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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 25/09/2025 N. 3939/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ANGELONE PAOLO Parte_1 C.F._1
MARIA
RICORRENTE contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MOSTACCHI SILVANA RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1.4.25, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
[...]
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: previo ogni opportuno accertamento e conseguente declaratoria in ordine al diritto della signora di Parte_1 accedere all'assegno sociale: a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno sociale a decorrere dal 1° maggio Parte_1
2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine della coniuge;
b) condannare l' a erogare alla signora l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. CP_1 Parte_1
335/1995, con decorrenza dal 1° maggio 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare allo stesso la somma di € 13.059,75 la diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal 1° maggio 2023 al 31 marzo 2025, oltre agli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia CP_1 del contendere a spese compensate, evidenziando di aver provveduto a riesaminare la domanda amministrativa della ricorrente, sulla base delle produzioni allegate al ricorso giudiziale e, in via di autotutela, di averla accolta, procedendo alla liquidazione della prestazione per cui è causa (come da provvedimento di liquidazione della prestazione del 1.7.25 prodotto quale doc 1). Parte ricorrente, confermata la cessazione della materia del contendere all'udienza del 25.9.25, ha tuttavia insistito quanto al riconoscimento in proprio favore delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere, pacifica nel caso di specie, si ha per effetto dell'intervento in autotutela da parte di che ha riconosciuto alla richiedente il beneficio per cui è CP_1 causa. Ne consegue la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla definizione del giudizio. Tanto in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ciò senza che debba sussistere un espresso accordo anche sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Non avendo le parti richiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, il Tribunale dovrà procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse. Come peraltro ribadito a più riprese dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015). Tanto premesso si rileva quanto segue. La signora nata in [...] l'[...], è residente in [...] Parte_1 dal 31/3/2010 (doc. 1 – carta d'identità e carta di soggiorno doc. 2 – certificato di residenza e storico di residenza). Ella allega di risiedere e vivere stabilmente nel territorio italiano sin dal 1° luglio 2009; risulta coniugata con il signor , già titolare di assegno sociale, anch'egli residente in Parte_2
Milano presso l'indirizzo sopra indicato (doc. 3 – documenti coniuge). La ricorrente, al pari del marito, è in età pensionabile. In data 11 aprile 2023, la Ricorrente, titolare di permesso per soggiornante di lungo periodo, ha CP_ presentato, tramite il Patronato INCA, domanda di assegno sociale alla sede Milano Est. Alla domanda in questione allegava: carta di soggiorno, documento di identità, attestazione con la quale dichiarava di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non possedere redditi incompatibili con la prestazione richiesta e si provvedere al proprio sostentamento tramite l'assegno sociale del marito. In data 3 ottobre 2023, l' di Milano Est ha respinto la domanda con la seguente CP_1 motivazione: “attestazione della competente autorità dello stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi e copie integrali passaporti per verificare la permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi”. Tramite Patronato INCA veniva quindi avviata un'interlocuzione con l'Istituto ed in data 14 febbraio 2024 la ricorrente inviava un'istanza di riesame alla quale, viene dedotto, veniva allegata al certificazione estera richiesta dall'ente. La richiesta veniva dichiarata irricevibile dall' a fronte di una pretesa assenza del requisito CP_1 della stabile residenza nel decennio antecedente la domanda, oltre che per la mancanza dell'attestazione della competente autorità estera relativa all'eventuale titolarità di redditi nel paese di origine sia per il beneficiario della prestazione che per il coniuge.
2 La ricorrente ha quindi presentato, in data 26 agosto 2024, per il tramite del patronato INCA di Milano, ricorso amministrativo contro il rigetto della domanda rilevando quanto segue: “come da nostro riesame presentato in data 14/02/2024 la documentazione mancante e attestante quanto da voi indicato è stata reperita solo successivamente alla vostra respinta, considerando i tempi tecnici dei rapporti con le istituzioni del paese di origine e non avendo ricevuto alcuna richiesta documenti prima della respinta quindi l'abbiamo trasmessa chiedendo di riesaminare la vostra decisione, ma senza successo, in quanto già certificava il diritto alla prestazione alla data della presentazione della domanda ”. Il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale CP_1 del 25 settembre 2024, con cui il ricorso è stato respinto, con la seguente motivazione: “a seguito di richiesta di integrazione documentale del 25 luglio 2023 e successivo sollecito dell'11 settembre 2023, il ricorrente non ha presentato la documentazione entro i termini previsti dalla normativa [..] A seguito di verifiche procedurali è stato rilevato che la ricorrente ha presentato istanza di riesame il 14/02/2024, la quale è stata a sua volta respinta in quanto, dalla valutazione dell'Ufficio Amministrativo competente della documentazione prodotta, non era possibile verificare la permanenza stabile per almeno 10 anni sul territorio italiano, in considerazione della mancanza del passaporto relativo al periodo dal 2017 al 2022 e dell'impossibilità di effettuare un raffronto con l'estratto contributivo, carente di periodi lavorati [..]. Parte ricorrente riferisce di non aver mai ricevuto da parte dell'ente alcuna richiesta di integrazione documentale (tantomeno quelle del 25.7.23 e 11.9.23 menzionate). Nelle more della prima procedura, in data 28/05/2024, la ricorrente aveva comunque presentato un'ulteriore domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale. Devesi altresì rilevare che, l'istituto, con la motivazione di rigetto del primo ricorso, specificava quanto segue: “In data 28/05/2024 l'interessata ha presentato nuova domanda di assegno sociale che, seppur corredata di tutta la documentazione completa, è stata respinta per carenza del requisito relativo alla permanenza stabile per 10 anni sul territorio italiano con la seguente motivazione: “dall'esame dei passaporti visionati, oltre a risultare un periodo privo di timbri o illeggibili tra il 2015 e il 2016 che rende impossibile stabilire la continuità della permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi, risulta inoltre che nel periodo tra il 2014 e il 2019 e tra il 2019 e il 2024 siano stati superati nel complesso, per ogni quinquennio, i 10 mesi di permanenza all'estero concessi per legge (doc. 13 e doc.15 – rigetto domanda assegno sociale 23.07.2024). Il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale CP_1 del 25 settembre 2024, con cui il ricorso è stato respinto. Nella presente sede ha unicamente rappresentato come, la domanda di Asse Sociale n. CP_1
2099959700254 dell'11.4.2023 presentata dalla ricorrente fosse stata respinta, ad ottobre del 2023, per mancanza della seguente documentazione:” attestazione della competente autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità' di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi e copie integrali passaporti per verificare la permanenza stabile sul territorio italiano per almeno dieci anni continuativi”. La convenuta ha altresì evidenziato come, solo in sede di ricorso giudiziale, sarebbe stata prodotta l'attestazione della competente autorità dello Stato estero, per entrambi i coniugi, relativa ai redditi e il certificato storico di residenza. Anche a prescindere dalla necessarietà della documentazione in questione, ai fini dell'accoglimento della istanza, tale ricostruzione in fatto risulta smentita dall'esame della documentazione di causa (avendo la ricorrente provveduto a trasmettere la documentazione in questione ad tramite patronato, benchè 'fuori termine') e dallo stesso tenore dei provvedimenti CP_1 emessi da nelle more del procedimento amministrativo (ove viene dato atto della esaustività della CP_1 documentazione trasmessa).
3 Quanto al requisito della stabile residenza si ritiene che, l'allontanamento temporaneo dal territorio per un periodo superiore a dieci mesi nel corso di un quinquennio non faccia venir meno il diritto alla prestazione dell'assegno sociale. Nel merito, la temporanea assenza dal territorio italiano per oltre 30 giorni o comunque per un periodo superiore ai 10 mesi nel quinquennio, al limite, può rilevare solo per la sospensione della prestazione per coloro che ne sono già titolari, ma non certo per provare il centro di riferimento del complesso dei propri rapporti e l'effettiva volontà di stabilirlo in un certo luogo, a prescindere dalla dimora o dall'effettiva assenza temporanea da quel determinato luogo, che rileva per stabilire il diritto alla prestazione. In questo senso, il ritorno che la ricorrente ha sempre fatto sul territorio italiano nel decennio dopo i brevi periodi di ritorno al paese di origine - per la verità, provato dai timbri sui passaporti sempre meno frequenti -, dalla carta di soggiorno di lungo periodo ed il certificato di residenza storico (che stabilisce la residenza continua sul suolo italiano sin dal marzo 2010), dimostrano senza timore di smentita la residenza stabile continuativa della ricorrente sul suolo italiano e il conseguente diritto alla prestazione negata. Ritiene questo giudice, quindi, che l'esame della fondatezza della pretesa azionata avrebbe senza dubbio comportato l'integrale accoglimento del ricorso, ove non fosse sopravvenuta, come avvenuto, la necessità procedere alla pronuncia della cessata materia del contendere. Le spese di lite del processo sono pertanto poste, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, a carico di che in difetto sarebbe stata integralmente soccombente, CP_1 spese liquidate, ex D.M. 55/2014, nella misura di € 1000 per compensi oltre, spese generali, IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ciò anche avuto riguardo al contegno collaborativo dell'ente che è prontamente intervenuto in autotutela e ben anteriormente alla celebrazione della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese liquidate in euro 1000 per compensi oltre IVA, CPA ed oneri accessori dovuti per legge;
Milano, 25.9.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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