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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2768/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Paolo Maggiore Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- L'appellante in data 21.10.2025;
- L'appellata in data 17.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Faenza n. 172/2023 del 16.10.2023, depositata il 18.10.2023 e non notificata, che – su ricorso dell'appellante contro il verbale di contestazione n. 700014944321 per violazione dell'art. 179, commi II
e IX, del Codice della Strada - ha rigettato il ricorso, confermando il verbale impugnato in base alla seguente ragione: il veicolo (complesso veicolare con Motrice ATVT tg. FV875WR e Semirimorchio
RIMS XA840NW) “risultava dotato di cronotachigrafo analogico tipo Siemens VDO 1324.513015180 O303
N0. 02327092 nonostante il veicolo fosse stato immatricolato in Svizzera per la prima volta il 08/08/2006 e per la prima volta in Italia (Comunità europea) il 09.10.2020, avendo quindi obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale”.
pagina 1 di 4 L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per errata interpretazione della legge per non aver considerato che, essendo il veicolo stato immatricolato per la prima volta in Svizzera in data
8.08.2006, quando ancora, in quel Paese, non era previsto l'obbligo di cronotachigrafo digitale, allo stesso non sarebbe applicabile il Reg. CE 561/2006, in quanto riferito ai soli veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta nell'UE dopo il 1.05.2006, non potendosi considerare l'immatricolazione in Italia (avvenuta il 9.10.2020) quale “prima immatricolazione”.
2. Si è costituita la , deducendo che il verbale di infrazione e – conseguentemente – la sentenza CP_2
di primo grado siano meritevoli di conferma, in quanto il citato Regolamento, nel prevedere l'obbligo del cronotachigrafo digitale, troverebbe applicazione per ogni veicolo immesso in circolazione in Unione
Europea a partire dalla sua entrata in vigore, a prescindere da eventuali precedenti immatricolazioni effettuate altrove.
3. L'udienza di discussione fissata in data 22.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c1, previo deposito di memorie difensive.
Si ritiene che l'introduzione della citata disposizione consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 429 c.p.c. in merito alla necessità dell'udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi:
“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”: cfr. Cass. civ.
Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi, pertanto, la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incombenti.
***
4. La questione dirimente riguarda le conseguenze ritraibili dalla nuova immatricolazione in Italia del veicolo. È infatti pacifico – come dedotto da entrambe le parti – che il veicolo de quo è stato immatricolato per la prima volta in Svizzera (stato non membro UE) l'8.08.2006 e ha installato un tachigrafo analogico in quanto la Svizzera, facente parte del solo Accordo A.E.T.R., non aveva a quel tempo l'obbligo di montare tachigrafo digitale (obbligo in A.E.T.R. entrato in vigore il 16.06.2010).
Pertanto, occorre stabilire se il veicolo, qualora venga successivamente immatricolato in uno Stato membro (nel caso in esame in Italia, il 9.10.2020), debba conformarsi al Regolamento UE 561/2006 che prevede, dal 1.05.2006, l'installazione di un tachigrafo digitale.
Ebbene, il Regolamento UE 561/2006 prevede, all'art. 27, che “dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
pagina 2 di 4 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85”.
L'appellante sostiene un'interpretazione della norma citata nel senso che non potrebbe trovare applicazione per un veicolo, come quello di cui si discute, che sia stato immesso in circolazione per la prima volta precedentemente a tale data, pur in un Paese non appartenente all'UE.
Viceversa, l'art. 2 del Regolamento prevede quanto segue: “Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato: a) esclusivamente all'interno della Comunità;
o b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo”; la clausola di indifferenza rispetto al Paese di immatricolazione deve ritenersi valida anche rispetto al (Paese di) messa in circolazione, considerata la natura della prima quale presupposto tecnico indefettibile della seconda.
Si deve quindi ritenere che l'interpretazione corretta del Regolamento sia tale da escludere l'obbligo del cronotachigrafo digitale solo per i veicoli immessi in circolazione per la prima volta in UE in data antecedente all'1.05.2006, condizione che non sussiste per il veicolo del ricorrente – immatricolato in
Svizzera l'8.8.2006, importato e re-immatricolato in Italia il 9.10.2020 e, pertanto, immesso in circolazione in un Paese UE dopo l'entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per tutte le ragioni indicate, l'appello va rigettato.
5. Quanto alle spese di questo grado del giudizio, secondo il principio della soccombenza devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in € 462,00 per compensi, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non esperita, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 172/2023 del
16.10.2023, depositata il 18.10.2023;
pagina 3 di 4 2) condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore Parte_1
dell' pari ad € 462,00 per compensi, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Ravenna, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2768/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Francesco Paolo Maggiore Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- L'appellante in data 21.10.2025;
- L'appellata in data 17.10.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Faenza n. 172/2023 del 16.10.2023, depositata il 18.10.2023 e non notificata, che – su ricorso dell'appellante contro il verbale di contestazione n. 700014944321 per violazione dell'art. 179, commi II
e IX, del Codice della Strada - ha rigettato il ricorso, confermando il verbale impugnato in base alla seguente ragione: il veicolo (complesso veicolare con Motrice ATVT tg. FV875WR e Semirimorchio
RIMS XA840NW) “risultava dotato di cronotachigrafo analogico tipo Siemens VDO 1324.513015180 O303
N0. 02327092 nonostante il veicolo fosse stato immatricolato in Svizzera per la prima volta il 08/08/2006 e per la prima volta in Italia (Comunità europea) il 09.10.2020, avendo quindi obbligo di installazione del cronotachigrafo digitale”.
pagina 1 di 4 L'appellante censura la decisione del giudice di primo grado per errata interpretazione della legge per non aver considerato che, essendo il veicolo stato immatricolato per la prima volta in Svizzera in data
8.08.2006, quando ancora, in quel Paese, non era previsto l'obbligo di cronotachigrafo digitale, allo stesso non sarebbe applicabile il Reg. CE 561/2006, in quanto riferito ai soli veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta nell'UE dopo il 1.05.2006, non potendosi considerare l'immatricolazione in Italia (avvenuta il 9.10.2020) quale “prima immatricolazione”.
2. Si è costituita la , deducendo che il verbale di infrazione e – conseguentemente – la sentenza CP_2
di primo grado siano meritevoli di conferma, in quanto il citato Regolamento, nel prevedere l'obbligo del cronotachigrafo digitale, troverebbe applicazione per ogni veicolo immesso in circolazione in Unione
Europea a partire dalla sua entrata in vigore, a prescindere da eventuali precedenti immatricolazioni effettuate altrove.
3. L'udienza di discussione fissata in data 22.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c1, previo deposito di memorie difensive.
Si ritiene che l'introduzione della citata disposizione consenta di derogare alla previsione di cui all'art. 429 c.p.c. in merito alla necessità dell'udienza di discussione orale e alle modalità di pronuncia e redazione della sentenza (come ritenuto dalla S.C. in una recente pronuncia, emessa con riguardo alla previsione di cui all'art. 83 co. 7 lett. h, D.L. 18/2020, conv, nella L. 27/2020, avente il medesimo contenuto precettivo del citato art. 127 ter c.p.c. e contemplante i medesimi presupposti applicativi:
“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”: cfr. Cass. civ.
Sez. Lavoro, Sent. 05/10/2022, n. 35109) e legittimi, pertanto, la pronuncia della sentenza senza necessità di ulteriori incombenti.
***
4. La questione dirimente riguarda le conseguenze ritraibili dalla nuova immatricolazione in Italia del veicolo. È infatti pacifico – come dedotto da entrambe le parti – che il veicolo de quo è stato immatricolato per la prima volta in Svizzera (stato non membro UE) l'8.08.2006 e ha installato un tachigrafo analogico in quanto la Svizzera, facente parte del solo Accordo A.E.T.R., non aveva a quel tempo l'obbligo di montare tachigrafo digitale (obbligo in A.E.T.R. entrato in vigore il 16.06.2010).
Pertanto, occorre stabilire se il veicolo, qualora venga successivamente immatricolato in uno Stato membro (nel caso in esame in Italia, il 9.10.2020), debba conformarsi al Regolamento UE 561/2006 che prevede, dal 1.05.2006, l'installazione di un tachigrafo digitale.
Ebbene, il Regolamento UE 561/2006 prevede, all'art. 27, che “dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
pagina 2 di 4 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98, i veicoli immessi in circolazione per la prima volta dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni di cui all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85”.
L'appellante sostiene un'interpretazione della norma citata nel senso che non potrebbe trovare applicazione per un veicolo, come quello di cui si discute, che sia stato immesso in circolazione per la prima volta precedentemente a tale data, pur in un Paese non appartenente all'UE.
Viceversa, l'art. 2 del Regolamento prevede quanto segue: “Il presente regolamento si applica, a prescindere dal paese in cui il veicolo è immatricolato, al trasporto su strada effettuato: a) esclusivamente all'interno della Comunità;
o b) fra la Comunità, la Svizzera e i paesi che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo”; la clausola di indifferenza rispetto al Paese di immatricolazione deve ritenersi valida anche rispetto al (Paese di) messa in circolazione, considerata la natura della prima quale presupposto tecnico indefettibile della seconda.
Si deve quindi ritenere che l'interpretazione corretta del Regolamento sia tale da escludere l'obbligo del cronotachigrafo digitale solo per i veicoli immessi in circolazione per la prima volta in UE in data antecedente all'1.05.2006, condizione che non sussiste per il veicolo del ricorrente – immatricolato in
Svizzera l'8.8.2006, importato e re-immatricolato in Italia il 9.10.2020 e, pertanto, immesso in circolazione in un Paese UE dopo l'entrata in vigore del predetto Regolamento.
Per tutte le ragioni indicate, l'appello va rigettato.
5. Quanto alle spese di questo grado del giudizio, secondo il principio della soccombenza devono essere poste a carico dell'appellante e vanno liquidate in € 462,00 per compensi, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria in quanto non esperita, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di Pace di Faenza n. 172/2023 del
16.10.2023, depositata il 18.10.2023;
pagina 3 di 4 2) condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore Parte_1
dell' pari ad € 462,00 per compensi, oltre Controparte_1
i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
3) ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Ravenna, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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