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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 280/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristiana Moroni e dell'Avv. Federica Manzo
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Cristiana Moroni e dell'Avv. Federica Manzo
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 28/01/2025, i IG.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
1 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 21/08/2021, in PI AR (LI) e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-
2 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conIGlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
PI AR (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 21/08/2021, in PI AR (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 1 – anno 2021).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi non sono tenuti al versamento di assegno di mantenimento, essendo reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti;
3) con riguardo alla casa coniugale ubicata in PI AR (LI), fraz.
Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, (censita al Catasto Fabbricati del detto
Comune al Foglio 50, particella 875, sub. 7 cat, A/2, cl. 3 vani 8, superficie catastale totale mq. 206, rendita euro 991,60, oltre a locale ad uso garage posto al seminterrato primo censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio
50, particella 875, sub. 5, cat. C/6, cl. 6, mq 36 rendita euro 91,10), il IGnor
trasferirà alla IG.ra il proprio diritto di Parte_1 Controparte_1
3 proprietà sull'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo dell'immobile sopradetto, nonché il diritto di proprietà della quota parte di tutti gli arredi ivi presenti ed acquistati congiuntamente dai coniugi a mezzo di separato atto di compravendita, da stipularsi entro il 9 maggio 2025 davanti a Notaio scelto dalla IGnora;
Controparte_1
4) contestualmente al suddetto atto di compravendita, l'“Atto di Accettazione di Finanziamento con Garanzia Ipotecaria” stipulato, in data 6/04/2023, con l'istituto "CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - Società
Cooperativa", n. rep. 2323, raccolta n. 1981, registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Grosseto in data 13/04/2023 verrà estinto e risolto anticipatamente e consensualmente dai ricorrenti mediante accensione di nuovo mutuo fondiario da parte della IG.ra già deliberato dalla CP_1 banca sopra citata come da comunicazione di conferma di delibera del
3/12/2024, con costituzione di ipoteca sull'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo, ubicato nel comune di PI
AR (LI), fraz. Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, meglio descritto nelle premesse;
5) nel caso in cui, la risoluzione del precedente finanziamento con garanzia ipotecaria del 6/04/2023 e l'accensione di nuovo mutuo fondiario a nome della IG.ra non avessero esecuzione, per qualsivoglia ragione, nei termini CP_1 sopra indicati, i coniugi si impegnano a definire di comune accordo la regolamentazione relativa alla casa coniugale e al finanziamento con garanzia ipotecaria in essere;
6) il prezzo per la vendita dell'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo, ubicato nel comune di PI AR (LI), fraz. Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, meglio descritto nelle premesse, comprensivo anche degli arredi presenti nell'abitazione ed acquistati congiuntamente dai coniugi, come da documentazione fotografica che, se del caso, verrà allegata all'atto di compravendita, è stato fissato dai ricorrenti in misura pari alla metà del debito residuo (per capitale ed interessi) ancora esistente nei confronti della parte mutuante alla data di estinzione del mutuo di cui all'“Atto di Accettazione di Finanziamento con Garanzia Ipotecaria” stipulato, in data 6/04/2023, con l'istituto "CASTAGNETO BANCA 1910 -
CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa", n. rep. 2323, raccolta n.
