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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 12/2020 promossa da
(C.F. ), con l'avv. Giulia Greco Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ,) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nonché la mandataria
[...] [...]
n persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Controparte_3
Raffaella Greco
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2019, emesso il
16/0//2019 dal Tribunale di Avezzano (R.G. n. 1534/2019), con cui le veniva ingiunto di pagare a l'importo di € 10.580,40, Controparte_1 oltre le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed in €
540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Deduceva in particolare l'opponente che detto credito derivava dal presunto saldo debitore risultante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 486987 dalla stessa stipulato in data
03/01/2008 con Controparte_4
Altresì deduceva l'opponente che detto credito veniva successivamente ceduto da a ai sensi della L. Controparte_4 Controparte_1
130/1999 e dell'art. 58 T.u.b., come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 11/12/2018.
Sosteneva quindi l'opponente l'illegittimità del d.i. opposto perché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. e seg. e comunque per nullità delle clausole di cui al contratto di finanziamento detto relative agli interessi perché vessatorie, ovvero usurarie;
altresì, sosteneva l'erroneità dei calcoli di cui al conteggio degli interessi moratori richeisti.
L'opponente, chiedeva quindi, previo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la improcedibilità del decreto ingiuntivo richiesto dalla nei confronti della sig.ra e , emesso Controparte_1 Pt_1 CP_5 dal Tribunale Civile di Avezzano n. 558/19 del 16.10.19, avente RG n.
1534/19, per la somma di € 10.580.40 avendo la controparte depositato conteggi privati, senza alcuna autentica, in contrasto all'art. 50 T.U.B.;
− In via preliminare: concedere i termini per adire la mediazione obbligatoria, perché avente ad oggetto un contratto di finanziamento che è necessaria per la procedibilità del presente giudizio;
− Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo richiesto dalla nei confronti delle signora e , Controparte_1 Parte_1 CP_5
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
emesso dal Tribunale Civile di Avezzano n. 558/19 del 16.10.19, avente RG
n. 1534/19, per la somma di € 10.580.40, atteso che il contratto stipulato per il finanziamento aveva delle clausole vessatorie, e quindi voglia codesto
Giudice dichiarare la nullità delle clausole nn. 18 e 19 del contratto di conto finanziamento intestato alla sig.ra e;
Pt_1 CP_5
− Nel merito: accertare che il tasso di interesse moratorio richiesto è in parte usuraio, perché oltre la soglia prevista dalla legge, e che sommando il tasso di interesse moratorio con le spese di cui all'art. 18 si supera detta soglia, e quindi dichiarando nulla la pretesa degli interessi moratori di controparte di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio Controparte_1 sostanzialmente contestando le domande spiegate dall'opponente chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
- Qualora venga ritenuto opportuno instaurare il procedimento di mediazione, si chiede che l'Ill. mo Giudice adito conceda termine per introdurre il suddetto procedimento;
In via principale nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra
Parte_1
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che nella sua qualità di cessionaria Controparte_1 del credito originariamente vantato da e, è creditrice nei Controparte_6 confronti della sig.ra della somma di € 10.580,40 oltre agli Parte_1 interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende”.
4) Espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (negativo), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui),
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. 2421/2006).
8) Nel caso in esame, la sussistenza e l'entità del credito vantato da nonché la qualità di debitore di risulta Controparte_1 Parte_1 provata dalla produzione documentale allegata al fascicolo di parte opposta.
Deve rilevarsi, infatti, di come l'esistenza del finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria risulta documentatamente provato alla luce della produzione da parte dell'opposta del contratto, della lettera di messa in mora, dell'estratto conto analitico e del debito maturato comprensivo degli interessi di mora.
Risultano pertanto incontestati l'esistenza del contratto e l'inadempimento.
9) Parte opponente, invece, non ha congruamente dimostrato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, risultando, ad ogni modo, i motivi di opposizione complessivamente generici e privi di riscontro probatorio e quindi insuscettibili di accoglimento.
Ed invero, quanto alla contestazione relativa alla complessiva inidoneità della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, si è già rilevato come, al contrario, bbia prodotto riscontri documentali Controparte_1 del tutto sufficienti ad ottemperare all'onere su di essa gravante.
Parimenti infondate sono le contestazioni mosse al credito risultante dal dedotto rapporto di finanziamento, afferenti in particolare la vessatorietà delle clausole nn. 18 e 19 (rispettivamente “ritardo nei pagamenti” e
“decadenza dal beneficio del termine”), perché, in ogni caso, oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'opponente.
Così come sono risultate prive di riscontro probatorio le contestazioni inerenti la usurarietà dei tassi moratori applicati (per altro risultati sotto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
la soglia usura fissata al 19.04% per il trimestre di riferimento rispetto alla data di sottoscrizione del contratto), al pari dell'erroneità dei calcoli.
10) Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui deve dichiararsi la definitiva efficacia esecutiva.
11) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione introdotta dalle parti, anche in via alternativa e/o subordinata.
12) Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano e di cui deve dichiararsi la definitiva efficacia esecutiva.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1 forfettario.
Così deciso in Avezzano il 22/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 12/2020 promossa da
(C.F. ), con l'avv. Giulia Greco Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ,) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., nonché la mandataria
[...] [...]
n persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Controparte_3
Raffaella Greco
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2) Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2019, emesso il
16/0//2019 dal Tribunale di Avezzano (R.G. n. 1534/2019), con cui le veniva ingiunto di pagare a l'importo di € 10.580,40, Controparte_1 oltre le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed in €
540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Deduceva in particolare l'opponente che detto credito derivava dal presunto saldo debitore risultante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 486987 dalla stessa stipulato in data
03/01/2008 con Controparte_4
Altresì deduceva l'opponente che detto credito veniva successivamente ceduto da a ai sensi della L. Controparte_4 Controparte_1
130/1999 e dell'art. 58 T.u.b., come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 11/12/2018.
Sosteneva quindi l'opponente l'illegittimità del d.i. opposto perché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. e seg. e comunque per nullità delle clausole di cui al contratto di finanziamento detto relative agli interessi perché vessatorie, ovvero usurarie;
altresì, sosteneva l'erroneità dei calcoli di cui al conteggio degli interessi moratori richeisti.
L'opponente, chiedeva quindi, previo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la improcedibilità del decreto ingiuntivo richiesto dalla nei confronti della sig.ra e , emesso Controparte_1 Pt_1 CP_5 dal Tribunale Civile di Avezzano n. 558/19 del 16.10.19, avente RG n.
1534/19, per la somma di € 10.580.40 avendo la controparte depositato conteggi privati, senza alcuna autentica, in contrasto all'art. 50 T.U.B.;
− In via preliminare: concedere i termini per adire la mediazione obbligatoria, perché avente ad oggetto un contratto di finanziamento che è necessaria per la procedibilità del presente giudizio;
− Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo richiesto dalla nei confronti delle signora e , Controparte_1 Parte_1 CP_5
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
emesso dal Tribunale Civile di Avezzano n. 558/19 del 16.10.19, avente RG
n. 1534/19, per la somma di € 10.580.40, atteso che il contratto stipulato per il finanziamento aveva delle clausole vessatorie, e quindi voglia codesto
Giudice dichiarare la nullità delle clausole nn. 18 e 19 del contratto di conto finanziamento intestato alla sig.ra e;
Pt_1 CP_5
− Nel merito: accertare che il tasso di interesse moratorio richiesto è in parte usuraio, perché oltre la soglia prevista dalla legge, e che sommando il tasso di interesse moratorio con le spese di cui all'art. 18 si supera detta soglia, e quindi dichiarando nulla la pretesa degli interessi moratori di controparte di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3) Si costituiva regolarmente in giudizio Controparte_1 sostanzialmente contestando le domande spiegate dall'opponente chiedendone l'integrale rigetto.
Chiedeva in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.
- Qualora venga ritenuto opportuno instaurare il procedimento di mediazione, si chiede che l'Ill. mo Giudice adito conceda termine per introdurre il suddetto procedimento;
In via principale nel merito
Rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della sig.ra
Parte_1
In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare che nella sua qualità di cessionaria Controparte_1 del credito originariamente vantato da e, è creditrice nei Controparte_6 confronti della sig.ra della somma di € 10.580,40 oltre agli Parte_1 interessi come da decreto ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento delle predette somme o di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e successive occorrende”.
4) Espletato il tentativo obbligatorio di mediazione (negativo), la causa veniva istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti.
5) Precisate le rispettive conclusioni all'udienza di precisazione delle conclusioni venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c., cui le parti provvedevano.
6) Tanto premesso in estrema sintesi sullo svolgimento del giudizio e i fatti di causa, rileva questo Giudice che l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
7) In primo luogo occorre rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore (cfr. Cass. n. 9927/2004); sicché la sentenza che definisce il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (cfr. Cass. n.
2573/2002).
L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, da luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che riveste la posizione di attore sostanziale) e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che riveste la posizione di convenuto sostanziale).
Pertanto il creditore sarà gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito (e, quindi, l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'inadempimento altrui),
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
mentre il debitore sarà gravato dall'onere di fornire la prova di aver adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. 2421/2006).
8) Nel caso in esame, la sussistenza e l'entità del credito vantato da nonché la qualità di debitore di risulta Controparte_1 Parte_1 provata dalla produzione documentale allegata al fascicolo di parte opposta.
Deve rilevarsi, infatti, di come l'esistenza del finanziamento posto a fondamento della domanda monitoria risulta documentatamente provato alla luce della produzione da parte dell'opposta del contratto, della lettera di messa in mora, dell'estratto conto analitico e del debito maturato comprensivo degli interessi di mora.
Risultano pertanto incontestati l'esistenza del contratto e l'inadempimento.
9) Parte opponente, invece, non ha congruamente dimostrato alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa, risultando, ad ogni modo, i motivi di opposizione complessivamente generici e privi di riscontro probatorio e quindi insuscettibili di accoglimento.
Ed invero, quanto alla contestazione relativa alla complessiva inidoneità della documentazione prodotta dalla convenuta opposta, si è già rilevato come, al contrario, bbia prodotto riscontri documentali Controparte_1 del tutto sufficienti ad ottemperare all'onere su di essa gravante.
Parimenti infondate sono le contestazioni mosse al credito risultante dal dedotto rapporto di finanziamento, afferenti in particolare la vessatorietà delle clausole nn. 18 e 19 (rispettivamente “ritardo nei pagamenti” e
“decadenza dal beneficio del termine”), perché, in ogni caso, oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte dell'opponente.
Così come sono risultate prive di riscontro probatorio le contestazioni inerenti la usurarietà dei tassi moratori applicati (per altro risultati sotto
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
la soglia usura fissata al 19.04% per il trimestre di riferimento rispetto alla data di sottoscrizione del contratto), al pari dell'erroneità dei calcoli.
10) Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto di cui deve dichiararsi la definitiva efficacia esecutiva.
11) Assorbita ogni eventuale ed ulteriore questione introdotta dalle parti, anche in via alternativa e/o subordinata.
12) Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori medi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 558/2019 emesso dal Tribunale di Avezzano e di cui deve dichiararsi la definitiva efficacia esecutiva.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in € 3.397,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1 forfettario.
Così deciso in Avezzano il 22/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6