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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 909/2021 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 novembre 2025 e vertente
TRA
, elett.te domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Nizza 45 presso lo studio degli Avv.ti Alberto Chiappini c.f.
, pec: e Rolando C.F._2 Email_1
Sannipoli che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ( P.IVA_1 il numero di fax ove intendono ricevere le comunicazioni e notifiche artt. 133, 134, 136 e 170, 176 cpc)
- appellante– E cf iva, , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' l'Avv. Natalino Guerrieri e con lui elettivamente domiciliata in 03100 Frosinone, Piazza F. Fellini n. 4, PEC:
Email_2
-appellata- Nonché
e Controparte_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 507/2020, pubbl. il 21/07/2020, del 21/07/2020, emessa dal Tribunale di Frosinone RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 2 ottobre 2025, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte, il che equivale a mancata partecipazione all'udienza; la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso il 7 novembre 2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin
pag. 2/2
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 909/2021 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 6 novembre 2025 e vertente
TRA
, elett.te domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Nizza 45 presso lo studio degli Avv.ti Alberto Chiappini c.f.
, pec: e Rolando C.F._2 Email_1
Sannipoli che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti ( P.IVA_1 il numero di fax ove intendono ricevere le comunicazioni e notifiche artt. 133, 134, 136 e 170, 176 cpc)
- appellante– E cf iva, , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall' l'Avv. Natalino Guerrieri e con lui elettivamente domiciliata in 03100 Frosinone, Piazza F. Fellini n. 4, PEC:
Email_2
-appellata- Nonché
e Controparte_2 Controparte_3
-appellati contumaci-
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 507/2020, pubbl. il 21/07/2020, del 21/07/2020, emessa dal Tribunale di Frosinone RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Corte rinvia per relationem alla sentenza impugnata e a quanto riportato negli scritti difensivi delle parti. All'udienza del 2 ottobre 2025, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., nessuna delle parti ha depositato note scritte, il che equivale a mancata partecipazione all'udienza; la causa è stata, quindi, rinviata in presenza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025, alla quale nessuno è comparso.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'art. 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309 c.p.c., secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
La cancelleria ha comunicato alle parti costituite la fissazione dell'udienza predetta.
Alla stregua del disposto normativo sopra citato, con la presente sentenza viene dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, mentre le spese, ai sensi dell'art. 310.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-pone le spese come anticipate a carico delle parti.
Roma, così deciso il 7 novembre 2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La Presidente Dr.ssa Maria Grazia Serafin
pag. 2/2