Articolo 851 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 823Articolo 828 bis
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9 ottobre 2010
Art. 851. Grado dei militari 1. Il grado e' indipendente dall'impiego. 2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice. 3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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