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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE di TORINO
in persona del Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea
nel procedimento cautelare RG 19980/2024 promosso ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c. da:
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Lucia Landri ricorrente contro con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede come in atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare presentato ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., la ricorrente ha chiesto di
“ordinare alla Questura di Torino di procedere immediatamente alla registrazione della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente, con ogni atto consequenziale, come previsto dall'art. 26, c.
2-bis, D. Lgs. 25/08” (v. conclusioni di cui al ricorso in atti). A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato: di essersi recata il 19 settembre 2024 presso la sede dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino in via Dorè, n. 3 allo scopo di presentare la domanda di protezione internazionale, secondo quanto disposto dalla PA sul sito web dedicato;
che in quella giornata, a causa della sospensione del servizio, a nessuno dei presenti in attesa veniva consentito di accedere ai locali della per la formalizzazione della domanda;
CP_2 di essersi nuovamente recata presso l'Ufficio predetto nelle successive giornate del 23 e del 24 settembre 2024; che in quelle date, non le veniva consentito l'accesso all'Ufficio e dunque la formalizzazione della domanda nonostante le lunghe ore di coda in attesa;
che per il tramite del proprio difensore in data 1° ottobre 2024 inviava una comunicazione a mezzo PEC alla Questura di
Torino, sollecitando la stessa alla registrazione della domanda di protezione internazionale;
che detta richiesta non veniva mai riscontrata;
che nelle successive settimane tentava invano accedere ai locali della Questura per formalizzare la domanda;
che il 24 ottobre 2024, con il proprio difensore, si recava presso l'Ufficio Immigrazione, venendo nuovamente respinta all'ingresso e in pari data inviava, a mezzo del difensore, una nuova diffida alla PA mai riscontrata.
Si è costituita la P.A. resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, allegando, a sostegno della tesi difensiva e per quanto di rilievo in questa sede: che non vi sarebbe alcuna urgenza dal momento che la ricorrente è presente in Italia almeno dal gennaio 2024, periodo in cui ha denunciato presso la Questura di Torino lo smarrimento del proprio passaporto;
che non è possibile presentare domanda a mezzo pec dovendo la ricorrente presentarsi personalmente presso gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio nei giorni e negli orari indicati. All'udienza che precede, come da verbale in atti, presente la sola parte ricorrente e richiamate le conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione del G.O., vertendosi nella specie in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. ex multis Cass. civ. sez. un. ord. del 12/04/2023 n. 9791) ed essendovi l'astratta possibilità di adire il Giudice ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ferma restando la necessità di valutare nel caso specifico la sussistenza dei presupposti consistenti nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. I due presupposti della tutela cautelare devono congiuntamente ricorrere, con la conseguenza che il difetto di uno solo di essi non può che condurre al rigetto della domanda. Ciò premesso, questo Giudice, rileva in particolare che, rispetto alla situazione giuridica a tutela della quale è invocato il provvedimento cautelare d'urgenza, che, come anticipato, ha natura di diritto soggettivo (cfr. ex multis Cass., n. 25028 del 25.22.2005; sez. un. ord. n. 5059 del 28.2.2017), l'agire della amministrazione pubblica si pone come mera attività materiale, non potendo la stessa rifiutare la presentazione della domanda, al di là di ogni successiva valutazione di merito della medesima. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, infatti, il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell'amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo (sul punto: Cass, sez. un., ord. n. 599 del 14.1.2005).
A fronte del diritto soggettivo alla presentazione e, dunque, alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, infatti, la Questura è tenuta a redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente (come da previsione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 25/2008) e a rilasciare allo stesso contestualmente la ricevuta attestante la proposizione della domanda che costituisce permesso di soggiorno provvisorio (v. sul punto l'art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015). Più specificamente, l'art 26 d.lgs. 25/2008 stabilisce che la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, deve redigere il verbale entro tre o sei giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione;
i termini sono prorogati a dieci giorni nel caso di elevato numero di domande. La Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che, in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art 6, paragrafo 6, direttiva 2013/33/UE, recepita con d.lgs, 142/2015, secondo cui gli Stati membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo. Da tale quadro normativo risulta pertanto che la manifestazione di volontà dello straniero, non soggetta a formalismi, è sufficiente a configurare l'obbligo per la PA di verbalizzare la domanda e rilasciare il relativo permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalle previsioni nazionali oltre che da quelle comunitarie. Inoltre, ciò posto a livello normativo, si rileva come la P.A. non possa apporre illegittimi ostacoli all'esercizio da parte dello straniero del diritto soggettivo alla formalizzazione della domanda. Di conseguenza, la PA, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di una discrezionalità piena, ma è tenuta a predisporre i mezzi necessari e un'adeguata organizzazione per registrare la domanda nei tempi fissati dalla legge. Nella specie la ricorrente, a fronte della manifestazione di volontà alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ha allegato di essersi in più occasioni recata personalmente presso gli Uffici competenti e che, a causa del mancato accesso alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda, è stata più volte formulata via pec istanza di fissazione del detto appuntamento (doc. 2 e 4 allegati al ricorso). In questi termini si ritiene, nella specie, la sussistenza del fumus boni iuris.
Quanto alla verifica del diverso ed ulteriore requisito del periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente quale conseguenza immediata e diretta dagli ostacoli frapposti all'accesso alla procedura di mera formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Infatti, è indubbio che l'omessa registrazione della domanda di protezione internazionale rechi pregiudizio al ricorrente in quanto non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale (al riguardo, a norma dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015: “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26 comma 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio”), ma, in particolare, non consente allo stesso di accedere a molti servizi (quali l'accesso ai servizi di istruzione e formazione, l'iscrizione anagrafica e la ricerca di una collocazione abitativa).
Per tutti i motivi esposti, deve essere accolta la domanda cautelare della ricorrente ed ordinato alla Questura di Torino di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Irrilevante ogni ulteriore allegazione ed eccezione.
Nulla sulle spese essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la convenuta la PA.
PQM
Visto l'art. 700 c.p.c., il Giudice:
- accerta il diritto della ricorrente nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 19 settembre 1966 a presentare direttamente alla Questura di TORINO –
Ufficio Immigrazione domanda di protezione internazionale;
- ordina alla Questura di Torino di fissare entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento un appuntamento alla ricorrente nata a Parte_1
Belo Horizonte (Brasile) il 19 settembre 1966 per formalizzare la domanda di protezione internazionale e di compiere ogni altro atto conseguente ai sensi dell'art. 26 d.lgs.
25/2008;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.2.2024
Il Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea
in persona del Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea
nel procedimento cautelare RG 19980/2024 promosso ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c. da:
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carla Lucia Landri ricorrente contro con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede come in atti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare presentato ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., la ricorrente ha chiesto di
“ordinare alla Questura di Torino di procedere immediatamente alla registrazione della domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente, con ogni atto consequenziale, come previsto dall'art. 26, c.
2-bis, D. Lgs. 25/08” (v. conclusioni di cui al ricorso in atti). A sostegno della domanda, la ricorrente ha allegato: di essersi recata il 19 settembre 2024 presso la sede dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino in via Dorè, n. 3 allo scopo di presentare la domanda di protezione internazionale, secondo quanto disposto dalla PA sul sito web dedicato;
che in quella giornata, a causa della sospensione del servizio, a nessuno dei presenti in attesa veniva consentito di accedere ai locali della per la formalizzazione della domanda;
CP_2 di essersi nuovamente recata presso l'Ufficio predetto nelle successive giornate del 23 e del 24 settembre 2024; che in quelle date, non le veniva consentito l'accesso all'Ufficio e dunque la formalizzazione della domanda nonostante le lunghe ore di coda in attesa;
che per il tramite del proprio difensore in data 1° ottobre 2024 inviava una comunicazione a mezzo PEC alla Questura di
Torino, sollecitando la stessa alla registrazione della domanda di protezione internazionale;
che detta richiesta non veniva mai riscontrata;
che nelle successive settimane tentava invano accedere ai locali della Questura per formalizzare la domanda;
che il 24 ottobre 2024, con il proprio difensore, si recava presso l'Ufficio Immigrazione, venendo nuovamente respinta all'ingresso e in pari data inviava, a mezzo del difensore, una nuova diffida alla PA mai riscontrata.
Si è costituita la P.A. resistente chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, allegando, a sostegno della tesi difensiva e per quanto di rilievo in questa sede: che non vi sarebbe alcuna urgenza dal momento che la ricorrente è presente in Italia almeno dal gennaio 2024, periodo in cui ha denunciato presso la Questura di Torino lo smarrimento del proprio passaporto;
che non è possibile presentare domanda a mezzo pec dovendo la ricorrente presentarsi personalmente presso gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio nei giorni e negli orari indicati. All'udienza che precede, come da verbale in atti, presente la sola parte ricorrente e richiamate le conclusioni rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione. Preliminarmente va ritenuta sussistente la giurisdizione del G.O., vertendosi nella specie in materia di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (cfr. ex multis Cass. civ. sez. un. ord. del 12/04/2023 n. 9791) ed essendovi l'astratta possibilità di adire il Giudice ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ferma restando la necessità di valutare nel caso specifico la sussistenza dei presupposti consistenti nel fumus boni iuris e nel periculum in mora. I due presupposti della tutela cautelare devono congiuntamente ricorrere, con la conseguenza che il difetto di uno solo di essi non può che condurre al rigetto della domanda. Ciò premesso, questo Giudice, rileva in particolare che, rispetto alla situazione giuridica a tutela della quale è invocato il provvedimento cautelare d'urgenza, che, come anticipato, ha natura di diritto soggettivo (cfr. ex multis Cass., n. 25028 del 25.22.2005; sez. un. ord. n. 5059 del 28.2.2017), l'agire della amministrazione pubblica si pone come mera attività materiale, non potendo la stessa rifiutare la presentazione della domanda, al di là di ogni successiva valutazione di merito della medesima. Secondo l'orientamento della Corte di legittimità, infatti, il ricorso al giudice ordinario per ottenere, anche con provvedimento cautelare e urgente, una pronuncia che imponga alla P.A. un determinato comportamento attivo o passivo è consentito quando, come nella specie, si sia in presenza non di atti amministrativi, ma di una mera attività materiale ossia di una condotta dell'amministrazione soggetta ai criteri generali della diligenza, prudenza, buona tecnica e salvaguardia dei diritti dei privati e sempre che tale condotta non risulti collegabile ad un formale provvedimento amministrativo (sul punto: Cass, sez. un., ord. n. 599 del 14.1.2005).
A fronte del diritto soggettivo alla presentazione e, dunque, alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, infatti, la Questura è tenuta a redigere il verbale delle dichiarazioni del richiedente (come da previsione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 25/2008) e a rilasciare allo stesso contestualmente la ricevuta attestante la proposizione della domanda che costituisce permesso di soggiorno provvisorio (v. sul punto l'art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015). Più specificamente, l'art 26 d.lgs. 25/2008 stabilisce che la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, deve redigere il verbale entro tre o sei giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere la protezione;
i termini sono prorogati a dieci giorni nel caso di elevato numero di domande. La Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) ha disposto che, in assenza di norme dell'Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione. Anche l'art 6, paragrafo 6, direttiva 2013/33/UE, recepita con d.lgs, 142/2015, secondo cui gli Stati membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l'impegno degli Stati a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo. Da tale quadro normativo risulta pertanto che la manifestazione di volontà dello straniero, non soggetta a formalismi, è sufficiente a configurare l'obbligo per la PA di verbalizzare la domanda e rilasciare il relativo permesso di soggiorno nei termini stringenti previsti dalle previsioni nazionali oltre che da quelle comunitarie. Inoltre, ciò posto a livello normativo, si rileva come la P.A. non possa apporre illegittimi ostacoli all'esercizio da parte dello straniero del diritto soggettivo alla formalizzazione della domanda. Di conseguenza, la PA, nell'organizzare la registrazione delle domande, non gode di una discrezionalità piena, ma è tenuta a predisporre i mezzi necessari e un'adeguata organizzazione per registrare la domanda nei tempi fissati dalla legge. Nella specie la ricorrente, a fronte della manifestazione di volontà alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, ha allegato di essersi in più occasioni recata personalmente presso gli Uffici competenti e che, a causa del mancato accesso alla fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda, è stata più volte formulata via pec istanza di fissazione del detto appuntamento (doc. 2 e 4 allegati al ricorso). In questi termini si ritiene, nella specie, la sussistenza del fumus boni iuris.
Quanto alla verifica del diverso ed ulteriore requisito del periculum in mora, esso deve ritenersi sussistente quale conseguenza immediata e diretta dagli ostacoli frapposti all'accesso alla procedura di mera formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Infatti, è indubbio che l'omessa registrazione della domanda di protezione internazionale rechi pregiudizio al ricorrente in quanto non solo, più in generale, lo priva di una condizione di certezza circa la regolarità della sua permanenza nel territorio nazionale (al riguardo, a norma dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 142/2015: “la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26 comma 2 bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio”), ma, in particolare, non consente allo stesso di accedere a molti servizi (quali l'accesso ai servizi di istruzione e formazione, l'iscrizione anagrafica e la ricerca di una collocazione abitativa).
Per tutti i motivi esposti, deve essere accolta la domanda cautelare della ricorrente ed ordinato alla Questura di Torino di ricevere e formalizzare la domanda di protezione internazionale entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento. Irrilevante ogni ulteriore allegazione ed eccezione.
Nulla sulle spese essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la convenuta la PA.
PQM
Visto l'art. 700 c.p.c., il Giudice:
- accerta il diritto della ricorrente nata a [...] Parte_1
(Brasile) il 19 settembre 1966 a presentare direttamente alla Questura di TORINO –
Ufficio Immigrazione domanda di protezione internazionale;
- ordina alla Questura di Torino di fissare entro 40 giorni dalla notifica del presente provvedimento un appuntamento alla ricorrente nata a Parte_1
Belo Horizonte (Brasile) il 19 settembre 1966 per formalizzare la domanda di protezione internazionale e di compiere ogni altro atto conseguente ai sensi dell'art. 26 d.lgs.
25/2008;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Torino, 4.2.2024
Il Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea