CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 30/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere riunita in camera di consiglio in data 8/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado in materia di
LAVORO iscritta al N°30 R.G. Lav.- anno 2024 - avente ad oggetto: Retribuzione promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Bianchi ed elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti
APPELLANTE
1 nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il difensore della parte costituita conclude come da atto di appello.
MOTIVAZIONE
1.Il processo di primo grado.
Il Tribunale di Isernia, con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'odierna parte appellata e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto condannando l' al pagamento della somma di €896,66, oltre spese della CP_1
procedura, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
2.L'appello.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma e spiegando le Parte_1
seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di legge perché il primo giudice potesse compensare le spese del giudizio di opposizione (RG.N.251/2020 Trib.Is. Sez. Lavoro) al decreto ingiuntivo N. 56/2020 promosso dalla;
CP_1
2) Disporre una nuova regolamentazione delle spese processuali di lite del primo giudizio e, in considerazione della soccombenza dell'azienda sanitaria, per l'effetto condannare l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore del Dott. . Parte_1
3) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con distrazione.”
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Alla fissata udienza di discussione del 7/6/2024 l'appellante non ha depositato le note scritte, ragion per cui lo stesso deve considerarsi come non comparso.
E' stato, pertanto, disposto il rinvio all'udienza del 20/9/2024.
2 Con provvedimento del Presidente in data 1/8/2028 la discussione della presente causa è stata rinviata all'11/10/2024, stante il numero e la complessità delle cause in materia di lavoro e previdenza fissate per l'udienza del 20/9/2024, ai sensi degli artt. 127 ter e 348 c.p.c., provvedimento lo stesso comunicato all'appellante.
All'udienza di rinvio, fissata con medesime modalità, le parti non hanno depositato le note scritte, ragion per cui le stesse devono essere considerate come non comparse.
La causa è stata, quindi, definita con il dispositivo in atti.
3.Motivi della decisione
Rileva la Corte che l'impugnazione è improcedibile, ai sensi dell'art.348 co.2, c.p.c., stante la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza di discussione ed a quella successiva
(della cui fissazione ha avuto comunicazione).
Vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado, attesa la mancata costituzione dell'appellata.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data
15/12/2023 e con ricorso qui depositato l'1/3/2024 da Parte_1
nei confronti di , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c.;
-compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 8/11/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
3