TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2024, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1727/2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
IGg.ri magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, a seguito di ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.07.2024 da
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Montignoso (MS), Via Monterosso, n. 4, cod. fisc.: C.F._1
[...]
e , nata a [...] il [...], residente in [...]
Compagni, n. 10, cod. fisc.: CodiceFiscale_2
ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Luigi
Bernacca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Viale
Stazione, n. 14
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 10.10.2024.
Il P.M. si è limitato ad apporre il proprio visto, con nota del 19.09.2024, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Montignoso (MS), il giorno
24.04.2010; che dalla loro unione era nato, in data 23.06.2011, il figlio
[...]
Per_1
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo
Tribunale del 20.07.2017, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo del relativo procedimento;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, sulle conclusioni congiunte dei ricorrenti.
§§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa nel contesto del procedimento di separazione. Lo stato di
3 separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso ed il vano esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano il venire meno dell'affectio maritalis e che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La concorde dichiarazione delle parti circa l'avvenuta definizione di ogni questione di natura economica già in essere tra di loro e la loro autosufficienza economica attiene a diritti disponibili.
L'intesa concernente il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio minorenne appare congrua, tenuto conto delle capacità Per_1
patrimoniali dei coniugi (quali desumibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti), in rapporto al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.c., così come merita recepimento la soluzione dell'affido condiviso del predetto minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, in quanto conforme al principio di bigenitorialità che permea la disciplina di legge in materia e rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della prole.
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare, avendo la IG.ra trasferito altrove la propria Parte_2
dimora, unitamente al figlio con la stessa convivente. Per_1
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Nulla sulle spese, stante la natura del procedimento e la proposizione congiunta del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti
4 hanno concordemente rinunciato ai termini per l'impugnazione della presente sentenza, provvede come di seguito:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , contratto in Montignoso (MS), in data
[...] Parte_2
24.04.2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2 parte I anno 2010, alle seguenti condizioni:
- I IGg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Parte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto ed avranno diritto ad una vita autonoma, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove meglio creda, anche all'estero, avendo essi tal fine prestato reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
- Il figlio Minore è affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre sita in Massa, Via Ferdinando Compagni, n. 10. Il padre avrà la facoltà di vederlo e tenerlo con sé nei pomeriggi di Lunedì e
Mercoledì di ogni settimana, andando a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 14 e riportandolo alla sera nello stesso luogo entro le ore
21, nonché a fine settimane alterni prelevandolo presso l'abitazione della madre il Sabato pomeriggio alle ore 14 e riportandolo allo stesso indirizzo entro le ore 21 della Domenica. Il padre inoltre avrà la facoltà di tener con sé il giovane alternativamente durante le festività natalizie o Per_1
pasquali e più precisamente durante le festività natalizie dalla mattina del
23 Dicembre alla sera del 30 Dicembre e durante le festività pasquali dalla mattina del Giovedì antecedente la Pasqua alla sera del giorno successivo a tale festività, nonché continuativamente per dieci giorni durante l'estate, concordando tale periodo con la madre entro il mese di Aprile di ogni anno.
- Il IG. è tenuto a versare alla IG.ra Parte_1 [...]
, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
5 ISTAT e da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante assegno circolare o forma equipollente. Tale importo verrà rivalutato ogni anno, a partire dal 1° Luglio 2025, di una percentuale pari alla svalutazione monetaria verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai. Il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il figlio (per Per_1
esempio mediche, non fornite dal SSN, scolastiche ed hobbistiche, etc.).
Dette spese, quando supereranno l'importo di € 150,00 (centocinquanta), dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- Dà atto che il sig. non sarà tenuto a versare alcun Parte_1
contributo di mantenimento alla sig.ra , essendosi Parte_2
entrambi i coniugi dichiarati economicamente autosufficienti.
- Dà atto che i ricorrenti hanno rinunciato concordemente ai termini per proporre impugnazione avverso la presente sentenza.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_2
maritale.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 02.12.2024.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei
IGg.ri magistrati:
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, a seguito di ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 29.07.2024 da
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Montignoso (MS), Via Monterosso, n. 4, cod. fisc.: C.F._1
[...]
e , nata a [...] il [...], residente in [...]
Compagni, n. 10, cod. fisc.: CodiceFiscale_2
ricorrenti
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Luigi
Bernacca, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Massa, Viale
Stazione, n. 14
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza del 10.10.2024.
Il P.M. si è limitato ad apporre il proprio visto, con nota del 19.09.2024, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024, Parte_1
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Parte_2
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Montignoso (MS), il giorno
24.04.2010; che dalla loro unione era nato, in data 23.06.2011, il figlio
[...]
Per_1
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo
Tribunale del 20.07.2017, alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo del relativo procedimento;
che, dalla data dell'udienza di comparizione degli stessi coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del suindicato procedimento di separazione è trascorso il periodo di legge necessario al fine di addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite in sede di udienza.
La causa è pervenuta in decisione all'udienza del 10.10.2024, sulle conclusioni congiunte dei ricorrenti.
§§§§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano i presupposti richiesti dalla Legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo prescritto dalla legge dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa nel contesto del procedimento di separazione. Lo stato di
3 separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso ed il vano esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano il venire meno dell'affectio maritalis e che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
La concorde dichiarazione delle parti circa l'avvenuta definizione di ogni questione di natura economica già in essere tra di loro e la loro autosufficienza economica attiene a diritti disponibili.
L'intesa concernente il contributo a carico del padre al mantenimento del figlio minorenne appare congrua, tenuto conto delle capacità Per_1
patrimoniali dei coniugi (quali desumibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti), in rapporto al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis c.c., così come merita recepimento la soluzione dell'affido condiviso del predetto minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, in quanto conforme al principio di bigenitorialità che permea la disciplina di legge in materia e rispettosa dell'habitat domestico e delle abitudini di vita della prole.
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della casa familiare, avendo la IG.ra trasferito altrove la propria Parte_2
dimora, unitamente al figlio con la stessa convivente. Per_1
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva antecedentemente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Nulla sulle spese, stante la natura del procedimento e la proposizione congiunta del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che le parti
4 hanno concordemente rinunciato ai termini per l'impugnazione della presente sentenza, provvede come di seguito:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , contratto in Montignoso (MS), in data
[...] Parte_2
24.04.2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 2 parte I anno 2010, alle seguenti condizioni:
- I IGg.ri e continueranno a vivere Parte_1 Parte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto ed avranno diritto ad una vita autonoma, libero ciascuno di fissare la propria residenza, domicilio o dimora dove meglio creda, anche all'estero, avendo essi tal fine prestato reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto.
- Il figlio Minore è affidato congiuntamente ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre sita in Massa, Via Ferdinando Compagni, n. 10. Il padre avrà la facoltà di vederlo e tenerlo con sé nei pomeriggi di Lunedì e
Mercoledì di ogni settimana, andando a prenderlo presso l'abitazione della madre alle ore 14 e riportandolo alla sera nello stesso luogo entro le ore
21, nonché a fine settimane alterni prelevandolo presso l'abitazione della madre il Sabato pomeriggio alle ore 14 e riportandolo allo stesso indirizzo entro le ore 21 della Domenica. Il padre inoltre avrà la facoltà di tener con sé il giovane alternativamente durante le festività natalizie o Per_1
pasquali e più precisamente durante le festività natalizie dalla mattina del
23 Dicembre alla sera del 30 Dicembre e durante le festività pasquali dalla mattina del Giovedì antecedente la Pasqua alla sera del giorno successivo a tale festività, nonché continuativamente per dieci giorni durante l'estate, concordando tale periodo con la madre entro il mese di Aprile di ogni anno.
- Il IG. è tenuto a versare alla IG.ra Parte_1 [...]
, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici
5 ISTAT e da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese mediante assegno circolare o forma equipollente. Tale importo verrà rivalutato ogni anno, a partire dal 1° Luglio 2025, di una percentuale pari alla svalutazione monetaria verificatasi nell'anno precedente ed accertata dall'ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai. Il padre inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il figlio (per Per_1
esempio mediche, non fornite dal SSN, scolastiche ed hobbistiche, etc.).
Dette spese, quando supereranno l'importo di € 150,00 (centocinquanta), dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
- Dà atto che il sig. non sarà tenuto a versare alcun Parte_1
contributo di mantenimento alla sig.ra , essendosi Parte_2
entrambi i coniugi dichiarati economicamente autosufficienti.
- Dà atto che i ricorrenti hanno rinunciato concordemente ai termini per proporre impugnazione avverso la presente sentenza.
- Dichiara la perdita in capo alla ricorrente del cognome Parte_2
maritale.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio in data 02.12.2024.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6