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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11273/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott.ssa Mariaconcetta Gennaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11273/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri contratti atipici”
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE UNIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
LAFERRERA EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI P.IVA_2
NATALE MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.07.2019, l' citava in Parte_1
giudizio deducendo che in data 28 Aprile 2010 la Controparte_2
convenuta avviava per mezzo di una convenzione scritta una collaborazione lavorativa con l'attrice attraverso la quale quest'ultima, utilizzando i propri locali, avrebbe svolto l'attività di centro di raccolta quale centro di assistenza fiscale e servizio di patronato. L'associazione in esecuzione di tale accordo, Pt_1
inviava una serie di richieste quali invalidità civile, legge 104, disoccupazione, pensione di reversibilità, corredate dai documenti d'identità dei singoli richiedenti, il cui inoltro poteva avvenire solo per mezzo della società P_
service quale centro abilitato;
nell'arco temporale 2013-2015 erano state lavorate
35 pratiche, per un importo dovuto di euro 5.000,50 come da ricevuta fiscale allegata agli atti. La ricorrente spiegava che il calcolo era stato effettuato assegnando un punteggio ad ogni pratica che va da 5 a 7, in cui ogni punto ha un valore di circa 20/22 €, come da tariffario indicato dal consiglio di amministrazione sulle attività indicate ai punti 2,3, 6, 7,8 della convenzione;
richiamava l'art.11 della convenzione secondo cui “tale accordo tra le parti ha la durata di un anno dalla data di stipula e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza”. Chiedeva, pertanto, di accertare l'inadempimento di controparte e condannare “ , al Controparte_1
pagamento del compenso nella misura stimata pari ad euro 5.000,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, e al risarcimento del danno correlato.
Con comparsa del 6/03/2020 si costituiva in giudizio , contestando la P_
domanda attorea. Premetteva di essere un soggetto a cui il CAF (centro di assistenza fiscale) sulla base di specifica convenzione, affidava il compito P_
di offrire l'assistenza fiscale alle persone fisiche, alle imprese e società ed enti
2 nell'ambito del territorio di . Ciò posto, la convenzione intercorsa con la CP_2
ricorrente atteneva esclusivamente ad attività di assistenza fiscale, e in particolare attività propria del CAF che svolgeva in convenzione. P_ P_
Per contro, le pratiche di cui si chiedeva il pagamento consistevano in pratiche di natura non fiscale, che quindi non rientravano nell'oggetto della convenzione, ed infatti venivano inviate e trattate da un soggetto che non era dipendente di
[...]
. In ordine alle modalità di calcolo del compenso, faceva presente che il P_
metodo di calcolo invocato da controparte attiene alle modalità di ripartizione dei finanziamenti agli istituti nazionali di patronato e di assistenza sociale da parte del Ministero del Lavoro, disciplinate dal “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (D.M. n. 193 del 2008)” e presuppone la verifica che la pratica sia stata correttamente inoltrata. Chiedeva quindi di respingere tutte le domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 26.10.2020 il Giudice, ritenendo che le difese svolte richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava udienza per la prosecuzione nelle forme del rito ordinario;
venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., e la causa veniva istruita anche mediante prova orale. Quindi, all'udienza del 16/12/2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, e il Giudice poneva la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Osserva il Tribunale che la domanda è infondata e va rigettata.
Si deve premettere come CAF e Patronato siano entità distinte e separate;
il primo è un ente istituito allo scopo di assistere i contribuenti nella compilazione e presentazione degli adempimenti fiscali, come le dichiarazioni dei redditi e la certificazione ISEE, il calcolo di bonus, agevolazioni fiscali, tributi. Il CAF è disciplinato dal D.lgs. n. 241/97 e ss.mm., deve essere autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e può essere indipendente, oppure esistere come parte di un Patronato o di un sindacato.
3 Il Patronato, per contro, è un ente di diritto privato riconosciuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, svolge attività di assistenza per pratiche previdenziali e assistenziali, pratiche Naspi, pratiche ex l. 104, permessi di soggiorno, etc., ed è regolato dalla L. 152/2001.