1981, registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Grosseto in data
13/04/202, di cui al piano di ammortamento allo stesso allegato sub. lett. C, maggiorata di € 30.000,00;
7) il prezzo della vendita dell'immobile sopra indicato convenuto dai coniugi, comprensivo anche degli arredi, verrà pagato dalla IGnora come CP_1 segue:
- quanto all'importo pari alla metà del debito residuo (per capitale ed interessi) esistente alla data di estinzione del mutuo verrà corrisposto dalla IG.ra
4 direttamente all'istituto di credito CASTAGNETO BANCA 1910 - CP_1
CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa per l'estinzione anticipata del finanziamento con garanzia ipotecaria stipulato, in data 6/04/2023, mediante accensione di nuovo mutuo fondiario da parte del medesimo istituto;
- quanto a € 30.000,00 verranno corrisposti al IG. a mezzo assegno Pt_1 bancario o assegno circolare non trasferibile consegnato contestualmente al rogito;
8) le spese notarili dei predetti atti di mutuo e di compravendita resteranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
9) la IG.ra conserverà il diritto di abitazione, in via Controparte_1 esclusiva, sull'immobile di cui sopra per se stessa e per le proprie figlie, sino alla data del rogito notarile di compravendita e comunque fino alla definitiva regolamentazione delle questioni inerenti la causa coniugale e il relativo finanziamento, senza che nulla sia dovuto al IG. per il godimento Pt_1 esclusivo dell'immobile stesso, avendo la IG.ra adempiuto nelle more, CP_1 come ancora sta facendo, al pagamento dell'intera rata del mutuo fondiario di cui alle premesse sub. lett. e) del ricorso;
10) gli atti di mutuo e di trasferimento di proprietà (inscindibilmente e necessariamente collegati), da stipulare in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio, beneficiano dell'agevolazione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74/1987, giusta anche l'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione con sent. del 21 marzo 2019, n. 7966 e dall'Agenzia delle Entrate, tra l'altro con Risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80, nella quale è stato affermato che il beneficio esentativo non decade nel caso di vendita infraquinquennale (anche a favore di terzi) dell'immobile 'prima casa', in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio, diretta ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio e che dispone altresì in via assolutamente generale, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi (tra i quali si può comprendere tanto il terzo acquirente, quanto la banca mutuante);
11) con le disposizioni che precedono i ricorrenti hanno definito tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale.
Spese di lite al definitivo
Così deciso in Livorno, nella camera di conIGlio del 10/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 280/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Cristiana Moroni e dell'Avv. Federica Manzo
e
(CF. ), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. Cristiana Moroni e dell'Avv. Federica Manzo
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 28/01/2025, i IG.ri e Controparte_1 Pt_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
1 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in data 21/08/2021, in PI AR (LI) e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-
2 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conIGlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra CP_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_1
PI AR (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in data 21/08/2021, in PI AR (LI) e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 12 – parte 1 – anno 2021).
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi non sono tenuti al versamento di assegno di mantenimento, essendo reciprocamente economicamente autosufficienti ed indipendenti;
3) con riguardo alla casa coniugale ubicata in PI AR (LI), fraz.
Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, (censita al Catasto Fabbricati del detto
Comune al Foglio 50, particella 875, sub. 7 cat, A/2, cl. 3 vani 8, superficie catastale totale mq. 206, rendita euro 991,60, oltre a locale ad uso garage posto al seminterrato primo censito al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio
50, particella 875, sub. 5, cat. C/6, cl. 6, mq 36 rendita euro 91,10), il IGnor
trasferirà alla IG.ra il proprio diritto di Parte_1 Controparte_1
3 proprietà sull'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo dell'immobile sopradetto, nonché il diritto di proprietà della quota parte di tutti gli arredi ivi presenti ed acquistati congiuntamente dai coniugi a mezzo di separato atto di compravendita, da stipularsi entro il 9 maggio 2025 davanti a Notaio scelto dalla IGnora;
Controparte_1
4) contestualmente al suddetto atto di compravendita, l'“Atto di Accettazione di Finanziamento con Garanzia Ipotecaria” stipulato, in data 6/04/2023, con l'istituto "CASTAGNETO BANCA 1910 - CREDITO COOPERATIVO - Società
Cooperativa", n. rep. 2323, raccolta n. 1981, registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Grosseto in data 13/04/2023 verrà estinto e risolto anticipatamente e consensualmente dai ricorrenti mediante accensione di nuovo mutuo fondiario da parte della IG.ra già deliberato dalla CP_1 banca sopra citata come da comunicazione di conferma di delibera del
3/12/2024, con costituzione di ipoteca sull'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo, ubicato nel comune di PI
AR (LI), fraz. Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, meglio descritto nelle premesse;
5) nel caso in cui, la risoluzione del precedente finanziamento con garanzia ipotecaria del 6/04/2023 e l'accensione di nuovo mutuo fondiario a nome della IG.ra non avessero esecuzione, per qualsivoglia ragione, nei termini CP_1 sopra indicati, i coniugi si impegnano a definire di comune accordo la regolamentazione relativa alla casa coniugale e al finanziamento con garanzia ipotecaria in essere;
6) il prezzo per la vendita dell'immobile ad uso civile abitazione con annesse pertinenze ad uso esclusivo, ubicato nel comune di PI AR (LI), fraz. Venturina Terme, Via Bachelet n. 2/A, meglio descritto nelle premesse, comprensivo anche degli arredi presenti nell'abitazione ed acquistati congiuntamente dai coniugi, come da documentazione fotografica che, se del caso, verrà allegata all'atto di compravendita, è stato fissato dai ricorrenti in misura pari alla metà del debito residuo (per capitale ed interessi) ancora esistente nei confronti della parte mutuante alla data di estinzione del mutuo di cui all'“Atto di Accettazione di Finanziamento con Garanzia Ipotecaria” stipulato, in data 6/04/2023, con l'istituto "CASTAGNETO BANCA 1910 -
CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa", n. rep. 2323, raccolta n.
1981, registrato presso l'agenzia delle entrate ufficio di Grosseto in data
13/04/202, di cui al piano di ammortamento allo stesso allegato sub. lett. C, maggiorata di € 30.000,00;
7) il prezzo della vendita dell'immobile sopra indicato convenuto dai coniugi, comprensivo anche degli arredi, verrà pagato dalla IGnora come CP_1 segue:
- quanto all'importo pari alla metà del debito residuo (per capitale ed interessi) esistente alla data di estinzione del mutuo verrà corrisposto dalla IG.ra
4 direttamente all'istituto di credito CASTAGNETO BANCA 1910 - CP_1
CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa per l'estinzione anticipata del finanziamento con garanzia ipotecaria stipulato, in data 6/04/2023, mediante accensione di nuovo mutuo fondiario da parte del medesimo istituto;
- quanto a € 30.000,00 verranno corrisposti al IG. a mezzo assegno Pt_1 bancario o assegno circolare non trasferibile consegnato contestualmente al rogito;
8) le spese notarili dei predetti atti di mutuo e di compravendita resteranno a carico della IG.ra ; Controparte_1
9) la IG.ra conserverà il diritto di abitazione, in via Controparte_1 esclusiva, sull'immobile di cui sopra per se stessa e per le proprie figlie, sino alla data del rogito notarile di compravendita e comunque fino alla definitiva regolamentazione delle questioni inerenti la causa coniugale e il relativo finanziamento, senza che nulla sia dovuto al IG. per il godimento Pt_1 esclusivo dell'immobile stesso, avendo la IG.ra adempiuto nelle more, CP_1 come ancora sta facendo, al pagamento dell'intera rata del mutuo fondiario di cui alle premesse sub. lett. e) del ricorso;
10) gli atti di mutuo e di trasferimento di proprietà (inscindibilmente e necessariamente collegati), da stipulare in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio, beneficiano dell'agevolazione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74/1987, giusta anche l'interpretazione fornita dalla Corte di
Cassazione con sent. del 21 marzo 2019, n. 7966 e dall'Agenzia delle Entrate, tra l'altro con Risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80, nella quale è stato affermato che il beneficio esentativo non decade nel caso di vendita infraquinquennale (anche a favore di terzi) dell'immobile 'prima casa', in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio, diretta ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio e che dispone altresì in via assolutamente generale, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi (tra i quali si può comprendere tanto il terzo acquirente, quanto la banca mutuante);
11) con le disposizioni che precedono i ricorrenti hanno definito tra loro ogni rapporto di carattere economico e patrimoniale.
Spese di lite al definitivo
Così deciso in Livorno, nella camera di conIGlio del 10/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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