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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE CONSENSUALE iscritta al RG. n. 2536/2025
e promossa con ricorso da
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), il Parte_1 C.F._1 21/07/1962
e
(c.f. ), nato/a a TREVISO (TV), Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ANTONIO PAVAN
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 22/04/2025, i coniugi e Parte_1 hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.05.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO (TV), il 21/07/1962 Parte_1
e nato/a a TREVISO (TV), l'8/12/1964, Parte_2 uniti in matrimonio il 18/09/1993, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PAESE (TV) dell'anno 1993 n. 43, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, mantenendo cordialità di rapporti e reciproco rispetto.
2) Nell'immobile costituente abitazione familiare sito in (31038) Paese (TV), Via della Liberazio-ne, n. 23, di proprietà esclusiva della Sig.ra Parte_2 quest'ultima continuerà a risiedere. I figli maggiorenni, e , manterranno la residenza Parte_3 Persona_1 presso l'abitazione familiare e, compatibilmente con le loro esigenze di studio all'università e con le loro scelte, saranno liberi di decidere i tempi e le modalità con cui staranno con la madre o con il pa-dre. 3) Il Sig. ha già trasferito la propria residenza nell'immobile, di Parte_1 sua esclusiva proprietà, sito in (31050) Ponzano Veneto (TV), Via Del Barbaro, n.
5, lett. H, int. 3, ove egli già vive da tempo.
4) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Parte_3 Per_1
, il pa-dre corrisponderà l'importo di Euro 200,00 per ciascuno di essi. In
[...] tale importo rientrano le spe-se per il cibo e sarà versato alla Sig.ra Parte_2
, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario,
[...] sul c/c della moglie e verrà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita, come per legge.
Il padre terrà a proprio carico tutte le altre spese ordinarie relative ai figli (a titolo esemplificativo: vestiario, spese e tasse universitarie, etc.) ed il 100% delle spese extra assegno relative ai figli se-condo il “Protocollo per il processo di famiglia del Tribunale di Treviso.
Il padre si accollerà altresì tutti i costi relativi alle bollette (energia elettrica, riscaldamento, etc.) relativi all'abitazione familiare sita in (31038) Paese (TV), Via della Liberazione, n. 23.
5) Valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali, i coniugi stabiliscono di comune accordo che ciascun coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento.
6) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso alle condizioni ivi previste, dichiarano di avere definito e regolato tutti, e nessuno escluso, i loro rapporti economici, patrimoniali, finanzia-ri, diretti e/o indiretti, compresi quelli derivanti dal rapporto matrimoniale, e di nulla altro doversi reciprocamente e di non essere, né restare, tra loro obbligati per alcun titolo o ragione”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 3/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci