Sentenza 9 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/11/2022, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2022
N. 01772/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2018, proposto da
C.M.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro
Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Teresa Colelli e Alessio Mattera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Comune di Statte prot. n. 5440 del 19.03.2018, notificata il 10.4.2018;
- dell’Ordinanza Sindacale n. 62 del 24.10.2017, comunicata con nota del 10.4.2018;
- della Determina Dirigenziale n. 124 del 26.5.2017, anch’essa comunicata in data 10.4.2018, con la quale la Regione Puglia ha approvato l’analisi del rischio sito elaborata dal Comune di Statte per le aree comunali non ricomprese nei SIN di Taranto, trasmessa con nota prot. n. 2850 del 20.3.2017;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Statte e della Regione Puglia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente – nella qualità di proprietaria di una cava sita in agro del Comune di Statte, destinata all’attività imprenditoriale di estrazione del materiale dal sottosuolo – ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 62 del 24.10.2017, con cui il Comune di Statte ha imposto ad essa alcuni divieti, limitazioni e precauzioni da adottare nell’uso e nella movimentazione del suolo, oltreché la relativa nota di trasmissione e la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 124 del 16.5.2017.
A sostegno del ricorso, la parte istante ha dedotto plurimi ordini di censura, con cui ha denunciato i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici; ha concluso, pertanto, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Statte e la Regione Puglia, instando per la reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato.
Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 20 ottobre 2022 la causa è stata riservata in decisione.
In limine, reputa il Collegio che - come esattamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione comunale - sia sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione del ricorso, in ragione del tempo decorso, che priva di utilità l’azione impugnatoria intrapresa.
Infatti, l’ordinanza sindacale n. 62/2017, in questa sede gravata, aveva un’efficacia temporale limitata al 31.12.2018, sicché alcun concreto vantaggio può trarre la ricorrente dall’eventuale accoglimento della domanda annullatoria proposta.
Per tale ragione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Considerata la definizione in rito, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO