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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 180/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 180/21, promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024
d a
DI Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio degli avv. STAUNOVO Parte_2
Azione revocatoria POLACCO EDOARDO e TARZIA GIORGIO;
ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE c.c. c o n t r o
, con il patrocinio degli avv. LEVITO Parte_3
NEGRINI ALESSANDRA e.BELTRANI CARLO;
, con il patrocinio degli avv. MANZONI MICHELE e Parte_4
MASTROPIETRO ENRICO
APPELLATI
Con l'intervento di per il tramite di NEXUS S.r.l. società che ha Controparte_1
agito in forza di procura conferita da Parte_5
quale mandataria di con
[...] Controparte_1
il patrocinio degli avv. BENEDETTO GARGANI e. GUIDO GARGANI
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1891/2020, pubblicata il 29.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
A) In riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi inefficaci e revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le ragioni descritte in atti, l'atto in data
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota
2 proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala, terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa. Con ogni conseguente statuizione.
B) Col favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi.
C) In via istruttoria: (i) Ordinarsi al convenuto ed Parte_3
alla l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_3 dell'estratto del conto corrente n. 64/267834 intestato a e Parte_6
sul quale è stato accreditato l'assegno n. 0157375711-12 di Controparte_4
€ 50 mila emesso dal sig. per il pagamento del prezzo della Parte_4
compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (ii) Ordinarsi al convenuto ed al Parte_4
Banco BPM S.p.A. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 9575 (o 9576) presso la Filiale di Bottanuco del Banco
BPM, sul quale è stato tratto l'assegno n. 0157375711-12 di € 50 mila con il quale sarebbe stato corrisposto il prezzo della compravendita in data
13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2018. (iii) Ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati, nonché per testi dei signori ed , sui seguenti Parte_7 Parte_8 capitoli: 1. “Vero che la somma di € 50 mila utilizzata per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa è stata fornita al sig. Pt_4 dal - ovvero restituita al - sig. ”. 2. “Vero
[...] Parte_6
che il sig. , la sig.ra ed il sig. Parte_6 Parte_7
, in data coeva ed anteriore alla compravendita oggetto di Parte_8
3 causa, hanno riferito al sig. che il sig. Parte_4 Parte_6
era debitore della Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio per le obbligazioni della Edilnova s.r.l., nonché la negativa Parte_2
situazione economico-finanziaria di quest'ultim
Dell'appellato Parte_6
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto dalla Parte_9
per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare
[...]
inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa dalla stessa.
In via principale: rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in Parte_9 fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. In ogni caso:
Spese ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, Iva e Cpa per legge.
Dell'appellato : Parte_4
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'appello proposto dalla Parte_9
per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare
[...] inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa dalla stessa. In via principale: rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato Parte_9
in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. In ogni caso: Spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Iva e Cpa per legge.
Dell'intervenuta per il tramite di NEXUS Controparte_1
S.r.l.
A) In riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi inefficaci e revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le ragioni descritte in atti, l'atto in data
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
4 venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala,
5 terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa. Con ogni conseguente statuizione. B) Col favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi. C) In via istruttoria: (i) Ordinarsi al convenuto ed alla l'esibizione, ai sensi Parte_6 Controparte_3
dell'art. 210 c.p.c., dell'estratto del conto corrente n. 64/267834 intestato a e sul quale è stato accreditato l'assegno Parte_6 Controparte_4
n. 0157375711-12 di € 50 mila emesso dal sig. per il pagamento Parte_4
del prezzo della compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (ii) Ordinarsi al convenuto ed al Banco BPM S.p.A. l'esibizione, ai sensi Parte_4 dell'art. 210 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 9575 (o 9576) presso la Filiale di Bottanuco del Banco BPM, sul quale è stato tratto l'assegno n.
0157375711-12 di € 50 mila con il quale sarebbe stato corrisposto il prezzo della compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (iii) Ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati, nonché per testi dei signori Parte_7
ed , sui seguenti capitoli: “Vero che la somma di € 50
[...] Parte_8
mila utilizzata per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa è stata fornita al sig. dal - ovvero restituita al - sig. Parte_4 [...]
”. 2. “Vero che il sig. , la Parte_6 Parte_6
sig.ra ed il sig. , in data coeva ed anteriore Parte_7 Parte_8
alla compravendita oggetto di causa, hanno riferito al sig. che Parte_4
il sig. era debitore della Cassa Rurale – Banca di Parte_6
Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop. per le obbligazioni della
Edilnova s.r.l., nonché la negativa situazione economico-finanziaria di quest'ultima”. Roma - Brescia, 06 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di revocatoria avanzata dall'odierna appellante in relazione all'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita, meglio indicato nelle conclusioni sopra trascritte, e concluso tra come venditore e Parte_10 Pt_4
6 come acquirente. Pt_4
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che fossero provate, ai fini dell'azione revocatoria, le ragioni di credito vantate dalla Banca nei confronti di
[...]
quale fideiussore, fino all'importo di euro Parte_6
2.250.000,00 per le obbligazioni contratte dalla società Edilnova Srl, pari a euro 1.100.000,00.
Il Tribunale riteneva, altresì, che l'atto di compravendita si fosse perfezionato successivamente al sorgere del credito e che, nel caso di specie, fosse sussistente l'eventus damni.
Il Tribunale riteneva, invece, non sussistente il requisito soggettivo in capo al terzo, definito come “scientia damni o partecipatio fraudis”.
