Ordinanza cautelare 11 marzo 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2024, proposto da
MA di LL IC e Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Tortoriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Napoli, alla Piazza Eritrea, n. 3;
contro
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
nei confronti
Mary's Beach s.n.c. dei F.lli LL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Severino Nappi, Francesco Percuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Severino Nappi in Napoli, via Toledo n. 282;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. 1391 del 16.01.2024, successivamente conosciuto dalla ricorrente, con il quale il Comune di Massa Lubrense ha rigettato l'istanza prot. 28633 del 27.10.2023 “di subingresso parziale, per una superficie complessiva di mq. 86.41 della Soc. "MA di LL IC e figli snc" nella maggiore consistenza della CDM n. 106 del 2008 (rep. n. 1429), così come modificata ed ampliata nell'anno 2011 con la CDM n. 166 - 2011 (rep. n. 1541) e prorogata al 31/12/2023 con nota prot. 8740 del 15/04/2022 dal Comune di Massa Lubrense”, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione;
- di ogni atto, presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa, per quanto di ragione, la nota prot. 31467 del 23.11.20223;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mary's Beach s.n.c. dei F.lli LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento comunale prot. 1391 del 16/01/2024 con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente di parziale subingresso nella concessione demaniale marittima n.166/2011 intestata all’odierna controinteressata Mary’s Beach dei F.lli LL s.n.c.; con memoria versata in atti il 16/4/2025 la ricorrente ha rappresentato che il Comune di Massa Lubrense, con provvedimento prot. 56 del 30/5/2024, l’ha infine autorizzata al subingresso parziale nella concessione demaniale n.166/2011, deducendo altresì che “ Il predetto provvedimento – completamente satisfattivo degli interessi della ricorrente – risulta impugnato con ricorso allibrato all’R.G. 3246/2024 ”;
alla luce di quanto precede al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo – in ossequio al principio dispositivo – è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464; Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
ritenuto che l’esito in rito giustifichi la compensazione delle spese tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese tra la ricorrente e il Comune di Massa Lubrense che non ha preso parte alla lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata. Nulla spese tra la ricorrente e l’Amministrazione non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO