Sentenza 23 maggio 2024
Massime • 1
Le spese di custodia di veicolo sequestrato nell'ambito di procedimento penale sono dovute, per il periodo successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del dissequestro di cui all'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soggetto (anche non proprietario) indicato nel provvedimento come avente diritto alla restituzione, il quale, se intende contestare tale qualità, è tenuto a proporre opposizione ai sensi del comb. disp. degli artt. 127 e 263, comma 5, c.p.p., fermo restando il potere di agire in sede civile per il rimborso nei confronti dell'effettivo obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che, in relazione alla custodia di veicolo coperto da polizza contro il furto aveva rigettato la domanda di pagamento del compenso proposta dal custode nei confronti della compagnia assicurativa, che aveva versato l'indennizzo al proprietario-assicurato dietro rilascio di procura a vendere il bene, condannando l'assicurato al pagamento delle spese di custodia, indicato come avente titolo alla restituzione nel decreto del P.M., non opposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/05/2024, n. 14368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14368 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
l’auto era stata successivamente ritrovata e sequestrata dal Pubblico Ministero che ne aveva ordinato il dissequestro, disponendone la restituzione al proprietario in data 30.11.2000. La convenuta ha resistito e ha chiamato in causa il HI, che ha eccepito di aver da tempo perduto il possesso del veicolo e di non dover rispondere degli oneri di custodia. Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando che il sequestro penale non era stato convalidato. La sentenza, impugnata dalla Ternana Soccorso, è stata riformata dalla Corte di appello di Perugia, che ha condannato AV HI al pagamento dell’importo forfettario di €. 1.316,84, liquidato ai sensi dell’art. 1, commi 318-321, L. 311/2004. Il giudice distrettuale ha evidenziato che, sebbene in caso di mancata convalida del sequestro le spese di custodia non siano dovute, tuttavia, ai sensi del comma terzo dell'art. 84 disp. att. c.p.p. e dell’art. 150 DPR 115/2002, l’avente diritto alla restituzione è comunque tenuto al pagamento per il periodo 3 di 11 successivo alla scadenza di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. Nessun onere poteva invece gravare sull’Allianz s.p.a. poiché la corresponsione dell'indennizzo e la previsione dell’art. 7 della polizza, che obbligava l’assicurato a rilasciare una procura a vendere in caso di successivo rinvenimento del mezzo, non avevano prodotto il trasferimento della proprietà del bene assicurato in capo all’assicuratore. Per la cassazione della sentenza la Ternana Soccorso Immobiliare s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui ha replicato AV HI con controricorso e con ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi;
l’Allianz non ha svolto difese. La causa, inizialmente avviata la trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 15460/2020. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'unico motivo del ricorso principale censura la violazione negli artt. 59 e 276 del D.P.R. 115/2002, nonché degli artt. 1, commi 318-321 della L. 311/2004, 1766 e 1781 c.c., sostenendo che con D.M. 265/2006 sono state adottate le tariffe per la determinazione delle indennità giornaliere per la custodia e la conservazione dei veicoli sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, i cui importi tengono conto della natura pubblicistica dell'incarico e che dette tabelle si applicano soltanto alle custodie di veicoli sottoposti a sequestro i cui oneri siano a carico dell’erario, non per quantificare le spese spettanti ad una depositeria se, come nel caso di specie, è già venuto meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si è ormai instaurato un rapporto meramente civilistico 4 di 11 tra quest'ultimo e l'avente diritto alla restituzione della cosa. Espone la ricorrente che, in ogni caso, le indennità dovevano essere al più liquidate in applicazione delle Tariffe Aci, non ai sensi della L. 311/2004, il cui art. 1, commi 318-321, era stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 267/2017. Il motivo è fondato nei termini che seguono. La Corte d'appello ha liquidato, a titolo di oneri di custodia, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, secondo la previsione dell’art. 1, commi 318-321, della L. 311 del 2004, norma che riguarda le procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse alla data della sua entrata in vigore, quale lex specialis imperniata sull'eccezionale previsione di alienazione al soggetto titolare del deposito dei veicoli in sequestro. In primo luogo la disposizione era più applicabile, essendo stata già dichiarata incostituzionale. Nel prevedere che, in presenza di determinate condizioni, i veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, fossero alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito, la norma riconosceva ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti in contrasto con l’art. 3 Cost., venendo a penalizzare irragionevolmente e senza alcun meccanismo di riequilibrio, l’interesse dei custodi per la non prevista, né prevedibile, incisiva riduzione del compenso che confidavano loro spettante in relazione a pregressi rapporti di custodia, essendo, per di più, essi onerati, a seguito dell’acquisto forzoso, di provvedere alla conseguente attività di smaltimento dei veicoli già oggetto di deposito (cfr. testualmente, Corte cost. 267/2017). 5 di 11 Occorre inoltre convenire che dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all'avente diritto, il carattere pubblico della funzione del custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione e custodia a carico dello Stato vengono meno. Ricevuta l’eventuale comunicazione del provvedimento di dissequestro (oggi contemplata dall’art. 150, comma quarto, D.P.R. 115/2002, nel testo introdotto dal D.L. 115/2005, convertito con L. 168/2005), il custode è tenuto ad attivarsi efficacemente nei confronti dell'avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene (Cass. 16850/2019; Cass. pen. s.u. 25161/2002; Cass. pen. 3899/1995; Cass. pen. 1504/1999). Il relativo credito soggiace, quindi, alle norme del codice civile secondo i principi generali (Cass. 16850/2019). 2. Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo AV HI denuncia la violazione degli artt. 112, 346 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale aveva rigettato in toto la pretesa azionata dal custode senza pronunciarsi sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Allianz, che doveva considerarsi assorbita e che l’assicuratore avrebbe dovuto riproporre in appello, non potendo essere riesaminata d’ufficio. Il motivo è infondato. La questione della carenza di titolarità passiva del rapporto controverso sollevata dall'Allianz, che aveva indicato nel HI il soggetto tenuto al pagamento delle spese di custodia, era oggetto di una mera difesa, ponendo in discussione lo stesso fatto costitutivo della domanda rivolto ad ottenere le indennità per la custodia da parte della Ternana Soccorso ed era, quindi, rilevabile d'ufficio anche in appello, salvo l’eventuale non contestazione della 6 di 11 controparte e ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. s.u. 2951/2016). Il Tribunale aveva poi esplicitamente escluso che l’Allianz dovesse rispondere del debito, non avendo alcun rapporto con la società che esercitava il servizio di custodia, e quest’ultima società, impugnando la decisione, aveva riproposto le domande già introdotte in primo grado anche verso l’assicuratrice, sicché il tema della titolarità passiva del rapporto controverso era stato comunque devoluto al giudice di appello. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 58 e 150 del D.P.R. 115/2002, nonché dell'art. 1723 c.c., sostenendo che la Corte d'appello, nel porre le spese di custodia a carico del HI, avrebbe omesso di considerare che questi era semplice mandante di Allianz e che il rilascio della procura a vendere era volto a soddisfare l’interesse della società assicurativa ad alienare il veicolo e a incamerare il corrispettivo, in modo da recuperare almeno in parte l'indennizzo versato al proprietario. Pertanto, il mandato a vendere rispondeva esclusivamente ad un interesse del mandatario, mentre il HI era privo di ogni potere di disposizione e del diritto ad ottenere la restituzione del veicolo, ove rinvenuto, non dovendo rispondere dei costi di custodia. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c., lamentando che il giudice distrettuale abbia indebitamente svalutato la previsione dell'art. 7 delle condizioni di polizza secondo cui, qualora il recupero del veicolo fosse avvenuto dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato avrebbe rilasciato all'impresa la procura a vendere, autorizzandola a trattenere il ricavato, occorrendo valutare se e come l'obbligazione assunta dal 7 di 11 HI di consentire l'incasso del ricavato a favore dell'Allianz pur senza poterne valutare la congruità rispetto all'indennizzo erogatogli, potesse rilevare quale attribuzione in favore della società assicuratrice delle facoltà tipiche del diritto di proprietà, occorrendo ricercare la volontà dei contraenti nel sottoscrivere la polizza e dovendosi interpretare le clausole dubbie in senso sfavorevole al predisponente. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1206 e 1207 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l’assicuratore che non si era attivato per ricevere la restituzione e che essendo in mora, doveva sostenere le spese di custodia. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Il provvedimento di dissequestro del veicolo, con invito a ritirarlo presso il custode, era stato emesso e comunicato al HI nel dicembre 2000 nella qualità di avente titolo alla restituzione ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. 