Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11696/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. PAe_1 C.F._1
SPAMPINATO ALESSANDRA e , elettivamente domiciliato in VIA TIMOLEONE 62 95100
CATANIA, presso il difensore avv. SPAMPINATO ALESSANDRA
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell' avv.ti PAe_2 P.IVA_1
BONACCORSO LAURA ROSARIA e COZZO ALBERTO e elettivamente domiciliato in CORSO
SICILIA 24 F 95131 CATANIA presso lo studio dell'avv. COZZO ALBERTO
(C.F. ), con il patrocinio PAe_3 P.IVA_2 dell'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA e elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA
OGNINA, 149 95100 CATANIA presso gli uffici dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CATANIA
CONVENUTI
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 19 maggio 2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
pagina 1 di 11
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 26.10.2023, di conveniva PAe_1 PAe_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Catania, e PAe_2 [...]
chiedendo a questo Giudice: “in via principale, di accertare e dichiarare non Controparte_1 dovuto dalla l'importo pari ad euro 16.405,56 PAe_1
(sedicimilaquattrocentocinque/56) richiesto da PAe_4 con fattura del 13.07.2023, per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
per l'effetto in subordine, condannare la in persona del legale PAe_4
rappresentante pro tempore, P. IVA con sede legale ed amministrativa in Palermo, cap P.IVA_1
90141, Via A. Leanti n. 16, e in persona del Direttore Pro Controparte_1
tempore, al pagamento della somma che la vorrà liquidare con valutazione equitativa ai CP_2 sensi dell'art. 1226 c.c., stante il danno subito dalla PAe_1 scaturente dal blocco del container a far data dal 20.06.2023 e fino all'effettiva partenza”.
Con decreto del 10.11.2023 questo Giudice fissava l'udienza di comparizione delle parti al 13.03.2024, assegnando alle parti resistenti termine sino al 1.03.2024 per la costituzione di giudizio.
Il ricorrente provvedeva in pari data alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale, da un lato, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. accertare e PAe_4
dichiarare il mancato esperimento della mediazione e B. conseguentemente, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili. Nel merito: C. accertare e dichiarare la nullità dell'avverso ricorso per mancata esposizione delle ragioni di diritto D. in via alternativa, accertare e dichiarare che tra le PAi è stato sottoscritto contratto di Spedizione e Trasporto e per l'effetto In via riconvenzionale: E. condannare la Convenuta al pagamento della complessiva somma di € 42.409,56 oltre interessi come per legge F. condannare l'Attrice al risarcimento in via equitativa del danno
d'immagine ex art. 1226 c.c. In subordine: G. comunque rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate H. condannare l'attrice al pagamento di quella somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed al danno da svalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze professionali” e, dall'altro,
l' si costituiva altresì chiedendo: “a) In via preliminare, Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' b) Nel merito, Controparte_1 dichiarare il ricorso infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa”.
pagina 2 di 11 All'esito della prima udienza di comparizione del 13.03.2024 il Giudice invitava le parti ad esperire, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il tentativo di negoziazione assistita e, verificato l'esito negativo della negoziazione, rinviava la causa all'udienza del 5.06.2024.
PAe ricorrente dava avvio alla procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo, come da documentazione in atti attestanti le comunicazioni di rifiuto alle proposte transattive.
All'udienza del 5.06.2024, stante l'esito negativo del tentativo di negoziazione assistita, il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva termine perentorio di venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un altro termine di dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma
4, c.p.c., rinviando la causa per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 21.10.2024.
Alla suddetta udienza il Giudice rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 19.05.2025.
Indi all'udienza del 26.05.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il GI si riservava di emettere sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
In fatto giova precisare che iIn data 22.02.2023 ex art. 1737 c.c. lo spedizioniere
[...]
stata incaricato di concludere contratto di trasporto in contenitori di beni PAe_2
della Ditta WORLD SERVICE di dal porto di Catania al porto di Dakar. PAe_1
Una volta provveduto al carico dei beni all'interno del contenitore ed alla descrizione formale delle merci al fine della dichiarazione doganale, la a Pt_2 PAe_2
atteso che la di curasse di consegnare, a mezzo di proprio vettore PAe_1 PAe_1
stradale, il contenitore nel porto di Catania al fine di provvedere, la stessa 'EST', caricarlo a bordo di nave feeder per il successivo trasferimento via mare nel Porto di Dakar.
Prima della spedizione del carico affidato, il competente Reparto antifrode dell Controparte_3
ha voluto operare nell'attività di controllo a posteriori e revisione delle dichiarazioni doganali
[...]
ex Art. 48 del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU), procedendo dapprima alla verifica della Dichiarazione doganale: EXA n. 903 Q del 16/3/2023, e successivamente al “controllo, sul container TGBU5821745, previa verifica del sigillo Plomb di colore rosso con lo stemma della repubblica Italiana n.1085160 apposto in data 23/03/2023”.
In sede di verifica è emersa - al di là delle conseguenze penali - una discrasia tra la dichiarazione resa in vista dell'esportazione e l'effettiva consistenza dei beni stivati all'interno del contenitore, con la conseguenza dell'irrogazione della sanzione pecuniaria.
pagina 3 di 11 Prima della spedizione del carico affidato alla PAe_4 il reparto antifrode dell' ha eseguito un'ispezione a campione, procedendo Controparte_3
alla verifica della dichiarazione doganale ed al controllo sul container.
Da tali accertamenti, in data 11.04.2023, è scaturito il sequestro della merce (doc. n. 1 al ricorso, recante verbale di sequestro probatorio di iniziativa della P.G.).
Per tali motivi, il ricorrente risultava, quindi, indagato nell'ambito del procedimento penale n. 4248/23
R.G.N.R.
Avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio veniva proposta impugnazione dal procuratore di (doc. n. 2 al ricorso, recante atto di riesame del procuratore), così da ottenere, in data PAe_1
29.04.2023, il dissequestro dei beni, annullando la convalida del sequestro operato dalla Guardia di
Finanza ed ordinandone la restituzione all'avente diritto (doc. n. 3 recante provvedimento di dissequestro emesso dal Tribunale di Catania, sez. V penale proc. N. 80/23 R. R.I.M.C. e proc. N.
4248/23 R.G.N.R.).
Successivamente, richiesto dalla Procura di Catania, veniva avanzata richiesta di sequestro preventivo
(doc. n. 4 recante decreto di sequestro preventivo) poi rigettato dal IP (tranne che per alcuni beni).
In data 20.06.2023, quindi, facendo seguito al provvedimento ablativo della Procura della Repubblica, i
Funzionari del reparto Antifrode procedevano al dissequestro ed alla restituzione di parte della merce contenuta nel container (doc. n. 5 recante verbale di restituzione merce sequestrata).
Dopo tale data - essendo di fatto la merce presente all'interno del container “libera” e pronta per poter partire - il procuratore di chiedeva più volte che il carico partisse per la destinazione PAe_1 all' , la quale dichiarava che nulla ostava alla partenza. Controparte_1
Nonostante ciò, in data 13.07.2023, la nviava PAe_4 alla fattura del 13.07.2023 per l'importo complessivo di € 16.405,56, avente ad PAe_1
oggetto il pagamento delle spese di conservazione del container, per come meglio descritte nel documento fiscale (doc. n. 6).
Prontamente in data 19.07.2023, il procuratore di rilevava l'infondatezza della richiesta PAe_1
delle suddette somme, adducendo che le spese di conservazione-sosta dovessero imputarsi ed addebitarsi all'Erario, stante l'illegittimità del provvedimento di sequestro emesso dall'Autorità giudiziaria.
PA Si invitata e diffidava, quindi, la e l' a dare corso, senza ulteriore indugio e Controparte_4
senza dilazione, al contratto stipulato onde trasportare la merce (doc. n. 7 e doc. n. 8 – pec del
19.07.2023 e del 21.07.2023 del legale di . PAe_1
pagina 4 di 11 PA Si susseguivano diversi scambi di pec con il legale della senza addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda (doc. n. 9 e doc. n. 10 – pec del 24.07.2023 e del 27.07.2023 del legale di
PA
, in quanto la si dichiarava terza ed estranea al rapporto tra la Pt_1 PAe_1
e l'Erario.
[...]
A ciò si aggiunga che, in data 06.09.2023, il procuratore di depositava istanza PAe_1 all'Ufficio della Procura della Repubblica e chiedeva di disporre il pagamento del dovuto a carico PA dell'Erario nei confronti della società ai sensi dell'art. 168 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (doc. n.
11). Il P.M. provvedeva nella stessa giornata, per come di seguito riportato: “V ° non luogo a provvedere trattandosi di fattura non intestata a questo ufficio. Si comunichi all'istante e si inoltri alla
P.G. per quanto di competenza” (doc. n. 12). PA Il ricorrente, pertanto, sostiene l'illegittimità della richiesta di pagamento da parte della , la quale continuerebbe a sostenere che le somme debbano essere pagate direttamente dal committente, tanto che ne richiede il pagamento a mezzo fattura del 13.07.2023 indirizzata alla PAe_1
.
[...]
PA Propone, pertanto, domanda di accertamento negativo del credito asseritamente vantato dalla per le ragioni meglio esposte in ricorso.
Ciò premesso osserva il decidente quanto segue.
1. Sulla carenza di legittimazione attiva in capo ad Controparte_1
Contr Va, anzitutto, accolta l'eccezione sollevata dalle difese di circa il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente.
PAe ricorrente, infatti, ha esperito, in via principale, azione di accertamento negativo del credito, pari ad € 16.405,56, di cui alla fattura del 13.7.2023, emessa da nei confronti della PAe_4 PAe_1
e, in subordine, azione volta ad ottenere la condanna della società Est e dell' Controparte_1
al risarcimento del danno da essa asseritamente subito a seguito del blocco del container,
[...]
a far data dal 20/06/2023 e fino all'effettiva partenza.
Orbene, così qualificato il petitum della presente controversia, risulta carente la legittimazione passiva dell' atteso che il credito di cui parte ricorrente chiede Controparte_1
l'accertamento negativo trova la sua fonte genetica in un contratto rispetto al quale l'Amministrazione risulta terza, in quanto il negozio è stato stipulato esclusivamente tra la società ricorrente e la Pt_4
Tanto emerge, peraltro, dalle allegazioni che la stessa società ricorrente ha dedotto in ricorso, laddove ha affermato che “in data 22.02.2023 la di ha stipulato con la PAe_1 PAe_1 [...]
un contratto di servizi logistici avente ad oggetto la spedizione di PAe_4 beni di container dal Porto di Catania al Porto di Dakar”. pagina 5 di 11 Ne consegue, pertanto, l'estraneità dell'Amministrazione convenuta sia in relazione alla domanda
“principale” di accertamento negativo del credito, sia in relazione alla domanda risarcitoria, che non può trovare fondamento nel titolo contrattuale di cui sopra, alla luce di quanto si esporrà di seguito.
2. Sulla qualificazione del contratto e sulle ricadute del c.d. diritto di ritenzione
Orbene, quanto alla qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, si è dinanzi ad un contratto di spedizione ex art. 1737 c.c., in virtù del quale lo spedizioniere
[...]
stata incaricata del trasporto in contenitori di beni in possesso della Ditta PAe_2
WORLD SERVICE dal porto di Catania al porto di Dakar.
Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie
(cfr. art. 1737 c.c.).
Si ravvisa, altresì, che “le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi” (cfr. art. 1740; Cass. civ. n.
13839/1999, in tema di rimborsi effettuati dal mandante in favore dello spedizioniere) e che “i crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite”: cfr. art. 2761 c.c., il quale prevede che “ I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese
d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative. I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756”.
Tale disposizione fa riferimento al caso previsto dall'art. 2756 c.c. che attribuisce al mandatario il diritto di ritenzione sulle cose soggette a privilegio finché il suo credito non sia soddisfatto (cfr. Cass.
13905/2005).
Il c.d. diritto di ritenzione è uno speciale strumento di tutela del credito che conferisce al creditore l'eccezionale facoltà di trattenere presso di sé i beni consegnatigli dal debitore, al fine di indurlo allo pagina 6 di 11 spontaneo adempimento. A seguito dell'esercizio della ritenzione – e in ipotesi di perdurante inadempimento – il creditore è infatti legittimato, attraverso un particolare procedimento, a vendere i beni ritenuti al fine di soddisfare il proprio credito e gli interessi maturati (cfr. Cass., sentenza n.
7152/2012).
Nel caso di specie, sulla scorta del combinato disposto del contratto vigente tra le parti (v. doc. 1c prod. resistente) e la nuova formulazione dell'art. 2761 c.c., come introdotta dalla L. 29 dicembre 2021 n.
233, di conversione del D.L. 152/2021, risulta essere legittimata ad esercitare il diritto di PAe_4
ritenzione sui beni oggetto del contratto.
Per tale motivo, deve ritenersi configurabile in capo alla resistente il diritto a subordinare sia la caricazione ed il trasporto a destino, sia l'eventuale restituzione dei beni oggetto del contratto, al pagamento delle dovute spese, e pertanto al momento ad esercitare il diritto di ritenzione de quo.