Ciò posto, prendendo visione della Convenzione posta alla base della domanda attorea, emerge con evidenza che le parti avevano inteso svolgere in convenzione la sola attività di consulenza fiscale e non anche di patronato. Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale della convenzione/contratto, cfr. in particolare la premessa secondo cui “l'associazione desidera garantire ai propri Pt_1
iscritti servizi di assistenza fiscale”, nonché l'esplicito richiamo, sempre in premessa, alle attività delegate dal CAF e disciplinate dal D.lgs. n. 241/97 e P_ ss.mm. recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Inoltre, dalla lettura della convenzione emerge che l'attività di consulenza fiscale presso si sarebbe svolta mediante messa a disposizione dei locali e Pt_1
presenza presso gli stessi di un dipendente di . P_
L'attore invoca un rapporto diverso rispetto a quanto statuito nella convenzione,
e cioè un'attività di raccolta e inoltro delle pratiche di patronato da parte del personale dell' per conto di;
tale rapporto avrebbe -in CP_3 P_
tesi- avuto origine in accordi verbali, come sostenuto in seno alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., nell'ambito della quale è possibile meglio specificare la domanda. Sul punto si osserva, in riscontro alle censure della convenuta, che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”. (Cass. Sez. 2, 06/09/2024, n. 23975, Rv. 672422 - 01).
Nel caso di specie la domanda, fondata sul contratto che si assume verbalmente
4 concluso, è certamente connessa rispetto a quella originaria, ed è dunque ammissibile.
Occorre a questo punto verificare se l'attore ha fornito idonea prova della sussistenza di tale rapporto, e dei termini di questo contratto che si assume tacitamente concluso. Sul punto, indicativa di una serie di rapporti costanti aventi ad oggetti talune pratiche previdenziali, è la corrispondenza tramite email tra l e , dipendente della . Lo stesso Parte_1 PE P_
, teste che si ritiene credibile perché terzo e disinteressato essendo PE
stato un dipendente di dal 2008 al 2017, dimessosi volontariamente, P_
ha dichiarato che presso svolgeva solo pratiche previdenziali, e che aveva P_
ricevuto delle pratiche da parte del delegato dell'associazione Ciò Pt_1
conferma quanto emergeva anche dalla email agli atti, intercorse tra e PE
l'associazione circa la gestione comune di talune pratiche. Pt_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che la domanda va rigettata perché difetta la prova in ordine al numero esatto e alla qualità delle pratiche lavorate, sicchè è impossibile stabilire se sussiste un inadempimento contrattuale, dal momento che, per quanto consta, il pagamento avvenuto con l'assegno in atti potrebbe pure essere satisfattivo di questa attività di intermediazione svolta da Pt_1
Il teste ha riferito che era stato raggiunto un accordo verbale per cui Tes_1
per ogni pratica sarebbe stata pagata come da prassi nazionale per i patronati, dunque attribuendo da 5 a 7 punti, e pagando 20 euro a punto;
anche volendo ritenere il teste , nonostante il diretto coinvolgimento nella Testimone_2
causa, si deve osservare che tale importo, relativo al tariffario nazionale, concerne l'intera lavorazione della pratica, mentre dal tenore delle email allegate dall'attore si evince che spesso le pratiche erano inoltrate – anche incomplete - a
, che le trasmetteva agli enti preposti. Inoltre, non risulta la PE
lavorazione per tutti e 35 i nominativi indicati nell'elenco allegato da Pt_1
che hanno formato oggetto di specifica contestazione, dunque dovevano formare oggetto di prova. Anche a voler integrare il contratto secondo equità per ciò che attiene al corrispettivo, per come specificamente richiesto dall'attore, non vi sono
5 abbastanza elementi per comprendere quante pratiche siano state lavorate e con quale esito, risultando agli atti una mera trasmissione di sette pratiche tra quelle in elenco, per cui non si può escludere che il pagamento con assegno sia stato satisfattivo dell'attività svolta.
La domanda attorea va quindi rigettata;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11273/19
R.G.A.C., così statuisce:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, 18/03/2025
Il Giudice
Mariaconcetta Gennaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott.ssa Mariaconcetta Gennaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11273/2019 R.G.A.C., avente per oggetto: “Altri contratti atipici”
PROMOSSA DA
ASSOCIAZIONE UNIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
cod. fisc.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
LAFERRERA EMILIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc.: , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI P.IVA_2
NATALE MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 15.07.2019, l' citava in Parte_1
giudizio deducendo che in data 28 Aprile 2010 la Controparte_2
convenuta avviava per mezzo di una convenzione scritta una collaborazione lavorativa con l'attrice attraverso la quale quest'ultima, utilizzando i propri locali, avrebbe svolto l'attività di centro di raccolta quale centro di assistenza fiscale e servizio di patronato. L'associazione in esecuzione di tale accordo, Pt_1
inviava una serie di richieste quali invalidità civile, legge 104, disoccupazione, pensione di reversibilità, corredate dai documenti d'identità dei singoli richiedenti, il cui inoltro poteva avvenire solo per mezzo della società P_
service quale centro abilitato;
nell'arco temporale 2013-2015 erano state lavorate
35 pratiche, per un importo dovuto di euro 5.000,50 come da ricevuta fiscale allegata agli atti. La ricorrente spiegava che il calcolo era stato effettuato assegnando un punteggio ad ogni pratica che va da 5 a 7, in cui ogni punto ha un valore di circa 20/22 €, come da tariffario indicato dal consiglio di amministrazione sulle attività indicate ai punti 2,3, 6, 7,8 della convenzione;
richiamava l'art.11 della convenzione secondo cui “tale accordo tra le parti ha la durata di un anno dalla data di stipula e si rinnoverà automaticamente, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza”. Chiedeva, pertanto, di accertare l'inadempimento di controparte e condannare “ , al Controparte_1
pagamento del compenso nella misura stimata pari ad euro 5.000,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo, e al risarcimento del danno correlato.
Con comparsa del 6/03/2020 si costituiva in giudizio , contestando la P_
domanda attorea. Premetteva di essere un soggetto a cui il CAF (centro di assistenza fiscale) sulla base di specifica convenzione, affidava il compito P_
di offrire l'assistenza fiscale alle persone fisiche, alle imprese e società ed enti
2 nell'ambito del territorio di . Ciò posto, la convenzione intercorsa con la CP_2
ricorrente atteneva esclusivamente ad attività di assistenza fiscale, e in particolare attività propria del CAF che svolgeva in convenzione. P_ P_
Per contro, le pratiche di cui si chiedeva il pagamento consistevano in pratiche di natura non fiscale, che quindi non rientravano nell'oggetto della convenzione, ed infatti venivano inviate e trattate da un soggetto che non era dipendente di
[...]
. In ordine alle modalità di calcolo del compenso, faceva presente che il P_
metodo di calcolo invocato da controparte attiene alle modalità di ripartizione dei finanziamenti agli istituti nazionali di patronato e di assistenza sociale da parte del Ministero del Lavoro, disciplinate dal “Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152 (D.M. n. 193 del 2008)” e presuppone la verifica che la pratica sia stata correttamente inoltrata. Chiedeva quindi di respingere tutte le domande avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 26.10.2020 il Giudice, ritenendo che le difese svolte richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava udienza per la prosecuzione nelle forme del rito ordinario;
venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., e la causa veniva istruita anche mediante prova orale. Quindi, all'udienza del 16/12/2024, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, e il Giudice poneva la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*********
Osserva il Tribunale che la domanda è infondata e va rigettata.
Si deve premettere come CAF e Patronato siano entità distinte e separate;
il primo è un ente istituito allo scopo di assistere i contribuenti nella compilazione e presentazione degli adempimenti fiscali, come le dichiarazioni dei redditi e la certificazione ISEE, il calcolo di bonus, agevolazioni fiscali, tributi. Il CAF è disciplinato dal D.lgs. n. 241/97 e ss.mm., deve essere autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e può essere indipendente, oppure esistere come parte di un Patronato o di un sindacato.
3 Il Patronato, per contro, è un ente di diritto privato riconosciuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, svolge attività di assistenza per pratiche previdenziali e assistenziali, pratiche Naspi, pratiche ex l. 104, permessi di soggiorno, etc., ed è regolato dalla L. 152/2001.
