. ed I.V.A. di legge a carico del convenuto opposto.”.
§ 4. - Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 25/02/2021 ha Parte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, riformare la sentenza gravata nelle parti indicate in premessa ai sensi del novellato art. 342
c.p.c. e, per l'effetto: 1) rigettare l'opposizione proposta ex adverso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare i signori al pagamento della somma di € 5.001,76 CP_1
di cui al medesimo decreto ingiuntivo;
2) in via subordinata, sempre in accoglimento del presente gravame, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare i signori CP_1
e al pagamento in favore del signor della somma diversa,
[...] Parte_1 Parte_1 maggiore o minore, che risulterà provata e conforme a giustizia, anche all'esito di apposita CTU che sin da ora si richiede. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — Gli appellati e RT AN, costituitisi con comparsa di risposta Controparte_1 depositata in data 15/6/2021, hanno resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecce.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa: rigettare l'atto di citazione in appello così come formulato poiché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma della sentenza n.11846/2020 pubblicata il 02 settembre 2020 ( R.G 66232/2014 resa dal
Tribunale civile di Roma sez. 11^ civile Dott. F. Crisafulli) in ogni sua parte. Stante la soccombenza si chiede la refusione delle spese di lite del grado come per legge”.
§ 6. — All'udienza di prima comparizione del 25/01/2022, tenutasi in modalità di trattazione scritta, le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola su un unico motivo di gravame così rubricato: “I) Erronea valutazione delle prove raccolte, violazione degli artt. 115 e 116 C.P.C.”.
contesta al giudice di prime cure, innanzitutto, di non aver analizzato con la Parte_1
pagina 4 di 9 dovuta attenzione la deposizione testimoniale di , la quale avrebbe confermato il Testimone_1 conferimento dell'incarico professionale e dichiarato di avere “visto personalmente il marito,
Geometra lavorare su quel progetto specifico, recandosi in studio”, nonché di Parte_1 avere ella “riferito persino di avere incontrato nello studio professionale del marito i signori
e di sapere, pertanto, che gli stessi erano in procinto di costruire un nuovo edificio, per il CP_1 quale ovviamente necessitava il progetto”. Lamenta inoltre l'appellante la violazione da parte del
Tribunale del disposto dell'art 232 c.p.c. in relazione alla “fincta confessio” ricavabile dalla mancata presenza dell'opponente RT AN, all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale. Quindi il dedotta l'insussistenza di prove scritte a fondamento dell'opposizione al Pt_1 provvedimento d'ingiunzione, assume che nulla sarebbe cambiato a seguito dell'istruttoria svolta rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti, allorquando il Tribunale aveva autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, avendo “ritenuto che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve invece rilevarsi che – contrariamente a quanto affermato dal convenuto opposto – i hanno negato di aver mai chiesto e/o ricevuto CP_1
prestazioni professionali dal GE. Spettava dunque al convenuto opposto, in quanto creditore intimante, dare piena prova dei fatti costitutivi della pretesa. A tale onere, però, il non ha Pt_1 convenientemente assolto. Premesso che la fattura in sé, pur corredata dall'estratto dei libri contabili, perde il suo carattere di prova del credito nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo,
l'ulteriore documento prodotto in atti dalla difesa convenuta (sia con la costituzione in giudizio, sia con la seconda memoria ex art. 183 cod. proc. civ.) deve ritenersi privo di efficacia probatoria, non recando né le firme dei richiedenti, né alcun timbro o protocollo di presentazione ai competenti uffici comunali: in sostanza, trattasi di un elaborato “anonimo” e privo di riferimenti alla vicenda di cui è causa o al rapporto professionale invocato a fondamento del credito, che non è idoneo a costituirne la prova. Né il suo valore probatorio può essere utilmente integrato dalla deposizione della teste moglie del convenuto, attesa la sua genericità e la scarsa attendibilità di Testimone_1 un “riconoscimento” del progetto «dal modo di disegnare». Quanto alle altre prestazioni asseritamente svolte dal professionista, di esse manca qualsiasi evidenza documentale ed anche la deposizione testimoniale tace sul punto. In definitiva, il credito azionato in monitorio non può dirsi pienamente provato e l'opposizione va pertanto accolta.”
§ 7.1. — Le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata non colgono nel segno, dovendosi ritenere che , parte attrice in senso sostanziale, non abbia dimostrato Parte_1
l'esistenza del credito azionato in monitorio, come argomentato compiutamente dal giudice di prime pagina 5 di 9 cure con motivazione condivisibile.
Occorre premettere che, nel giudizio di cognizione avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ove il debitore intimato svolga contestazioni in ordine all'esistenza e all'espletamento dell'attività che si assuma svolta, tale contestazione è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare sia “l'an debeatur”, sia eventualmente il quantum debeatur”. La parcella del tecnico costituisce infatti “una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art.
2697 c.c.” (Cfr. Cass. Civ. n. 230/2016; Cass. Civ. n. 14556/2004; Cass. Civ. n. 10150/2003).
Più in generale la Suprema Corte ha chiarito che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20/08/2019, n.21522; nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 2, n. 2176 del
11/03/1997).
Ciò posto, si rileva che, il sommario scrutinio compiuto dal Tribunale per autorizzare ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ha avuto ad oggetto le mere contestazioni degli opponenti, i quali, lamentando di non aver ricevuto la prestazione professionale dedotta dal non potevano produrre documenti astrattamente idonei a dimostrare l'inesistenza del fatto Pt_1
costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi dello stesso.
In quella fase del processo il giudice ha pertanto reputato correttamente che l'opposizione non fosse di pronta soluzione, richiedendo una indagine basata su prove che dovevano essere acquisite nel corso del processo.
Tale indagine ha successivamente condotto a ritenere non forniti gli elementi dimostrativi della pretesa azionata in monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Passando a esaminare specificamente le censure in cui si articola il citato motivo di gravame, si rileva che l'appellante, come si è detto, si duole in primo luogo della erronea applicazione da parte del giudice a quo degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Si legge infatti nella pag. 3 dell'atto di gravame: “In realtà, il Geometra ha pienamente assolto all'onere della prova e la pronuncia del Pt_1
Tribunale Civile di Roma viola palesemente gli articoli 115 e 116 C.P.C. i quali governano la materia dell'onere probatorio”. In particolare, il assume (pag. 6) che il credito dedotto Pt_1 sarebbe stato provato soprattutto dal contegno passivo dei “Rileggendo tale quadro CP_1 probatorio alla luce del principio cristallizzato nell'art. 115 del codice processuale in forza del quale iudex iuxta aligata et probata partium decidere debet, è di palmare evidenza che la prova del credito vantato dal sia emersa, soprattutto dal contegno passivo della parte opponente, il Pt_1
pagina 6 di 9 quale evidentemente non è stato minimamente valutato dal Tribunale, ingenerando in tal modo la violazione dell'altro principio cardine in materia di onere della prova, stabilito nell'art. 116 C.P.C., primo e secondo comma, in forza del quale gli argomenti di prova che il Giudice deve ricavare per ritenere una circostanza provata o meno non possono prescindere da una valutazione generale del contegno processuale.”
L'argomentazione non è fondata, tenuto conto che, sin dal primo scritto difensivo, i CP_1
hanno esplicitamente negato di aver ricevuto un elaborato tecnico o altra documentazione da parte del così come di aver da questo ricevuto richieste di pagamento o fatture. Pt_1
In altri termini non risulta alcuna violazione da parte del Tribunale del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Per contro, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel primo grado, emerge che l'odierno appellante non abbia offerto alcun elemento utile a provare il contrario, ovvero la trasmissione agli appellati dell'elaborato tecnico che egli avrebbe predisposto o di altro documento utile a dimostrare lo svolgimento di una qualche attività professionale e l'inoltro di una richiesta di pagamento per tali attività. Infatti, nello stesso ricorso monitorio è dedotta la predisposizione di una mera “bozza di progettazione” e non di un progetto definito, come invece affermato dal nelle due fasi del Pt_1
giudizio di merito.
Va inoltre evidenziato che il progetto in questione è stato prodotto dall'opposto privo della firma dal progettista e dei richiedenti, né risulta indicata la data della sua formazione.
Per converso gli opponenti, in allegato alla seconda memoria di cui all'art. 183 c. VI c.p.c., hanno depositato la copia di un contratto datato 18/6/2013 e sottoscritto per l'affidamento di incarico professionale con altro professionista, tale GE , avente ad oggetto attività Controparte_2 tecniche analoghe a quelle dedotte seppur genericamente dall'opposto.
Anche la dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere il giudice di prime cure congruamente apprezzato l'esito della prova orale, non coglie nel segno.
La Corte condivide, infatti, il giudizio di inconferenza che il Tribunale ha espresso in merito alla deposizione resa dalla testimone , moglie dell'opposto. Testimone_1
La suddetta teste ha riferito, invero, circostanze del tutto generiche, quando non anche frutto di valutazioni soggettive. In particolare, la ha dichiarato di non aver assistito ai colloqui o agli Tes_1 accordi intervenuti tra le parti, di esser “capitata” in ufficio dal marito e di averlo visto “a volte lavorare proprio sui progetti”; ha inoltre precisato di aver incontrato “a volte” “anche i sigg. in ufficio” e di sapere (senza indicare da chi avesse appreso tale notizia) che “i sigg. CP_1
pagina 7 di 9 dovevano costruire un nuovo edificio, se non ricordo male”. CP_1
Va altresì rilevato che la teste ha riconosciuto il progetto che suo marito avrebbe elaborato su incarico degli opponenti con apprezzamento del tutto soggettivo, ovvero “dal modo di disegnare”.
Appare dunque evidente che tale deposizione, per la genericità dei fatti riferiti e per la opinabilità delle valutazioni espresse, sia del tutto inidonea a dimostrare l'avvenuta prestazione professionale della quale il ha chiesto il pagamento. Pt_1
Quanto alla mancata risposta di RT AN all'interrogatorio formale (avendo invece
- altro soggetto della stessa parte processuale - risposto negativamente ai capitoli Controparte_1 articolati dalla difesa del ), deve ritenersi infondata la doglianza dell'appellante circa l'omessa Pt_1
considerazione, da parte del giudice di prime cure, della cd. ficta confessio.
Va ricordato, al riguardo, che è consolidato l'orientamento secondo il quale: “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, n. 41643 del 27/12/2021; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 6, n. 9436 del 18/4/2018; Cass. Civ. Sez. II, 20/04/2006, n.9254).
Ebbene, nella sentenza oggetto di gravame, la suddetta valutazione è stata effettuata, avendo il
Tribunale compiutamente dato conto degli elementi di prova allegati dal soggetto che si è affermato creditore.
Il giudice di primo grado, infatti, ha in primo luogo esaminato l'elaborato tecnico prodotto in atti dalla difesa convenuta con la costituzione in giudizio e anche con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c., ritenendolo correttamente “privo di efficacia probatoria, non recando né le firme dei richiedenti, né alcun timbro o protocollo di presentazione ai competenti uffici comunali: in sostanza, trattasi di un elaborato “anonimo” e privo di riferimenti alla vicenda di cui è causa o al rapporto professionale invocato a fondamento del credito, che non è idoneo a costituirne la prova.”. Ha inoltre analizzato, come detto, la prova testimoniale, reputandola non idonea ad integrare il valore probatorio del detto documento “attesa la sua genericità e la scarsa attendibilità di un “riconoscimento” del progetto «dal modo di disegnare».”
Il Tribunale risulta, quindi, aver prudentemente esaminato i mezzi istruttori forniti dal in Pt_1 ossequio al disposto dell'art. 116 c.p.c. e, non avendo attribuito agli stessi alcun valore probatorio, ha correttamente omesso di tener conto della mancata risposta all'interpello da parte dell'opponente
RT AN;
ha dunque applicato il principio stabilito dall'art. 2697 c.c. e, conseguentemente, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento del corrispettivo richiesto dal pagina 8 di 9 professionista.
§ 8. — In conclusione, l'appello proposto da deve essere respinto. Parte_1
§ 9. — Per quanto concerne le spese di lite esse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.
Le spese dovranno essere liquidate come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d'appello
Valore della causa: € 5.011,76 - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Totale compenso tabellare: € 2.419,00
§ 10. — Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 11846/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a e RT AN le spese di lite che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 30 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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