TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Anna Rosso Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa
Pugliano
resistente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Denise Manganaro
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.02.2025.
Con ricorso depositato in data 01.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004525824000, notificata in data 15.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000510351000 e n. CP_1
33020160001966916000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta
1 intimazione, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973 e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Infondato è il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
L' invero, costituendosi in giudizio, ha provato la notifica degli avvisi di addebito n. CP_1
33020160000510351000 e n. 33020160001966916000 avvenuta rispettivamente, in data
13.05.2016 e 23.12.2016, producendo le copie dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. all. 3 della memoria di costituzione).
Parte ricorrente, riguardo all'AVA n. 33020160001966916000, ha eccepito che la documentazione prodotta dall'Ente non attesterebbe l'avvenuta notifica in quanto difetterebbe la produzione del relativo CAD.
Sul punto, tuttavia, occorre rilevare come secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Invero, ove l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale nazionale e non quelle previste dalla L. n.
890/1982 (cfr. Cass., n. 8293/2018; Cass., n. 12083/2016; Cass., n. 17598/2010).
La Suprema Corte ha precisato come, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) (cfr. Cass., ord., n. 2339/2021).
Dunque, la notifica degli avvisi di addebito effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza è da ritenersi valida anche senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD).
2 Accertata pertanto la notifica regolare degli avvisi di addebito, la mancata opposizione degli stessi nel termine legale di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica, rende intangibile i crediti ivi contenuti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 e altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. cit. per tardiva iscrizione a ruolo dei contributi.
Trova accoglimento, invece, l'eccepita prescrizione del credito contributivo.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni.
Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9
e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia fondata.
3 Difatti, quanto all'AVA n. 33020160000510351000, notificato il 13.05.2016,
[...]
ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data Controparte_2
13.10.2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600009397000.
Tuttavia, il 13.10.2016, il termine di prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023), il termine quinquennale era già decorso, anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 13.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica del preavviso di fermo notificata in data
13.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 20.08.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Quanto all'AVA n. 33020160001966916000, notificato il 23.12.2016, Controparte_2
non ha prodotto alcun atto interruttivo, con la conseguenza l'intimazione di
[...] pagamento opposta è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, da distrarsi in favore dell'Erario e già ridotte della metà essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. CP_1
4 7514/2022, e di in virtù del principio di causalità, essendo alla Controparte_2 stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n. 33020160000510351000 e n. 33020160001966916000, richiamati nella intimazione di pagamento n. 03020229004525824000 notificata il 15.07.2023;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.645,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Erario.
Catanzaro, li 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1800/2023 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Anna Rosso Parte_1
ricorrente e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi e Maria Teresa
Pugliano
resistente
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Denise Manganaro
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 26.02.2025.
Con ricorso depositato in data 01.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 03020229004525824000, notificata in data 15.07.2023 con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 33020160000510351000 e n. CP_1
33020160001966916000, eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti alla predetta
1 intimazione, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.p.r. 602/1973 e l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Infondato è il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
L' invero, costituendosi in giudizio, ha provato la notifica degli avvisi di addebito n. CP_1
33020160000510351000 e n. 33020160001966916000 avvenuta rispettivamente, in data
13.05.2016 e 23.12.2016, producendo le copie dei relativi avvisi di ricevimento (cfr. all. 3 della memoria di costituzione).
Parte ricorrente, riguardo all'AVA n. 33020160001966916000, ha eccepito che la documentazione prodotta dall'Ente non attesterebbe l'avvenuta notifica in quanto difetterebbe la produzione del relativo CAD.
Sul punto, tuttavia, occorre rilevare come secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Invero, ove l'ufficio proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale nazionale e non quelle previste dalla L. n.
890/1982 (cfr. Cass., n. 8293/2018; Cass., n. 12083/2016; Cass., n. 17598/2010).
La Suprema Corte ha precisato come, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) (cfr. Cass., ord., n. 2339/2021).
Dunque, la notifica degli avvisi di addebito effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario per compiuta giacenza è da ritenersi valida anche senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito
(CAD).
2 Accertata pertanto la notifica regolare degli avvisi di addebito, la mancata opposizione degli stessi nel termine legale di 40 giorni decorrenti dalla data della notifica, rende intangibile i crediti ivi contenuti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999 e altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta l'intervenuta decadenza ex art. 25 D.Lgs. cit. per tardiva iscrizione a ruolo dei contributi.
Trova accoglimento, invece, l'eccepita prescrizione del credito contributivo.
La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni.
Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.
Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano stati opposti nei termini.
Difatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9
e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. S.U., n.23397/2016).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi per la risoluzione della presente controversia si ritiene che l'eccezione sia fondata.
3 Difatti, quanto all'AVA n. 33020160000510351000, notificato il 13.05.2016,
[...]
ha provato di aver interrotto il termine di prescrizione con la notifica, in data Controparte_2
13.10.2016, del preavviso di fermo amministrativo n. 03080201600009397000.
Tuttavia, il 13.10.2016, il termine di prescrizione ha iniziato nuovamente a decorrere, con la conseguenza che, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi intermedi, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023), il termine quinquennale era già decorso, anche considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Il corso della prescrizione dei crediti contributivi nell'arco dei predetti periodi, dunque, è rimasto sospeso per un totale di 311 giorni che, aggiunti alla data del 13.10.2021 (ossia il termine di prescrizione del credito calcolato dalla notifica del preavviso di fermo notificata in data
13.10.2016), spostano il termine finale di prescrizione delle pretese contributive in esame alla data del 20.08.2022, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (15.07.2023), il termine quinquennale di prescrizione era già decorso.
Quanto all'AVA n. 33020160001966916000, notificato il 23.12.2016, Controparte_2
non ha prodotto alcun atto interruttivo, con la conseguenza l'intimazione di
[...] pagamento opposta è intervenuta allorquando il credito era ormai prescritto.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, da distrarsi in favore dell'Erario e già ridotte della metà essendo la parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle resistenti in solido (dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito dedotto in lite, cfr. Cass. SS.UU. CP_1
4 7514/2022, e di in virtù del principio di causalità, essendo alla Controparte_2 stessa addebitale la prescrizione del credito oggetto di opposizione).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n. 33020160000510351000 e n. 33020160001966916000, richiamati nella intimazione di pagamento n. 03020229004525824000 notificata il 15.07.2023;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.645,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore dell'Erario.
Catanzaro, li 28.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5