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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 9 maggio 2023 al n. 949 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
251/2023 (RG 2171/2020) del Tribunale di Siena del
21.3.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da con sede E_ legale in CR (TA) ed elettivamente domiciliata in
Bari presso e nello studio dell'avv. Luca Calcagnile che la rappresentata e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in RO rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Quarato ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo in OT
(TA) come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
1 Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 20.12.2024.
CONCLUSIONI:
Per E_
“1) In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 251/2023 resa inter partes dal Tribunale di Siena in data 20.03.2023, depositata in data 21.03.2023, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 2171/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, in riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO delle seguenti disposizioni di pagamento:
[...]
- di € 290.003,50 del 12.05.2011 in favore di
; Controparte_2
- di € 250.000,00 del 13.05.2011 in favore di
Daddario.it;
- di € 250.000,00 del 13.05.2011 in favore di
Daddario Auto S.r.l.;
- di € 80.003,50 del 13.05.2011 in favore di
Parte_2
- di € 80.003,50 del 13.05.2011in favore di
[...]
; Controparte_2 effettuate nel periodo 12.05.2011 -13.05.2011, per complessivi € 950.010,50; in quanto eseguite in assenza
2 di autorizzazione, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
per l'effetto DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in
c/c n°1332430 dei relativi importi;
b) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, in riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO
delle seguenti erogazioni di credito:
[...]
- concessione finanziamento in favore della società agricola di € 400.000,00 del E_
13.05.2011 garantito da cambiale agraria ipotecaria
(all.10) erogato € 381.352,24;
- concessione finanziamento in favore della società agricola di € 300.000,00 del E_
13.05.2011 garantito da cambiale agraria ipotecaria (all.
11) erogato per € 29.344,69;
- concessione scoperto bancario in favore della società agricola di € 300.000,00 del E_
11.05.2011 (all.12); il tutto per complessivi € 971.169,93 erogati, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia la nullità degli addebiti in c/c n° 1332430 dei relativi importi;
b) ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO
, nonché di ogni altro rapporto in essere, sulla
[...] base dell'annullamento; inefficacia, nullità delle operazioni bancarie di cui ai punti A) e B) che precedono, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
3 c) ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca in relazione alle operazioni bancarie di cui ai punti A) -B)
e C) che precedono relative al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la la E_ RO
nonché di ogni altro rapporto in essere per
[...] tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
d) CONDANNARE la convenuta alla restituzione di CP_1 tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse
(sulla base di quanto accertato e richiesto ai punti che precedono A) -B) – C) - D) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della società
[...]
; E_
e) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la alla restituzione, RO anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme addebitate sul conto corrente di corrispondenza ordinario
n° 1332430 in essere tra la e E_ la effettuate nel periodo RO
12.05.2011 -13.05.2011, per complessivi € 950.010,50, o di quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, in quanto eseguite in assenza di autorizzazione, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
f) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni, in favore di E_ generati in conseguenza della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, protezione del cliente, inadempimento, nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in
4 essere tra la e la E_ CP_1 nonché di ogni altro rapporto in essere, per
[...] tutte le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
g) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni, in favore della società E_
, generati in conseguenza delle condotte
[...] illegittime di cui ai punti A) e B) che precedono
(nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 nonché di ogni altro rapporto in essere) che hanno determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 53/2014 innanzi al Tribunale di Taranto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
h) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni , in favore della società E_
, per violazione del divieto di abuso di dipendenza
[...] economica nei rapporti fra imprese e/o abuso di posizione dominante ex artt. 9 l.18.06.1998 n. 192 ed art. 3 l.
10.10.1990 n. 287; nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale generati in conseguenza delle condotte illegittime di cui alla narrativa del presente atto
(nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 nonché di ogni altro rapporto in essere) per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
i) CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
5 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per RO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis,
1) dichiarare inammissibile e, in via gradata, infondato l'appello proposto da E_
2) condannare l'appellante anche alle spese del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 2171/2020),
[...]
