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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4907/2023 R.G. e vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Trischitta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 20/09/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 1916/2022, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
Nell'odierno giudizio il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, a far data dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi di lite anche della fase sommaria del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , deducendo l'inammissibilità della domanda e chiedendo Controparte_2
il rigetto del ricorso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami dei presupposti per il diritto.
Si osserva che il ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, sarebbero tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Con Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di dal consulente dott. Per_1
che ha accertato che è affetto da “Insufficienza respiratoria cronica
[...] Parte_1
in soggetto con broncopneumopatia cronica ostruttiva con episodi di riacutizzazione, in trattamento con farmaci inalatori – Tiroidectomizzato in trattamento sostitutivo – Obesità lieve con complicanze artrosiche di modesta entità – Cardiopatia ipertensiva I-II classe
NYHA”, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
La dott.ssa , Ctu nominata nel presente giudizio, ha esaminato la Persona_2
documentazione prodotta, accertando che il paziente è portatore di “Cardiopatia ipertensiva,
BPCO, enfisema polmonare, noduli polmonari ndd in follow up, Osas in trattamento con C-
PAP, ipotiroidismo secondario a tiroidectomia in trattamento ormonosostitutivo, artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale, obesità, litiasi della colecisti, reni policistici, riferita IRC III stadio, s. ansioso depressiva di grado medio”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che il paziente è affetto da patologie invalidanti che l'hanno reso bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da agosto 2023.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
CP_ L' contestava il giudizio del perito e ne chiedeva il rinnovo, la parte ricorrente non conveniva circa la decorrenza del riconoscimento del diritto, ritenendo doversi anticipare alla domanda amministrativa.
3. Decisione e spese.
Il ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dell'assegno di accompagnamento a decorrere da agosto 2023 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, vi sono giusti motivi, considerato il riconoscimento dei presupposti in data successiva alla domanda amministrativa ma anteriore al presente giudizio, per disporre la compensazione delle spese per la fase sommaria;
la restante parte va posta a carico dell'Ente e liquidata come da dispositivo.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di , invalido al 100%, il Parte_1
diritto all'indennità di accompagno da agosto 2023; - condanna l' alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro CP_5
2.695,50 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_5
del dott. . Persona_2
Messina, 11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando