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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il 25 .07.1949, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Anna Agrò dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Salvago presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 8.000,00 quale differenza tra la somma che ha allegato di avere mutuato allo stesso pari ad € 25.000,00 e quella di € 17.000,00 già restituita dal convenuto in acconto sul maggior dare, previo accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo e della avvenuta consegna della somma di denaro pari ad € 25.000,00.
In premessa l'attore ha allegato: a) di avere prestato la suddetta somma al convenuto in ragione del rapporto intercorrente con lo stesso essendo il di lui genero che gliene aveva fatto richiesta al fine di potere acquistare un magazzino di sua esclusiva proprietà, oggi adibito ad abitazione;
b) che il sig. ebbe ad acquistare il magazzino e che si era impegnato alla CP_1
restituzione della somma prestata tanto che aveva provveduto alla restituzione dell'importo di € 2.000,00 in data 7.6.2017 e successivamente quello di € 15.000,00 in data 7.7.2017 con accredito sul conto corrente dell'attore; c) che non essendo stato restituito dal convenuto l'importo residuo di € 8.000,00 nonostante i ripetuti solleciti si è reso necessario l'introduzione del presente giudizio per ottenere la restituzione della residua somma trattenuta dal convenuto sine titulo.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea allegando di avere restituito la residua somma di € 8.000,00 al convenuto indirettamente, a causa dei cattivi rapporti con il suocero, versando l'importo mediante bonifico bancario dell'importo di €
17.700,00 sul conto corrente della moglie perché la restituisse al padre allegando inoltre trattarsi di donazione fatta dal suocero a favore suo e della moglie . Persona_1
La causa istruita con l'escussione di testi di entrambe le parti e con produzioni documentali è stata quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.-
Orbene, la domande dell'attore sono fondate e pertanto vanno accolte per quanto di seguito osservato.
L'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo tra le parti per la somma di € 25.000,00 è un dato pacifico poiché riconosciuto dallo stesso convenuto per avere in comparsa di costituzione confermato l'avvenuta parziale restituzione per l'importo di € 17.000,00 con accredito sul conto corrente dell'attore, comunque da quest'ultimo documentata, ed altresì allegato di avere versato al suocero la differenza ancora dovuta, pari ad € 8.000,00, indirettamente, a causa dei cattivi rapporti con lo stesso mediante bonifico della somma di € 17.700,00 sul conto corrente della moglie perché la restituisse al padre.
La restituzione della somma di € 17.000,00 con due bonifici, il primo di € 2.000,00 ed il secondo di € 15.000,00, sul conto corrente dell'attore, come dagli estratti prodotti da quest'ultimo, provano che il contratto concluso tra le parti era stato quello di mutuo e non un contratto di donazione sebbene sia stata riportata quale causale nella distinta di bonifico della somma di € 25.000,00 la dicitura donazione poichè proprio la condotta del convenuto consistita nella parziale restituzione della somma prova la reale intenzione della parti.
Tanto si afferma in applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c. ai sensi del quale: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Va altresì osservato, ad colorandam, che il convenuto con il rogito notarile, in notaio
, del 18.07.2013, rep. N. 32.200, racc. n. 16885, riversato in atti da Persona_2
parte attrice, si è reso acquirente a titolo esclusivo della proprietà del magazzino sito in
Agrigento nella Contrada Monserrato, in via Egadi n. 4, per l'importo di € 32.500,00, avendo dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni, detta circostanza infatti, rafforza la prova dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo considerato che la donazione non avrebbe beneficiato la figlia per non essere stata parte del contratto di compravendita dell'immobile.
Ciò posto, va rilevato che il bonifico della somma di € 17.700, effettuato dal convenuto in favore della moglie, riportante quale causale la dicitura giroconto, prova semplicemente un trasferimento a favore di quest'ultima e che verosimilmente trova causa nella regolazione dei rapporti patrimoniali a seguito della loro separazione personale. Peraltro trattasi di una somma non coincidente con il residuo importo a debito di € 8.000,00.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, non avendo il convenuto provato di avere saldato il debito deve ritenersi lo stesso debitore nei confronti dell'attore della somma di € 8.000,00 oltre i chiesti interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande dell'attore, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che tra le parti in causa è stato concluso un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 25.000,00;
- Condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 8.000,00, dovuta quale differenza tra la somma mutuata di € 25.000,00 e quella in parte restituita di € 17.000,00, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida per compensi in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali, € 283,27 per spese vive, nonchè accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1183/2019 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il 25 .07.1949, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Anna Agrò dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORE-
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Salvatore Salvago presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
-CONVENUTO-
OGGETTO: condannatorio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attore ha introdotto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 8.000,00 quale differenza tra la somma che ha allegato di avere mutuato allo stesso pari ad € 25.000,00 e quella di € 17.000,00 già restituita dal convenuto in acconto sul maggior dare, previo accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo e della avvenuta consegna della somma di denaro pari ad € 25.000,00.
In premessa l'attore ha allegato: a) di avere prestato la suddetta somma al convenuto in ragione del rapporto intercorrente con lo stesso essendo il di lui genero che gliene aveva fatto richiesta al fine di potere acquistare un magazzino di sua esclusiva proprietà, oggi adibito ad abitazione;
b) che il sig. ebbe ad acquistare il magazzino e che si era impegnato alla CP_1
restituzione della somma prestata tanto che aveva provveduto alla restituzione dell'importo di € 2.000,00 in data 7.6.2017 e successivamente quello di € 15.000,00 in data 7.7.2017 con accredito sul conto corrente dell'attore; c) che non essendo stato restituito dal convenuto l'importo residuo di € 8.000,00 nonostante i ripetuti solleciti si è reso necessario l'introduzione del presente giudizio per ottenere la restituzione della residua somma trattenuta dal convenuto sine titulo.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea allegando di avere restituito la residua somma di € 8.000,00 al convenuto indirettamente, a causa dei cattivi rapporti con il suocero, versando l'importo mediante bonifico bancario dell'importo di €
17.700,00 sul conto corrente della moglie perché la restituisse al padre allegando inoltre trattarsi di donazione fatta dal suocero a favore suo e della moglie . Persona_1
La causa istruita con l'escussione di testi di entrambe le parti e con produzioni documentali è stata quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.-
Orbene, la domande dell'attore sono fondate e pertanto vanno accolte per quanto di seguito osservato.
L'avvenuta conclusione di un contratto di mutuo tra le parti per la somma di € 25.000,00 è un dato pacifico poiché riconosciuto dallo stesso convenuto per avere in comparsa di costituzione confermato l'avvenuta parziale restituzione per l'importo di € 17.000,00 con accredito sul conto corrente dell'attore, comunque da quest'ultimo documentata, ed altresì allegato di avere versato al suocero la differenza ancora dovuta, pari ad € 8.000,00, indirettamente, a causa dei cattivi rapporti con lo stesso mediante bonifico della somma di € 17.700,00 sul conto corrente della moglie perché la restituisse al padre.
La restituzione della somma di € 17.000,00 con due bonifici, il primo di € 2.000,00 ed il secondo di € 15.000,00, sul conto corrente dell'attore, come dagli estratti prodotti da quest'ultimo, provano che il contratto concluso tra le parti era stato quello di mutuo e non un contratto di donazione sebbene sia stata riportata quale causale nella distinta di bonifico della somma di € 25.000,00 la dicitura donazione poichè proprio la condotta del convenuto consistita nella parziale restituzione della somma prova la reale intenzione della parti.
Tanto si afferma in applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 c.c. ai sensi del quale: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
Va altresì osservato, ad colorandam, che il convenuto con il rogito notarile, in notaio
, del 18.07.2013, rep. N. 32.200, racc. n. 16885, riversato in atti da Persona_2
parte attrice, si è reso acquirente a titolo esclusivo della proprietà del magazzino sito in
Agrigento nella Contrada Monserrato, in via Egadi n. 4, per l'importo di € 32.500,00, avendo dichiarato di essere coniugato in regime di separazione dei beni, detta circostanza infatti, rafforza la prova dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo considerato che la donazione non avrebbe beneficiato la figlia per non essere stata parte del contratto di compravendita dell'immobile.
Ciò posto, va rilevato che il bonifico della somma di € 17.700, effettuato dal convenuto in favore della moglie, riportante quale causale la dicitura giroconto, prova semplicemente un trasferimento a favore di quest'ultima e che verosimilmente trova causa nella regolazione dei rapporti patrimoniali a seguito della loro separazione personale. Peraltro trattasi di una somma non coincidente con il residuo importo a debito di € 8.000,00.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie, non avendo il convenuto provato di avere saldato il debito deve ritenersi lo stesso debitore nei confronti dell'attore della somma di € 8.000,00 oltre i chiesti interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande dell'attore, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che tra le parti in causa è stato concluso un contratto di mutuo infruttifero per la somma di € 25.000,00;
- Condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 8.000,00, dovuta quale differenza tra la somma mutuata di € 25.000,00 e quella in parte restituita di € 17.000,00, oltre gli interessi legali con decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio.
- Condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida per compensi in € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali, € 283,27 per spese vive, nonchè accessori, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò