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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: reddito di cittadinanza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa SS De UR, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 14/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 734/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NO LA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO Controparte_1 per procura come in atti ed elettivamente domiciliato presso in VIALE CAVOUR C/O
164 FERRARA;
RESISTENTE CP_1
OGGETTO: reddito di cittadinanza
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 24/10/2024 cittadino serbo Parte_1 residente in Italia dal 2008, ha convenuto in giudizio l esponendo di avere CP_1 presentato due domande nel 2022 per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, entrambe respinte dall con la motivazione della mancanza del requisito di CP_1 residenza decennale in Italia e della residenza continuativa negli ultimi due anni
(come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), 2), D.L. n. 4/2019, convertito in Legge
26/2019).
Ha dedotto l'erroneità del diniego dell'ente, posto che egli negli anni 2020 e
2021 era in realtà regolarmente residente e soggiornante in Italia, senza allontanamenti, come desumibile da una serie di documenti (meglio precisati nel ricorso). L'unica eccezione riguardava un breve periodo di due settimane nel 2016,
1 quando egli si trasferì temporaneamente in Romania. Non trovando però lavoro, rientrò subito in Italia. Tant'è che la cancellazione dall'anagrafe fu annullata in autotutela dal Comune di Mesola, con ripristino della residenza, come se non fosse mai avvenuta la cancellazione. Ha evidenziato che anche la Polizia Municipale e altri atti amministrativi potevano confermare la presenza continuativa di esso ricorrente sul territorio italiano.
Ha altresì precisato che – da quanto appreso - il diniego del RDC era stato verosimilmente generato automaticamente dal sistema informatico dell CP_1 probabilmente a causa di un errore nei dati anagrafici incrociati tra Comune e CP_ l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). L avrebbe registrato erroneamente una residenza all'estero dal 2016 al 2021, circostanza smentita dai documenti prodotti.
Ha concluso pertanto chiedendo accertare la sussistenza del suo diritto a percepire il reddito di cittadinanza a far data da ottobre 2022 e sino a tutto il 2023, per un totale di 14 mesi, con conseguente condanna dell al pagamento della CP_1 prestazione, maggiorata da interessi e rivalutazione monetaria.
2. Costituitosi in giudizio l ha dedotto che il ricorrente aveva chiesto il CP_1 pagamento della prestazione RDC da ottobre 2022 a dicembre 2023.
In particolare, risultavano presentate due domande:
• per i mesi di novembre e dicembre 2022 Controparte_2
• per i mesi da gennaio a dicembre 2023. Controparte_3
Le domande sono state accolte con l'eccezione delle mensilità di ottobre
2022, non dovuta in quanto la spettanza decorre dal mese successivo a quello a quello di presentazione della richiesta, e del mese di dicembre 2022, in quanto il ricorrente in data 23.11.2022 aveva presentato un nuovo ISEE con diverso nucleo, con ciò determinando la decadenza automatica della domanda (ex art. 3 comma
12 D.L. n. 4/2019), dal mese successivo, posto che il pagamento presuppone il possesso dell'ISEE in corso di validità.
Ha concluso pertanto chiedendo accertare e dichiarare l'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere e l'infondatezza della pretesa avversaria nei limiti di cui sopra.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti del 28.1.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle mensilità di ottobre e dicembre 2022.
Seguivano alcuni rinvii determinati dalla necessità di verificare il pagamento della prestazione che avveniva in modalità rateizzata, invece che in unica soluzione,
2 e per ottenere anche il versamento della rivalutazione e degli interessi legali come per legge inizialmente non previsto nei conteggi predisposti dall'ente.
All'odierna udienza, dato atto la parte ricorrente dell'avvenuto versamento di quanto dovuto, ivi compresi gli accessori, le parti hanno concluso chiedendo concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine ad entrambe le domande di reddito di cittadinanza, esclude le due mensilità cui il ricorrente ha tempestivamente rinunciato alla prima udienza.
5. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si deve osservare che, come rilevato sostanzialmente da entrambe le parti, il diniego iniziale è dipeso da errori derivanti da un disallineamento tra i dati anagrafici dell'ente previdenziale, non aggiornati, in cui il ricorrente risultava ancora irreperibile, e quelli del Comune di residenza che li aveva invece aggiornati sin dal 2017 (v. doc. 19 ric.).
Evidentemente l'ostacolo non può essere posto a carico del ricorrente, CP_ dipendendo dalla gestione da parte dell dell'archivio anagrafico unico (ARCA)
e da come quest'ultimo si interfaccia con il sistema dell'anagrafe (nazionale e/o comunale).
Le spese di lite vengono dunque poste a carico dell'ente convenuto, secondo il principio della soccombenza virtuale, applicando i parametri minimi di cui al D.M.
n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della prestazione assistenziale corrisposta dall rientrante nello scaglione da € 5.201 a € 26.000. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti.
Condanna l a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 2.697,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Bonora dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ferrara il 14/11/2025
IL GIUDICE SS De UR
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