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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14718 nell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in
Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30,
- ricorrente
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Persona_1 del 23.01.2023 (rep. 37590/7131).
- resistente Oggetto: Determinazione dell'importo spettante a titolo di Assegno Sociale L.
335/1995
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2023 e ritualmente notificato a controparte la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 17.05.2023 domanda all' per il riconoscimento del CP_1 diritto all'assegno sociale ex art 3 L 335/1995;
- di essere divorziata con sentenza del Tribunale di Napoli del 20/01/2009, dopo precedente separazione dal coniuge omologata nel 2003 senza percezione di redditi da mantenimento;
- di aver ottenuto l'accoglimento della domanda dall' con una riduzione CP_1 dell'importo mensile, liquidato in € 54,66, in ragione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di divorzio (euro 500,00 mensili);
- di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza CP_1 ottenere alcun riscontro;
- di non aver ricevuto, nonostante le previsioni contenute nella sentenza di divorzio, già dall'anno 2010, l'assegno di mantenimento per cui stante l'inadempimento del coniuge le parti, nell'anno 2016, erano addivenute ad una diversa determinazione delle condizioni di divorzio, contenuta in una scrittura privata con cui essa istante aveva rinunciato all'assegno divorzile mensile e ad ogni possibile pretesa sulla casa coniugale, in cambio della somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum con
1 pagamento effettuato in data 18/05/2016, in luogo dell'assegno di mantenimento mensile;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta. Pertanto, ha concluso chiedendo di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'Assegno Sociale in misura piena
(€ 503,27 mensili) a far data dal 01/06/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno) o dalla diversa decorrenza accertata in corso causa;
- Per l'effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare
l' a pagare in favore della ricorrente i ratei di Assegno Sociale dal 01/06/2023 CP_1
a tutt'oggi, in misura piena (€ 503,27) detratto l'importo di € 54,66 corrisposto mensilmente dall' per il medesimo titolo, o dalla diversa decorrenza accertata CP_1 in corso di causa.” Con vittoria di spese. L' si è costituito tempestivamente evidenziando che , nel determinare la misura CP_1 dell'assegno sociale è stato considerato l'importo di euro 500, che l'ex coniuge è tenuto a versare mensilmente alla ricorrente in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, non avendo nessun valore legale il successivo accordo tra le parti. Concludendo per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza previo deposito di note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3 comma 6 L. n. 335/1995 dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà̀ sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
2 titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché́ gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché́ il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5)”.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale.
Difettando quest'ultimo nella fattispecie in esame, si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento. CP_ L' ha dedotto e comprovato adeguatamente che la riduzione dell'assegno sociale ad € 54.66. deriva dalla esistenza dell'assegno di mantenimento laddove in alcun modo è opponibile al terzo la scrittura privata che prevede la rinuncia all'assegno divorzile mensile in cambio della somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum, in quanto il documento è privo di data certa.
La Suprema Corte ha più volte precisato che il requisito della data certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti.
In base alla regola stabilita dall' articolo 2704 c.c. la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e in base alla normativa tributaria vigente.
L'art. 2704 c.c. istituisce una distinzione fra parti e terzi ai fini della disciplina della data delle scritture private. In particolare, per la norma in esame la data della scrittura privata non autenticata può essere considerata certa e opponibile ai terzi, non dal momento in cui il documento è stato effettivamente formato, ma solo da quando si verificano determinati fatti previsti dalla norma medesima: la registrazione della scrittura, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica (da intendersi come impedimento assoluto, e non mera difficoltà, di sottoscrivere: Cass. civ., 18 dicembre
2006, n. 27077) di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, la riproduzione del contenuto della scrittura in atti pubblici, il verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Inoltre, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'eccezione di inopponibilità per difetto di data certa si configura come eccezione in senso lato, e quindi rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3404; Cass.,S.U., 20 febbraio 2013,
n. 4213; contra Cass. civ., 27 settembre 2010, n. 20268).
Peraltro, ne caso di specie , la mancanza di data certa impedisce anche di collegare l'importo di € 20.000,00 versato a mezzo di assegno circolare richiamato nella scrittura con i movimenti sul libretto postale dove l'importo di € 20.000,00 non ha causale in un versamento bensì in un “ricavo effetti al dopo incasso”.
