Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 07/02/2025 e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
, con P.IVA_1 Parte_2 CodiceFiscale_1 l'avvocato Mauro Germani (C.F. ) nel cui studio in C.F._2
Roma, via dei Valeri n.1, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. )), con l'avvocato CP_2 CodiceFiscale_4 dall'Avv. Serena Daniela Mana (C.F. ) nel cui C.F._5 studio in Tropea, Via Tondo n. 189, sono elettivamente domiciliate;
PARTE APPELLATA NONCHE'
C.F. ) CP_3 C.F._6
pag. 1 di 14
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11435/2022 pubblicata il
19/07/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. e hanno convenuto in Controparte_1 CP_2 giudizio la e Parte_1 CP_4 CP_3
domandando:
[...]
- di accertare la responsabilità dei convenuti per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento sito in Roma, come individuato nello stesso atto di citazione;
- di condannare quindi i convenuti al pagamento dell'importo di euro 10.659,00, necessario alla eliminazione dei vizi riscontrati nell'esecuzione dei predetti lavori, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 4.225,81 a titolo di risarcimento danni.
A sostegno delle domande così formulate, le attrici hanno infatti esposto:
- che le attrici stesse si erano rivolte a per la realizzazione di CP_4 opere di manutenzione straordinaria nell'immobile sito in Roma, in via del Torraccio di Torrenova n. 25, p.3, int.6;
- che le aveva messe in contatto con la CP_4 Parte_1 [...]
Controparte_5
- che quest'ultima, in data 4.2.2014, aveva presentato loro un preventivo di euro 26.839,00;
- che, in pari data, aveva quindi ricevuto da CP_4 CP_1
un acconto di euro 3.000,00 per l'esecuzione dei lavori;
[...]
- che, nel mese di marzo 2014, aveva informato le attrici del CP_4 fatto che i lavori sarebbero stati realizzati da un soggetto diverso, la
[...]
di cui lo stesso era socio Parte_1 CP_4 accomandante;
- che, in data 9.4.2014, aveva effettuato un bonifico di euro CP_2
7.500,00 a favore di CP_4
- che, nel mese di aprile 2014, era iniziata l'esecuzione dei lavori commissionati e dunque: la demolizione e ricostruzione di tramezzi per ottenere una nuova planimetria;
lo spostamento della cucina in una nuova posizione;
la costruzione di un secondo bagno;
il rifacimento dell'impianto elettrico;
la tinteggiatura di tutti i locali;
il tutto come da relazione tecnica allegata alla C.I.L.A. presentata al Comune di Roma, Municipio Roma delle
Torri, prot. n. 57608 del 24.4,2014;
pag. 2 di 14 - che la progettazione e la direzione dei lavori erano state affidate all'architetto CP_3
- che la consegna dei lavori era stata concordata, verbalmente, per il mese di giugno 2014;
- che aveva effettuato, in data 30.4.2014, un bonifico Controparte_1 dell'importo di euro 1.268,80 a favore dell'architetto e, CP_3 successivamente, ulteriori bonifici (il 10.5.2014 di euro 10.558,90; il
22.5.2014 di euro 6.215,00; il 13.6.2014 di euro 4.400,00 ed infine il
18.6.2014 di euro 4.400,00) per il complessivo importo di euro 25.573,90 in favore della Parte_1
- che, a giugno 2014, le attrici avevano tuttavia verificato che i lavori non erano stati completati e presentavano vizi e difformità e che mancavano le certificazioni di regolarità dell'impianto elettrico, dell'impianto del gas e dell'impianto idraulico;
- che la situazione era stata pertanto denunciata sia alla appaltatrice, che al progettista e direttore dei lavori;
- che le attrici, dopo avere invano richiesto alla appaltatrice un incontro finalizzato alla definizione bonaria della questione, avevano incaricato due tecnici di propria fiducia di valutare, da una parte, lo stato dell'impianto elettrico e, dall'altra, di individuare e quantificare i danni provocati dalla appaltatrice nell'esecuzione dei lavori;
- che, dalla relazione concernente l'impianto elettrico, erano emerse sia la necessità di un rifacimento completo dello stesso, sia la mancanza della documentazione attestante la conformità dell'impianto;
- che, dalla seconda perizia, era inoltre emersa la presenza di vizi e difformità, quali: “eccessive pendenze nella pavimentazione dei bagni;
mancanza di supporto centrale in muratura a sostegno del piano di appoggio in granito che fa da incasso al lavandino;
irregolare posizionamento della cappa;
irregolare posizionamento del rivestimento ceramico della cucina;
errata messa in opera dell'intonaco che ha provocato la comparsa di microlesioni su pareti e soffitti;
realizzazione difforme dei controtelai delle porte esterne e del portone d'ingresso”;
- che una società terza ( , dopo avere effettuato un Controparte_6 sopralluogo, aveva inoltre rilevato la necessità di intervenire nuovamente sulle porte (le quali avrebbero dovuto essere “tagliate a misura poiché lo scrigno standard risulta essere stato murato per errore un cm più basso del piano pavimento posato e finito”) e la mancanza di alcuni accessori per la loro istallazione;
- che le attrici, considerando le condizioni di pericolo esistenti e l'esigenza di vivere all'interno dell'appartamento, avevano proceduto a proprie spese all'acquisto dei carrelli delle porte scorrevoli, alla sostituzione della caldaia e al ripristino dell'impianto elettrico condominiale che era stato danneggiato dalla appaltatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori. Su queste premesse, le attrici hanno quindi dedotto:
pag. 3 di 14 - la responsabilità della società appaltatrice, per la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate;
- la responsabilità del direttore dei lavori, per omissione della vigilanza dovuta in corso d'opera;
- la responsabilità di quale socio accomandante della CP_4 appaltatrice ed ai sensi dell'art. 2320 c.c. per avere egli partecipato attivamente al processo di gestione della società concludendo affari in nome della stessa.
1.2. I convenuti e Parte_1 CP_4 si sono tempestivamente costituiti in giudizio, formulando conclusioni
[...] conformi a quelle sopra trascritte e proponendo quindi anche domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna delle attrici al pagamento dell'importo di euro 15.000,00, a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente pattuiti.
Hanno infatti a loro volta allegato e dedotto:
- di avere ricevuto incarico dalle attrici di eseguire opere di manutenzione straordinaria, come da preventivo recante l'importo di euro 26.839,00;
- che parte dei pagamenti ricevuti in contanti dalle attrici, per il complessivo importo di euro 9.000,00, erano stati restituiti alle stesse attrici, a seguito della ricezione dei medesimi importi a mezzo di bonifici, al fine di consentire alle medesime di beneficiare degli sgravi fiscali previsti per le opere commissionate;
- che dal corrispettivo oggetto di preventivo andava detratta la somma di euro 4.500,00, riguardante la tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica, opera questa che era stata eseguita da altri soggetti incaricati dalle attrici;
- di avere eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e di avere inoltre realizzato, sempre su richiesta delle attrici, ulteriori opere, senza tuttavia ricevere per queste ultime il corrispettivo dovuto e pari ad euro 15.000,00;
- che le opere aggiuntive realizzate erano più nello specifico le seguenti “a) rimozione dell'intonaco del muro perimetrale e centrale;
b) realizzazione di intercapedine con pareti in foratini da 5; c) successivo intonaco tradizionale del tipo a stucco romano con rete zincata;
d) realizzazione parete superiore della cucina a pannelli di multistrato sovrastanti mattonelle (cucina in muratura); e) controsoffitti dei due bagni e del corridoio;
f) fornitura e posa in opera di due specchi nel bagno;
g) foro per faretti;
h) ripiano in granito nel bagno grande con fornitura e posa in opera;
i) fornitura e montaggio di una caldaia per esterno;
l) fornitura e posa in opera dei termosifoni in tutto l'appartamento; m) ulteriori punti luce rispetto ai 50 preventivati”;
- che era infondato quanto eccepito dalle attrici in ordine alle porte scorrevoli, in quanto i carrelli di cui queste ultime erano dotate
“supporta[va]no fino a 2 cm” ed erano “regolabili senza necessità alcuna di tagliare”;
pag. 4 di 14 - che le difformità lamentate dalle attrici in relazione all'impianto del gas (“difficoltà di pressione del gas”) non dipendevano dai lavori eseguiti dalla appaltatrice, quanto da un problema delle tubature condominiali, del quale le stesse attrici avrebbero dovuto essere informate prima dell'inizio dei lavori - che ciò era confermato dal fatto che, mentre nel preventivo si faceva riferimento ad una macchina di portata classica con quattro fornelli normali, le odierne attrici avevano acquistato una macchina del gas con cinque fornelli, di cui quello centrale totalmente grande da risultare inadeguato rispetto a quanto preventivato.
1.3. Il convenuto si è costituito in giudizio in occasione CP_3 dell'udienza di prima comparizione e dunque oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la domanda attorea era improcedibile per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 e 4 D.L. 132/2014, convertito con modifiche con legge 162/2014;
- che la attrice difettava di legittimazione attiva, avendo svolto nel CP_1 rapporto contrattuale la sola veste di delegata dell'altra attrice;
CP_2
- di non avere ricevuto l'incarico di direttore dei lavori, né svolto tale funzione, essendosi limitato a preparare e presentare la C.I.L.A. necessaria per l'esecuzione delle opere e ricevendo, per questa diversa attività, il compenso di euro 1.000,00 oltre IVA;
- di non avere neanche svolto, stante il mancato completamento delle opere, l'unica ulteriore attività prevista, ossia quella di “chiusura della pratica”, mediante realizzazione ed accatastamento della nuova planimetria;
- che l'indicazione, nella stessa della qualità di direttore dei lavori Pt_3 era dovuta al fatto che tale indicazione fosse formalmente necessaria alla presentazione della comunicazione in questione;
- di non avere peraltro neanche avuto rapporti diretti con le attrici (fatta eccezione per un contatto telefonico in cui si era discusso dell'utilizzo del fondo spese di euro 200,00 versato in contanti), posto che era stata la società appaltatrice a raccogliere le firme necessarie per la presentazione della e ad inoltrare alla proprietaria dell'immobile la relativa Pt_3 parcella;
- che in ogni caso, non essendo state completate le opere e non essendo pertanto ancora intervenuto il collaudo, né altra verifica delle opere, da parte del presunto direttore dei lavori, nessuna responsabilità poteva essere imputata allo stesso convenuto;
- che la documentazione prodotta dalle attrici non costituiva peraltro prova dell'esistenza dei vizi e delle difformità lamentati.
1.4. Verificato l'infruttuoso esperimento del procedimento di negoziazione assistita ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali ed interrogatorio formale delle attrici, è
pag. 5 di 14 stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra richiamate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha condannato
[...]
e in via tra loro solidale, al Parte_1 CP_4 pagamento, in favore di e , del Controparte_1 CP_2 complessivo importo di euro 11.820,00; ha rigettato la domanda proposta da e nei confronti di ha Controparte_1 CP_2 CP_3 rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 [...]
e nei confronti di e Parte_1 CP_4 Controparte_1
; ha condannato e CP_2 Parte_1
in via tra loro solidale, al rimborso, in favore di CP_4 [...]
e , delle spese di lite, liquidate in euro CP_1 CP_2
4.835,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge e ha condannato e , in via tra loro solidale, Controparte_1 CP_2 al rimborso, in favore di delle spese di lite, liquidate in euro CP_3
4.835,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “2. Le domande delle attrici meritano di essere accolte nei limiti di seguito indicati.
Al riguardo valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.1. Costituisce circostanza pacifica – essendo la contestazione sollevata dal convenuto riferibile solo al diverso contratto d'opera CP_3 intellettuale che, secondo le attrici, sarebbe intercorso con lo stesso – CP_3 che tra le attrici (entrambe, come confermato dalla provenienza promiscua dei pagamenti, non essendo invece dirimente la qualità di proprietaria dell'immobile ai fini della individuazione della veste di committente) e la società convenuta sia stato concluso un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle opere specificate nel preventivo prodotto dalle stesse attrici (doc. 2 del fascicolo di parte), con conseguente pattuizione di un corrispettivo in favore della appaltatrice pari ad euro 26.839,00, I.V.A. esclusa.
2.2. Deve inoltre ritenersi provato il mancato completamento, da parte della appaltatrice, delle opere commissionate. La circostanza, allegata dalle attrici (v. anche missive dell'8.8.2014 e del 27.8.2014, richiamate nell'atto di citazione), non è stata infatti specificamente contestata dalla società convenuta. Né quest'ultima, pur essendo di ciò onerata (ai sensi dell'art. 2697 c.c. e trattandosi di dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte), ha dato dimostrazione dell'integrale esecuzione delle opere.
pag. 6 di 14 2.3. Non risultando completate le opere, va allora richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite, ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 c.c., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 8103/2006,
Cass. 1186/2015, Cass. 9198/2018 e Cass. 4511/2019; v. inoltre Cass. 19146/2013, secondo cui l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova.). Per la ripartizione dell'onere della prova occorre pertanto fare riferimento ai generali principi operanti in materia contrattuale (cfr. S.U. Cass. 13533/2001) e dunque tenere conto che, una volta che il creditore, oltre ad avere provato il titolo da cui deriva l'obbligazione, allega l'inesatto adempimento di quest'ultima, è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto, esatto adempimento.
2.4. Nella specie, la appaltatrice convenuta, a fronte di quanto eccepito dalle attrici (anche mediante richiamo ai vizi ed alle difformità meglio descritti nelle perizie di parte di cui ai doc. 13 e 14, nonché nella relazione di cui al doc. 16), non ha tuttavia offerto la prova di cui era onerata e dunque dell'esecuzione integrale ed a regola d'arte delle opere appaltate.
Con la conseguenza che la stessa convenuta deve essere chiamata, nei limiti che seguono, a risarcire i danni causati dal proprio inadempimento, questi ultimi da quantificare nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi e difformità riscontrati.
2.5. Tenuto anche conto che la quantificazione prospettata dalle attrici, mediante il richiamo alla documentazione dalle stesse prodotta, non
è stata oggetto di contestazioni specifiche (non avendo i convenuti neanche proposto quantificazioni alternative) e si presenta comunque congrua alla pag. 7 di 14 luce delle voci di spesa riportate nel preventivo su cui si fonda il contratto di appalto, i danni in questione possono dunque essere liquidati:
- in euro 4.600,00 per il rifacimento dell'impianto elettrico (v. doc. 13 del fascicolo delle attrici);
- in euro 3.500,00 per le opere murarie indicate ai punti da 1 a 8 della perizia a firma del geom. (v. doc. 14 e 20 del fascicolo delle attrici); Per_1
- in euro 3.500,00 per le opere di rifacimento della tinteggiatura e dei rivestimenti conseguenti all'intervento sull'impianto elettrico (v. doc. 13 e 20 del fascicolo delle attrici);
- in euro 220,00 per l'acquisto degli accessori mancanti per il corretto funzionamento dei contenitori delle porte scorrevoli (doc. 14 e 17 del fascicolo delle attrici).
Nulla va invece riconosciuto per la sostituzione della caldaia e gli interventi sugli impianti (elettrico e del gas) condominiali, non trattandosi di opere ricomprese nel preventivo approvato dalle parti. L'ammontare complessivo della somma dovuta alle attrici, da parte della società convenuta ed a titolo di risarcimento danni, è quindi pari ad euro 11.820,00.
2.6. Sussistono poi i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale del convenuto CP_4
In linea generale, va infatti osservato che il socio accomandante assume la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, a norma dell'art. 2320 c.c., ove contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società, o di compiere atti di gestione aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa (cfr. Cass. 11250/2016), mentre è a tal fine irrilevante il compimento, da parte dell'accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società (cfr. Cass. 172 del 14/01/1987). Nella specie, l'affermazione della responsabilità solidale ex art. 2320 c.c. discende allora dalla circostanza, allegata dalle attrici ed anch'essa incontestata, che sia stato personalmente il socio accomandante a chiedere alle attrici, ottenendone poi l'assenso, il subentro della società in cui rivestiva tale carica (la convenuta Parte_1
nel contratto già concluso con altra società (la World Service di Calì
[...] RE & C. s.a.s), così trattando e concludendo l'affare per conto della prima.
2.7. Va invece esclusa la responsabilità del convenuto CP_3
Le attrici non hanno infatti dato adeguata prova del contenuto del contratto concluso con il predetto convenuto e dunque delle specifiche obbligazioni che sullo stesso incombevano. Né a tal fine è sufficiente la sola dichiarazione di assunzione della veste di direttore dei lavori, contenuta nella C.I.L.A. relativa all'intervento di manutenzione straordinaria effettuato.
pag. 8 di 14 La dichiarazione in questione ha infatti contenuto generico (motivo per cui neanche per questa via è dato comprendere in cosa si dovesse concretamente estrinsecare l'attività del professionista) e la sua valenza è in ogni caso contraddetta da elementi di segno contrapposto, quali l'assenza di richieste di pagamento relative a questa distinta attività (avendo infatti le stesse attrici dato atto di avere versato al professionista il solo importo di euro 1.268,00, che corrisponde a quanto dal medesimo fatturato per la sola attività di presentazione della;
v. doc. 1 del Pt_3 fascicolo del convenuto e la mancanza di sollecitazioni rivolte dalle CP_3 attrici al professionista affinché, in corso d'opera, presenziasse sul cantiere e compisse verifiche in ordine all'andamento dei lavori.
3. Deve essere invece integralmente rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti.
L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha infatti l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere (cfr. fra le altre Cass
33575/2021).
E ciò in quanto il potere, conferito al giudice dall'art. 1657 c.c., di determinare il prezzo dell'appalto se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, sempre che non possa farsi riferimento, per tale calcolo, alle tariffe esistenti e agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore. Mentre, se il contrasto riguarda anche tale aspetto del rapporto, incombe sull'attore l'onere di fornire la prova dell'entità e della consistenza di dette opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate, né, d'altra parte, offrire all'attore l'occasione di sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. 17959/2016).
Nel caso in esame i convenuti non hanno tuttavia dato la prova richiesta, considerando il tenore del tutto generico delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti sul punto (v. dichiarazioni rese dai testi e ), Tes_1 Tes_2 tale da non consentire di individuare l'esatta entità e consistenza delle opere aggiuntive compiute e dunque di procedere alla determinazione del relativo corrispettivo (non essendo d'altra parte neanche stata allegata la ricorrenza di alcuna pattuizione al riguardo).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 a
26.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione).”.
§ 3. – Hanno proposto appello Parte_1 e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Voglia nel
[...] Parte_2 merito rigettare le domande tutte così come proposte da controparte giacchè infondate in fatto in diritto per le motivazioni tutte esposte in pag. 9 di 14 narrativa;
2) In via riconvenzionale, Voglia condannare le attrici (oggi appellate) al pagamento in favore della Parte_1 e il sig. della somma di € 15.000,00 per i lavori
[...] CP_4 ulteriori suppletivi eseguiti dai predetti, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia e da liquidare anche per equità. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Hanno resistito e , rassegnando Controparte_1 CP_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'eccellentissima Corte di Appello adita, contraris rejectis:
- in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per genericità dei motivi ex art. 342 c.p.c.;
- sempre in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per irragionevole probabilità di accoglimento;
- nel merito, rigettare integralmente il proposto gravame perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza N.11435/2022 Tribunale Civile di Roma quivi impugnata. In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte giudicante dovesse decidere per la riforma dell'appellata sentenza si ripropongono le richieste istruttorie articolate in primo grado, reiterate e non accolte:
1) Richiesta di CTU tecnica, al fine di valutare tecnicamente i dati acquisiti agli atti circa l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento delle parti attrici;
2) Richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. per come già formulata nelle memorie istruttorie 183 cpc n.2 del 29/11/2018.
