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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1432 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia
Ferrante e dall'Avv. Valeria Battista;
OPPONENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Procuratore
[...] P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonalume;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 26.05.2022.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L di ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Pt_1 ingiuntivo n. 402/2022 del 26.05.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della (già – quale cessionaria dei Controparte_1 Controparte_1 crediti vantati da – della somma di € 149.748,71 Controparte_2 per sorte capitale, oltre interessi moratori dovuti ex D.lgs. 231/2002 e interessi anatocistici sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi al momento del deposito del ricorso, ed oltre spese della procedura di ingiunzione.
1 A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la genericità della domanda monitoria, per non avere la creditrice indicato le merci o i servizi forniti, né il titolo posto a fondamento della domanda;
la mancata produzione del contratto intercorso tra sé e l'originaria creditrice;
il parziale pagamento delle fatture azionate nonché l'incolpevole parziale adempimento in relazione al mandato n. 334 del 19.01.2022, non andato a buon fine per fatto imputabile alla parte ricevente. ha resistito alle avverse deduzioni e, nel corso del giudizio, ha Controparte_1 riconosciuto il parziale pagamento delle somme ingiunte da parte dell'opponente, riducendo la pretesa a titolo di sorte capitale ad € 8.897,00 ed insistendo per il pagamento degli interessi moratori da applicarsi sul credito ancora insoluto e sul capitale già corrisposto, a fronte del tardivo pagamento delle fatture.
La domanda di pagamento formulata dall'opposta non può trovare accoglimento, per l'assorbente considerazione che la stessa non ha dimostrato, come era suo onere,
l'esistenza di un valido titolo contrattuale a fondamento dell'obbligazione dedotta, in mancanza del deposito del contratto di fornitura.
Al riguardo, per univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche quando la P.A. agisce iure privatorum è necessaria, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n.
2440/1923, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse del cittadino e della collettività
(cfr. parte motiva, Cass. SS. UU. n. n. 20684/2018). La ratio di tale principio – per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi – discende dai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97
Cost., atteso che la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e agevolando l'espletamento della funzione di controllo (cfr. parte motiva Cass. SS. UU. n. 9775/2022).
Ne deriva che è esclusa l'ammissibilità di perfezionare accordi con la P.A. sulla base di una volontà implicita o di comportamenti concludenti o meramente attuativi.
Difatti, la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad
2 substantiam, sicché non potrebbe essere neanche configurabile il rinnovo tacito del contratto;
né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n. 8244/2019).
Ancora, l'onere probatorio in esame non può considerarsi soddisfatto dalla produzione della documentazione comprovante l'aggiudicazione delle gare a . Controparte_2
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la forma scritta ad substantiam nei contratti con la p.a. richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente e dell'organo dell'ente pubblico legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso
(cfr. tra le tante, Cass. n. 11465/2020; n. 6555/2014).
Da ultimo, non vale ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam,
l'eventuale ricognizione di debito, la quale consiste in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e che, come tale, non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione (Cass. n. 2855/2022).
Per tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 402/2022 del 26.05.2022;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in € 7.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge.
Crotone, 25.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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