3 Con particolare riguardo alla materia in esame, si segnala Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, n. 30580 che rimarca come “Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione” anche in considerazione del dettato normativo posto che alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorrono "..i redditi di qualsiasi natura.." come previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il presupposto dell'indigenza non è ricavabile unicamente dalla dichiarazione reddituale, bensì da ulteriori indicatori che, complessivamente considerati, possono indurre a ritenere che il richiedente l'assegno percepisca un reddito superiore ai limiti legali. Pertanto, nel caso di specie l'oggetto del contendere si incentra altresì sulla rilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente mediante scrittura privata situazioni di fatto idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione della richiedente che, pertanto, richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultima.
La rinuncia all'assegno di mantenimento è indubbiamente incompatibile con la situazione di carenza dei mezzi di sussistenza posta a fondamento della domanda di assegno sociale ed è avvalorata dalla rinuncia ad un diritto previsto ex lege per soddisfare le medesime esigenze di sostentamento a cui tende la prestazione richiesta e che costituisce un reddito rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 (Corte
App. Milano, sez. lav., 20/02/2019 n. 1). La scelta di rinunciare all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente configura senz'altro una condizione ostativa all'accesso alla prestazione dell'assegno sociale e una presunzione di esistenza dei mezzi di sussistenza in capo alla ricorrente. Pertanto, l' nel determinare l'ammontare dell'assegno sociale ha dovuto CP_1 considerare l'importo di euro 500, che l'ex coniuge è tenuto a versare mensilmente alla ricorrente in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del 2009.
In conclusione, la domanda va respinta. Esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., secondo la rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli ha pronunciato all'esito del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 14718 nell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Maurizio D'Ago ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in
Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30,
- ricorrente
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Roberto Maisto che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notar Persona_1 del 23.01.2023 (rep. 37590/7131).
- resistente Oggetto: Determinazione dell'importo spettante a titolo di Assegno Sociale L.
335/1995
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2023 e ritualmente notificato a controparte la ricorrente ha esposto:
- di aver presentato in data 17.05.2023 domanda all' per il riconoscimento del CP_1 diritto all'assegno sociale ex art 3 L 335/1995;
- di essere divorziata con sentenza del Tribunale di Napoli del 20/01/2009, dopo precedente separazione dal coniuge omologata nel 2003 senza percezione di redditi da mantenimento;
- di aver ottenuto l'accoglimento della domanda dall' con una riduzione CP_1 dell'importo mensile, liquidato in € 54,66, in ragione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza di divorzio (euro 500,00 mensili);
- di aver presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale senza CP_1 ottenere alcun riscontro;
- di non aver ricevuto, nonostante le previsioni contenute nella sentenza di divorzio, già dall'anno 2010, l'assegno di mantenimento per cui stante l'inadempimento del coniuge le parti, nell'anno 2016, erano addivenute ad una diversa determinazione delle condizioni di divorzio, contenuta in una scrittura privata con cui essa istante aveva rinunciato all'assegno divorzile mensile e ad ogni possibile pretesa sulla casa coniugale, in cambio della somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum con
1 pagamento effettuato in data 18/05/2016, in luogo dell'assegno di mantenimento mensile;
- di possedere tutti i requisiti necessari ex lege per il riconoscimento della prestazione richiesta. Pertanto, ha concluso chiedendo di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'Assegno Sociale in misura piena
(€ 503,27 mensili) a far data dal 01/06/2023 (mese successivo alla presentazione della domanda e data di liquidazione dell'assegno) o dalla diversa decorrenza accertata in corso causa;
- Per l'effetto degli accertamenti di cui sopra, condannare
l' a pagare in favore della ricorrente i ratei di Assegno Sociale dal 01/06/2023 CP_1
a tutt'oggi, in misura piena (€ 503,27) detratto l'importo di € 54,66 corrisposto mensilmente dall' per il medesimo titolo, o dalla diversa decorrenza accertata CP_1 in corso di causa.” Con vittoria di spese. L' si è costituito tempestivamente evidenziando che , nel determinare la misura CP_1 dell'assegno sociale è stato considerato l'importo di euro 500, che l'ex coniuge è tenuto a versare mensilmente alla ricorrente in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, non avendo nessun valore legale il successivo accordo tra le parti. Concludendo per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
All'udienza di discussione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa mediante sentenza previo deposito di note scritte.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assegno sociale è una prestazione assistenziale indipendente da requisiti contributivi che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui: "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'art. 3 comma 6 L. n. 335/1995 dispone: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà̀ sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
2 titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché́ gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché́ il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale (3) (4) (5)”.
Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, è agevole osservare che ai fini della sussistenza del diritto alla prestazione richiesta devono concorrere il requisito anagrafico e quello reddituale.
Difettando quest'ultimo nella fattispecie in esame, si ritiene che la domanda non possa trovare accoglimento. CP_ L' ha dedotto e comprovato adeguatamente che la riduzione dell'assegno sociale ad € 54.66. deriva dalla esistenza dell'assegno di mantenimento laddove in alcun modo è opponibile al terzo la scrittura privata che prevede la rinuncia all'assegno divorzile mensile in cambio della somma di € 20.000,00 a titolo di una tantum, in quanto il documento è privo di data certa.
La Suprema Corte ha più volte precisato che il requisito della data certa è riferito all'efficacia che può avere una scrittura privata nei confronti dei soggetti terzi che non ne siano sottoscrittori e, quindi, all'attitudine del documento a produrre effetti in capo a tali soggetti.
In base alla regola stabilita dall' articolo 2704 c.c. la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, e in base alla normativa tributaria vigente.
L'art. 2704 c.c. istituisce una distinzione fra parti e terzi ai fini della disciplina della data delle scritture private. In particolare, per la norma in esame la data della scrittura privata non autenticata può essere considerata certa e opponibile ai terzi, non dal momento in cui il documento è stato effettivamente formato, ma solo da quando si verificano determinati fatti previsti dalla norma medesima: la registrazione della scrittura, la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica (da intendersi come impedimento assoluto, e non mera difficoltà, di sottoscrivere: Cass. civ., 18 dicembre
2006, n. 27077) di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta, la riproduzione del contenuto della scrittura in atti pubblici, il verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
Inoltre, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'eccezione di inopponibilità per difetto di data certa si configura come eccezione in senso lato, e quindi rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., 20 febbraio 2015, n. 3404; Cass.,S.U., 20 febbraio 2013,
n. 4213; contra Cass. civ., 27 settembre 2010, n. 20268).
Peraltro, ne caso di specie , la mancanza di data certa impedisce anche di collegare l'importo di € 20.000,00 versato a mezzo di assegno circolare richiamato nella scrittura con i movimenti sul libretto postale dove l'importo di € 20.000,00 non ha causale in un versamento bensì in un “ricavo effetti al dopo incasso”.
3 Con particolare riguardo alla materia in esame, si segnala Cassazione civile sez. VI, 26/11/2018, n. 30580 che rimarca come “Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, l'onere della prova della ricorrenza del requisito reddituale è a carico di colui che chiede la prestazione” anche in considerazione del dettato normativo posto che alla formazione del reddito rilevante ai fini della concessione della provvidenza invocata concorrono "..i redditi di qualsiasi natura.." come previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il presupposto dell'indigenza non è ricavabile unicamente dalla dichiarazione reddituale, bensì da ulteriori indicatori che, complessivamente considerati, possono indurre a ritenere che il richiedente l'assegno percepisca un reddito superiore ai limiti legali. Pertanto, nel caso di specie l'oggetto del contendere si incentra altresì sulla rilevanza della rinuncia all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente mediante scrittura privata situazioni di fatto idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione della richiedente che, pertanto, richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultima.
La rinuncia all'assegno di mantenimento è indubbiamente incompatibile con la situazione di carenza dei mezzi di sussistenza posta a fondamento della domanda di assegno sociale ed è avvalorata dalla rinuncia ad un diritto previsto ex lege per soddisfare le medesime esigenze di sostentamento a cui tende la prestazione richiesta e che costituisce un reddito rilevante ai fini della valutazione dei presupposti per l'erogazione dell'assegno sociale ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995 (Corte
App. Milano, sez. lav., 20/02/2019 n. 1). La scelta di rinunciare all'assegno di mantenimento da parte della ricorrente configura senz'altro una condizione ostativa all'accesso alla prestazione dell'assegno sociale e una presunzione di esistenza dei mezzi di sussistenza in capo alla ricorrente. Pertanto, l' nel determinare l'ammontare dell'assegno sociale ha dovuto CP_1 considerare l'importo di euro 500, che l'ex coniuge è tenuto a versare mensilmente alla ricorrente in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del 2009.
In conclusione, la domanda va respinta. Esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., secondo la rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni istanza, eccezione, domanda disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
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