Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1980, n. 914
Articolo 1
Versione
20 gennaio 1981
Art. 2.
All'onere di lire 130 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni 1979 e 1980 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1981