271/1989 (contenente le norme di attuazione del codice di procedura penale). La norma, abrogata dall’art. 299 D.P.R. 115/2002 e riprodotta, con successive modifiche, nell’art. 150 TUSG, prevedeva che la restituzione delle cose sequestrate fosse disposta dall'autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell'interessato. La restituzione era concessa a condizione che prima fossero pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che in caso di pronuncia di archiviazione, di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o se le cose sequestrate appartenessero a persona diversa dall'imputato o il decreto di sequestro fosse stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice. 8 di 11 Le spese di custodia e di conservazione erano in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Ai sensi dell’art. 263 c.p.p. la restituzione delle cose sequestrate è anche attualmente disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza. Nel corso delle indagini preliminari, provvede sulla restituzione il pubblico ministero con decreto motivato. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. La rimessione degli atti in sede civile presuppone che sia controverso il diritto alla restituzione (anche se non sia già pendente un giudizio civile). Come si desume dalla lettera della norma, che espressamente menziona il diritto alla restituzione, nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324, comma ottavo, c.p.p., detta rimessione può essere disposta solo a seguito dell'adozione di un provvedimento da parte del p.m. e della successiva opposizione dell'interessato (Cass. pen. 25863/2002). Se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale esse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati (Cass. pen. 26914/2013). 9 di 11 In ogni caso, la persona che avrebbe diritto alla restituzione deve inoltre individuarsi non in ogni soggetto che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quello che rivesta una posizione giuridica autonomamente tutelabile, coincidente con la titolarità di un diritto soggettivo (di natura reale o anche solo personale) o anche di una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso: cfr. Cass. pen. 21273/2017; Cass. pen. 42895/04; Cass. pen. 3775/1994. Ne consegue che obbligato al pagamento delle somme oggetto di domanda era il solo soggetto indicato provvedimento penale come avente titolo alla restituzione, anche se non proprietario, il quale, se intendeva contestare tale qualità, era tenuto a proporre opposizione al decreto di restituzione a norma del combinato disposto di cui all’art. 127 e dell’art. 263, comma quinto, c.p.p., in mancanza del quale il custode aveva azione solo nei suoi confronti per ottenere il pagamento degli oneri di custodia. Era impregiudicata, anche in mancanza di opposizione, la possibilità, di chi avesse versato le spese di custodia, di agire in sede civile verso l’effettivo obbligato, ma in tal caso la pretesa del soggetto a cui favore fosse stata disposta la restituzione doveva essere esercitata solo ai fini del rimborso e verso il titolare di diritti sul bene oggetto di custodia (Cass. 5699/2011 nonché Cass. 23444/2006 e Cass. 22362/2018; Cass. pen. 25161/2002 ). E’ perciò decisivo considerare che l’Allianz, in virtù della condizioni di polizza, aveva facoltà di porre in vendita il bene e di trattenere il ricavato ma non era tuttavia destinataria del provvedimento di dissequestro adottato dal PM, che individuava nel HI l’avente titolo alla restituzione. 10 di 11 Non risulta, inoltre, che questi abbia fatto opposizione, sicché doveva rispondere del pagamento in virtù del decreto del PM non opposto nei confronti della Ternana Soccorso Immobiliare. E’ perciò irrilevante accertare se nei rapporti tra assicuratore ed assicurato la clausola sub 7 della polizza, prevedendo il rilascio di procura a vendere in caso di ritrovamento del bene assicurato, comportasse anche l’obbligo di versare le spese di custodia in quanto atto idoneo a realizzare indirettamente il conferimento di una piena disponibilità del bene e a produrre, nella sostanza, gli effetti dell’atto di trasferimento del diritto di proprietà (cfr. per talune ipotesi, Cass. 2697/1997; Cass. 3434/1991), non avendo il HI proposto verso l’Allianz una domanda di rimborso delle somme versate alla società custode. Essendo il HI e non la Allianz destinataria del provvedimento di restituzione, era il primo ad essere in mora nel ritiro del bene presso la depositeria - scaduto il termine di trenta giorni dalla comunicazione del dissequestro - e non la società assicurativa, che, anche sotto profilo, non poteva rispondere dei costi di custodia ai sensi dell’art. 1207 c.c. (in tal senso, Cass. pen. 1504/1999). 3. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda della Ternana Soccorso volta ad ottenere la liquidazione delle spese di custodia in applicazione delle tariffe ACI. La censura è inammissibile, non essendo deducibile dal HI, per carenza di interesse, l’omessa pronuncia rispetto ad una domanda proposta dalla controparte processuale. E’, pertanto, accolto l’unico motivo del ricorso principale, con rigetto del ricorso incidentale. 11 di 11 La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda