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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2139/2020 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il domicilio digitale Pec dell'Avv. Email_1
Ambrogio Panzarella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
OPPOSTO CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.09.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2020, notificato in data
05.08.2020, emesso nel procedimento R.G.N. 1169/2020 dal Tribunale di Termini
Imerese in data 08.06.2020, ad istanza dell' con il quale gli era stato CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 1.029,00 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per disoccupazione per il periodo dal 24.06.2013 al 31.01.2024.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto rilevando che detta somma era stata già
recuperata dall' attraverso ritenute in autotutela effettuate nelle date CP_1
26.08.2019 (€ 249,94), 11.09.2019 (€ 499,88) e 10.10.2019 (€ 279,18), sull'indennità
NASPI dovuta per il periodo 08.08.2019 – 22.9.2019.
pag. 2 Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente pag. 3 subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
pag. 4 Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali pag. 5 fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, come rilevato da parte ricorrente, l aveva CP_1
provveduto a recuperare la somma di € 1.029,00 ingiunta attraverso ritenute in autotutela sull'indennità NASPI dovuta al ricorrente per il periodo 08.08.2019 –
22.09.2019 effettuate in data 26.08.2019 per € 249,94, in data 11.09.2019 per €
499,88 e in data 10.10.2019 per € 279,18 (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito erano ancora dovute e non erano state già recuperate in autotutela con apposite ritenute sull'indennità
NASPI dovuta al ricorrente per il periodo 08.98.2019 – 22.09.2019, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
pag. 6 Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui al ricorrente sono stati corrisposti trattamenti di famiglia -
indennità di disoccupazione non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Ambrogio Panzarella,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 1.029,00 indicata come indebitamente erogata per disoccupazione per il periodo dal 24.06.2013 al 31.01.2014;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2020, notificato in data 05.08.2020, emesso nel procedimento R.G.N. 1169/2020 dal Tribunale di Termini Imerese in data
08.06.2020, ad istanza dell' con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 1.029,00 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi e spese pag. 7 della procedura come ivi liquidate;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ambrogio Panzarella.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2139/2020 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato presso il domicilio digitale Pec dell'Avv. Email_1
Ambrogio Panzarella che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
OPPOSTO CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 15.09.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 144/2020, notificato in data
05.08.2020, emesso nel procedimento R.G.N. 1169/2020 dal Tribunale di Termini
Imerese in data 08.06.2020, ad istanza dell' con il quale gli era stato CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 1.029,00 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per disoccupazione per il periodo dal 24.06.2013 al 31.01.2024.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto rilevando che detta somma era stata già
recuperata dall' attraverso ritenute in autotutela effettuate nelle date CP_1
26.08.2019 (€ 249,94), 11.09.2019 (€ 499,88) e 10.10.2019 (€ 279,18), sull'indennità
NASPI dovuta per il periodo 08.08.2019 – 22.9.2019.
pag. 2 Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 25.03.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente pag. 3 subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
pag. 4 Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali pag. 5 fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
Nella fattispecie in esame, come rilevato da parte ricorrente, l aveva CP_1
provveduto a recuperare la somma di € 1.029,00 ingiunta attraverso ritenute in autotutela sull'indennità NASPI dovuta al ricorrente per il periodo 08.08.2019 –
22.09.2019 effettuate in data 26.08.2019 per € 249,94, in data 11.09.2019 per €
499,88 e in data 10.10.2019 per € 279,18 (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito erano ancora dovute e non erano state già recuperate in autotutela con apposite ritenute sull'indennità
NASPI dovuta al ricorrente per il periodo 08.98.2019 – 22.09.2019, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
pag. 6 Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui al ricorrente sono stati corrisposti trattamenti di famiglia -
indennità di disoccupazione non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Ambrogio Panzarella,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti del ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 1.029,00 indicata come indebitamente erogata per disoccupazione per il periodo dal 24.06.2013 al 31.01.2014;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 144/2020, notificato in data 05.08.2020, emesso nel procedimento R.G.N. 1169/2020 dal Tribunale di Termini Imerese in data
08.06.2020, ad istanza dell' con il quale gli era stato ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 1.029,00 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi e spese pag. 7 della procedura come ivi liquidate;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 500,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ambrogio Panzarella.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8