Art. 851. Grado dei militari 1. Il grado e' indipendente dall'impiego. 2. Il grado si acquista e si perde in base alle disposizioni contenute nel presente codice. 3. Non sono concessi gradi onorari per gli ufficiali.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 3
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