3) Accertare e dichiarare la responsabilità della Società “
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
P.I. con sede legale in Via Giarratana, 145/B, 00133 Roma, P.IVA_1 del socio (CF: ( ) per la mancata CP_4 CodiceFiscale_7 esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione dell'appartamento sito in Roma alla Via del Torraccio di Torrenova n. 25 per i motivi di cui in premessa;
4) Condannare la in Controparte_7 persona del legale rappresentante p.t. P.I. del socio P.IVA_1 Parte_2 ( ) corrispondere la somma di euro
[...] CodiceFiscale_7 10.659,00 necessaria per l'eliminazione dei vizi, nella misura che sarà accertata in corso di causa o quantificata dal Giudice secondo giustizia;
5) Condannare la Società “ in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. P.I. del socio P.IVA_1 CP_4
( ), al risarcimento di tutti i danni, subiti e
[...] CodiceFiscale_7 subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, pari ad euro 4.225,81 o nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, o quantificata dal Giudice secondo giustizia;
pag. 10 di 14 6) Rigettare la domanda riconvenzionale della la Società “
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
P.I. e del socio ( ); P.IVA_1 CP_4 CodiceFiscale_7
Con condanna alle spese, diritti e onorari oltre accessori come per legge.”
All'udienza del 19/05/2023 la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. CP_3
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 24/01/2025.
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 e contiene un unico motivo.
[...] Parte_2
§ 4.1 – Il motivo è intitolato: “carenza di motivazione, erronea interpretazione della legge ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie” Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nel non prendere in considerazione quanto affermato dai testi escussi e cioè che le attrici, oggi appellate, tra le altre circostanze, avevano nel corso del rapporto preteso lavori aggiuntivi non programmati dal preventivo concordato, rigettando la domanda riconvenzionale senza alcuna motivazione.
Inoltre, relativamente alle effettive somme percepite dai convenuti per l'esecuzione dei lavori nell'immobile di proprietà delle attrici: i convenuti il 04.02.2014 avrebbero presentato alle attrici un preventivo di € 26.839,00 di cui nello stesso giorno veniva corrisposto un acconto di €
3.000,00 in contanti;
il convenuto il 09/04/2014 avrebbe CP_4 ricevuto dalle attrici un bonifico di € 7.500,00 sempre per i lavori da eseguire e nello stesso tempo, come da precedente accordo, avrebbe restituito l'acconto in contanti di 3.000,00 ricevuto all'inizio dei lavori dalle attrici al fine di far beneficiare loro dello sgravio fiscale;
essi appellanti, a seguito di successivi bonifici per i successivi lavori, avrebbero restituito per le medesime ragioni alle attrici la somma di € 6.000,00; la somma di euro
4.500,00, relativa alla tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica, avrebbe dovuto essere detratta dall'importo di 26.839,00 del preventivo allegato da controparte in quanto lavoro eseguito da altri pittori incaricati dalle attrici. Secondo l'appellante tali circostanze sarebbero state tutte confermate dai propri testi, mentre il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto.
In ordine all'esecuzione a regola d'arte delle porte scorrevoli, la perizia della Ditta avrebbe infondatamente assunto Controparte_6 che: “le porte dovranno essere tagliate a misura poiché lo scrigno standard risulta essere stato murato per errore un cm più basso del piano pavimento pag. 11 di 14 posato e finito. Inoltre non risultano all'interno del cassonetti scrigno i kot accessori per l'installazione delle porte……”, perché, se fosse stata fatta un'attenta e accurata valutazione, si sarebbe potuto osservare che i carrelli delle suddette porte supportano fino a 2 cm e sono regolabili senza necessità alcuna di tagliare.
e hanno contestato l'impianto Controparte_1 CP_2
a gas ritenendo che le difficoltà di pressione del gas dipendessero dai lavori eseguiti, ma in realtà tale problema sarebbe insito nelle tubature condominiali del gas, per le quali essi appellanti non avrebbero responsabilità alcuna, in quanto prima dei lavori e Controparte_1
ben avrebbero dovuto avere conoscenza dello stato di tutti CP_2 gli impianti condominiali, confermato dal fatto che il preventivo relativo al gas concerneva una macchina di portata classica con quattro fornelli normali, mentre e acquistavano una Controparte_1 CP_2 macchina del gas con cinque fornelli di cui uno al centro talmente grande da risultare inadeguato rispetto a quello previsto. Per tale motivo solo
[...]
e avrebbero dovuto essere responsabili delle CP_1 CP_2 difficoltà lamentate in quanto non avevano comunicato ai convenuti le modifiche che le stesse avrebbero effettuato nell'immobile.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
Il prime Giudice ha accertato, in maniera del tutto condivisibile, la responsabilità dell'appaltatrice nonchè di per Parte_1 CP_4 la mancata esecuzione delle opere preventivate e per la non esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite, ritenendo altresì, che i medesimi non avessero dimostrato, come era loro onere, l'avvenuta commissione di lavori aggiuntivi né documentalmente né mediante l'esame testimoniale. A fronte di ciò, le contestazioni espresse con il gravame si rivelano del tutto generiche e costituiscono una mera riproposizione dei rilievi rappresentati in primo grado. Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, «…affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (pur restando escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado)» (Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
In altri termini, i motivi di appello devono tradursi sempre nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico;
dopodiché l'appellante, una volta denunciato esattamente l'errore commesso dal primo giudice, deve anche offrire la prova della fondatezza del motivo, in ossequio alla regola, due volte ribadita dalle sezioni unite della S.C.
(Cass. SS.UU. n. 28498/2005 e Cass. SS.UU. n. 3033/2013), che vuole pag. 12 di 14 l'appellante onerato della prova dei motivi posti a sostegno dell'impugnazione.
Non è dato, dunque, ribadire argomentazioni già esposte in primo grado, senza confrontarsi con il ragionamento seguito dal primo giudice. Nel caso di specie l'appellante si limita a riproporre, integralmente, le stesse argomentazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado con domanda riconvenzionale (confronta atto di appello e comparsa da pag. 2 a 5), senza contrapporre alla motivazione del Tribunale alcuna tesi alternativa idonea a contrastare la statuizione circa la ritenuta mancanza di prova dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, né prendendo posizione sulla quantificazione, ritenuta congrua dal Tribunale, dei costi per l'eliminazione dei vizi.
Al pari ha omesso di fornire prospettazioni contrarie alla ritenuta mancanza di dimostrazione dei lavori aggiuntivi. Né può ritenersi soddisfacente a tal fine l'assunto del tutto vago, privo di riferimenti, che i testi sentiti avrebbero confermato tutte le circostanze dedotte dall'appaltatrice (in particolare sui lavori aggiuntivi), dichiarazioni che secondo l'appellante, il giudice non avrebbe preso in considerazione.
Il primo Giudice, al contrario, ha evidenziato il tenore del tutto generico delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti sul punto, poiché non erano tali da consentire di individuare l'esatta entità e consistenza delle opere aggiuntive compiute e dunque di procedere alla determinazione del relativo corrispettivo (non essendo d'altra parte neanche stata allegata la ricorrenza di alcuna pattuizione al riguardo). A fronte di tale chiara statuizione, infatti, nulla ha replicato l'appellante, non avendo contrapposto argomentazioni volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle stesse (v. Cass. ord. 12.2.2021 n. 3691), non cogliendo, difatti, in modo specifico la ratio individuata dal primo giudice a sostegno della decisione assunta.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata, rimanendo assorbite le domande e istanze istruttorie proposte in via subordinata dalle appellate.
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
Nulla per le spese per , rimasto contumace. CP_3
pag. 13 di 14 § 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e contro la sentenza n. Controparte_1 CP_2 CP_3
11435/2022, pubblicata il 19/07/2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza n. 11435 del 2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna e Parte_1 [...] al pagamento in solido delle spese di lite in favore di Pt_2
e liquidate in complessivi Controparte_1 CP_2
€ 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – nulla per il contumace;
4. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 07/02/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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