(di seguito anche E_ solo “ o “ ”) conveniva dinanzi E_ Pt_1 al Tribunale di Siena RO
Cont (di seguito anche solo “ ” o “ ). In
[...] CP_1 particolare, l'attrice assumeva di essere titolare del rapporto di conto corrente n. 1332430 presso la CP_1 convenuta, analizzando il quale, verificava che erano state disposte, nel periodo 11-13.5.2011, alcune operazioni bancarie connotate da profili di illiceità e nullità.
Segnatamente, evidenziava che: alcune disposizioni di bonifico e/o di giroconto effettuate dal conto corrente n. 1332430 in favore di alcune società, non erano state autorizzate dall'amministratore di (all'epoca Pt_1 dei fatti Parte_3
o meglio recavano una firma apocrifa e non
[...] riconducibile allo stesso per un importo complessivo di euro 950.010,50; che tali disposizioni di pagamento, non autorizzate, erano state disposte per un importo speculare ad alcune concessioni di credito accordate dalla alla ed erogati sul conto CP_1 E_
6 corrente n. 1332430 (per complessivi euro 971.169,93); quindi, ipotizzava che i finanziamenti ricevuti da fossero stati utilizzati dalla medesima Pt_1 CP_1 per rientrare dall'esposizione debitoria, chirografaria, che quelle società beneficiarie dei bonifici e giroconti
Cont citati avevano nei confronti di . In tal modo, concludeva l'attore, la concedeva credito in favore CP_1 della attrice garantito da ipoteca E_ immobiliare, al fine di estinguere contestualmente alcune posizioni debitorie non assistite da privilegio alcuno e riferite a società tutte successivamente dichiarate fallite, salvaguardando, così, i propri interessi.
Allegava, a sostegno della propria tesi, le copie delle operazioni bancarie firmate e la dichiarazione di disconoscimento della firma sulle relative autorizzazioni, unitamente ad una perizia grafologica di
Cont parte, e le copie dei finanziamenti concessi da a
(sempre nel medesimo periodo 11- E_
13.5.2011). Infine, precisava la che, a E_ riprova dell'illiceità e illegittimità della strategia attuata dalla Banca nei confronti della stessa attraverso l'insieme delle operazioni bancarie citate (bonifici,
Cont giroconti e finanziamenti concessi), aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Taranto (RGE 53/2014) in danno di E_ per l'importo di euro 971.169,93: somma di cui, peraltro, quest'ultima assumeva di non aver mai disposto e che mai le era stata materialmente data.
Si costituiva la che contestava le domande CP_1 attrici professando l'assoluta legittimità e correttezza delle operazioni finanziarie poste in essere così come della condotta tenuta nei confronti di E_
.
[...]
7 Tanto premesso il Tribunale di Siena con sentenza n.
251 pubblicata in data 21.3.2023 rigettava le domande proposte e condannava l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame
[...]
impugnando la sentenza al fine di ottenerne E_ la riforma integrale sulla base di due motivi:
1. asseriti vizi motivazionali e in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto non provato che le disposizioni di pagamento in contestazione non fossero state autorizzate dal legale rappresentante all'epoca dei fatti di E_
2. asseriti vizi circa la validità e legittimità dei finanziamenti erogati a E_ il tutto con vittoria di spese e compensi come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
quindi, ha reiterato le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale e che sono già state riportate integralmente supra. In via istruttoria ha insistito sull'ammissione dei mezzi di prova già richiesti con la memoria istruttoria di primo grado e per la c.t.u. grafologica.
Si è costituita RO concludendo per l'inammissibilità e, in via
[...] gradata, per l'infondatezza dell'appello con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del
20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello dal momento che, comunque,
8 l'appellante ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e formulato adeguatamente le contestazioni mosse alla medesima.
Con il primo motivo l'appellante, in sintesi, impugna la sentenza di primo grado e contesta la validità delle disposizioni eseguite dalla in asserita violazione CP_1 dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nascenti dal rapporto di conto corrente bancario in essere fra le parti per aver dato corso ed eseguito alcuni bonifici bancari nel periodo 12-13 maggio 2011 senza verificare preventivamente l'autenticità della firma apposta sulle richieste di pagamento formalizzate dal cliente. In particolare, l'appellante sostiene che i bonifici bancari ed i giroconti in discorso sarebbero stati eseguiti dalla a favore di società terze CP_1 aventi nei confronti della un'esposizione debitoria CP_1 quasi pari alle somme in uscita dal conto corrente di società tutte in decozione il cui E_ fallimento, infatti, sarebbe stato dichiarato da lì a breve, donde la necessità per la di prevenire le CP_1 perdite che altrimenti avrebbe subìto.
Il motivo è infondato.
L'appellante, oggi società di capitali, all'epoca dei fatti per cui è causa era una società di persone: la
Controparte_4
Dalla visura camerale in atti
[...] sembra che solo la signora esercitasse i Parte_3 poteri gestori della società, ma, in realtà, di ciò non vi è alcuna prova non essendo stato prodotto l'atto costitutivo né lo statuto societario e, pertanto, non può escludersi che altri soggetti abbiano potuto legittimamente apporre le sottoscrizioni contestate;
a maggior ragione se si considera che le autorizzazioni ad eseguire le transazioni finanziarie recano non solo le
9 sottoscrizioni in discorso, ma anche i timbri della società (doc. All. da 4 a 8 di parte attrice in primo grado). Inoltre, si tratta di sottoscrizioni coeve a quelle presenti sui finanziamenti e sul contratto di credito in atti (doc. All. da 10 a 12 di parte attrice in primo grado) richiesti nello stesso periodo rispetto ai bonifici di cui si discute da e che E_ non sono mai state contestate dall'appellante e sulle quali, peraltro, si è formato il giudicato. Infatti, è sulla base dei finanziamenti sottoscritti dall'odierno appellante e in atti garantiti dalle cambiali agrarie emesse secondo l'art. 43 del D. Lgs. n. 385/1993 che la
Banca ha ottenuto nei confronti della , quale socia Pt_3
e amministratrice illimitatamente responsabile della
Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 847/2015
[...] non opposto e, pertanto, oramai definitivo (si veda doc.
4 di parte convenuta in primo grado). Le suddette cambiali, così come i finanziamenti richiesti, recano firma e timbri della società e dell'allora amministratrice e non sono mai state messe in dubbio dalla stessa che non ha agito in opposizione al Pt_3 momento opportuno, ma ha lasciato che il provvedimento divenisse definitivo salvo, poi, prospettare tardivamente un'infondata ricostruzione alternativa.
Merita evidenziare che in giudizio l'appellante si è limitata a disconoscere le firme recate dalle autorizzazioni ai bonifici e giroconti da essa stessa prodotti, ma non ha invece, come doveva (arg. ex artt.
214, 215, 216, comma 2, e 221, comma 1, c.p.c.), ritualmente proposto in via principale querela di falso avverso le scritture documentali che recherebbero le sottoscrizioni apocrife, onde per di più ottenere il riconoscimento della falsità dei documenti con efficacia
10 erga omnes e la caducazione degli effetti degli stessi;
né ciò è avvenuto avverso le sottoscrizioni apposte ai finanziamenti e alle cambiali rilasciate a loro tempo e che oggi, viceversa, vengono descritti come parte di un'operazione più complessa rispetto alla quale la Banca avrebbe erogato somme a per poi E_ eseguire operazioni bancarie per tamponare situazioni debitorie di società fallende esposte con la medesima
Banca. Senza, peraltro, precisare che le società terze beneficiarie di queste operazioni autorizzate da
[...] sono tutte collegate a E_ Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
Daddario Auto S.r.l.; Associazione Sportiva
[...]