La giurisprudenza, peraltro, conferma che il diritto di ritenzione non è soltanto uno strumento di garanzia del credito;
è accompagnato da un obbligo effettivo di custodia, con oneri che graveranno sul debitore in mora, non sul vettore/custode. Tale responsabilità si estende fino al ritiro fisico della merce e al saldo di tutti i crediti (anche accessori) (cfr. Cass. civ., n. 1588/1977, secondo cui “il diritto del destinatario di ottenere la riconsegna è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore dal contratto (art. 1689 secondo comma cod. civ.), e, pertanto, non solo del corrispettivo pattuito, ma anche degli ulteriori crediti che siano maturati per il protrarsi dell'attività di custodia e conservazione delle cose trasportate”; v. anche Cass. civ., n. 6841/1993).
3. Sulla mancata imputazione delle spese a carico dell'Erario
Va, in ogni caso, sottolineato come il titolare della merce, anche se i beni venivano sottoposti a sequestro probatorio e poi preventivo, in assenza di un provvedimento che ponga le spese a carico dell'Erario, risulta essere il soggetto tenuto a sostenere i costi della custodia e conservazione, anche in ossequio agli effetti che scaturiscono dal su descritto diritto di ritenzione sui beni.
La successiva revoca del sequestro, come nel caso in esame, non incide sulla legittimità della fatturazione delle spese di conservazione al proprietario della merce per il periodo in cui il sequestro era efficace (cfr. Cass., Sez. III Penale, sent. n. 14368 del 23 maggio 2024).
La resistente, pertanto, ha il diritto di imputare legittimamente al titolare della merce le spese di conservazione dei beni siti nei container per tutto il periodo in cui la merce è stata sottoposta a sequestro preventivo, anche se successivamente revocato. La revoca del sequestro non annulla retroattivamente gli effetti del sequestro stesso, e le spese sostenute durante il periodo in cui il sequestro era pendente restano a carico del proprietario dei beni, salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria. pagina 7 di 11 In ogni caso, dal tenore della decisione del G.I.P. dell'1.06.2023 (doc. n. 4), non pare emergere alcuna statuizione in merito alle spese di custodia della merce 'svincolata/liberata'. Ciò, peraltro, risulta dirimente alla luce di quanto espresso da Cass. pen., Sez. Unite, 3 febbraio 2020 n. 4535, laddove si ricava che: “in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati appartiene al giudice per le indagini preliminari” e che “l'adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate (nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari) ed alla liquidazione dei compensi al custode spetta al giudice, in virtù del principio stabilito dall'art. 263 c.p.p., che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari (comma 4) e riserva, invece, al giudice tale competenza”.
Emerge, quindi, come in assenza di un provvedimento del G.I.P. non può essere imputato a carico dell'Erario le spese sostenute per la custodia e la conservazione dei beni a suo tempo sottoposti a sequestro.
4. Sulla domanda riconvenzionale formulata da
[...]
isulta essere creditrice altresì dei compensi ed PAe_4 esborsi nascenti in virtù anche dell'infedele dichiarazione della Ditta WORLD SERVICE di Pt_1
che ha comportato l'esecuzione di ulteriori lavorazioni altrimenti non necessarie.
[...]
Viene, altresì, evidenziato dalle difese della resistente come sia stato comunque indicato il valore giornaliero delle controstallie che, nel caso in cui la Ditta WORLD SERVICE non se ne abbia fatto carico, è fisiologicamente portato a crescere in maniera esponenziale.
PA Pertanto, la risulta creditrice delle somme spettanti ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1740 c.c.
Alla data odierna, il credito vantato dalla isulta PAe_2
essere pari ad € 42.409,56, in virtù delle fatture già in possesso della Ditta WORLD SERVICE, trasmesse a mezzo del Sistema di interscambio e comunque inoltrate pure con la nota del 26.07.2023, nonché dell'estratto conto al 15.12.2023. Più analiticamente, le somme oggetto di riconvenzionale si ricavano dalla fattura N. 1930 del 26/09/2023 per € 6.726,00 (cfr. doc. n. 14) nonché dal citato estratto conto aggiornato al 15.12.2023 per € 19.278,00 (cfr. doc. n. 15).
Le somme in questione, oltre alla fattura di cui in questa sede veniva chiesto l'accertamento in negativo, conseguono alla messa a disposizione, da parte del vettore, di container per il trasporto, che dà luogo ad un autonomo contratto di locazione, distinto dal contratto di trasporto ma a esso comunque collegato. Sussistendo tale collegamento, bisogna riferirsi al soggetto ivi indicato come shipper, che pagina 8 di 11 viene quindi a qualificarsi come mittente/caricatore della merce e, al tempo stesso, come conduttore dei container locati.
Allo spedizioniere, pertanto, non possono addebitarsi le conseguenze della prolungata giacenza dei container (v. ex aliis, Cass. civ. Sez. III n. 4900/2011): se ne ricava il principio per cui “in tema di contratto di trasporto marittimo di cose, il compenso di controstallia ha natura di liquidazione forfettaria dei danni e delle spese cagionate dalla mancata cooperazione del mittente/caricatore al compimento delle operazioni da parte del vettore e svolge, pertanto, una funzione analoga a quella della penale, la cui pattuizione, rispondendo alle finalità di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso d'inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione il risarcimento dovuto, dispensa il creditore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno sofferto” (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 12711/2012).
Trattasi di extra-costi (ad esempio quelli a titolo di Demurrage e Detention) che, allo stato, la resistente dichiara in questa sede di aver dovuto sopportare (cfr. doc. n. 16), sui quali parte ricorrente nulla ha eccepito né contestato, nemmeno in sede di memorie ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. ritualmente depositate, sia in ordine all'an che al quantum debeatur.
Le somme richieste con domanda riconvenzionale devono, pertanto, essere riconosciute alla PAe_4
nel complessivo ammontare di € 42.409,56.
5. Sul risarcimento del danno patito dalla e sul danno all'immagine subito PAe_1
dalla PAe_4
PAe ricorrente ha, poi, formulato, in subordine, domanda risarcitoria per i danni asseritamente patiti a seguito del blocco del container a partire dal 20.6.2023 e fino all'effettiva spedizione delle merci.
Va rilevato che, in ossequio al principio dell'onere della prova, è sulla parte che invoca l'esistenza di un diritto allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di dar prova degli elementi costitutivi della pretesa, ossia del nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso, dell'ingiustizia del danno, dell'elemento soggettivo e delle conseguenze pregiudizievoli patite.
Quanto a queste ultime, in particolare, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la liquidazione in via equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre la sua ontologica esistenza. L'art. 1226 c.c., pertanto, non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza del danno e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.
L'orientamento in esame è stato di recente ribadito da Cass. civ. Sez. III Sent., 12/04/2023, n. 9744, secondo cui “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto pagina 9 di 11 accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità”.
Ragion per cui la domanda risarcitoria proposta dalle difese della ricorrente non può trovare accoglimento.
Stessa sorte di rigetto ha, financo, la domanda di risarcimento per danno all'immagine asseritamente subito dalla resistente PAe_4
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, di recente, statuito che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. ord. n.
19551 del 10/07/2023).
La prova, infatti, nel caso in esame, non è stata fornita dalle difese della resistente la quale si PAe_4
è limitata labialmente ad asserire che la condotta ascrivibile alla ricorrente le abbia provocato un danno per la semplice stasi delle operazioni nel porto di Catania o per l'erroneità, falsità o incompletezza dei dati forniti dalla , tali da compromettere la fiducia degli operatori per la compagnia PAe_1
terminalista.
***
Alla luce di quanto sinora esposto, la domanda di accertamento negativo proposta dalle difese del ricorrente non si presenta fondata e, per l'effetto, il ricorso va rigettato.
Conseguentemente, le domande riconvenzionali proposte dalla società resistente vanno accolte, nei limiti di quanto accertato in parte motiva.
Non possono invece trovare accoglimento alcuno le domande di risarcimento danni avanzate a vario titolo dalle parti in causa, stante l'omessa prova dei fatti costitutivi a sostegno della richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenendo conto della fase decisionale abbreviata nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. .
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11696/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-DICHIARA il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta;
- RIGETTA il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e, per l'effetto DICHIARA dovuto dalla ricorrente l'importo pari ad € 16.405,56 richiesto dalla società resistente;
- CO parte ricorrente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al pagamento in favore della resistente della somma complessiva di € 42.409,56 per le ragioni esposte in parte motiva.
- RIGETTA la richiesta di risarcimento danni avanzata dalle parti.
- CO parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti che liquida per ciascuna in € 3.200,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, 10 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
pagina 11 di 11