Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 349 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Mauro Finocchito e Alfredo Davide
Ciriolo, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro De Santis, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 21/03/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da note congiunte per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27/01/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Bardolino (VR) il 04/12/1996;
- che dalla loro unione sono nati due figli: il 27/03/1997, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente e , il 28/09/2004, maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
1
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso, così come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza citata e, nel rispetto dei termini di legge, sia dichiarata anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, tuttavia andrà riqualificata quale pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, come integrate e precisate con note di trattazione scritta per l'udienza citata, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti, può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
2 1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in Bardolino (VR), il Controparte_1
4/12/1996 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7, parte I, anno 1996) alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma, fissando la loro residenza ove lo riterranno più opportuno e dandosi, sin d'ora, reciproco consenso a trasferirsi anche all'estero, per la qual cosa si prestano assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto;
b) ciascuno dei ricorrenti provvederà autonomamente al proprio personale mantenimento, con espressa rinuncia reciproca a qualsivoglia forma di sostentamento, essendo ciascuno per sé autosufficiente o comunque in grado di esserlo;
c) la casa coniugale, che risulta d'ora in poi sita in Cerfignano di NT SA
TE (Le) alla via Regina Elena n. 64, condotta in locazione con contratto in corso di redazione e registrazione, compresi gli arredi, i mobili, i soprammobili, le suppellettili ed i complementi d'arredo non espressamente indicati nell'apposito elenco dei beni sui quali il SI. si è riservato il CP_1 diritto di asporto, è assegnata alla SI.ra , che qui vivrà Parte_1 ed abiterà, insieme ai due figli maggiorenni, e . Pertanto, la SI.ra Per_1 Per_2
provvederà, d'ora in poi – previa intestazione a suo nome dei Parte_1 contratti di fornitura - al pagamento di tutte le utenze di luce, acqua, gas, poste al servizio della casa, nonché delle imposte e tasse collegate all'uso dell'abitazione e, in particolare, della Per_3
d) gli arredi dell'abitazione rimarranno nella disponibilità della famiglia, mentre il SI. porterà via con sé i propri effetti personali ed i beni CP_1 indicati nell'apposito elenco allegato al presente atto, dando atto entrambi di aver già provveduto, di comune accordo, a ripartire tra loro i beni mobili e le suppellettili della casa familiare, nonché i regali di nozze;
e) il figlio , allo stato, indipendente economicamente, in grado dunque Per_1 di provvedere autonomamente al suo personale sostentamento, mentre la IA non è economicamente indipendente, perché impegnata Per_2 ancora nel percorso di studi universitari;
entrambi continueranno ad abitare
3 con la madre, anche se , durante la settimana, vivrà a Lecce, Per_2 occupando un posto letto per studenti, condotto in locazione;
f) i genitori si impegnano, sin da ora, reciprocamente, a garantire la libertà di rapporti con entrambi. I figli saranno quindi liberi di frequentare il padre e di concordare, con lui, tempi e modi della loro frequentazione;
g) i genitori continueranno a provvedere entrambi al mantenimento di Per_2
e, a tal uopo, la SI.ra assume su di sé gli oneri del genitore Parte_1 collocatario, mentre il SI. si obbliga a corrispondere, entro Controparte_1 il giorno 10 di ciascun mese, a partire da gennaio 2025, in favore della IA, la somma mensile di euro 210,00 (duecentodieci/00) - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat - a titolo di contributo al mantenimento.
Le spese mediche, scolastiche, le rette universitarie ed, in ogni caso, le spese straordinarie da sostenere in favore della IA , saranno ripartite dai Per_2 genitori in pari quota, ossia resteranno a carico di ciascun genitore per il
50%, con l'espressa precisazione che le stesse dovranno essere tutte debitamente documentate e che talune andranno preventivamente concordate tra i genitori, seguendo la regolamentazione prevista dal
Protocollo d'intesa in materia di spese straordinarie, sottoscritto in data
21.05.2018 tra il Tribunale di Lecce, l'Ordine degli Avvocati di Lecce e le
Associazioni Forensi specialistiche, che i ricorrenti danno atto di aver letto e condiviso ed al quale dichiarano comunque di volersi adeguare;
h) il SI. inoltre, si obbliga a rimborsare, in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 ogni mese, il 50% del canone di affitto pagato dalla stessa per la casa sita in Cerfignano di NT SAa TE (Le) alla via Regina Elena n. 64, ivi comprese eventuali rivalutazioni che fossero richieste;
detto impegno ed il conseguente onere valgono per i primi 4 anni, ossia da gennaio 2025 a dicembre 2028, mentre in prosieguo gli incombenti potranno restare a carico del SI. solo nel caso in cui almeno uno dei due figli continui CP_1 ad essere collocato presso la madre e quindi ad abitare nel suddetto immobile e, comunque, solo fino alla naturale scadenza del contratto di locazione, ossia entro il termine massimo fissato dalla legge (4+4), vale a dire entro il 31.12.2032;
4 i) il SI. si obbliga, ove occorra anche ai sensi dell'art. 1381 Controparte_1
c.c., a lasciare nella disponibilità della SI.ra Parte_1
l'autovettura Peugeot 207 targata DY302VA, gravando su quest'ultima le spese di bollo, assicurazione, per eventuali riparazioni e, in ogni caso, ogni eventuale sanzione amministrativa che dovesse essere irrogata dalla data del presente atto per la quale la stessa manleverà il SI. o Controparte_1 gli ulteriori aventi causa;
j) il SI. si obbliga - ove occorra anche ai sensi dell'art. 1381 Controparte_1
c.c. - a lasciare nella disponibilità del figlio l'autovettura Opel Parte_2
Astra targata DK912DP, gravando su quest'ultimo le eventuali riparazioni, così come ogni eventuale sanzione amministrativa che dovesse essere irrogata dalla data del presente atto per la quale lo stesso manleverà il SI.
o gli ulteriori aventi causa;
di contro le spese di bollo e Controparte_1 assicurazione saranno a carico del SI. ; Controparte_1
k) per quanto concerne i rapporti patrimoniali ancora in essere i coniugi concordano quanto segue:
o i coniugi conserveranno ciascuno la proprietà degli immobili di cui sono eventualmente intestatari;
o la SI.ra si impegna a trasferire immediatamente, Parte_1 ovvero subito dopo la sottoscrizione del presente atto, le sue quote sociali della Studio 1 sas, in favore del SI. , senza che Controparte_1 ciò comporti alcun onere per quest'ultimo, salve le spese dell'atto pubblico di trasferimento che resteranno a carico del SI. ; CP_1
o in conseguenza di ciò il SI. diverrà socio unico della Controparte_1
Studio 1 sas e continuerà ad utilizzare, sin da subito, in piena autonomia tutti i beni mobili e mobili registrati della società, potendo operare in tutto e per tutto in assoluta autonomia;
o il SI. assume su di sé ogni onere relativo alla Controparte_1 precedente gestione della società e si obbliga a pagare anche le tasse ed i tributi ricadenti in capo alla SI.ra , per via dei redditi Parte_1 personali dalla stessa maturati e dichiarati negli anni 2023 e 2024, a semplice richiesta della stessa e senza dilazione, salvo che la possibilità di dilazione non sia prevista da specifica normativa di settore, pena il
5 risarcimento di eventuali danni prodotti dal ritardo e/o dall'inadempimento;
l) i coniugi si impegnano a darsi reciproca e tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio e di ogni altro mutamento dei dati necessari per l'adempimento delle rispettive obbligazioni;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di conSIlio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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