Il Tribunale riepilogava gli elementi addotti dall'attrice a sostegno di tale ultimo elemento ossia
1. la “pregressa conoscenza inter partes (la figlia di è coniugata Pt_3
con il sig. , di cui è anche socia nella W&G S.N.C. DI Parte_8
MA IU & C., v. doc. 12, ed il sig. è socio Parte_8
dell'acquirente nella GLTV DI TE SA & C. S.N.C., Parte_4
v. doc. 13)”;
2. l'”anomalia dello strumento negoziale della vendita con riserva del diritto di abitazione (diritto, questo, non aggredibile esecutivamente), che costituisce uno dei più abituali mezzi di elusione dei diritti dei creditori”;
3. il “prezzo irrisorio di compravendita”;
4. le “modalità di pagamento del basso prezzo, che agevola il “giro” di denaro tra venditore ed acquirente”;
5. la “rinuncia all'ipoteca legale, dimostrativa di una approfondita conoscenza tra acquirente e venditore”.
Il Tribunale, con riguardo alla “pregressa conoscenza inter partes”, evidenziava che
“le circostanze descritte” nulla dimostravano “circa particolari legami esistenti tra le parti contraenti (venditore e acquirente) o circa precedenti rapporti ed interessi economici intercorsi tra le stesse, tali da far ritenere
7 che fosse in qualche modo a conoscenza delle vicende Parte_4
personali di , anche quale garante della società Parte_6
Edilnova s.r.l.”
Con riguardo all'anomalia dello strumento negoziale utilizzato, il Tribunale osservava che “la vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione
è uno degli strumenti patrimoniali consentiti dall'ordinamento e, dunque, che non presenta di per sé alcuna “anomalia”. Secondo il Tribunale, il fatto che “il diritto di abitazione non sia aggredibile esecutivamente e che, pertanto, tale strumento possa essere utilizzato quale mezzo di elusione dei diritti dei creditori, rileva semmai sotto il profilo della prova dell'elemento psicologico in capo al venditore”.
Quanto al tema del prezzo irrisorio, secondo il Tribunale anche a volerlo considerare tale, si tratterebbe di “un elemento di per sé neutro e, quindi, non idoneo a dimostrare la sussistenza in capo all'acquirente della scientia damni, in un contesto in cui non vi è alcun altro elemento in forza del quale ritenere che fosse a conoscenza della esposizione debitoria Parte_4
maturata dal proprio dante causa nei confronti Parte_6 Parte_6 della Banca attrice”.
Secondo il Tribunale “le modalità di pagamento del prezzo (avvenuto mediante assegno bancario, regolarmente incassato)” non sarebbero
“significative ai fini della prova della scientia damni del terzo, avuto riguardo al complessivo quadro in cui si collocano, da cui non emerge alcuna anomalia del negozio concluso tra le parti e da cui non risultano particolari e significativi rapporti esistenti tra le stesse parti contraenti”.
Il Tribunale si soffermava, altresì, sull'assenza di uno specifico motivo in capo all'acquirente per addivenire all'acquisto dell'immobile, ritenendo che ciò “non dimostra di per sé la consapevolezza in capo alla parte acquirente di sottrarre, con l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, le garanzie spettanti ai creditori di quest'ultimo, non essendovi motivo di dubitare della effettiva volontà delle parti di stipulare il negozio in discussione ed operare il trasferimento del diritto di proprietà degli
8 immobili”.
Secondo il Tribunale, infine, “l'intento di sottrarre il bene ai creditori non potrebbe desumersi nemmeno dal fatto che il venditore abbia rinunciato all'ipoteca legale e “dai motivi che lo hanno spinto a ciò”.
In conclusione il Tribunale rigettava la domanda e condannava la Pt_9
attrice al pagamento delle spese.
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TREVIGLIO - SOC. COOP. promuoveva appello, affidandosi a due motivi.
Si costituivano gli appellati chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 19 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 novembre
2024.
Con atto di intervento, depositato il 18 novembre 2022, si costituiva
[...]
per il tramite di NEXUS S.r.l. società che agiva in Controparte_1
forza di procura conferita, da Parte_5
quale mandataria di
[...] Controparte_1
All'udienza del 6 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra trascritti e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del terzo, in realtà li avrebbe disattesi.
Censura, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale avrebbe “valutato la scientia damni intendendola erroneamente come compartecipazione del terzo al disegno pregiudizievole” e nella parte in cui “ha richiesto la conoscenza dello specifico debito per il quale l'azione è esperita”.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea valutazione degli elementi di prova in ordine alla ricorrenza della scientia damni in capo al Pt_4
9 Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che gli appellanti hanno adottato una medesima linea difensiva.
In secondo luogo, avrebbe dovuto tenere in considerazione che entrambe le parti, nelle loro comparse di costituzione, avevano ammesso o non contestato la loro reciproca conoscenza.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato quando ha ritenuto non provato che il conoscesse le vicende personali del , anche quale garante Pt_4 Parte_6
della società Edilnova Srl.
In ogni caso, proprio il fatto gli appellanti abbiano usato, quale mezzo di pagamento, un assegno bancario, sarebbe indice del fatto che le parti si conoscevano perfettamente.
Nello stesso senso, secondo l'appellante, anche la rinuncia all'ipoteca legale potrebbe giustificarsi solo con una fiducia assoluta nel buon fine dell'assegno.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, valutato correttamente l'anomalia dello strumento negoziale prescelto (vendita con riserva del diritto di abitazione, in luogo della vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto).
