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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6609/2023 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Ferdinando Bosco e Umberto Roma
ATTRICE
nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesca Fabris
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025: “A)
NEL MERITO. 1) IN VIA PRINCIPALE. I) Accertarsi che i beni oggetto della
esecuzione immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I. pendente avanti al Tribunale di
Treviso in danno di e così indicati (salvo errori o omissioni): a) la CP_2
quota di 1/3 dei fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al Catasto Fabbricati
del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub 5, MN 159 sub 3 e
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 1 MN 159 sub 8; b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati al Catasto Terreni
del Comune di Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150, non sono mai stati
di proprietà della esecutata ma sono, invece, quanto meno per CP_2
rappresentazione e/o accrescimento, in proprietà (per la metà di tale quota di
1/3; oltre alla ulteriore quota di 1/3 che già le spetta quale erede diretta dal
padre) dell'attrice , quale, appunto (oltre che erede del Parte_1
padre per 1/3) figlia di , a sua volta moglie di Persona_1 CP_2
, per i motivi indicati nell'atto di citazione 04.12.2023. II) Persona_1
Dichiararsi che l'esecutante non ha, così e in ogni caso, il Controparte_1
diritto di procedere all'espropriazione dei beni oggetto della esecuzione
immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I. pendente avanti al Tribunale di Treviso in danno
di e così indicati (salvo errori o omissioni): a) la quota di 1/3 dei CP_2
fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di
Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub 5, MN 159 sub 3 e MN 159 sub 8;
b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati al Catasto Terreni del Comune di
Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150, con conseguente dichiarazione di
illegittimità e/o inefficacia del relativo pignoramento e con l'emissione di ogni
provvedimento conseguente (incluso ordine al Direttore competente di
cancellazione della trascrizione di tale pignoramento). 2) IN SUBORDINE AL
MANCATO ACCOGLIMENTO DI A) 1). Salvo quanto richiesto nella precedente
conclusione A) 1) e solo in ipotesi di suo mancato accoglimento, dichiararsi
inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I.
pendente avanti al Tribunale di Treviso in danno di relativamente ai CP_2
seguenti beni: a) la quota di 1/3 dei fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 2 Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub
5, MN 159 sub 3 e MN 159 sub 8; b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati
al Catasto Terreni del Comune di Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150,
in quanto l'esecutante non ha sottoposto a pignoramento tutti i beni immobili in
comunione e che sarebbero pervenuti all'esecutata, , in forza della CP_2
successione al marito , per i motivi di premesse dell'atto di Persona_1
citazione 04.12.2023; con conseguente dichiarazione di carenza del diritto della
esecutante di procedere all'espropriazione di tali beni e di Controparte_1
illegittimità e/o inefficacia del relativo pignoramento;
e con l'emissione di ogni
provvedimento conseguente (incluso ordine al Direttore competente di
cancellazione della trascrizione di tale pignoramento). B) IN OGNI CASO.
Condannarsi la Sig.ra a rifondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese e compensi di lite (maggiorati di accessori di legge), del
[...]
presente giudizio, nonchè quelli: I) sia per la fase cautelare ex art. 624 c.p.c.
avanti al Giudice dell'Esecuzione; II) sia per la presente fase di reclamo ex artt.
624 e 669 terdecies c.p.c. C) IN VIA ISTRUTTORIA. 1) IN SUBORDINE: PROVA
DIRETTA. Se la documentazione agli atti non fosse ancora ritenuta sufficiente a
provare che la Sig.ra già nel maggio del 2012 non era a CP_2
NC ET (bensì a 150 km da NC, a VERONA),
l'attrice chiede ammissione di interrogatorio formale di e di Controparte_1
testi sulle circostanze dedotte in propria 2° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del
03.10.2024 (con i testi ivi indicati). 2) PURE IN SUBORDINE: PROVA
CONTRARIA. Respingersi l'ammissione delle prove richieste dalla convenuta in
sua 2° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del 04.10.2024 per quanto esposto
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 3 dall'attrice in propria 3° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del 14.10.2024. In
denegata ipotesi di ammissione delle prove orali della convenuta, l'attrice chiede
di essere abilitata a prova contraria, con gli stessi testi addotti a prova diretta. 3)
IN OGNI CASO. Dichiararsi inammissibile la produzione documentale [ispezione
ipotecaria sub doc. 30 della convenuta] richiesta dalla medesima convenuta
all'udienza del 24.10.2025 in quanto tardiva (essendo Controparte_1
successiva alla scadenza di tutti i termini ex art. 171 ter c.p.c.); e, pertanto,
disporsi l'estromissione dal giudizio di tale documentazione”.
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 2.04.2025:
“In via principale - Rigettarsi, per i motivi di cui in atti, le domande tutte
formulate dalla sig.ra – sia quale attrice opponente sia quale Parte_1
erede della de cuius - in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- CP_2
Condannarsi la sig.ra ex art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e Parte_1
compensi professionali di lite. Con ogni riserva nel merito ed istruttoria. In via
istruttoria Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse la
documentazione prodotta sufficiente a provare l'intervenuta accettazione
dell'eredità di in capo a , si chiede in via istruttoria: - Persona_1 CP_2
di essere ammessi a prova per interpello formale della sig.ra e Parte_1
per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a seguito del decesso del
marito premorto sig. avvenuto in data 25/3/2012 la sig.ra Persona_1 CP_2
aveva acquisito la titolarità, per la quota di 1/3, dei beni caduti in
[...]
successione inclusi i beni immobili siti in Castelfranco Veneto elencati nel doc. 22
nonché nel doc. 29 che si rammostrano al teste;
2) Vero che dal 25/3/2012 al
3/8/2023 la sig.ra aveva il possesso dei beni siti in Castelfranco Veneto CP_2
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 4 caduti nella successione del de cuius elencati nel doc. 22 nonché Persona_1
nel doc. 29 che si rammostrano al teste;
3) Vero che dal 25/3/2012 sino al
3/8/2023 la sig.ra , anche per il tramite dei di lei amministratori di CP_2
sostegno, aveva provveduto al pagamento delle imposte – IMU - sugli immobili
siti in Castelfranco Veneto elencati nel doc. 22 nonché nel doc. 29 che si
rammostrano al teste;
4) vero che nel marzo 2014 l'Avv. Nivo Fior in nome e per
conto della sig.ra aveva scritto all'allora amministratore di Parte_1
CP_ sostegno della sig.ra Avv. Francesca Spezie, che, quanto alla domanda di
scioglimento, la sig.ra concordava sull'opportunità di procedere Parte_1
alla divisione sui beni immobili in comunione tra , e CP_2 Parte_1
; 5) Vero che tra gennaio 2015 e aprile 2015 la sig.ra Controparte_1 Pt_1
CP_
aveva proposto all'allora amministratore di sostegno della sig.ra
[...]
Avv. Francesca Spezie, la divisione dell'asse ereditario relativo alla successione
del de cuius come da progetto divisionale redatto dalla geometra Persona_1
di fiducia della sig.ra , , datato 20/1/2015, Parte_1 Testimone_1
indicando quali testi: sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 l'Avv. Francesca Spezie con studio
in Verona, sui capitoli 1, 2 e 3 l'Avv. Alberto Garzon con studio in Verona e
l'Avv. Sara Natale con studio in Verona, sui capitoli 1, 4 e 5 l'Avv. Nivo Fior con
studio in Castelfranco Veneto, sul capitolo 5 la geom. con studio Testimone_1
in Noventa Padovana;
- di ordinarsi all'Avv. Francesca Spezie, con studio in
Verona, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della missiva inviata dall'Avv. Nivo Fior
quale legale della sig.ra all'allora a.d.s. Avv. Francesca Spezie a Parte_1
marzo 2014 citata nel capitolo di prova n. 4; - di rigettarsi le istanze istruttorie
avversarie per i motivi esposti nella propria memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 3.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 5 Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse ammissibili i capitoli avversari,
lo scrivente patrocinio chiede di essere ammesso a prova contraria sui seguenti
capitoli: 1) Vero che nel periodo intercorso tra il decesso del marito, avvenuto a
marzo 2012, sino al 3/8/2023 la sig.ra riponeva le cose di proprietà CP_2
della stessa presso il magazzino, sito in Castelfranco Veneto via CP_2
Panigaia di Treville ed oggetto della successione di;
2) Vero che Persona_1
da fine aprile 2012, sino a dicembre 2013 la sig.ra si recava CP_2
personalmente con frequenza settimanale presso il magazzino sito in Castelfranco
Veneto via Panigaia di Treville n. 18 oggetto della successione del marito
premorto ed ivi ricoverava le cose di proprietà della stessa;
indicando CP_2
quali testi su entrambi i capitoli: - , residente in [...]
Veneto, via Panigaia di Treville n.16; - residente in [...]
Veneto, fraz. Treville, via Campolongo 4; - , residente in [...]
Castelfranco Veneto, fraz. Treville, via Cornaretta 1. Lo scrivente patrocinio
dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o
eccezioni nuove sollevate da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva promosso esecuzione forzata immobiliare in danno della Controparte_1
madre sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo: il CP_2
pignoramento aveva riguardato, per la quota di 1/3, gli immobili siti in
Castelfranco Veneto già di proprietà di , deceduto in data Persona_1
25.03.2012 ed alla cui eredità erano chiamate la moglie e le figlie CP_2
e . CP_1 Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 6 Quest'ultima aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 619
c.p.c.
Nello specifico, l'opponente aveva dedotto:
1) che non era divenuta proprietaria pro quota dei beni pignorati perché CP_2
non aveva accettato l'eredità relitta dal marito entro il termine Persona_1
previsto dall'art. 480 c.c., termine oramai decorso;
2) che l'esecuzione non aveva riguardato tutti i beni immobili di cui CP_2
(ove ritenuta erede del marito) era comproprietaria;
3) che nemmeno aveva “coinvolto” i beni immobili che il de cuius aveva donato a e facenti parte della comunione ereditaria in forza della collazione cui la CP_1
donataria era tenuta.
L'opponente aveva chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione, fosse accertato che i beni pignorati non appartengono a ma, quantomeno per CP_2
accrescimento e/o rappresentazione, alla figlia e che fosse Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata sugli stessi;
in subordine, che l'esecuzione fosse dichiarata improcedibile e/o inammissibile.
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura ed assegnato termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il reclamo proposto dall'opponente ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era stato rigettato dal Tribunale di Treviso.
ha instaurato il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
anche in qualità di chiamata all'eredità della debitrice esecutata
[...] CP_2
deceduta nelle more.
[...]
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 7 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 6 giugno
2025 sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
Preliminarmente ed in punto di integrità del contraddittorio, si osserva quanto segue.
La debitrice esecutata è deceduta in data 3.08.2023, nelle more dello CP_2
scioglimento della riserva assunta dal giudice dell'esecuzione in merito all'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
Ella non ha lasciato disposizioni testamentarie, sicché chiamate a succederle ex
lege sono le figlie (e odierne parti) e . Pt_1 Controparte_1
si è costituita nel presente giudizio di merito (anche) quale erede Parte_1
della debitrice esecutata, avendone accettato l'eredità con il beneficio di inventario in data 13.01.2024 (doc. A allegato alla memoria di intervento dell'attrice).
Ed ha notificato l'atto di citazione a anche in qualità di chiamata Controparte_1
all'eredità della madre CP_2
ed il figlio (cui la quota di si è devoluta Controparte_1 CP_3 CP_1
per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c.) hanno dichiarato di rinunciare all'eredità di (documenti n. 4 e 1 bis del fascicolo di parte convenuta). CP_2
In ragione di ciò, la parte di (e del figlio) si è accresciuta ai sensi degli CP_1
artt. 521 e 522 c.c. a quella di , a questo punto unica erede della Parte_1
debitrice esecutata.
Questa circostanza consente di ritenere superata la questione del difetto di integrità del contraddittorio che era stata sollevata dalla convenuta nella fase introduttiva del giudizio.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 8 Nel merito, si premette in fatto quanto segue.
Le odierne parti sono le figlie di e Persona_1 CP_2
In data 22 luglio 2011, aveva agito in giudizio per l'interdizione Parte_1
dei due genitori, deducendo lo stato di totale incapacità di intendere e di volere di entrambi.
Il padre era deceduto in pendenza del giudizio in data 25 marzo Persona_1
2012 senza lasciare disposizioni di ultima volontà: chiamate alla sua eredità erano la moglie e le due figlie ed il patrimonio relitto comprendeva i beni immobili identificati in Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7,
mn 159 sub 5, mn 159 sub 3 e mn 159 sub 8 e Catasto Terreni del Comune di
Castelfranco Veneto, Fg 20, mn 149 e mn 150.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 190/2013 pubblicata il 25 gennaio 2013,
aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio di interdizione relativamente ad ed aveva rigettato la domanda nei confronti di Persona_1
il Collegio aveva ritenuto che, quantunque fossero emerse l'incapacità CP_2
dell'interdicenda di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita e la sua necessità di assistenza continua, fosse maggiormente rispondente al suo interesse ed alla sua situazione concreta (non risultata particolarmente complessa dal punto di vista patrimoniale) la misura dell'amministrazione di sostegno (doc. n. 5
fascicolo attoreo).
Aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al giudice tutelare per le valutazioni di sua competenza.
Nelle more e già a far tempo dal maggio 2012, (che con il marito aveva CP_2
vissuto nell'abitazione familiare di Castelfranco Veneto) era stata trasferita a
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 9 Verona su iniziativa della figlia (documenti n. 7, 22 e 23 del fascicolo CP_1
attoreo) e ivi aveva dimorato in modo continuativo: tant'è che il giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso, aperta la procedura di amministrazione di sostegno a seguito della sentenza n. 190/2013 anzidetta, aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice tutelare presso il Tribunale di Verona.
Questi, con decreto del 24 settembre 2013 (doc. n. 9 attoreo), aveva dichiarato aperta l'amministrazione di sostegno di nominato quale a.d.s. un CP_2
avvocato del foro locale e, inter alia, disposto che l'amministratore provvedesse alla cura della persona dell'amministrata ed alla gestione del suo patrimonio,
svolgendo tutte le attività e gli atti di ordinaria amministrazione con obbligo del rendiconto annuale, e chiedesse la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c., tra i quali erano fatti rientrare a titolo esemplificativo le accettazioni di eredità e le rinunce ad essa, le alienazioni di beni e la costituzione di pegni o di ipoteche.
L'amministratore di sostegno, nel redigere il prescritto inventario dei beni della beneficiaria (doc. n. 25 della convenuta), aveva evidenziato - per quel che interessa in questa sede - che alla morte del marito, aveva acquistato CP_2
mortis causa i beni immobili meglio descritti nella denuncia di successione allegata: il riferimento è alla denuncia di successione che indica, quali eredi di
, la moglie e le due figlie e, quali beni caduti in successione, gli Persona_1
immobili (casa di abitazione, terreni di pertinenza e area agricola) di cui qui si controverte (doc. n. 22 della convenuta).
CP_ La “gestione” patrimoniale della era risultata difficoltosa a causa della scarsezza delle risorse finanziarie della beneficiaria (insufficienti a coprire le
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 10 spese per la locazione dell'immobile dove viveva e per il compenso della badante)
nonché della elevata conflittualità tra le due figlie.
In questo contesto, nel periodo compreso tra il 2016 e l'ottobre 2019, per consentirle di fare fronte alle proprie spese ed obbligazioni verso terzi, CP_1
aveva mutuato alla madre la somma di complessivi euro 64.000,00, mai
[...]
restituita: a tutela del credito restitutorio insoddisfatto, aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della madre (doc. n. 5 attoreo),
ingiunzione, divenuta definitiva, in forza della quale la aveva pignorato la Pt_1
quota di 1/3 dei beni immobili relitti dal padre.
Ulteriormente, aveva chiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo, Controparte_1
del pari divenuto definitivo, per l'ulteriore credito dell'importo di euro 20.000,00
ed in forza di siffatto titolo era intervenuta nell'esecuzione già pendente.
ha dedotto l'inesistenza del diritto della sorella di procedere Parte_1
esecutivamente, sul rilievo che la madre non sarebbe proprietaria dei beni pignorati: ella non avrebbe accettato l'eredità del marito ed il diritto di accettare l'eredità si sarebbe prescritto in data 25 marzo 2022.
ha contrastato l'assunto rilevando che: Controparte_1
- era nel possesso dei beni ereditari e, non avendo compiuto l'inventario CP_2
nel termine trimestrale prescritto dall'art. 485 c.p.c., era divenuta erede pura e semplice del marito ben prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- ella aveva comunque compiuto atti implicanti accettazione tacita dell'eredità del marito sia personalmente sia tramite i propri amministratori di sostegno.
Queste essendo le posizioni delle parti, si tratta di verificare se, nella specie,
ricorrano i presupposti della peculiare fattispecie di acquisto ex lege disciplinata
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 11 dall'art. 485 c.p.c. e, in difetto, se l'eredità di sia stata accettata Persona_1
da tacitamente. CP_2
Quanto al primo aspetto, si premette che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 485 c.c. disciplina una forma di automatico acquisto dello status ereditario, che non discende da una qualificazione ex lege del comportamento passivo del chiamato alla stregua di una accettazione pura e semplice, ma consegue all'integrarsi della fattispecie legale,
efficace indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o presupposta, dell'interessato.
Dispone, infatti, la norma che il chiamato all'eredità “è considerato erede puro e
semplice” qualora, trovandosi nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione, non provveda a redigerne l'inventario entro il termine di tre mesi oppure, una volta adempiuta tale formalità, non deliberi, in base delle risultanze dello stesso, se accettare puramente e semplicemente,
accettare con beneficio di inventario ovvero rinunciare.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che il possesso in discorso si esaurisce in una mera relazione materiale tra chiamato e beni e che esso non debba manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui beni ereditari (Cass. n. 7076/1995; n. 4707/1994).
È sufficiente il possesso anche di un solo bene (come reso evidente dalla rubrica della norma: in termini Cass. n. 11018/2008).
In ogni caso l'orientamento interpretativo maggioritario sia in dottrina sia in giurisprudenza richiede che il chiamato abbia consapevolezza dell'appartenenza del bene alla massa ereditaria (Cass. n. 4707/1994 cit.; n. 4835/1980).
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 12 Tanto premesso e venendo al caso di specie, si ritiene non dimostrato che CP_2
avesse il possesso dei beni ereditari nei termini sopra descritti.
[...]
Innanzitutto, è irrilevante la circostanza che ella abbia vissuto, sia pure brevemente, nell'immobile ad uso abitativo caduto in successione.
Questo immobile era adibito a casa familiare del de cuius e della moglie.
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà del de
cuius non è necessariamente espressione del possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge superstite: diritti che non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio-derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo,
fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori (Cass. sent. n.
1920/2008). Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire,
essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege (in termini Cass.
ord. n. 1588/2016; n. 23406/2015).
La contraria opinione espressa dalla sentenza richiamata dalla convenuta (Cass. n.
11018/08) pare conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite
della Corte con sentenza n. 4847/13 (nonché id. n. 18354/13; id. n. 1920/08).
Il possesso dei terreni e del magazzino caduti in successione non è dimostrato.
Le istanze istruttorie orali articolate sul punto dalla convenuta sono inammissibili perché vertenti su circostanze generiche e, soprattutto, dal carattere valutativo.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 13 D'altro canto, le risultanze dell'inventario redatto dal Notaio in Per_2
occasione dell'apertura della successione di (doc. n. 28 della Per_3
convenuta) non sono utilmente valorizzabili perché, a tacer d'altro, non vi è modo di accertare se i beni mobili ivi descritti (rinvenuti nel magazzino caduto nella successione di ) appartenessero a e quindi di stabilire se Persona_1 CP_2
quest'ultima abbia posseduto quantomeno il magazzino “per il tramite”
dell'occupazione dello stesso con beni propri.
Infine, nemmeno può essere valorizzata la detenzione del libretto postale menzionato nella comunicazione dell'avv. Sara Natale, amministratore di
CP_ sostegno della (doc. n. 7 della convenuta).
CP_ Non può infatti ritenersi che la – che, come emerge dalla sentenza n.
190/2013 del Tribunale di Treviso, era affetta da “grave demenza con disturbi
comportamentali e psicotici” ed “incapace di compiere gli atti della vita
quotidiana” – avesse la consapevolezza di possedere beni ereditari: tanto più se si considera che il libretto in questione era altresì cointestato a lei ed al marito.
In definitiva, non risulta dimostrata la fattispecie di acquisto ex lege dello status
ereditario di cui all'art. 485 c.c.
Deve a questo punto valutarsi se sia dimostrato il compimento di atti di
CP_ accettazione tacita da parte della prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno o in pendenza della stessa.
La convenuta ha dedotto:
a) sotto il primo aspetto, che la madre aveva pagato l'IMU relativamente agli immobili relitti dal padre ed indicato i beni stessi nella propria dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2012;
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 14 b) sotto il secondo aspetto, che i suoi amministratori di sostegno avevano, su autorizzazione del giudice tutelare, compiuto atti concludenti, quali la partecipazione alla domanda di mediazione per lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di e l'iscrizione di ipoteca volontaria sulla Persona_1
quota di 1/3 a lei spettante.
Si premette che l'accettazione tacita prevista dall'art. 476 c.c. è integrata non da una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, ma soltanto dall'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva,
“presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede”. La formulazione adottata dalla legge non pone due distinti requisiti dell'accettazione tacita: piuttosto, con lo stabilire che l'accettazione tacita richiede un atto che il soggetto non potrebbe compiere se non nella qualità di erede, essa stabilisce che il nesso di necessaria implicazione tra il compimento dell'atto e la volontà di accettare sussiste soltanto se esso non possa giustificarsi in considerazione di una diversa veste dell'agente.
Essa, dunque, richiede il compimento di un atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità
di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può
compiere anche prima dell'accettazione ai sensi dell'art. 460 c.c.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio il fatto che i comportamenti dedotti dalla convenuta, apprezzati nella loro oggettività, integrino astrattamente gli estremi della fattispecie.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 15 Ed invero, il dichiarare i beni ereditari ai fini del pagamento delle imposte sui
“propri” redditi, il pagare le imposte presupponenti la proprietà, in capo al chiamato, dei beni medesimi, il partecipare a giudizi di scioglimento della comunione ereditaria su di essi o l'acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria sulla quota delata ed a garanzia di debiti propri trascendono le finalità meramente conservative degli atti che anche il chiamato può compiere e, taluni in particolare,
consistono in atti dispositivi suscettibili di menomare la consistenza dell'asse ereditario e tali quindi che soltanto l'erede ha il diritto di compiere.
Deve però considerarsi, quanto alle deduzioni sub lettera a), che non vi è prova alcuna che gli atti dedotti (dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 e pagamento dell'imu: documenti n. 23 e 24 del fascicolo di parte convenuta) siano stati compiuti dalla Fior.
Anzi, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alle condizioni di salute della chiamata, è lecito dubitare del fatto che sia stata lei – “incapace di compiere
gli atti della vita quotidiana” – ad eseguire il pagamento dell'imu o a conferire mandato al CAF per l'inoltro della dichiarazione dei redditi recante l'indicazione degli immobili relitti dal marito.
Nemmeno vi è prova – lo si precisa perché la circostanza, pur se non valorizzata dalla convenuta ai fini del sostenimento della propria tesi, è comunque emersa dagli atti – che la voltura catastale degli immobili (“che rileva non solo dal punto
di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista
civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare e dei relativi passaggi”: Cass. ord.n. 11478/2021) sia stata chiesta dalla (ed è lecito dubitarne per quanto già esposto). CP_
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 16 Quanto alle deduzioni sub lettera b), la verifica deve essere compiuta alla luce della condizione personale di ritenuta incapace, sia pure non del tutto, CP_2
di intendere e di volere (doc. n. 5 attoreo cit.) e sottoposta alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
E proprio in ordine a quest'ultimo aspetto, l'attrice ha dedotto, già in atto di citazione, che non potrebbe rivestire valore di accettazione di eredità (tacita)
l'iscrizione ipotecaria del 6.07.2020 concessa dall'amministratore di sostegno della sulla quota delata, perché, proprio in ragione della sua CP_2
sottoposizione ad amministrazione di sostegno, l'accettazione di eredità non potrebbe che essere espressa e previamente autorizzata dal giudice tutelare, come evincibile dagli artt. 411 e 374 n. 3 c.c. e dal decreto di nomina dell'a.d.s. e come ritenuto, relativamente ai minori, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
2276/1995).
Questa ha sancito che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale del minore o dell'interdetto e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, sul rilievo che “l'art. 471 c., disponendo che le eredità devolute ai
minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di
inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare
l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in
una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la
qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires
hereditatis”.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 17 Siffatte considerazioni non sono mutuabili nel caso di specie, perché l'art. 471 c.c.
non rientra fra le disposizioni richiamate dall'art. 411, comma 1, c.c.
Il vincolo da essa previsto risulta applicabile al beneficiario di amministrazione di sostegno soltanto in forza dell'estensione espressa di cui all'art. 411, ultimo comma, c.c.: dunque solo se il giudice tutelare, con il decreto di nomina dell'amministratore o con decreto successivo, disponga che la limitazione della modalità di accettazione che l'art. 471 c.c. pone per l'interdetto si applichi anche al soggetto amministrato.
In difetto di ciò, deve ritenersi che l'accettazione dell'eredità devoluta al beneficiario dell'amministrazione di sostegno possa essere pura e semplice.
E non paiono esservi ostacoli al fatto che l'accettazione possa essere espressa o tacita (come previsto dall'art. 474 c.c.), salvo precisare che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l'eredità solo previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 374, comma 1, n. 3, c.c.), dovrà essere sottoposta alla relativa autorizzazione proprio l'atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria.
Pena, in difetto, l'annullabilità della compiuta accettazione ai sensi dell'art. 412
c.c. (la quale non è rilevabile d'ufficio).
Nel caso di specie, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno aveva,
come anticipato, disposto che l'amministratore provvedesse alla cura della persona dell'amministrata ed alla gestione del suo patrimonio, svolgendo tutte le attività e gli atti di ordinaria amministrazione con obbligo del rendiconto annuale,
e chiedesse la “preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di
straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.”, tra cui erano fatti
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 18 rientrare a titolo esemplificativo le accettazioni di eredità e le rinunce ad essa, le alienazioni di beni e la costituzione di pegni o di ipoteche.
Dunque, per un verso, nessuna estensione era stata disposta ai sensi degli artt. 471
e 411, ultimo comma, c.c. (donde la non obbligatorietà dell'accettazione beneficiata) e, per un altro verso, era stato prescritto che l'accettazione di eredità
fosse previamente autorizzata dal giudice tutelare.
L'autorizzazione preventiva era altresì prescritta per la costituzione di ipoteca, la quale è un atto che indubbiamente comporta accettazione tacita di eredità (Cass.
ord. n. 5569/2021).
In tale contesto, va rimarcato che l'amministratore di sostegno di CP_2
preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, aveva iscritto ipoteca volontaria
CP_ sulla quota di 1/3 devoluta alla a garanzia del “suo” debito nei confronti della figlia (doc. n. 27). CP_1
Proprio l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 6 luglio 2020 a rogito del
Notaio era stato trascritto dall'amministratore di sostegno Avv. Sara Persona_4
Natale (v. doc. n. 7 della convenuta), ai fini di cui all'art. 2648, comma 3, c.c.,
quale atto di accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 CP_2
(la circostanza risulta dalla pagina 9 della perizia prodotta dall'attore come
[...]
documento n. 25).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il suddetto atto,
CP_ compiuto dall'amministratore di sostegno della abbia comportato l'accettazione, da parte della beneficiaria, dell'eredità del marito.
Ed essendo esso stato compiuto in data 6 luglio 2020 e trascritto come accettazione tacita in data 10.06.2021 (e quindi prima del compimento del
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 19 decennio dalla data di apertura della successione di ), deve Persona_1
escludersi che si fosse prescritto il diritto di di accettare l'eredità del CP_2
marito e che ella non fosse proprietaria dei beni pignorati.
Il primo motivo di opposizione è conclusivamente rigettato.
Analoga conclusione vale per il secondo motivo.
L'attrice, premettendo che il pignoramento non ha riguardato l'area scoperta censita in Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7, mn
159 sub 4, ha dedotto che l'esecuzione non sarebbe procedibile: ciò, sulla scorta del principio secondo il quale “in tema di esecuzione forzata su beni indivisi,
mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante
ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie
(immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della
quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più
cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di
divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il
pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel
patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione” (Cass. ord. n. 6809/2013).
Il perito designato nell'esecuzione ha dato atto che il bene non pignorato è un'area scoperta “BCNC” per il tramite della quale si accede all'abitazione con magazzino e negozio oggetto del pignoramento.
L'area rientra fra i “beni comuni non censibili”, per tali intendendosi quelle porzioni comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale e che non possono essere identificati come beni autonomi.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 20 Proprio la natura del cespite esclude che ad esso possano applicarsi i principi giurisprudenziali relativi alla autonomia della nota di trascrizione di cui alla sentenza n. 11272/2014 citata dall'attrice.
Né risulta che il bene possa avere una sua capacità di costituire l'oggetto di un autonomo negozio traslativo, in quanto idoneo ad essere sottratto alla destinazione comune e formare oggetto di proprietà esclusiva senza che ciò si traduca in un diretto pregiudizio per il godimento delle proprietà esclusive.
Circostanza, questa, che comunque non impedirebbe un'integrazione del pignoramento, su iniziativa della creditrice esecutante, nelle more della procedura già iniziata, la quale non può in definitiva ritenersi improcedibile.
Infine non merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso, con il quale l'attrice ha lamentato il fatto che non siano stati “coinvolti” nell'esecuzione immobiliare opposta i beni donati in vita da a , “oggetto di Persona_1 Controparte_1
collazione e quindi di comunione”. È assorbente la considerazione che i beni in questione sono di proprietà della creditrice esecutante.
In definitiva, l'opposizione di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate con applicazione dei parametri medi per ciascuna fase del giudizio tenendo conto del valore dei beni controversi ex art. 17 c.p.c., quale desumibile dalla perizia di stima in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda, così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 21 condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 16 luglio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice
Clarice Di Tullio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6609/2023 R.G. promossa da
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Ferdinando Bosco e Umberto Roma
ATTRICE
nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesca Fabris
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 3.04.2025: “A)
NEL MERITO. 1) IN VIA PRINCIPALE. I) Accertarsi che i beni oggetto della
esecuzione immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I. pendente avanti al Tribunale di
Treviso in danno di e così indicati (salvo errori o omissioni): a) la CP_2
quota di 1/3 dei fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al Catasto Fabbricati
del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub 5, MN 159 sub 3 e
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 1 MN 159 sub 8; b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati al Catasto Terreni
del Comune di Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150, non sono mai stati
di proprietà della esecutata ma sono, invece, quanto meno per CP_2
rappresentazione e/o accrescimento, in proprietà (per la metà di tale quota di
1/3; oltre alla ulteriore quota di 1/3 che già le spetta quale erede diretta dal
padre) dell'attrice , quale, appunto (oltre che erede del Parte_1
padre per 1/3) figlia di , a sua volta moglie di Persona_1 CP_2
, per i motivi indicati nell'atto di citazione 04.12.2023. II) Persona_1
Dichiararsi che l'esecutante non ha, così e in ogni caso, il Controparte_1
diritto di procedere all'espropriazione dei beni oggetto della esecuzione
immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I. pendente avanti al Tribunale di Treviso in danno
di e così indicati (salvo errori o omissioni): a) la quota di 1/3 dei CP_2
fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di
Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub 5, MN 159 sub 3 e MN 159 sub 8;
b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati al Catasto Terreni del Comune di
Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150, con conseguente dichiarazione di
illegittimità e/o inefficacia del relativo pignoramento e con l'emissione di ogni
provvedimento conseguente (incluso ordine al Direttore competente di
cancellazione della trascrizione di tale pignoramento). 2) IN SUBORDINE AL
MANCATO ACCOGLIMENTO DI A) 1). Salvo quanto richiesto nella precedente
conclusione A) 1) e solo in ipotesi di suo mancato accoglimento, dichiararsi
inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione immobiliare n° 75/2021 R.G.E.I.
pendente avanti al Tribunale di Treviso in danno di relativamente ai CP_2
seguenti beni: a) la quota di 1/3 dei fabbricati (e area di pertinenza) allibrati al
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 2 Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7: MN 159 sub
5, MN 159 sub 3 e MN 159 sub 8; b) nonchè la quota di 1/3 dei terreni, allibrati
al Catasto Terreni del Comune di Castelfranco Veneto, Fg 20: MN 149 e MN 150,
in quanto l'esecutante non ha sottoposto a pignoramento tutti i beni immobili in
comunione e che sarebbero pervenuti all'esecutata, , in forza della CP_2
successione al marito , per i motivi di premesse dell'atto di Persona_1
citazione 04.12.2023; con conseguente dichiarazione di carenza del diritto della
esecutante di procedere all'espropriazione di tali beni e di Controparte_1
illegittimità e/o inefficacia del relativo pignoramento;
e con l'emissione di ogni
provvedimento conseguente (incluso ordine al Direttore competente di
cancellazione della trascrizione di tale pignoramento). B) IN OGNI CASO.
Condannarsi la Sig.ra a rifondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
le spese e compensi di lite (maggiorati di accessori di legge), del
[...]
presente giudizio, nonchè quelli: I) sia per la fase cautelare ex art. 624 c.p.c.
avanti al Giudice dell'Esecuzione; II) sia per la presente fase di reclamo ex artt.
624 e 669 terdecies c.p.c. C) IN VIA ISTRUTTORIA. 1) IN SUBORDINE: PROVA
DIRETTA. Se la documentazione agli atti non fosse ancora ritenuta sufficiente a
provare che la Sig.ra già nel maggio del 2012 non era a CP_2
NC ET (bensì a 150 km da NC, a VERONA),
l'attrice chiede ammissione di interrogatorio formale di e di Controparte_1
testi sulle circostanze dedotte in propria 2° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del
03.10.2024 (con i testi ivi indicati). 2) PURE IN SUBORDINE: PROVA
CONTRARIA. Respingersi l'ammissione delle prove richieste dalla convenuta in
sua 2° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del 04.10.2024 per quanto esposto
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 3 dall'attrice in propria 3° memoria ex art. 171 - ter c.p.c. del 14.10.2024. In
denegata ipotesi di ammissione delle prove orali della convenuta, l'attrice chiede
di essere abilitata a prova contraria, con gli stessi testi addotti a prova diretta. 3)
IN OGNI CASO. Dichiararsi inammissibile la produzione documentale [ispezione
ipotecaria sub doc. 30 della convenuta] richiesta dalla medesima convenuta
all'udienza del 24.10.2025 in quanto tardiva (essendo Controparte_1
successiva alla scadenza di tutti i termini ex art. 171 ter c.p.c.); e, pertanto,
disporsi l'estromissione dal giudizio di tale documentazione”.
Per la convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 2.04.2025:
“In via principale - Rigettarsi, per i motivi di cui in atti, le domande tutte
formulate dalla sig.ra – sia quale attrice opponente sia quale Parte_1
erede della de cuius - in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- CP_2
Condannarsi la sig.ra ex art. 96 c.p.c.; Con vittoria di spese e Parte_1
compensi professionali di lite. Con ogni riserva nel merito ed istruttoria. In via
istruttoria Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse la
documentazione prodotta sufficiente a provare l'intervenuta accettazione
dell'eredità di in capo a , si chiede in via istruttoria: - Persona_1 CP_2
di essere ammessi a prova per interpello formale della sig.ra e Parte_1
per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a seguito del decesso del
marito premorto sig. avvenuto in data 25/3/2012 la sig.ra Persona_1 CP_2
aveva acquisito la titolarità, per la quota di 1/3, dei beni caduti in
[...]
successione inclusi i beni immobili siti in Castelfranco Veneto elencati nel doc. 22
nonché nel doc. 29 che si rammostrano al teste;
2) Vero che dal 25/3/2012 al
3/8/2023 la sig.ra aveva il possesso dei beni siti in Castelfranco Veneto CP_2
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 4 caduti nella successione del de cuius elencati nel doc. 22 nonché Persona_1
nel doc. 29 che si rammostrano al teste;
3) Vero che dal 25/3/2012 sino al
3/8/2023 la sig.ra , anche per il tramite dei di lei amministratori di CP_2
sostegno, aveva provveduto al pagamento delle imposte – IMU - sugli immobili
siti in Castelfranco Veneto elencati nel doc. 22 nonché nel doc. 29 che si
rammostrano al teste;
4) vero che nel marzo 2014 l'Avv. Nivo Fior in nome e per
conto della sig.ra aveva scritto all'allora amministratore di Parte_1
CP_ sostegno della sig.ra Avv. Francesca Spezie, che, quanto alla domanda di
scioglimento, la sig.ra concordava sull'opportunità di procedere Parte_1
alla divisione sui beni immobili in comunione tra , e CP_2 Parte_1
; 5) Vero che tra gennaio 2015 e aprile 2015 la sig.ra Controparte_1 Pt_1
CP_
aveva proposto all'allora amministratore di sostegno della sig.ra
[...]
Avv. Francesca Spezie, la divisione dell'asse ereditario relativo alla successione
del de cuius come da progetto divisionale redatto dalla geometra Persona_1
di fiducia della sig.ra , , datato 20/1/2015, Parte_1 Testimone_1
indicando quali testi: sui capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 l'Avv. Francesca Spezie con studio
in Verona, sui capitoli 1, 2 e 3 l'Avv. Alberto Garzon con studio in Verona e
l'Avv. Sara Natale con studio in Verona, sui capitoli 1, 4 e 5 l'Avv. Nivo Fior con
studio in Castelfranco Veneto, sul capitolo 5 la geom. con studio Testimone_1
in Noventa Padovana;
- di ordinarsi all'Avv. Francesca Spezie, con studio in
Verona, l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della missiva inviata dall'Avv. Nivo Fior
quale legale della sig.ra all'allora a.d.s. Avv. Francesca Spezie a Parte_1
marzo 2014 citata nel capitolo di prova n. 4; - di rigettarsi le istanze istruttorie
avversarie per i motivi esposti nella propria memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 3.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 5 Nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse ammissibili i capitoli avversari,
lo scrivente patrocinio chiede di essere ammesso a prova contraria sui seguenti
capitoli: 1) Vero che nel periodo intercorso tra il decesso del marito, avvenuto a
marzo 2012, sino al 3/8/2023 la sig.ra riponeva le cose di proprietà CP_2
della stessa presso il magazzino, sito in Castelfranco Veneto via CP_2
Panigaia di Treville ed oggetto della successione di;
2) Vero che Persona_1
da fine aprile 2012, sino a dicembre 2013 la sig.ra si recava CP_2
personalmente con frequenza settimanale presso il magazzino sito in Castelfranco
Veneto via Panigaia di Treville n. 18 oggetto della successione del marito
premorto ed ivi ricoverava le cose di proprietà della stessa;
indicando CP_2
quali testi su entrambi i capitoli: - , residente in [...]
Veneto, via Panigaia di Treville n.16; - residente in [...]
Veneto, fraz. Treville, via Campolongo 4; - , residente in [...]
Castelfranco Veneto, fraz. Treville, via Cornaretta 1. Lo scrivente patrocinio
dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o
eccezioni nuove sollevate da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
aveva promosso esecuzione forzata immobiliare in danno della Controparte_1
madre sulla base di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo: il CP_2
pignoramento aveva riguardato, per la quota di 1/3, gli immobili siti in
Castelfranco Veneto già di proprietà di , deceduto in data Persona_1
25.03.2012 ed alla cui eredità erano chiamate la moglie e le figlie CP_2
e . CP_1 Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 6 Quest'ultima aveva proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 619
c.p.c.
Nello specifico, l'opponente aveva dedotto:
1) che non era divenuta proprietaria pro quota dei beni pignorati perché CP_2
non aveva accettato l'eredità relitta dal marito entro il termine Persona_1
previsto dall'art. 480 c.c., termine oramai decorso;
2) che l'esecuzione non aveva riguardato tutti i beni immobili di cui CP_2
(ove ritenuta erede del marito) era comproprietaria;
3) che nemmeno aveva “coinvolto” i beni immobili che il de cuius aveva donato a e facenti parte della comunione ereditaria in forza della collazione cui la CP_1
donataria era tenuta.
L'opponente aveva chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione, fosse accertato che i beni pignorati non appartengono a ma, quantomeno per CP_2
accrescimento e/o rappresentazione, alla figlia e che fosse Parte_1
dichiarata l'inesistenza del diritto di di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata sugli stessi;
in subordine, che l'esecuzione fosse dichiarata improcedibile e/o inammissibile.
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura ed assegnato termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il reclamo proposto dall'opponente ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione era stato rigettato dal Tribunale di Treviso.
ha instaurato il presente giudizio nei confronti di Parte_1 CP_1
anche in qualità di chiamata all'eredità della debitrice esecutata
[...] CP_2
deceduta nelle more.
[...]
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 7 La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione in data 6 giugno
2025 sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
Preliminarmente ed in punto di integrità del contraddittorio, si osserva quanto segue.
La debitrice esecutata è deceduta in data 3.08.2023, nelle more dello CP_2
scioglimento della riserva assunta dal giudice dell'esecuzione in merito all'istanza di sospensione formulata dall'opponente.
Ella non ha lasciato disposizioni testamentarie, sicché chiamate a succederle ex
lege sono le figlie (e odierne parti) e . Pt_1 Controparte_1
si è costituita nel presente giudizio di merito (anche) quale erede Parte_1
della debitrice esecutata, avendone accettato l'eredità con il beneficio di inventario in data 13.01.2024 (doc. A allegato alla memoria di intervento dell'attrice).
Ed ha notificato l'atto di citazione a anche in qualità di chiamata Controparte_1
all'eredità della madre CP_2
ed il figlio (cui la quota di si è devoluta Controparte_1 CP_3 CP_1
per rappresentazione ai sensi dell'art. 467 c.c.) hanno dichiarato di rinunciare all'eredità di (documenti n. 4 e 1 bis del fascicolo di parte convenuta). CP_2
In ragione di ciò, la parte di (e del figlio) si è accresciuta ai sensi degli CP_1
artt. 521 e 522 c.c. a quella di , a questo punto unica erede della Parte_1
debitrice esecutata.
Questa circostanza consente di ritenere superata la questione del difetto di integrità del contraddittorio che era stata sollevata dalla convenuta nella fase introduttiva del giudizio.
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 8 Nel merito, si premette in fatto quanto segue.
Le odierne parti sono le figlie di e Persona_1 CP_2
In data 22 luglio 2011, aveva agito in giudizio per l'interdizione Parte_1
dei due genitori, deducendo lo stato di totale incapacità di intendere e di volere di entrambi.
Il padre era deceduto in pendenza del giudizio in data 25 marzo Persona_1
2012 senza lasciare disposizioni di ultima volontà: chiamate alla sua eredità erano la moglie e le due figlie ed il patrimonio relitto comprendeva i beni immobili identificati in Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7,
mn 159 sub 5, mn 159 sub 3 e mn 159 sub 8 e Catasto Terreni del Comune di
Castelfranco Veneto, Fg 20, mn 149 e mn 150.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 190/2013 pubblicata il 25 gennaio 2013,
aveva dichiarato cessata la materia del contendere del giudizio di interdizione relativamente ad ed aveva rigettato la domanda nei confronti di Persona_1
il Collegio aveva ritenuto che, quantunque fossero emerse l'incapacità CP_2
dell'interdicenda di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita e la sua necessità di assistenza continua, fosse maggiormente rispondente al suo interesse ed alla sua situazione concreta (non risultata particolarmente complessa dal punto di vista patrimoniale) la misura dell'amministrazione di sostegno (doc. n. 5
fascicolo attoreo).
Aveva conseguentemente disposto la trasmissione degli atti al giudice tutelare per le valutazioni di sua competenza.
Nelle more e già a far tempo dal maggio 2012, (che con il marito aveva CP_2
vissuto nell'abitazione familiare di Castelfranco Veneto) era stata trasferita a
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 9 Verona su iniziativa della figlia (documenti n. 7, 22 e 23 del fascicolo CP_1
attoreo) e ivi aveva dimorato in modo continuativo: tant'è che il giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso, aperta la procedura di amministrazione di sostegno a seguito della sentenza n. 190/2013 anzidetta, aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice tutelare presso il Tribunale di Verona.
Questi, con decreto del 24 settembre 2013 (doc. n. 9 attoreo), aveva dichiarato aperta l'amministrazione di sostegno di nominato quale a.d.s. un CP_2
avvocato del foro locale e, inter alia, disposto che l'amministratore provvedesse alla cura della persona dell'amministrata ed alla gestione del suo patrimonio,
svolgendo tutte le attività e gli atti di ordinaria amministrazione con obbligo del rendiconto annuale, e chiedesse la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c., tra i quali erano fatti rientrare a titolo esemplificativo le accettazioni di eredità e le rinunce ad essa, le alienazioni di beni e la costituzione di pegni o di ipoteche.
L'amministratore di sostegno, nel redigere il prescritto inventario dei beni della beneficiaria (doc. n. 25 della convenuta), aveva evidenziato - per quel che interessa in questa sede - che alla morte del marito, aveva acquistato CP_2
mortis causa i beni immobili meglio descritti nella denuncia di successione allegata: il riferimento è alla denuncia di successione che indica, quali eredi di
, la moglie e le due figlie e, quali beni caduti in successione, gli Persona_1
immobili (casa di abitazione, terreni di pertinenza e area agricola) di cui qui si controverte (doc. n. 22 della convenuta).
CP_ La “gestione” patrimoniale della era risultata difficoltosa a causa della scarsezza delle risorse finanziarie della beneficiaria (insufficienti a coprire le
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n. 6609/2023 r.g. 10 spese per la locazione dell'immobile dove viveva e per il compenso della badante)
nonché della elevata conflittualità tra le due figlie.
In questo contesto, nel periodo compreso tra il 2016 e l'ottobre 2019, per consentirle di fare fronte alle proprie spese ed obbligazioni verso terzi, CP_1
aveva mutuato alla madre la somma di complessivi euro 64.000,00, mai
[...]
restituita: a tutela del credito restitutorio insoddisfatto, aveva chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della madre (doc. n. 5 attoreo),
ingiunzione, divenuta definitiva, in forza della quale la aveva pignorato la Pt_1
quota di 1/3 dei beni immobili relitti dal padre.
Ulteriormente, aveva chiesto ed ottenuto altro decreto ingiuntivo, Controparte_1
del pari divenuto definitivo, per l'ulteriore credito dell'importo di euro 20.000,00
ed in forza di siffatto titolo era intervenuta nell'esecuzione già pendente.
ha dedotto l'inesistenza del diritto della sorella di procedere Parte_1
esecutivamente, sul rilievo che la madre non sarebbe proprietaria dei beni pignorati: ella non avrebbe accettato l'eredità del marito ed il diritto di accettare l'eredità si sarebbe prescritto in data 25 marzo 2022.
ha contrastato l'assunto rilevando che: Controparte_1
- era nel possesso dei beni ereditari e, non avendo compiuto l'inventario CP_2
nel termine trimestrale prescritto dall'art. 485 c.p.c., era divenuta erede pura e semplice del marito ben prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno;
- ella aveva comunque compiuto atti implicanti accettazione tacita dell'eredità del marito sia personalmente sia tramite i propri amministratori di sostegno.
Queste essendo le posizioni delle parti, si tratta di verificare se, nella specie,
ricorrano i presupposti della peculiare fattispecie di acquisto ex lege disciplinata
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n. 6609/2023 r.g. 11 dall'art. 485 c.p.c. e, in difetto, se l'eredità di sia stata accettata Persona_1
da tacitamente. CP_2
Quanto al primo aspetto, si premette che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 485 c.c. disciplina una forma di automatico acquisto dello status ereditario, che non discende da una qualificazione ex lege del comportamento passivo del chiamato alla stregua di una accettazione pura e semplice, ma consegue all'integrarsi della fattispecie legale,
efficace indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o presupposta, dell'interessato.
Dispone, infatti, la norma che il chiamato all'eredità “è considerato erede puro e
semplice” qualora, trovandosi nel possesso dei beni ereditari al momento dell'apertura della successione, non provveda a redigerne l'inventario entro il termine di tre mesi oppure, una volta adempiuta tale formalità, non deliberi, in base delle risultanze dello stesso, se accettare puramente e semplicemente,
accettare con beneficio di inventario ovvero rinunciare.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che il possesso in discorso si esaurisce in una mera relazione materiale tra chiamato e beni e che esso non debba manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sui beni ereditari (Cass. n. 7076/1995; n. 4707/1994).
È sufficiente il possesso anche di un solo bene (come reso evidente dalla rubrica della norma: in termini Cass. n. 11018/2008).
In ogni caso l'orientamento interpretativo maggioritario sia in dottrina sia in giurisprudenza richiede che il chiamato abbia consapevolezza dell'appartenenza del bene alla massa ereditaria (Cass. n. 4707/1994 cit.; n. 4835/1980).
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n. 6609/2023 r.g. 12 Tanto premesso e venendo al caso di specie, si ritiene non dimostrato che CP_2
avesse il possesso dei beni ereditari nei termini sopra descritti.
[...]
Innanzitutto, è irrilevante la circostanza che ella abbia vissuto, sia pure brevemente, nell'immobile ad uso abitativo caduto in successione.
Questo immobile era adibito a casa familiare del de cuius e della moglie.
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà del de
cuius non è necessariamente espressione del possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge superstite: diritti che non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio-derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo,
fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori (Cass. sent. n.
1920/2008). Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire,
essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege (in termini Cass.
ord. n. 1588/2016; n. 23406/2015).
La contraria opinione espressa dalla sentenza richiamata dalla convenuta (Cass. n.
11018/08) pare conseguente alla ivi ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite
della Corte con sentenza n. 4847/13 (nonché id. n. 18354/13; id. n. 1920/08).
Il possesso dei terreni e del magazzino caduti in successione non è dimostrato.
Le istanze istruttorie orali articolate sul punto dalla convenuta sono inammissibili perché vertenti su circostanze generiche e, soprattutto, dal carattere valutativo.
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n. 6609/2023 r.g. 13 D'altro canto, le risultanze dell'inventario redatto dal Notaio in Per_2
occasione dell'apertura della successione di (doc. n. 28 della Per_3
convenuta) non sono utilmente valorizzabili perché, a tacer d'altro, non vi è modo di accertare se i beni mobili ivi descritti (rinvenuti nel magazzino caduto nella successione di ) appartenessero a e quindi di stabilire se Persona_1 CP_2
quest'ultima abbia posseduto quantomeno il magazzino “per il tramite”
dell'occupazione dello stesso con beni propri.
Infine, nemmeno può essere valorizzata la detenzione del libretto postale menzionato nella comunicazione dell'avv. Sara Natale, amministratore di
CP_ sostegno della (doc. n. 7 della convenuta).
CP_ Non può infatti ritenersi che la – che, come emerge dalla sentenza n.
190/2013 del Tribunale di Treviso, era affetta da “grave demenza con disturbi
comportamentali e psicotici” ed “incapace di compiere gli atti della vita
quotidiana” – avesse la consapevolezza di possedere beni ereditari: tanto più se si considera che il libretto in questione era altresì cointestato a lei ed al marito.
In definitiva, non risulta dimostrata la fattispecie di acquisto ex lege dello status
ereditario di cui all'art. 485 c.c.
Deve a questo punto valutarsi se sia dimostrato il compimento di atti di
CP_ accettazione tacita da parte della prima dell'apertura dell'amministrazione di sostegno o in pendenza della stessa.
La convenuta ha dedotto:
a) sotto il primo aspetto, che la madre aveva pagato l'IMU relativamente agli immobili relitti dal padre ed indicato i beni stessi nella propria dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2012;
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n. 6609/2023 r.g. 14 b) sotto il secondo aspetto, che i suoi amministratori di sostegno avevano, su autorizzazione del giudice tutelare, compiuto atti concludenti, quali la partecipazione alla domanda di mediazione per lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni di e l'iscrizione di ipoteca volontaria sulla Persona_1
quota di 1/3 a lei spettante.
Si premette che l'accettazione tacita prevista dall'art. 476 c.c. è integrata non da una qualsiasi manifestazione tacita della volontà di accettare l'eredità, ma soltanto dall'atto compiuto dal chiamato che, in una duplice rinforzata prospettiva,
“presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede”. La formulazione adottata dalla legge non pone due distinti requisiti dell'accettazione tacita: piuttosto, con lo stabilire che l'accettazione tacita richiede un atto che il soggetto non potrebbe compiere se non nella qualità di erede, essa stabilisce che il nesso di necessaria implicazione tra il compimento dell'atto e la volontà di accettare sussiste soltanto se esso non possa giustificarsi in considerazione di una diversa veste dell'agente.
Essa, dunque, richiede il compimento di un atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità
di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può
compiere anche prima dell'accettazione ai sensi dell'art. 460 c.c.
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio il fatto che i comportamenti dedotti dalla convenuta, apprezzati nella loro oggettività, integrino astrattamente gli estremi della fattispecie.
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n. 6609/2023 r.g. 15 Ed invero, il dichiarare i beni ereditari ai fini del pagamento delle imposte sui
“propri” redditi, il pagare le imposte presupponenti la proprietà, in capo al chiamato, dei beni medesimi, il partecipare a giudizi di scioglimento della comunione ereditaria su di essi o l'acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria sulla quota delata ed a garanzia di debiti propri trascendono le finalità meramente conservative degli atti che anche il chiamato può compiere e, taluni in particolare,
consistono in atti dispositivi suscettibili di menomare la consistenza dell'asse ereditario e tali quindi che soltanto l'erede ha il diritto di compiere.
Deve però considerarsi, quanto alle deduzioni sub lettera a), che non vi è prova alcuna che gli atti dedotti (dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 e pagamento dell'imu: documenti n. 23 e 24 del fascicolo di parte convenuta) siano stati compiuti dalla Fior.
Anzi, alla luce delle considerazioni già svolte in ordine alle condizioni di salute della chiamata, è lecito dubitare del fatto che sia stata lei – “incapace di compiere
gli atti della vita quotidiana” – ad eseguire il pagamento dell'imu o a conferire mandato al CAF per l'inoltro della dichiarazione dei redditi recante l'indicazione degli immobili relitti dal marito.
Nemmeno vi è prova – lo si precisa perché la circostanza, pur se non valorizzata dalla convenuta ai fini del sostenimento della propria tesi, è comunque emersa dagli atti – che la voltura catastale degli immobili (“che rileva non solo dal punto
di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista
civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà
immobiliare e dei relativi passaggi”: Cass. ord.n. 11478/2021) sia stata chiesta dalla (ed è lecito dubitarne per quanto già esposto). CP_
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n. 6609/2023 r.g. 16 Quanto alle deduzioni sub lettera b), la verifica deve essere compiuta alla luce della condizione personale di ritenuta incapace, sia pure non del tutto, CP_2
di intendere e di volere (doc. n. 5 attoreo cit.) e sottoposta alla misura di protezione dell'amministrazione di sostegno.
E proprio in ordine a quest'ultimo aspetto, l'attrice ha dedotto, già in atto di citazione, che non potrebbe rivestire valore di accettazione di eredità (tacita)
l'iscrizione ipotecaria del 6.07.2020 concessa dall'amministratore di sostegno della sulla quota delata, perché, proprio in ragione della sua CP_2
sottoposizione ad amministrazione di sostegno, l'accettazione di eredità non potrebbe che essere espressa e previamente autorizzata dal giudice tutelare, come evincibile dagli artt. 411 e 374 n. 3 c.c. e dal decreto di nomina dell'a.d.s. e come ritenuto, relativamente ai minori, dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n.
2276/1995).
Questa ha sancito che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale del minore o dell'interdetto e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, sul rilievo che “l'art. 471 c., disponendo che le eredità devolute ai
minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di
inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare
l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in
una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la
qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires
hereditatis”.
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n. 6609/2023 r.g. 17 Siffatte considerazioni non sono mutuabili nel caso di specie, perché l'art. 471 c.c.
non rientra fra le disposizioni richiamate dall'art. 411, comma 1, c.c.
Il vincolo da essa previsto risulta applicabile al beneficiario di amministrazione di sostegno soltanto in forza dell'estensione espressa di cui all'art. 411, ultimo comma, c.c.: dunque solo se il giudice tutelare, con il decreto di nomina dell'amministratore o con decreto successivo, disponga che la limitazione della modalità di accettazione che l'art. 471 c.c. pone per l'interdetto si applichi anche al soggetto amministrato.
In difetto di ciò, deve ritenersi che l'accettazione dell'eredità devoluta al beneficiario dell'amministrazione di sostegno possa essere pura e semplice.
E non paiono esservi ostacoli al fatto che l'accettazione possa essere espressa o tacita (come previsto dall'art. 474 c.c.), salvo precisare che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l'eredità solo previa autorizzazione del giudice tutelare (art. 374, comma 1, n. 3, c.c.), dovrà essere sottoposta alla relativa autorizzazione proprio l'atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria.
Pena, in difetto, l'annullabilità della compiuta accettazione ai sensi dell'art. 412
c.c. (la quale non è rilevabile d'ufficio).
Nel caso di specie, il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno aveva,
come anticipato, disposto che l'amministratore provvedesse alla cura della persona dell'amministrata ed alla gestione del suo patrimonio, svolgendo tutte le attività e gli atti di ordinaria amministrazione con obbligo del rendiconto annuale,
e chiedesse la “preventiva autorizzazione del giudice tutelare per gli atti di
straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 e 375 c.c.”, tra cui erano fatti
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 18 rientrare a titolo esemplificativo le accettazioni di eredità e le rinunce ad essa, le alienazioni di beni e la costituzione di pegni o di ipoteche.
Dunque, per un verso, nessuna estensione era stata disposta ai sensi degli artt. 471
e 411, ultimo comma, c.c. (donde la non obbligatorietà dell'accettazione beneficiata) e, per un altro verso, era stato prescritto che l'accettazione di eredità
fosse previamente autorizzata dal giudice tutelare.
L'autorizzazione preventiva era altresì prescritta per la costituzione di ipoteca, la quale è un atto che indubbiamente comporta accettazione tacita di eredità (Cass.
ord. n. 5569/2021).
In tale contesto, va rimarcato che l'amministratore di sostegno di CP_2
preventivamente autorizzato dal giudice tutelare, aveva iscritto ipoteca volontaria
CP_ sulla quota di 1/3 devoluta alla a garanzia del “suo” debito nei confronti della figlia (doc. n. 27). CP_1
Proprio l'atto di costituzione di ipoteca volontaria del 6 luglio 2020 a rogito del
Notaio era stato trascritto dall'amministratore di sostegno Avv. Sara Persona_4
Natale (v. doc. n. 7 della convenuta), ai fini di cui all'art. 2648, comma 3, c.c.,
quale atto di accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 CP_2
(la circostanza risulta dalla pagina 9 della perizia prodotta dall'attore come
[...]
documento n. 25).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il suddetto atto,
CP_ compiuto dall'amministratore di sostegno della abbia comportato l'accettazione, da parte della beneficiaria, dell'eredità del marito.
Ed essendo esso stato compiuto in data 6 luglio 2020 e trascritto come accettazione tacita in data 10.06.2021 (e quindi prima del compimento del
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 19 decennio dalla data di apertura della successione di ), deve Persona_1
escludersi che si fosse prescritto il diritto di di accettare l'eredità del CP_2
marito e che ella non fosse proprietaria dei beni pignorati.
Il primo motivo di opposizione è conclusivamente rigettato.
Analoga conclusione vale per il secondo motivo.
L'attrice, premettendo che il pignoramento non ha riguardato l'area scoperta censita in Catasto Fabbricati del Comune di Castelfranco Veneto, Sz C, FG 7, mn
159 sub 4, ha dedotto che l'esecuzione non sarebbe procedibile: ciò, sulla scorta del principio secondo il quale “in tema di esecuzione forzata su beni indivisi,
mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante
ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie
(immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della
quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più
cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di
divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il
pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel
patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione” (Cass. ord. n. 6809/2013).
Il perito designato nell'esecuzione ha dato atto che il bene non pignorato è un'area scoperta “BCNC” per il tramite della quale si accede all'abitazione con magazzino e negozio oggetto del pignoramento.
L'area rientra fra i “beni comuni non censibili”, per tali intendendosi quelle porzioni comuni ad alcune unità immobiliari per destinazione ovvero per la loro specifica funzione di utilizzazione indivisa, che non possiedono autonoma capacità reddituale e che non possono essere identificati come beni autonomi.
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n. 6609/2023 r.g. 20 Proprio la natura del cespite esclude che ad esso possano applicarsi i principi giurisprudenziali relativi alla autonomia della nota di trascrizione di cui alla sentenza n. 11272/2014 citata dall'attrice.
Né risulta che il bene possa avere una sua capacità di costituire l'oggetto di un autonomo negozio traslativo, in quanto idoneo ad essere sottratto alla destinazione comune e formare oggetto di proprietà esclusiva senza che ciò si traduca in un diretto pregiudizio per il godimento delle proprietà esclusive.
Circostanza, questa, che comunque non impedirebbe un'integrazione del pignoramento, su iniziativa della creditrice esecutante, nelle more della procedura già iniziata, la quale non può in definitiva ritenersi improcedibile.
Infine non merita accoglimento l'ultimo motivo di ricorso, con il quale l'attrice ha lamentato il fatto che non siano stati “coinvolti” nell'esecuzione immobiliare opposta i beni donati in vita da a , “oggetto di Persona_1 Controparte_1
collazione e quindi di comunione”. È assorbente la considerazione che i beni in questione sono di proprietà della creditrice esecutante.
In definitiva, l'opposizione di deve essere rigettata. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate con applicazione dei parametri medi per ciascuna fase del giudizio tenendo conto del valore dei beni controversi ex art. 17 c.p.c., quale desumibile dalla perizia di stima in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda, così
provvede:
rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 21 condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali che liquida in euro 14.103,00 per compenso professionale oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa.
Treviso, 16 luglio 2025
Il Giudice
Clarice Di Tullio
Tribunale di Treviso - Seconda Sezione Civile;
n. 6609/2023 r.g. 22