Ciò posto, prendendo visione della Convenzione posta alla base della domanda attorea, emerge con evidenza che le parti avevano inteso svolgere in convenzione la sola attività di consulenza fiscale e non anche di patronato. Ciò emerge chiaramente dal tenore letterale della convenzione/contratto, cfr. in particolare la premessa secondo cui “l'associazione desidera garantire ai propri Pt_1
iscritti servizi di assistenza fiscale”, nonché l'esplicito richiamo, sempre in premessa, alle attività delegate dal CAF e disciplinate dal D.lgs. n. 241/97 e P_ ss.mm. recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”.
Inoltre, dalla lettura della convenzione emerge che l'attività di consulenza fiscale presso si sarebbe svolta mediante messa a disposizione dei locali e Pt_1
presenza presso gli stessi di un dipendente di . P_
L'attore invoca un rapporto diverso rispetto a quanto statuito nella convenzione,
e cioè un'attività di raccolta e inoltro delle pratiche di patronato da parte del personale dell' per conto di;
tale rapporto avrebbe -in CP_3 P_
tesi- avuto origine in accordi verbali, come sostenuto in seno alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., nell'ambito della quale è possibile meglio specificare la domanda. Sul punto si osserva, in riscontro alle censure della convenuta, che “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali”. (Cass. Sez. 2, 06/09/2024, n. 23975, Rv. 672422 - 01).
Nel caso di specie la domanda, fondata sul contratto che si assume verbalmente
4 concluso, è certamente connessa rispetto a quella originaria, ed è dunque ammissibile.
Occorre a questo punto verificare se l'attore ha fornito idonea prova della sussistenza di tale rapporto, e dei termini di questo contratto che si assume tacitamente concluso. Sul punto, indicativa di una serie di rapporti costanti aventi ad oggetti talune pratiche previdenziali, è la corrispondenza tramite email tra l e , dipendente della . Lo stesso Parte_1 PE P_
, teste che si ritiene credibile perché terzo e disinteressato essendo PE
stato un dipendente di dal 2008 al 2017, dimessosi volontariamente, P_
ha dichiarato che presso svolgeva solo pratiche previdenziali, e che aveva P_
ricevuto delle pratiche da parte del delegato dell'associazione Ciò Pt_1
conferma quanto emergeva anche dalla email agli atti, intercorse tra e PE
l'associazione circa la gestione comune di talune pratiche. Pt_1
Ciò posto, osserva il Tribunale che la domanda va rigettata perché difetta la prova in ordine al numero esatto e alla qualità delle pratiche lavorate, sicchè è impossibile stabilire se sussiste un inadempimento contrattuale, dal momento che, per quanto consta, il pagamento avvenuto con l'assegno in atti potrebbe pure essere satisfattivo di questa attività di intermediazione svolta da Pt_1
Il teste ha riferito che era stato raggiunto un accordo verbale per cui Tes_1
per ogni pratica sarebbe stata pagata come da prassi nazionale per i patronati, dunque attribuendo da 5 a 7 punti, e pagando 20 euro a punto;
anche volendo ritenere il teste , nonostante il diretto coinvolgimento nella Testimone_2
causa, si deve osservare che tale importo, relativo al tariffario nazionale, concerne l'intera lavorazione della pratica, mentre dal tenore delle email allegate dall'attore si evince che spesso le pratiche erano inoltrate – anche incomplete - a
, che le trasmetteva agli enti preposti. Inoltre, non risulta la PE
lavorazione per tutti e 35 i nominativi indicati nell'elenco allegato da Pt_1
che hanno formato oggetto di specifica contestazione, dunque dovevano formare oggetto di prova. Anche a voler integrare il contratto secondo equità per ciò che attiene al corrispettivo, per come specificamente richiesto dall'attore, non vi sono
5 abbastanza elementi per comprendere quante pratiche siano state lavorate e con quale esito, risultando agli atti una mera trasmissione di sette pratiche tra quelle in elenco, per cui non si può escludere che il pagamento con assegno sia stato satisfattivo dell'attività svolta.
La domanda attorea va quindi rigettata;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11273/19
R.G.A.C., così statuisce:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere ad le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Catania, 18/03/2025
Il Giudice
Mariaconcetta Gennaro
6