TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10763/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025
TRA
, rappresentato Parte_1
dall'Avv.to TATULLI ANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente
[...]
allega d'avere contratto matrimonio con la Parte_1
parte resistente in data 11/02/2021, unione Controparte_1
dalla quale non sono nati figli.
Con sentenza n. 3158/2023 pubblicata il 25/07/2023, questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra gli stessi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
2 può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni).
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del
16/04/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo, non essendo intervenuti o comunque non essendo stati allegati fatti nuovi per valutarne una modifica.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 0,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 726,25 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
3 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 11/02/2021 tra
[...]
, nato in [...] in data [...], Parte_1
e , nata in BARI (BA) in [...] Controparte_1
27/09/1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2021;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 16/04/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso
4 forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10763/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 16/04/2025
TRA
, rappresentato Parte_1
dall'Avv.to TATULLI ANNA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
– PARTE RESISTENTE – Controparte_1
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente
[...]
allega d'avere contratto matrimonio con la Parte_1
parte resistente in data 11/02/2021, unione Controparte_1
dalla quale non sono nati figli.
Con sentenza n. 3158/2023 pubblicata il 25/07/2023, questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra gli stessi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex coniugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
2 può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”. Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni).
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Il collegio ritiene che dev'essere confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del
16/04/2025, confermando le disposizioni regolanti lo stato separativo, non essendo intervenuti o comunque non essendo stati allegati fatti nuovi per valutarne una modifica.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno in concreto profuso dal difensore della parte vittoriosa, sono liquidate in € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 0,00 per la fase di trattazione ed istruttoria ed € 726,25 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
3 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 17/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gioia del Colle (BA) in data 11/02/2021 tra
[...]
, nato in [...] in data [...], Parte_1
e , nata in BARI (BA) in [...] Controparte_1
27/09/1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, anno 2021;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. CONFERMA le statuizioni contenute nell'ordinanza resa in data 16/04/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti;
6. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso
4 forfettario nella misura del 15%;
7. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 06/05/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5