Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 5/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, nel procedimento portante il n° 5/2020, tra:
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CANNATELLA GIOVANNI
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1
P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MILANO GIOVANNA CARLA
PARTE CONVENUTA avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. LIVIO PAOLO, in sostituzione dell'Avv. CANNATELLA GIOVANNI, per parte attrice
; Parte_1
l'Avv. BARBERA SALVATORE, in sostituzione dell'Avv. MILANO GIOVANNA CARLA per parte convenuta Controparte_1
L'Avv. LIVIO PAOLO, in sostituzione dell'Avv. CANNATELLA GIOVANNI, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti difensivi;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. BARBERA SALVATORE, in sostituzione dell'Avv. MILANO GIOVANNA CARLA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta e successivi scritti difensivi;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 18/02/2025
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, alle ore 15,30, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
5/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
18/02/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 5/2020 DEL RUOLO GENERALE AFFARI CIVILI
E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Parte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CANNATELLA GIOVANNI
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1
P.IVA_2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. MILANO GIOVANNA CARLA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altri contratti atipici
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., proponeva opposizione avverso il Decreto
[...]
Ingiuntivo n° 371/19 – n° 1211/2019, rilevando l'inadempimento contrattuale di parte convenuta opposta N DEL Controparte_1 CP_2 e sollevando pertanto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.. CP_3
Costituitasi in giudizio, per il tramite del proprio difensore, la convenuta opposta
[...]
IN PERSONA DEL L.R.P.T., contestava l'assunto Controparte_1 di parte opponente e chiedeva disporsi il rigetto dell'opposizione spiegando, altresì, domanda riconvenzionale.
Il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti e, all'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
02.04.2024, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle more dell'emissione della sentenza, una volta depositate le rispettive comparse conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c., le parti processuali, congiuntamente, rinunciavano alla sentenza e, con istanza depositata telematicamente in data del
21.06.2024, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo al fine della formalizzazione dell'accordo transattivo raggiunto a definizione bonaria della pendente lite.
Indi, una volta rimessa sul ruolo per l'udienza del 23.07.2024, le parti depositavano, rispettivamente in data 19.07.2024 e 22.07.2024, la scrittura privata avente ad oggetto
“ATTO DI TRANSAZIONE” ove si legge: “Le parti con la sottoscrizione del presente atto di transazione, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del codice civile, intendono definitivamente chiusa la controversia e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'oggetto della transazione” che, per come dalle stesse specificato, è costituito dal “Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di
Sciacca n. 371/2019 del 07/11/2019 r.g. 1211/2019, nonché al giudizio di opposizione … incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Sciacca, numero di R.G. 5/2020 ed a tutte le domanda riconvenzionali spiegate dagli odierni opposti …”.
Nonostante ciò, dopo una serie di rinvii per bonario componimento nonché sospensione ex art. 296 c.p.c., le parti instavano affinché la causa venisse nuovamente posta in decisione.
Indi, veniva rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove veniva decisa per il tramite della presente sentenza, il cui dispositivo veniva letto a fine udienza, all'esito del rientro dalla camera di consiglio.
MOTIVI
Dispone l'art. 1965 cod. civ. che “La transazione è il contratto con quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata …”.
L'effetto derivante dal contratto di transazione concluso tra le parti in lite è quello, appositamente specificato dalla precitata norma di diritto sostanziale, di far cessare una lite tra le stesse iniziata ovvero prevenire una lite futura e potenziale.
La forma scritta dell'avvenuto contratto transattivo è prevista ad probationem, salva l'ipotesi di cui al numero 12 dell'art. 1350 cod. civ., e lo stesso non può essere annullato né per errore di diritto (art. 1969 cod. civ.) né per causa di lesione (art. 1970 cod. civ.).
Nemmeno nel caso di inadempimento imputabile ad una delle parti, viene riconosciuta la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto di transazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato dalle parti, per come disposto dall'art. 1976 cod.civ..
Sul punto, la Suprema Corte ha sancito che “In presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa”
(Cass. n° 32109/2019).
Orbene, secondo l'interpretazione letterale del contratto di transazione stipulato tra le odierne parti processuali, siccome appositamente allegato dalle stessa ai rispettivi fascicoli, ove si legge:
- “… l'Istituzione … promuoveva giudizio di opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 371/19 (N.R.G. 1211/2019) innanzi al Tribunale Ordinario di Sciacca, procedimento iscritto al numero di R.G. 5/2020 …”;
- “… che a chiusura della vertenza contenuta nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e nelle domande riconvenzionali … che con la presente si intende transigere, nonché in ogni eventuale ulteriore giudizio che potrebbe essere proposto a tal titolo, è volontà comune delle parti addivenire ad una soluzione bonaria a definizione di ogni pendenza …”;
- “… che in virtù della presente transazione … le parti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano reciprocamente … ai crediti nascenti dal Decreto ingiuntivo … n. 371/2019 del
07/11/2019 r.g. 1211/2019, nonché al giudizio di opposizione … incardinato innanzi al
Tribunale Ordinario di Sciacca, numero di R.G. 5/2020 ed a tutte le domanda riconvenzionali spiegate dagli odierni opposti …”;
- “… Le parti con la sottoscrizione del presente atto di transazione, stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 del codice civile, intendono definitivamente chiusa la controversia
e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione all'oggetto della transazione”; emerge, anche in considerazione della mancanza di una specifica manifestazione di volontà espressamente stipulata, che le stesse hanno voluto, sic et simpliciter, definire bonariamente e transattivamente le reciproche pretese fatte valere per il tramite del giudizio di opposizione per cui oggi è la presente sentenza, senza che emerga aliunde l'espressa volontà di avvalersi del diritto alla risoluzione del contratto di transazione appositamente concluso.
Evidente, allora, appare la conclusione che nello specifico caso per cui oggi è sentenza, ci si trovi innanzi ad una ipotesi di intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che ogni reciproco diritto fatto valere e rivendicato per il tramite del decreto ingiuntivo e del conseguente giudizio di opposizione è stato disciplinato per il tramite dell'accordo transattivo ex art. 1965 cod. civ. concluso tra le parti e prodotto in giudizio dalle stesse, senza possibilità alcuna di avvalersi del diritto alla risoluzione dello stesso per inadempimento.
Le spese di lite, per come già concordato, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione ex art. 1965 cod. civ..
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sciacca, 18/02/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.