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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa RI PI Presidente rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 970/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gerardo D'Angola, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia in S. Andrea di Conza (AV) alla Via Guido Dorso n. 15
APPELLANTE
E in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dell'Avv. Donato Cicenia, con domicilio eletto in Avellino, alla Piazza della Libertà,
39 APPELLATA
E
APPELLATO NON COSTITUITO CP_2
NONCHÉ
APPELLATA NON COSTITUITA Controparte_3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 852/2022 pubblicata il 19/05/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio , la CP_2 Parte_1 Controparte_3
e la per sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il
[...] Controparte_1
Giudice adito, dichiarare, alla stregua di quanto dedotto in narrativa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il 2/8/2017 e il 20/1/2021, tra l'attore e Pt_1
nonché intercorso anche tra l'attore e la dichiarare che
[...] Controparte_1 il rapporto si è trasformato a tempo indeterminato per la stipulazione di un nuovo contratto a termine in data 9/10/2017 e comunque per la sua prosecuzione dopo il
30/6/2018; dichiarare che lo stesso rapporto si è esteso fino al 20/1/2021 (giorno delle dimissioni per giusta causa dell'attore); dichiarare che dal luglio 2018 è sorto un rapporto di lavoro, estesosi fino al 20/1/2021 tra l'attore e la Controparte_3
a latere del precedente ovvero dichiarare il subentro della nel Controparte_3 pregresso rapporto in virtù di trasferimento di azienda o di cessione del contratto, con conseguente responsabilità della stessa società per tutti i pregressi crediti dell'attore in solido con le pregresse parti datoriali;
dichiarare in ogni caso la responsabilità solidale di e della per il periodo antecedente il Parte_1 Controparte_1 luglio 2018 oltre che per il periodo successivo fino al 21/1/2021, in mancanza di qualsivoglia disdetta o recesso dei medesimi;
accertare e dichiarare che le dimissioni del 21/1/2021 sono state rese per giusta causa;
dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello della declaratoria del c.c.n.l. del Terziario;
condannare i convenuti in solido o individualmente a pagare all'attore il complessivo importo di €
102.430,14 (centoduemilaquattrocentotrenta/14) (o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia), per differenze retributive, per le festività e il lavoro domenicale, per gli straordinari notturni, diurni e festivi, per la 13^ e 14^ mensilità, per le ferie e i permessi, per l'indennità di maneggio di denaro, per l'indennità di preavviso (a cagione della giusta causa delle dimissioni), per l'importo del congedo matrimoniale e per il trattamento di fine rapporto, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, tenuto presente l'inquadramento nel IV livello;
in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di superiore inquadramento, condannare i convenuti al pagamento in favore dell'attore di complessivi € 93.590,81
(novantatremilacinquecentonovanta/81) (o delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia), per tutti i titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, tenuto presente l'inquadramento in V livello. In ogni caso condannare il sig.
in proprio, a titolo di risarcimento del danno, in quanto, quale titolare Parte_1
2 o contitolare del rapporto e quale amministratore unico della e Controparte_1 della ha omesso di svolgere ogni corretta pratica intesa a far Controparte_3 conseguire all'attore il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga di cui in narrativa, nell'importo di € 12.295,37 (o € 11.484,90 o € 7.157,00) o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e ciò anche ai sensi dell'art. 2395 cod. civ;
in ogni caso condannare la società e la società Controparte_1 Controparte_3
in via solidale o alternativa con il sig. , a pagare gli importi spettanti
[...] Pt_1 all'attore per aver perduto il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, a titolo di risarcimento del danno;
- condannare i convenuti solidalmente o alternativamente al risarcimento del danno esistenziale e alla vita di relazione nella misura di almeno € 30.000,00 (trentamila/00); - condannare chi di dovere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente”.
Si costituivano, con separate memorie, la Parte_1 Controparte_4
e la ed eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per
[...] Controparte_1 territorio del giudice adito, la nullità del ricorso, la decadenza dall'onere di dimostrare le prestazioni di lavoro effettuato;
contestavano, poi, le mansioni svolte e l'erroneità dei conteggi. Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'esito del giudizio – in cui venivano escussi i testi – il Tribunale così decideva: «dichiara sussistente tra e in proprio e CP_2 Parte_1 quale Amministratore Unico della Slot Games Roma Srl e della di un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall'agosto 2017 al 21.1.con mansioni riconducibili al IV livello del CCNL Terziario e 48 ore settimanali e per l'effetto condanna in proprio nonché in qualità di A.U della Slot Games Roma Parte_1
Srl e della quest'ultime responsabili in solido a pagare al ricorrente Controparte_1
l'importo di euro 59638,76 lordi, di cui euro 7917,48 a titolo di TFR;
per il resto rigetta il ricorso».
Avverso tale decisione proponeva appello per i motivi come di Parte_1 seguito rubricati:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. - nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414
c.p.c.”;
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c. – incompetenza per territorio dell'on.le Giudicante adito”;
3 3) “Violazione dell'art. 2462 cod. civ. - manifesta contraddittorietà della sentenza - errores in judicando”;
4) “Violazione e falsa applicazione dell'art 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato”;
5) “Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza n. 111 del 26 giugno 2018 - orari di lavoro”;
6) “Violazione e falsa applicazione dell'art 2013 cc – mansione superiore”;
7) “Sulla erroneità/contraddittorietà dei conteggi del giudice di prime cure”.
8) “Sulla infondatezza della pretesa – condanna alle spese”;
9) “Sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ex art. 282, 283 e 431 c.p.c.”.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in riforma della impugnata sentenza, poi, rigettare le domande ex adverso proposte ed in via pregiudiziale, accertare e dichiarare che la controversia non rientra nella competenza territoriale dell'intestato Tribunale, essendo la stessa di competenza del Tribunale di
Potenza, ai sensi dell'art. 413 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità e quindi la nullità del ricorso introduttivo per i suesposti motivi.
Nel merito, in subordine:
- rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva”, con vittoria di spese, da distrarsi. Contr Si costituiva la chiedendo, in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, di accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare l'inammissibilità e quindi la nullità del ricorso di I grado per i suesposti motivi;
Nel merito, in subordine:
- rigettare il ricorso di I grado, in quanto infondato sia in fatto sia in diritto;
- condannare l'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge”.
Non si costituivano gli altri appellati.
All'udienza del 16 settembre 2025 nessuno compariva, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 15 ottobre 2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante; pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
4 2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L, Sentenza n. 33353 del
2024; Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass., Sez. 6 -
L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. Nulla deve statuirsi in merito alle spese del presente grado nei confronti delle parti non costituite nel giudizio d'appello.
Quanto alla le spese del grado ben possono essere interamente Controparte_1 compensate tra le parti in applicazione del principio stabilito dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
7 marzo - 19 aprile 2018, in considerazione della sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, costituite nella specie dalla circostanza che detta società, che ha assunto una posizione adesiva rispetto a quella dell'appellante, non è comparsa né alla prima né alla seconda udienza (fissata ai sensi dell'art. 348 c.p.c.), così manifestando disinteresse rispetto a una decisione nel merito della causa e alla liquidazione in suo favore delle spese del grado.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio di appello proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione della declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Invero, in base al tenore 5 letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché
l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'appellante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. civ.,
S.U., n. 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del grado nei confronti della Controparte_1
- nulla per le spese del presente grado nei confronti delle altre parti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
Il Presidente est.
RI PI
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