Secondo l'appellante, il fatto che la vendita con riserva di diritto di abitazione ed il pagamento mediante assegni bancari siano mezzi consentiti dall'ordinamento, non significa che, ai fini dell'azione revocatoria, non siano anomali.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto neutro il fatto che le parti non abbiano fornito una plausibile giustificazione dell'atto.
Censura, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha tenuto conto che l'immobile compravenduto, anche considerando il diritto di abitazione, era stato venduto a prezzo irrisorio e nella parte in cui ha ritenuto comunque neutra detta circostanza.
L'appellante, considerato che la sentenza impugnata non aveva trattato specificamente il tema della scientia damni in capo a , Parte_6
richiama gli argomenti spesi, a tal fine, nel giudizio di primo grado,
10 focalizzati essenzialmente sul fatto che quest'ultimo era amministratore della società garantita.
L'appello è fondato.
Va innanzitutto osservato che le statuizioni del Tribunale circa l'esistenza del credito vantato dall'appellante, la sua anteriorità rispetto all'atto di disposizione oggetto di revocatoria e l'eventus damni in capo all'appellante non sono state oggetto di appello incidentale. Conseguentemente sulle statuizioni in questione è sceso il giudicato.
Prima di affrontare i motivi di appello, va chiarito che il Tribunale, pur non espressamente, ha riconosciuto anche la sussistenza della scientia damni in capo a . Ed infatti ha escluso tale requisito solo in capo al Parte_10
terzo.
Va, in ogni caso ricordato che, nel caso di specie, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito e per il quale è già stato accertato l'eventus damni, è sufficiente, ai fini dell'elemento soggettivo, la prova della scientia damni e, quindi, della consapevolezza del debitore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, del terzo, di ledere o di diminuire la possibilità del creditore di vedere soddisfatto il proprio credito.
Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, “sul punto la Suprema Corte ha precisato che è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n.
14489; Cass. 1 giugno 2000, n. 7262)”
La scientia damni sussiste, quindi, certamente in capo a , Parte_10
atteso che egli era amministratore, socio e fideiussore della Edilnova Srl.
11 Venendo adesso all'esame dei motivi di appello, gli stessi, attesa la loro stretta correlazione possono essere trattati congiuntamente.
Va innanzitutto premesso che la prova della scientia damni in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Giova al riguardo ricordare che “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (Cass. 9059/2018).
Su queste basi ciascuno degli indizi, ritenuti non sufficienti da parte del
Tribunale a provare l'elemento soggettivo del terzo è, a parere della Corte, rilevante ai fini del giudizio di inferenza, proprio del ragionamento presuntivo.
Deve innanzitutto osservarsi che è provata, perché non contestata, la conoscenza pregressa tra e Parte_11 Parte_4
in particolare, nella comparsa di costituzione in primo grado, Parte_4
affermava quanto segue: “Il vero ed unico intento del Sig. era solo ed Pt_4
esclusivamente quello di assicurarsi un appartamento di dimensioni
12 superiori rispetto all'abitazione in cui, ad oggi, lo stesso risiede con la moglie ed un figlio. Un investimento sul futuro, agevolato, ovviamente, dalla conoscenza del Sig. , che non si nega” Pt_3
E' provata, quindi, la conoscenza tra e Parte_12 Parte_4
E', inoltre, rilevante, quale indizio da valutare nel giudizio presuntivo di cui si discute, lo strumento negoziale prescelto dalle parti, ossia la vendita con riserva del diritto di abitazione in capo al venditore, in luogo della vendita pura e semplice o di quella con riserva di usufrutto, soprattutto considerando che l'intento di era quello “di assicurarsi un appartamento di Parte_4
dimensioni superiori rispetto all'abitazione in cui, ad oggi, lo stesso risiede con la moglie ed un figlio”. Il però, con l'atto di cui si discute non Pt_4
avrebbe potuto soddisfare tale volontà, essendo stato pattuito il diritto di abitazione in capo al venditore.
Lo strumento negoziale prescelto, già solo per questo, è anomalo, in quanto non è coerente con il motivo che apparentemente dovrebbe sorreggerlo.
In ogni caso, come peraltro riconosciuto dal Tribunale, il diritto di abitazione,
a differenza di quello di usufrutto, non è aggredibile. In questo senso, quindi, lo strumento prescelto è coerente con l'intento, peraltro sovrabbondante ai fini di questo giudizio, di nuocere alle ragioni del terzo creditore ed è, quindi, certamente un indizio da valutare in ordine alla prova della scientia damni in capo al terzo.
Vanno poi considerati congiuntamente gli ulteriori indizi della modalità di pagamento prescelta, ossia tramite assegno bancario, e della rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore. Ed infatti il pagamento tramite assegno bancario costituisce una modalità di pagamento, non consueta, nell'ambito di una compravendita avente ad oggetto beni, quali un'unità immobiliare, di rilevante valore economico, perché non assicura la certezza dell'esistenza della provvista prima che l'assegno venga messo all'incasso.
Che si tratti di modalità di pagamento anomala è, inoltre, riscontrato dalla rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore. Tale rinuncia è dimostrativa
13 della piena fiducia che il riponeva nel Casali che doveva, quindi, Parte_6
necessariamente fondarsi un rapporto di conoscenza solido.
Anche senza considerare l'irrisorietà o meno del prezzo di vendita, va, infine, valutata l'assenza di uno specifico motivo in capo alle parti per addivenire alla conclusione della vendita con diritto di abitazione in capo al , Parte_6
con la previsione del pagamento tramite assegno bancario e con rinuncia all'ipoteca da parte del Pt_4
Venendo adesso ad una valutazione sintetica degli indizi sopra indicati, ritiene la Corte che siano tutti concordanti nel senso di dimostrare la consapevolezza in capo al del pregiudizio arrecato, dall'atto Pt_4
dispositivo, alle ragioni del creditore dell'alienante, essendosi pacificamente ridotta la garanzia patrimoniale da questi offerta ed essendo tali indizi, unitariamente considerati, in ragione delle anomalie sopra illustrate, dimostrativi della conoscenza del circa la sussistenza di una situazione Pt_4
debitoria in capo a . Parte_10
Diversamente, la conclusione dell'atto di compravendita oggetto di causa, per le anomalie sopra indicate ed in mancanza di specifici motivi esplicitati nell'atto, non sarebbe razionalmente giustificabile.
L'appello è, quindi, fondato.
Prima di trarre le conclusioni di tale fondatezza, è necessario ricordare che con atto di intervento, depositato il 18 novembre 2022, si è costituita
[...]
per il tramite di NEXUS S.r.l. società che agiva in Controparte_1
forza di procura conferita, da Parte_5
quale mandataria di
[...] Controparte_1
L'intervenuta allegava l'avvenuta cessione in blocco dei crediti dell'appellante, tra cui quello vantato nei confronti di , Parte_10 producendo allo scopo l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 79 del 09 luglio 2022 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
Gli appellati non hanno mosso alcuna censura sul punto e l'appellante, nella sua memoria di replica ha testualmente rappresentato quanto segue “Ha
14 depositato la comparsa conclusionale anche la Controparte_1
che si è resa cessionaria dei crediti della ed è intervenuta in Parte_9 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Le deduzioni da essa svolte confermano
e corroborano quelle della esponente difesa e sono del tutto condivisibili”.
Non vi sono, quindi dubbi sull'intervenuta cessione del credito, originariamente vantato dall'appellante nei confronti di . Parte_10
Su queste basi, in accoglimento dell'appello e, quindi, anche della domanda avanzata dall'attrice in primo grado, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione, meglio indicato in dispositivo, nei confronti dell'appellante e dell'intervenuta.
Con riguardo alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto che “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616;
Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come indicato in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività in concreto svolta ed in relazione allo scaglione 500.001,00 – 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM55/14
e successive modifiche e nei limiti delle note spese depositate.
Con riguardo alle spese sostenute dall'intervenuta Controparte_1
nulla deve essere disposto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 111 comma 4
c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.
Su queste basi la scelta di di intervenire in Controparte_1
15 giudizio, non può, quanto alle spese processuali, ridondare in danno degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1891/2020, pubblicata il 29.12.2020, dichiara l'inefficacia nei confronti di
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TREVIGLIO - SOC. COOP e di dell'atto in data Controparte_1
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072
16 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala, terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa-
Condanna gli appellati, solido tra loro, a rifondere all'appellante CASSA
RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOC.
COOP le spese di lite che si liquidano, quanto al primo grado in euro 5.434,00 per la fase di studio, in euro 3.159,00, per la fase introduttiva, in euro 5.096,00 per la fase istruttoria ed in euro
9.035,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado primo grado in euro 2.675,40 per la fase di studio, in euro 1.843,40, per la fase introduttiva, in euro 3.958,50 per la fase istruttoria ed in euro 4.511,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Compensa le spese di lite nel rapporto tra parte appellata e parte intervenuta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 180/21
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 180/21, promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2024
d a
DI Parte_1
OGGETTO:
con il patrocinio degli avv. STAUNOVO Parte_2
Azione revocatoria POLACCO EDOARDO e TARZIA GIORGIO;
ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE c.c. c o n t r o
, con il patrocinio degli avv. LEVITO Parte_3
NEGRINI ALESSANDRA e.BELTRANI CARLO;
, con il patrocinio degli avv. MANZONI MICHELE e Parte_4
MASTROPIETRO ENRICO
APPELLATI
Con l'intervento di per il tramite di NEXUS S.r.l. società che ha Controparte_1
agito in forza di procura conferita da Parte_5
quale mandataria di con
[...] Controparte_1
il patrocinio degli avv. BENEDETTO GARGANI e. GUIDO GARGANI
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1891/2020, pubblicata il 29.12.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
A) In riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi inefficaci e revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le ragioni descritte in atti, l'atto in data
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota
2 proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala, terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa. Con ogni conseguente statuizione.
B) Col favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi.