Taranto Calcio S.r.l.), altro socio illimitatamente responsabile di Controparte_8
e coniuge della
[...]
(si veda doc. 13 e doc. 5 del fascicolo di primo CP_4 grado della convenuta).
Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'appellante non ha assolto all'onere della prova in relazione all'azione di inadempimento contrattuale che ha inteso promuovere nei confronti dell'odierna appellata, men che meno mediante il mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di bonifico allegati in atti. A tal proposito, infatti, ritiene la giurisprudenza di legittimità che “la parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215
c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si
11 deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore” (Cass. n. 24539/2016) secondo cui la banca non è onerata di formulare istanza di verificazione, gravando sul correntista che produce il documento disconosciuto l'onere di provare la non autenticità delle sottoscrizioni contestate (l'istanza di verificazione va proposta dall'istituto di credito unicamente nel caso in cui sia esso stesso a produrre documenti recanti firme la cui autenticità viene disconosciuta dalla controparte processuale). Invece, nel caso di specie l'appellante non fornisce alcuna valida prova circa l'asserita falsità delle sottoscrizioni richiamate che, pertanto, non possono che essere considerate regolari disposizioni effettuate su autorizzazione del cliente.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la validità delle concessioni di finanziamento in atti sostanzialmente sulla circostanza per cui la
Banca erogante sarebbe stata beneficiaria ultima delle somme erogate e sul fatto che quelle medesime somme, in realtà, non sarebbero mai state consegnate alla mutuataria . E_
Il motivo è infondato.
Validi e perfettamente efficaci sono da ritenersi i contratti di finanziamento stipulati da E_
che, proprio in riferimento ad essi, ha ottenuto
[...]
l'erogazione delle somme mutuate come, peraltro, documentalmente provato dallo stesso appellante (si veda
All. 1 alla citazione in primo grado). Da qui lineare appare l'intervenuta consegna della somma di denaro mutuata così come l'esistenza dell'obbligo restitutorio della stessa – proprie del contratto di mutuo – in capo a
Infatti, “il perfezionamento del E_
12 contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano state immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. SS.UU. n.
5841/2025). Quanto detto non solo giustifica la causa del mutuo solutorio facendo sì che non si possa parlare di nullità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario nei confronti del mutuante, ma chiarisce i termini del caso che ci occupa dal momento che l'appellante non ha affatto dimostrato né la nullità
e/o l'illiceità dell'utilizzo del contratto di mutuo né
l'illegittimità del debito sorto in capo a E_ in riferimento ai finanziamenti in parola.
[...]
In altri termini, non è dimostrato che le somme erogate a siano servite a ripianare E_ debiti non garantiti che società terze avevano nei confronti della Banca stessa mediante disposizioni di pagamento (bonifici e giroconti) recanti firme apocrife.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia rientrante nello scaglione da euro
13 520.001,00 ad euro 1.000.000,00 con riferimento ai valori minimi, stante l'assenza di istruttoria e la concreta attività difensiva svolta e sono poste a carico dell'appellante.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da E_ avverso la sentenza n. 251/2023 (RG
[...]
2171/2020) del Tribunale di Siena pubblicata il
21.3.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da RO in euro 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre
[...] spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di dette spese E_ in favore di;
RO
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 30 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 9 maggio 2023 al n. 949 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza n.
251/2023 (RG 2171/2020) del Tribunale di Siena del
21.3.2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da con sede E_ legale in CR (TA) ed elettivamente domiciliata in
Bari presso e nello studio dell'avv. Luca Calcagnile che la rappresentata e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro
corrente in RO rappresentata e difesa dall'avv. Cosimo Quarato ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo in OT
(TA) come da procura allegata all'atto di costituzione in appello
-appellata-
1 Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, all'esito dell'udienza celebrata secondo il modello a trattazione scritta, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del 20.12.2024.
CONCLUSIONI:
Per E_
“1) In via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 251/2023 resa inter partes dal Tribunale di Siena in data 20.03.2023, depositata in data 21.03.2023, a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 2171/2020 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
a) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, in riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO delle seguenti disposizioni di pagamento:
[...]
- di € 290.003,50 del 12.05.2011 in favore di
; Controparte_2
- di € 250.000,00 del 13.05.2011 in favore di
Daddario.it;
- di € 250.000,00 del 13.05.2011 in favore di
Daddario Auto S.r.l.;
- di € 80.003,50 del 13.05.2011 in favore di
Parte_2
- di € 80.003,50 del 13.05.2011in favore di
[...]
; Controparte_2 effettuate nel periodo 12.05.2011 -13.05.2011, per complessivi € 950.010,50; in quanto eseguite in assenza
2 di autorizzazione, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
per l'effetto DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in
c/c n°1332430 dei relativi importi;
b) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, in riferimento al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO
delle seguenti erogazioni di credito:
[...]
- concessione finanziamento in favore della società agricola di € 400.000,00 del E_
13.05.2011 garantito da cambiale agraria ipotecaria
(all.10) erogato € 381.352,24;
- concessione finanziamento in favore della società agricola di € 300.000,00 del E_
13.05.2011 garantito da cambiale agraria ipotecaria (all.
11) erogato per € 29.344,69;
- concessione scoperto bancario in favore della società agricola di € 300.000,00 del E_
11.05.2011 (all.12); il tutto per complessivi € 971.169,93 erogati, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia la nullità degli addebiti in c/c n° 1332430 dei relativi importi;
b) ACCERTARE E DICHIARARE, l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la
e la E_ RO
, nonché di ogni altro rapporto in essere, sulla
[...] base dell'annullamento; inefficacia, nullità delle operazioni bancarie di cui ai punti A) e B) che precedono, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
3 c) ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca in relazione alle operazioni bancarie di cui ai punti A) -B)
e C) che precedono relative al rapporto di conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in essere tra la la E_ RO
nonché di ogni altro rapporto in essere per
[...] tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
d) CONDANNARE la convenuta alla restituzione di CP_1 tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse
(sulla base di quanto accertato e richiesto ai punti che precedono A) -B) – C) - D) oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della società
[...]
; E_
e) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la alla restituzione, RO anche ai sensi dell'art. 2033 c.c., delle somme addebitate sul conto corrente di corrispondenza ordinario
n° 1332430 in essere tra la e E_ la effettuate nel periodo RO
12.05.2011 -13.05.2011, per complessivi € 950.010,50, o di quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge, in quanto eseguite in assenza di autorizzazione, per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
f) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni, in favore di E_ generati in conseguenza della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, protezione del cliente, inadempimento, nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 in
4 essere tra la e la E_ CP_1 nonché di ogni altro rapporto in essere, per
[...] tutte le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
g) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni, in favore della società E_
, generati in conseguenza delle condotte
[...] illegittime di cui ai punti A) e B) che precedono
(nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 nonché di ogni altro rapporto in essere) che hanno determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 53/2014 innanzi al Tribunale di Taranto per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
h) CONDANNARE, previo accertamento del diritto, la al risarcimento RO dei danni , in favore della società E_
, per violazione del divieto di abuso di dipendenza
[...] economica nei rapporti fra imprese e/o abuso di posizione dominante ex artt. 9 l.18.06.1998 n. 192 ed art. 3 l.
10.10.1990 n. 287; nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale generati in conseguenza delle condotte illegittime di cui alla narrativa del presente atto
(nell'esecuzione del rapporto contrattuale conto corrente di corrispondenza ordinario n° 1332430 nonché di ogni altro rapporto in essere) per tutte le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto;
i) CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
5 2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per RO
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Ecc.ma, contrariis rejectis,
1) dichiarare inammissibile e, in via gradata, infondato l'appello proposto da E_
2) condannare l'appellante anche alle spese del presente grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria (RG 2171/2020),
[...]
(di seguito anche E_ solo “ o “ ”) conveniva dinanzi E_ Pt_1 al Tribunale di Siena RO
Cont (di seguito anche solo “ ” o “ ). In
[...] CP_1 particolare, l'attrice assumeva di essere titolare del rapporto di conto corrente n. 1332430 presso la CP_1 convenuta, analizzando il quale, verificava che erano state disposte, nel periodo 11-13.5.2011, alcune operazioni bancarie connotate da profili di illiceità e nullità.
Segnatamente, evidenziava che: alcune disposizioni di bonifico e/o di giroconto effettuate dal conto corrente n. 1332430 in favore di alcune società, non erano state autorizzate dall'amministratore di (all'epoca Pt_1 dei fatti Parte_3
o meglio recavano una firma apocrifa e non
[...] riconducibile allo stesso per un importo complessivo di euro 950.010,50; che tali disposizioni di pagamento, non autorizzate, erano state disposte per un importo speculare ad alcune concessioni di credito accordate dalla alla ed erogati sul conto CP_1 E_
6 corrente n. 1332430 (per complessivi euro 971.169,93); quindi, ipotizzava che i finanziamenti ricevuti da fossero stati utilizzati dalla medesima Pt_1 CP_1 per rientrare dall'esposizione debitoria, chirografaria, che quelle società beneficiarie dei bonifici e giroconti
Cont citati avevano nei confronti di . In tal modo, concludeva l'attore, la concedeva credito in favore CP_1 della attrice garantito da ipoteca E_ immobiliare, al fine di estinguere contestualmente alcune posizioni debitorie non assistite da privilegio alcuno e riferite a società tutte successivamente dichiarate fallite, salvaguardando, così, i propri interessi.
Allegava, a sostegno della propria tesi, le copie delle operazioni bancarie firmate e la dichiarazione di disconoscimento della firma sulle relative autorizzazioni, unitamente ad una perizia grafologica di
Cont parte, e le copie dei finanziamenti concessi da a
(sempre nel medesimo periodo 11- E_
13.5.2011). Infine, precisava la che, a E_ riprova dell'illiceità e illegittimità della strategia attuata dalla Banca nei confronti della stessa attraverso l'insieme delle operazioni bancarie citate (bonifici,
Cont giroconti e finanziamenti concessi), aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Taranto (RGE 53/2014) in danno di E_ per l'importo di euro 971.169,93: somma di cui, peraltro, quest'ultima assumeva di non aver mai disposto e che mai le era stata materialmente data.
Si costituiva la che contestava le domande CP_1 attrici professando l'assoluta legittimità e correttezza delle operazioni finanziarie poste in essere così come della condotta tenuta nei confronti di E_
.
[...]
7 Tanto premesso il Tribunale di Siena con sentenza n.
251 pubblicata in data 21.3.2023 rigettava le domande proposte e condannava l'attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame
[...]
impugnando la sentenza al fine di ottenerne E_ la riforma integrale sulla base di due motivi:
1. asseriti vizi motivazionali e in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto non provato che le disposizioni di pagamento in contestazione non fossero state autorizzate dal legale rappresentante all'epoca dei fatti di E_
2. asseriti vizi circa la validità e legittimità dei finanziamenti erogati a E_ il tutto con vittoria di spese e compensi come per legge di entrambi i gradi di giudizio;
quindi, ha reiterato le medesime conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale e che sono già state riportate integralmente supra. In via istruttoria ha insistito sull'ammissione dei mezzi di prova già richiesti con la memoria istruttoria di primo grado e per la c.t.u. grafologica.
Si è costituita RO concludendo per l'inammissibilità e, in via
[...] gradata, per l'infondatezza dell'appello con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c. e assegnati i relativi termini per la precisazione delle conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche, la decisione è stata riservata al Collegio con ordinanza del
20.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello dal momento che, comunque,
8 l'appellante ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e formulato adeguatamente le contestazioni mosse alla medesima.
Con il primo motivo l'appellante, in sintesi, impugna la sentenza di primo grado e contesta la validità delle disposizioni eseguite dalla in asserita violazione CP_1 dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede nascenti dal rapporto di conto corrente bancario in essere fra le parti per aver dato corso ed eseguito alcuni bonifici bancari nel periodo 12-13 maggio 2011 senza verificare preventivamente l'autenticità della firma apposta sulle richieste di pagamento formalizzate dal cliente. In particolare, l'appellante sostiene che i bonifici bancari ed i giroconti in discorso sarebbero stati eseguiti dalla a favore di società terze CP_1 aventi nei confronti della un'esposizione debitoria CP_1 quasi pari alle somme in uscita dal conto corrente di società tutte in decozione il cui E_ fallimento, infatti, sarebbe stato dichiarato da lì a breve, donde la necessità per la di prevenire le CP_1 perdite che altrimenti avrebbe subìto.
Il motivo è infondato.
L'appellante, oggi società di capitali, all'epoca dei fatti per cui è causa era una società di persone: la
Controparte_4
Dalla visura camerale in atti
[...] sembra che solo la signora esercitasse i Parte_3 poteri gestori della società, ma, in realtà, di ciò non vi è alcuna prova non essendo stato prodotto l'atto costitutivo né lo statuto societario e, pertanto, non può escludersi che altri soggetti abbiano potuto legittimamente apporre le sottoscrizioni contestate;
a maggior ragione se si considera che le autorizzazioni ad eseguire le transazioni finanziarie recano non solo le
9 sottoscrizioni in discorso, ma anche i timbri della società (doc. All. da 4 a 8 di parte attrice in primo grado). Inoltre, si tratta di sottoscrizioni coeve a quelle presenti sui finanziamenti e sul contratto di credito in atti (doc. All. da 10 a 12 di parte attrice in primo grado) richiesti nello stesso periodo rispetto ai bonifici di cui si discute da e che E_ non sono mai state contestate dall'appellante e sulle quali, peraltro, si è formato il giudicato. Infatti, è sulla base dei finanziamenti sottoscritti dall'odierno appellante e in atti garantiti dalle cambiali agrarie emesse secondo l'art. 43 del D. Lgs. n. 385/1993 che la
Banca ha ottenuto nei confronti della , quale socia Pt_3
e amministratrice illimitatamente responsabile della
Controparte_4
il decreto ingiuntivo n. 847/2015
[...] non opposto e, pertanto, oramai definitivo (si veda doc.
4 di parte convenuta in primo grado). Le suddette cambiali, così come i finanziamenti richiesti, recano firma e timbri della società e dell'allora amministratrice e non sono mai state messe in dubbio dalla stessa che non ha agito in opposizione al Pt_3 momento opportuno, ma ha lasciato che il provvedimento divenisse definitivo salvo, poi, prospettare tardivamente un'infondata ricostruzione alternativa.
Merita evidenziare che in giudizio l'appellante si è limitata a disconoscere le firme recate dalle autorizzazioni ai bonifici e giroconti da essa stessa prodotti, ma non ha invece, come doveva (arg. ex artt.
214, 215, 216, comma 2, e 221, comma 1, c.p.c.), ritualmente proposto in via principale querela di falso avverso le scritture documentali che recherebbero le sottoscrizioni apocrife, onde per di più ottenere il riconoscimento della falsità dei documenti con efficacia
10 erga omnes e la caducazione degli effetti degli stessi;
né ciò è avvenuto avverso le sottoscrizioni apposte ai finanziamenti e alle cambiali rilasciate a loro tempo e che oggi, viceversa, vengono descritti come parte di un'operazione più complessa rispetto alla quale la Banca avrebbe erogato somme a per poi E_ eseguire operazioni bancarie per tamponare situazioni debitorie di società fallende esposte con la medesima
Banca. Senza, peraltro, precisare che le società terze beneficiarie di queste operazioni autorizzate da
[...] sono tutte collegate a E_ Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7
Daddario Auto S.r.l.; Associazione Sportiva
[...]
Taranto Calcio S.r.l.), altro socio illimitatamente responsabile di Controparte_8
e coniuge della
[...]
(si veda doc. 13 e doc. 5 del fascicolo di primo CP_4 grado della convenuta).
Pertanto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, l'appellante non ha assolto all'onere della prova in relazione all'azione di inadempimento contrattuale che ha inteso promuovere nei confronti dell'odierna appellata, men che meno mediante il mero disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di bonifico allegati in atti. A tal proposito, infatti, ritiene la giurisprudenza di legittimità che “la parte che produce in giudizio una scrittura privata (nella specie, un bonifico bancario) da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione al riguardo gli artt. 214 e 215
c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si
11 deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore” (Cass. n. 24539/2016) secondo cui la banca non è onerata di formulare istanza di verificazione, gravando sul correntista che produce il documento disconosciuto l'onere di provare la non autenticità delle sottoscrizioni contestate (l'istanza di verificazione va proposta dall'istituto di credito unicamente nel caso in cui sia esso stesso a produrre documenti recanti firme la cui autenticità viene disconosciuta dalla controparte processuale). Invece, nel caso di specie l'appellante non fornisce alcuna valida prova circa l'asserita falsità delle sottoscrizioni richiamate che, pertanto, non possono che essere considerate regolari disposizioni effettuate su autorizzazione del cliente.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante contesta la validità delle concessioni di finanziamento in atti sostanzialmente sulla circostanza per cui la
Banca erogante sarebbe stata beneficiaria ultima delle somme erogate e sul fatto che quelle medesime somme, in realtà, non sarebbero mai state consegnate alla mutuataria . E_
Il motivo è infondato.
Validi e perfettamente efficaci sono da ritenersi i contratti di finanziamento stipulati da E_
che, proprio in riferimento ad essi, ha ottenuto
[...]
l'erogazione delle somme mutuate come, peraltro, documentalmente provato dallo stesso appellante (si veda
All. 1 alla citazione in primo grado). Da qui lineare appare l'intervenuta consegna della somma di denaro mutuata così come l'esistenza dell'obbligo restitutorio della stessa – proprie del contratto di mutuo – in capo a
Infatti, “il perfezionamento del E_
12 contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano state immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. SS.UU. n.
5841/2025). Quanto detto non solo giustifica la causa del mutuo solutorio facendo sì che non si possa parlare di nullità del mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario nei confronti del mutuante, ma chiarisce i termini del caso che ci occupa dal momento che l'appellante non ha affatto dimostrato né la nullità
e/o l'illiceità dell'utilizzo del contratto di mutuo né
l'illegittimità del debito sorto in capo a E_ in riferimento ai finanziamenti in parola.
[...]
In altri termini, non è dimostrato che le somme erogate a siano servite a ripianare E_ debiti non garantiti che società terze avevano nei confronti della Banca stessa mediante disposizioni di pagamento (bonifici e giroconti) recanti firme apocrife.
Per tutto quanto sopra esposto l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia rientrante nello scaglione da euro
13 520.001,00 ad euro 1.000.000,00 con riferimento ai valori minimi, stante l'assenza di istruttoria e la concreta attività difensiva svolta e sono poste a carico dell'appellante.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante, la cui impugnazione è stata integralmente rigettata.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da E_ avverso la sentenza n. 251/2023 (RG
[...]
2171/2020) del Tribunale di Siena pubblicata il
21.3.2023:
1) rigetta l'appello proposto e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da RO in euro 9.256,00 per compensi di avvocato, oltre
[...] spese generali, CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuta e condanna
[...] alla rifusione di dette spese E_ in favore di;
RO
4) dichiara la sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Firenze, il 30 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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