Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3430 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Terragno, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Paolo Mormando, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili.
Per l'udienza del 14/10/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 1/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Vernole (LE) il 04/09/2004;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] Per_1
e , nata a [...] l'[...]; Per_2
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 20/12/2022;
1
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vernole
(LE) il 04/09/2004 da e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) I coniugi continueranno a vivere separati e a tal fine essi si danno reciproca libertà di fissare ove meglio ritengano la loro dimora e/o residenza;
2 2) L'abitazione familiare sita in Lequile alla via San Cesario n. 138, di proprietà del IG. , resta assegnata, con tutti i mobili che arredano la stessa, Pt_1 alla IG.ra che continua ad abitarla unitamente alle figlie minori;
Parte_2
3) L'affidamento delle minori sarà condiviso, con collocamento presso la madre IG.ra presso l'abitazione in Lequile alla via San Cesario Parte_2
n. 138;
4) Il IG. verserà mensilmente a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 per ciascuna delle due figlie la somma di 225,00 euro a mezzo bonifico bancario, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di luglio 2025. Tale importo sarà corrisposto dal IG.
entro il giorno dieci di ogni mese;
Pt_1
5) La IG.ra percepirà per intero l'assegno unico universale INPS;
Parte_2
6) Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuna economicamente autosufficiente;
7) Le spese straordinarie documentate che si renderanno necessarie per le figlie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% come da
Protocollo sulle spese straordinarie vigente presso il Tribunale di Lecce, che gli istanti dichiarano di conoscere. Le parti si impegnano previamente a concordare fra di loro le spese straordinarie che si renderanno necessarie per essere approvate;
8) In ordine al diritto di visita:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, durante la settimana, per due pomeriggi, il martedì e il giovedì, dalle ore 16:00 sino alle 20:00, nel periodo invernale (15 settembre – 15 giugno) e dalle ore 17:00 fino alle ore 23:00 nel periodo estivo (16 giugno – 14 settembre), avendo cura di accompagnarle presso i luoghi in cui le stesse dovessero svolgere eventuali attività sportive, didattiche ed extradidattiche. Inoltre, il padre terrà con sé le minori, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato
(o dall'uscita da scuola) fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- Le minori trascorreranno, ad anni alterni, consecutivamente, sette giorni, dal 23 al 29 dicembre con un genitore, a cominciare dal Natale
3 2022 con la madre ed otto giorni, dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'altro genitore, a cominciare dal 30 dicembre 2022 col padre;
- e rimarranno, ad anni alterni, con un genitore, Per_1 Per_2 consecutivamente, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua e, con l'altro, dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, a cominciare da
Pasqua 2023 con il padre e PA con la madre;
- Il padre terrà con sé le figlie per un periodo di 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi in quello di agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, dal 4 al 10 di luglio e dal 1 al 7 di agosto. Le figlie trascorreranno, inoltre, un periodo di 7 giorni consecutivi anche con la madre nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi sempre entro il 31 maggio di ogni anno e, in difetto d'accordo, dal 21 al 28 luglio e dal 16 al 22 agosto di ogni anno;
nei due periodi di permanenza continuativa con ciascun genitore il diritto di visita dell'altro resterà sospeso;
negli altri periodi estivi del mese di luglio e del mese di agosto varrà la disciplina prevista per il resto dell'anno;
- e rimarranno col IG. nel giorno della festa Per_1 Per_2 Pt_1 del papà e con la IG.ra nel corso della domenica di maggio Parte_2 dedicata alla festa della mamma;
le minori, infine, trascorreranno tutte le festività infra annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, ecc..) ad anni alterni con l'uno o con l'altro dei genitori;
le minori, comunque, rimarranno con ciascun genitore nel giorno del suo rispettivo compleanno;
- È fatto salvo, comunque, ogni diverso accordo fra i coniugi in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, dei desideri e degli impegni scolastici, sportivi, ricreativi di e e sempre nel primario interesse di queste ultime;
Per_1 Per_2
9) Entrambi i coniugi, sin da ora, si scambiano l'autorizzazione all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
10) Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci e operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo;
4 2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024. Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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