C) In via istruttoria: (i) Ordinarsi al convenuto ed Parte_3
alla l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_3 dell'estratto del conto corrente n. 64/267834 intestato a e Parte_6
sul quale è stato accreditato l'assegno n. 0157375711-12 di Controparte_4
€ 50 mila emesso dal sig. per il pagamento del prezzo della Parte_4
compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (ii) Ordinarsi al convenuto ed al Parte_4
Banco BPM S.p.A. l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 9575 (o 9576) presso la Filiale di Bottanuco del Banco
BPM, sul quale è stato tratto l'assegno n. 0157375711-12 di € 50 mila con il quale sarebbe stato corrisposto il prezzo della compravendita in data
13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2018. (iii) Ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati, nonché per testi dei signori ed , sui seguenti Parte_7 Parte_8 capitoli: 1. “Vero che la somma di € 50 mila utilizzata per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa è stata fornita al sig. Pt_4 dal - ovvero restituita al - sig. ”. 2. “Vero
[...] Parte_6
che il sig. , la sig.ra ed il sig. Parte_6 Parte_7
, in data coeva ed anteriore alla compravendita oggetto di Parte_8
3 causa, hanno riferito al sig. che il sig. Parte_4 Parte_6
era debitore della Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio per le obbligazioni della Edilnova s.r.l., nonché la negativa Parte_2
situazione economico-finanziaria di quest'ultim
Dell'appellato Parte_6
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello proposto dalla Parte_9
per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare
[...]
inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa dalla stessa.
In via principale: rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato in Parte_9 fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. In ogni caso:
Spese ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, Iva e Cpa per legge.
Dell'appellato : Parte_4
In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'appello proposto dalla Parte_9
per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare
[...] inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa dalla stessa. In via principale: rigettarsi l'appello proposto da
[...]
in quanto infondato Parte_9
in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata. In ogni caso: Spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Iva e Cpa per legge.
Dell'intervenuta per il tramite di NEXUS Controparte_1
S.r.l.
A) In riforma della sentenza di primo grado, dichiararsi inefficaci e revocarsi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per le ragioni descritte in atti, l'atto in data
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
4 venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala,
5 terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa. Con ogni conseguente statuizione. B) Col favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi. C) In via istruttoria: (i) Ordinarsi al convenuto ed alla l'esibizione, ai sensi Parte_6 Controparte_3
dell'art. 210 c.p.c., dell'estratto del conto corrente n. 64/267834 intestato a e sul quale è stato accreditato l'assegno Parte_6 Controparte_4
n. 0157375711-12 di € 50 mila emesso dal sig. per il pagamento Parte_4
del prezzo della compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (ii) Ordinarsi al convenuto ed al Banco BPM S.p.A. l'esibizione, ai sensi Parte_4 dell'art. 210 c.p.c., degli estratti del conto corrente n. 9575 (o 9576) presso la Filiale di Bottanuco del Banco BPM, sul quale è stato tratto l'assegno n.
0157375711-12 di € 50 mila con il quale sarebbe stato corrisposto il prezzo della compravendita in data 13.4.2018 oggetto del presente giudizio, per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018. (iii) Ammettersi prova per interrogatorio formale degli appellati, nonché per testi dei signori Parte_7
ed , sui seguenti capitoli: “Vero che la somma di € 50
[...] Parte_8
mila utilizzata per il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa è stata fornita al sig. dal - ovvero restituita al - sig. Parte_4 [...]
”. 2. “Vero che il sig. , la Parte_6 Parte_6
sig.ra ed il sig. , in data coeva ed anteriore Parte_7 Parte_8
alla compravendita oggetto di causa, hanno riferito al sig. che Parte_4
il sig. era debitore della Cassa Rurale – Banca di Parte_6
Credito Cooperativo di Treviglio soc. coop. per le obbligazioni della
Edilnova s.r.l., nonché la negativa situazione economico-finanziaria di quest'ultima”. Roma - Brescia, 06 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda di revocatoria avanzata dall'odierna appellante in relazione all'inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di compravendita, meglio indicato nelle conclusioni sopra trascritte, e concluso tra come venditore e Parte_10 Pt_4
6 come acquirente. Pt_4
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, che fossero provate, ai fini dell'azione revocatoria, le ragioni di credito vantate dalla Banca nei confronti di
[...]
quale fideiussore, fino all'importo di euro Parte_6
2.250.000,00 per le obbligazioni contratte dalla società Edilnova Srl, pari a euro 1.100.000,00.
Il Tribunale riteneva, altresì, che l'atto di compravendita si fosse perfezionato successivamente al sorgere del credito e che, nel caso di specie, fosse sussistente l'eventus damni.
Il Tribunale riteneva, invece, non sussistente il requisito soggettivo in capo al terzo, definito come “scientia damni o partecipatio fraudis”.
Il Tribunale riepilogava gli elementi addotti dall'attrice a sostegno di tale ultimo elemento ossia
1. la “pregressa conoscenza inter partes (la figlia di è coniugata Pt_3
con il sig. , di cui è anche socia nella W&G S.N.C. DI Parte_8
MA IU & C., v. doc. 12, ed il sig. è socio Parte_8
dell'acquirente nella GLTV DI TE SA & C. S.N.C., Parte_4
v. doc. 13)”;
2. l'”anomalia dello strumento negoziale della vendita con riserva del diritto di abitazione (diritto, questo, non aggredibile esecutivamente), che costituisce uno dei più abituali mezzi di elusione dei diritti dei creditori”;
3. il “prezzo irrisorio di compravendita”;
4. le “modalità di pagamento del basso prezzo, che agevola il “giro” di denaro tra venditore ed acquirente”;
5. la “rinuncia all'ipoteca legale, dimostrativa di una approfondita conoscenza tra acquirente e venditore”.
Il Tribunale, con riguardo alla “pregressa conoscenza inter partes”, evidenziava che
“le circostanze descritte” nulla dimostravano “circa particolari legami esistenti tra le parti contraenti (venditore e acquirente) o circa precedenti rapporti ed interessi economici intercorsi tra le stesse, tali da far ritenere
7 che fosse in qualche modo a conoscenza delle vicende Parte_4
personali di , anche quale garante della società Parte_6
Edilnova s.r.l.”
Con riguardo all'anomalia dello strumento negoziale utilizzato, il Tribunale osservava che “la vendita della proprietà con riserva del diritto di abitazione
è uno degli strumenti patrimoniali consentiti dall'ordinamento e, dunque, che non presenta di per sé alcuna “anomalia”. Secondo il Tribunale, il fatto che “il diritto di abitazione non sia aggredibile esecutivamente e che, pertanto, tale strumento possa essere utilizzato quale mezzo di elusione dei diritti dei creditori, rileva semmai sotto il profilo della prova dell'elemento psicologico in capo al venditore”.
Quanto al tema del prezzo irrisorio, secondo il Tribunale anche a volerlo considerare tale, si tratterebbe di “un elemento di per sé neutro e, quindi, non idoneo a dimostrare la sussistenza in capo all'acquirente della scientia damni, in un contesto in cui non vi è alcun altro elemento in forza del quale ritenere che fosse a conoscenza della esposizione debitoria Parte_4
maturata dal proprio dante causa nei confronti Parte_6 Parte_6 della Banca attrice”.
Secondo il Tribunale “le modalità di pagamento del prezzo (avvenuto mediante assegno bancario, regolarmente incassato)” non sarebbero
“significative ai fini della prova della scientia damni del terzo, avuto riguardo al complessivo quadro in cui si collocano, da cui non emerge alcuna anomalia del negozio concluso tra le parti e da cui non risultano particolari e significativi rapporti esistenti tra le stesse parti contraenti”.
Il Tribunale si soffermava, altresì, sull'assenza di uno specifico motivo in capo all'acquirente per addivenire all'acquisto dell'immobile, ritenendo che ciò “non dimostra di per sé la consapevolezza in capo alla parte acquirente di sottrarre, con l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, le garanzie spettanti ai creditori di quest'ultimo, non essendovi motivo di dubitare della effettiva volontà delle parti di stipulare il negozio in discussione ed operare il trasferimento del diritto di proprietà degli
8 immobili”.
Secondo il Tribunale, infine, “l'intento di sottrarre il bene ai creditori non potrebbe desumersi nemmeno dal fatto che il venditore abbia rinunciato all'ipoteca legale e “dai motivi che lo hanno spinto a ciò”.
In conclusione il Tribunale rigettava la domanda e condannava la Pt_9
attrice al pagamento delle spese.
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TREVIGLIO - SOC. COOP. promuoveva appello, affidandosi a due motivi.
Si costituivano gli appellati chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto.
All'udienza del 19 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6 novembre
2024.
Con atto di intervento, depositato il 18 novembre 2022, si costituiva
[...]
per il tramite di NEXUS S.r.l. società che agiva in Controparte_1
forza di procura conferita, da Parte_5
quale mandataria di
[...] Controparte_1
All'udienza del 6 novembre 2024, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra trascritti e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistente l'elemento soggettivo del terzo, in realtà li avrebbe disattesi.
Censura, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale avrebbe “valutato la scientia damni intendendola erroneamente come compartecipazione del terzo al disegno pregiudizievole” e nella parte in cui “ha richiesto la conoscenza dello specifico debito per il quale l'azione è esperita”.
Con il secondo motivo si duole dell'erronea valutazione degli elementi di prova in ordine alla ricorrenza della scientia damni in capo al Pt_4
9 Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che gli appellanti hanno adottato una medesima linea difensiva.
In secondo luogo, avrebbe dovuto tenere in considerazione che entrambe le parti, nelle loro comparse di costituzione, avevano ammesso o non contestato la loro reciproca conoscenza.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato quando ha ritenuto non provato che il conoscesse le vicende personali del , anche quale garante Pt_4 Parte_6
della società Edilnova Srl.
In ogni caso, proprio il fatto gli appellanti abbiano usato, quale mezzo di pagamento, un assegno bancario, sarebbe indice del fatto che le parti si conoscevano perfettamente.
Nello stesso senso, secondo l'appellante, anche la rinuncia all'ipoteca legale potrebbe giustificarsi solo con una fiducia assoluta nel buon fine dell'assegno.
Il Tribunale non avrebbe, inoltre, valutato correttamente l'anomalia dello strumento negoziale prescelto (vendita con riserva del diritto di abitazione, in luogo della vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto).
Secondo l'appellante, il fatto che la vendita con riserva di diritto di abitazione ed il pagamento mediante assegni bancari siano mezzi consentiti dall'ordinamento, non significa che, ai fini dell'azione revocatoria, non siano anomali.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto neutro il fatto che le parti non abbiano fornito una plausibile giustificazione dell'atto.
Censura, inoltre, il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha tenuto conto che l'immobile compravenduto, anche considerando il diritto di abitazione, era stato venduto a prezzo irrisorio e nella parte in cui ha ritenuto comunque neutra detta circostanza.
L'appellante, considerato che la sentenza impugnata non aveva trattato specificamente il tema della scientia damni in capo a , Parte_6
richiama gli argomenti spesi, a tal fine, nel giudizio di primo grado,
10 focalizzati essenzialmente sul fatto che quest'ultimo era amministratore della società garantita.
L'appello è fondato.
Va innanzitutto osservato che le statuizioni del Tribunale circa l'esistenza del credito vantato dall'appellante, la sua anteriorità rispetto all'atto di disposizione oggetto di revocatoria e l'eventus damni in capo all'appellante non sono state oggetto di appello incidentale. Conseguentemente sulle statuizioni in questione è sceso il giudicato.
Prima di affrontare i motivi di appello, va chiarito che il Tribunale, pur non espressamente, ha riconosciuto anche la sussistenza della scientia damni in capo a . Ed infatti ha escluso tale requisito solo in capo al Parte_10
terzo.
Va, in ogni caso ricordato che, nel caso di specie, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito e per il quale è già stato accertato l'eventus damni, è sufficiente, ai fini dell'elemento soggettivo, la prova della scientia damni e, quindi, della consapevolezza del debitore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, del terzo, di ledere o di diminuire la possibilità del creditore di vedere soddisfatto il proprio credito.
Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, “sul punto la Suprema Corte ha precisato che è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. 29 luglio 2004, n.
14489; Cass. 1 giugno 2000, n. 7262)”
La scientia damni sussiste, quindi, certamente in capo a , Parte_10
atteso che egli era amministratore, socio e fideiussore della Edilnova Srl.
11 Venendo adesso all'esame dei motivi di appello, gli stessi, attesa la loro stretta correlazione possono essere trattati congiuntamente.
Va innanzitutto premesso che la prova della scientia damni in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019).
Giova al riguardo ricordare che “in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi” (Cass. 9059/2018).
Su queste basi ciascuno degli indizi, ritenuti non sufficienti da parte del
Tribunale a provare l'elemento soggettivo del terzo è, a parere della Corte, rilevante ai fini del giudizio di inferenza, proprio del ragionamento presuntivo.
Deve innanzitutto osservarsi che è provata, perché non contestata, la conoscenza pregressa tra e Parte_11 Parte_4
in particolare, nella comparsa di costituzione in primo grado, Parte_4
affermava quanto segue: “Il vero ed unico intento del Sig. era solo ed Pt_4
esclusivamente quello di assicurarsi un appartamento di dimensioni
12 superiori rispetto all'abitazione in cui, ad oggi, lo stesso risiede con la moglie ed un figlio. Un investimento sul futuro, agevolato, ovviamente, dalla conoscenza del Sig. , che non si nega” Pt_3
E' provata, quindi, la conoscenza tra e Parte_12 Parte_4
E', inoltre, rilevante, quale indizio da valutare nel giudizio presuntivo di cui si discute, lo strumento negoziale prescelto dalle parti, ossia la vendita con riserva del diritto di abitazione in capo al venditore, in luogo della vendita pura e semplice o di quella con riserva di usufrutto, soprattutto considerando che l'intento di era quello “di assicurarsi un appartamento di Parte_4
dimensioni superiori rispetto all'abitazione in cui, ad oggi, lo stesso risiede con la moglie ed un figlio”. Il però, con l'atto di cui si discute non Pt_4
avrebbe potuto soddisfare tale volontà, essendo stato pattuito il diritto di abitazione in capo al venditore.
Lo strumento negoziale prescelto, già solo per questo, è anomalo, in quanto non è coerente con il motivo che apparentemente dovrebbe sorreggerlo.
In ogni caso, come peraltro riconosciuto dal Tribunale, il diritto di abitazione,
a differenza di quello di usufrutto, non è aggredibile. In questo senso, quindi, lo strumento prescelto è coerente con l'intento, peraltro sovrabbondante ai fini di questo giudizio, di nuocere alle ragioni del terzo creditore ed è, quindi, certamente un indizio da valutare in ordine alla prova della scientia damni in capo al terzo.
Vanno poi considerati congiuntamente gli ulteriori indizi della modalità di pagamento prescelta, ossia tramite assegno bancario, e della rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore. Ed infatti il pagamento tramite assegno bancario costituisce una modalità di pagamento, non consueta, nell'ambito di una compravendita avente ad oggetto beni, quali un'unità immobiliare, di rilevante valore economico, perché non assicura la certezza dell'esistenza della provvista prima che l'assegno venga messo all'incasso.
Che si tratti di modalità di pagamento anomala è, inoltre, riscontrato dalla rinuncia all'ipoteca legale da parte del venditore. Tale rinuncia è dimostrativa
13 della piena fiducia che il riponeva nel Casali che doveva, quindi, Parte_6
necessariamente fondarsi un rapporto di conoscenza solido.
Anche senza considerare l'irrisorietà o meno del prezzo di vendita, va, infine, valutata l'assenza di uno specifico motivo in capo alle parti per addivenire alla conclusione della vendita con diritto di abitazione in capo al , Parte_6
con la previsione del pagamento tramite assegno bancario e con rinuncia all'ipoteca da parte del Pt_4
Venendo adesso ad una valutazione sintetica degli indizi sopra indicati, ritiene la Corte che siano tutti concordanti nel senso di dimostrare la consapevolezza in capo al del pregiudizio arrecato, dall'atto Pt_4
dispositivo, alle ragioni del creditore dell'alienante, essendosi pacificamente ridotta la garanzia patrimoniale da questi offerta ed essendo tali indizi, unitariamente considerati, in ragione delle anomalie sopra illustrate, dimostrativi della conoscenza del circa la sussistenza di una situazione Pt_4
debitoria in capo a . Parte_10
Diversamente, la conclusione dell'atto di compravendita oggetto di causa, per le anomalie sopra indicate ed in mancanza di specifici motivi esplicitati nell'atto, non sarebbe razionalmente giustificabile.
L'appello è, quindi, fondato.
Prima di trarre le conclusioni di tale fondatezza, è necessario ricordare che con atto di intervento, depositato il 18 novembre 2022, si è costituita
[...]
per il tramite di NEXUS S.r.l. società che agiva in Controparte_1
forza di procura conferita, da Parte_5
quale mandataria di
[...] Controparte_1
L'intervenuta allegava l'avvenuta cessione in blocco dei crediti dell'appellante, tra cui quello vantato nei confronti di , Parte_10 producendo allo scopo l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 79 del 09 luglio 2022 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.
Gli appellati non hanno mosso alcuna censura sul punto e l'appellante, nella sua memoria di replica ha testualmente rappresentato quanto segue “Ha
14 depositato la comparsa conclusionale anche la Controparte_1
che si è resa cessionaria dei crediti della ed è intervenuta in Parte_9 giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Le deduzioni da essa svolte confermano
e corroborano quelle della esponente difesa e sono del tutto condivisibili”.
Non vi sono, quindi dubbi sull'intervenuta cessione del credito, originariamente vantato dall'appellante nei confronti di . Parte_10
Su queste basi, in accoglimento dell'appello e, quindi, anche della domanda avanzata dall'attrice in primo grado, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione, meglio indicato in dispositivo, nei confronti dell'appellante e dell'intervenuta.
Con riguardo alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio tenuto conto che “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616;
Cass.
2.10.2020 n. 21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Le spese seguono, quindi, la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come indicato in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per quella istruttoria, tenuto conto dell'attività in concreto svolta ed in relazione allo scaglione 500.001,00 – 1.000.000,00 ai sensi dell'art. 5 comma 2 DM55/14
e successive modifiche e nei limiti delle note spese depositate.
Con riguardo alle spese sostenute dall'intervenuta Controparte_1
nulla deve essere disposto, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 111 comma 4
c.p.c., la sentenza pronunciata contro l'alienante “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare”.
Su queste basi la scelta di di intervenire in Controparte_1
15 giudizio, non può, quanto alle spese processuali, ridondare in danno degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1891/2020, pubblicata il 29.12.2020, dichiara l'inefficacia nei confronti di
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
TREVIGLIO - SOC. COOP e di dell'atto in data Controparte_1
13.4.2018 a ministero Notaio di Palazzolo sull'Oglio, n. Persona_1
13480/7499, con il quale il sig. ha Parte_6
venduto al sig. , riservandosi il diritto di abitazione, la Parte_4
piena proprietà del seguente immobile: In Comune di Cologno al Serio (BG) nel fabbricato sito in via Monte Cervino n.5, proprietà dell'intero dell'appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, tre disimpegni e portico, nonché delle due autorimesse di pertinenza poste sempre al piano terra ma in corpo staccato, il tutto rispettivamente censito nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – al foglio 9, mappale
3072, sub. 707 in via Monte Cervino n.5 – P. T. cat. A/3, cl. 2, vani 8, superficie catastale totale: 183 mq., totale escluse aree scoperte: mq. 179,
RcE. 557,77; in forza della denuncia di variazione n. 12191.1/2018 presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di
[...]
Servizi Catastali in data 9 aprile 2018 prot. n. BS0045689, che, CP_2
per fusione – diversa distribuzione degli spazi interni, ha fuso gli originari subb. 3 e 4 del mappale 3072; - mappale 897 sub. 1 in via Monte Cervino
n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20;
- mappale 897 sub. 4 in via Monte Cervino n.5, P.T cat. C/6, cl. 2 mq. 13, superficie catastale totale: 13 mq., RcE. 28,20; quota di 1/2 (un mezzo) dei locali cantina al piano interrato, censiti nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Comune di Cologno al Serio – foglio 9: - mappale 3072
16 sub. 9 in via Monte Cervino n.5, P.S1 cat. C/2 cl. 1 mq. 53, superficie catastale totale: 60 mq., RcE. 68,43; Il tutto altresì con la inerente quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero fabbricato di appartenenza di cui all'art. 1117 c.c., ivi compreso in particolare
– il cortile al mappale 3072 sub. 702, bene non censibile comune ai subb. 3
e 4 (ora 707), 6, 9 e 701 del mappale 3072 ed ai subb. 1, 2, 3, 4 e 5 del mappale 897. Confini da Nord in senso orario: - dall'appartamento: cortile comune al mappale 3072 sub 702 su tutti i lati;
- dall'autorimessa al mappale
897/1: terrapieno, mappale 897/2, mappale 3072 sub. 702 su due lati - dell'autorimessa al mappale 897/4: terrapieno, mappale 897/5, mappale 3072 sub 702 e mappale 897/3; - quanto ai locali cantina: terrapieno, scala, terrapieno su tre lati, salvi i confini più precisi e come meglio in fatto ed in mappa-
Condanna gli appellati, solido tra loro, a rifondere all'appellante CASSA
RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO - SOC.
COOP le spese di lite che si liquidano, quanto al primo grado in euro 5.434,00 per la fase di studio, in euro 3.159,00, per la fase introduttiva, in euro 5.096,00 per la fase istruttoria ed in euro
9.035,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
quanto al secondo grado primo grado in euro 2.675,40 per la fase di studio, in euro 1.843,40, per la fase introduttiva, in euro 3.958,50 per la fase istruttoria ed in euro 4.511,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Compensa le spese di lite nel rapporto tra parte appellata e parte intervenuta.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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