TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice relatore e estensore nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Massimo Gilardoni Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 18.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 22.8.2024 e notificato il 15.10.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 25.5.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto la sua vita in Italia e ha prodotto contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga di luglio, agosto e settembre 2024 e cud 2024 (8.417 euro).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 4.2.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 29.1.2025 il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga dell'anno 2024;
1 di 3 Per_
− ha evidenziato che “è stata documentata la presenza in con continuità anteriormente al marzo 2020, essendo stato ammesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare definita con decreto di rigetto per circostanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, la condizione reddituale, l'inserimento lavorativo stabile come risulta dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dal febbraio 2022 con continuità sino ad oggi e il progressivo allentamento dei legami con il paese di provenienza”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, MI v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_2 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di
2 di 3 indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
Dall'anno 2022 il ricorrente, in Italia dal 2020, percepisce redditi da lavoro dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato. La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla può essere disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice relatore e estensore nel giudizio promosso da nato in [...] il [...], con l'avvocato Massimo Gilardoni Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 18.10.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia il 22.8.2024 e notificato il 15.10.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 25.5.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto la sua vita in Italia e ha prodotto contratto di lavoro a tempo indeterminato, buste paga di luglio, agosto e settembre 2024 e cud 2024 (8.417 euro).
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 4.2.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota del 29.1.2025 il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domanda;
− ha prodotto contratto di lavoro a tempo indeterminato e buste paga dell'anno 2024;
1 di 3 Per_
− ha evidenziato che “è stata documentata la presenza in con continuità anteriormente al marzo 2020, essendo stato ammesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare definita con decreto di rigetto per circostanze imputabili esclusivamente al datore di lavoro, la condizione reddituale, l'inserimento lavorativo stabile come risulta dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dal febbraio 2022 con continuità sino ad oggi e il progressivo allentamento dei legami con il paese di provenienza”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, MI v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; ND v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_2 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di
2 di 3 indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
Dall'anno 2022 il ricorrente, in Italia dal 2020, percepisce redditi da lavoro dipendente in forza di contratto a tempo indeterminato. La durata del soggiorno e la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla può essere disposto sulle spese processuali in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di nato in [...] il [...], al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 4.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
3 di 3