CA
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 3799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3799 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1048 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti Parte_1 depositata telematicamente unitamente al ricorso in appello, dagli avvocati Cosmo
EC e AR RG, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti Controparte_1 depositata telematicamente insieme alla memoria difensiva per il giudizio di appello, dall'avvocato Christian Cifalitti, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 242/2024, pronunciata dal Tribunale di
Cassino, sezione lavoro e pubblicata in data 12.3.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso ex art. 633 c.p.c., premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di dal 30.12.2015 al 16.1.2018 come impiegata, Controparte_1 chiedeva al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, di ingiungere al datore
Pag. 1 a 8
di lavoro il pagamento della somma lorda di € 38.833,48, a titolo di retribuzioni relative dal 1.1.2016 al 16 gennaio 2018.
Avverso il decreto ingiuntivo, emesso provvisoriamente esecutivo e conformemente alla richiesta, proponeva opposizione , che eccepiva Controparte_1
l'avvenuta corresponsione del somme oggetto di ingiunzione e l'abusivo frazionamento del credito operato dalla lavoratrice, per aver la stessa proposto altro giudizio avente ad oggetto il TFR. Chiedeva pertanto la revoca del monitorio opposto e la condanna della parte opposta al pagamento di € 10.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Cassino, nella resistenza di , con la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, accoglieva l'opposizione e così statuiva: “accoglie integralmente
l'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 334/2019 del 3.8.2019 (Rg. n. 1555/2019) e dichiara l'inesistenza del credito fatto valere da nei confronti di Parte_1 [...] con la domanda in sede monitoria;
- condanna alla restituzione CP_1 Parte_1 di tutto quanto già versato dalla parte opponente in forza del decreto Controparte_1 ingiuntivo revocato, pari ad € 7.479,38 e a tutte le ulteriori somme eventualmente corrisposte nelle more del procedimento;
- condanna a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
i compensi legali per il giudizio di opposizione, che si liquidano in € 7.377,00 oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva dimostrato l'adempimento dell'obbligazione retributiva, assorbita l'eccezione di frazionamento del credito, fondata la domanda dell'opponente avente ad oggetto la condanna alla restituzione di quanto percepito in esecuzione del decreto ingiuntivo revocato e infondata ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
propone appello contro questa sentenza, che censura: (a) nei Parte_1 primi tre motivi, nella parte in cui ha affermato essere stata raggiunta la prova dell'adempimento dell'obbligazione retributiva;
(b) nel quarto motivo, nella parte in cui l'ha condanna alla restituzione dell'importo di € 7.479,38; (c) nel quinto motivo, nella parte in cui non ha compensato le spese di lite.
si è costituisce in appello, chiedendo la reiezione dell'avversa Controparte_1 impugnazione, sulla cui infondatezza argomenta.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.11.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
Pag. 2 a 8
2. Il primo motivo di appello in sostanza contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che le buste paga fossero idonee a dimostrare l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Il Tribunale, infatti, dopo aver accertato che «le buste paga sottoscritte in atti […], coprono la quasi totalità del periodo di lavoro (solo le buste paga successive all'ottobre
2017 non risultano invece sottoscritte) e del credito fatto valere in via monitoria» e che dette buste paga sono «sottoscritte dalla lavoratrice , sotto la dicitura “per Parte_1 ricevuta/quietanza», ha poi affermato che «le buste paga sottoscritte sotto la dicitura
“per ricevuta/quietanza” possono, nel caso di specie, costituire idonea prova documentale del pagamento intervenuto per tutta la parte del credito coperta dalle stesse buste paga», in quanto «la parte opposta non ha allegato alcun elemento specifico tale da far ritenere effettivamente non versate le somme riportate sulle buste paga sottoscritte, limitandosi a contestarne il valore probatorio».
L'appellante, in primo luogo, censura l'accertamento in fatto del primo Giudice, allegando la mancata sottoscrizione dei prospetti paga dei mesi di settembre 2017, agosto 2017, luglio 2017, giugno 2017, maggio 2017, aprile 2017, febbraio 2017, settembre 2016 e giugno 2016, così non contrastando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sottoscritti per ricevuta/quietanza i residui prospetti paga, ad eccezione di quelli da ottobre 2017 in poi.
Il rilievo - ad eccezione della busta paga della 14ma mensilità di giugno 2016
(identificata nell'appello con il suo importo netto di € 517,00), effettivamente prodotta dalla sola lavoratrice senza sottoscrizione alcuna - è nel resto infondato in fatto
I residui prospetti paga enunciati in appello, infatti, risultano anch'essi sottoscritti per ricevuta/quietanza dalla lavoratrice, come emerge dai documenti prodotti dal datore di lavoro congiuntamente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo
(cfr. doc. 3 fasc. I grado opp.te), non contestati sotto il profilo della conformità agli originali dalla lavoratrice, che neppure ha mai dedotto non essere a lei riconducibile la firma su di essi apposta.
L'appellante poi sostiene la non idoneità delle buste paga sottoscritte per ricevuta e quietanza a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione retributiva e quindi la percezione delle somme in esse indicate.
Il rilievo non ha pregio.
Il principio di diritto invocato dall'appellante (ossia quello espresso (ex multis da
Cass. 27.4.2018 n. 10306; Cass.
6.9.2018 n. 21699) si riferisce a buste paga
Pag. 3 a 8
sottoscritte soltanto per ricevuta o anche senza alcuna ulteriore specificazione.
La sottoscrizione delle stesse per ricevuta/quietanza, invece, come già ricorda la decisione impugnata, fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta (Cass.
3.12.2020 n. 27749; Cass. 10.12.2019 n. 32152).
La sentenza appellata, dunque, ha fatto buon governo di tale insegnamento del giudice di legittimità, allorché ha affermato che «le buste paga sottoscritte sotto la dicitura “per ricevuta/quietanza” possono, nel caso di specie, costituire idonea prova documentale del pagamento intervenuto per tutta la parte del credito coperta dalle stesse buste paga», in quanto «la parte opposta non ha allegato alcun elemento specifico tale da far ritenere effettivamente non versate le somme riportate sulle buste paga sottoscritte, limitandosi a contestarne il valore probatorio».
La prima censura deve essere respinta.
3. Il secondo ed il terzo motivo vanno vagliati congiuntamente.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto provato l'adempimento dell'obbligazione retributiva anche in relazione alle somme di cui alle buste paga non sottoscritte (ossia quelle relative al periodo da ottobre 2017 in poi), valorizzando a tal fine una pluralità di elementi, nella specie rappresentati: (a) dall'adempimento «degli obblighi di sostituto
d'imposta e contributivi relativi alla retribuzione così come complessivamente determinata, provato documentalmente e su cui non c'è contestazione»; (b) dal fatto che la stessa lavoratrice, come emerso dai Modelli 730 acquisiti al giudizio, aveva dichiarato al Fisco «di aver percepito i redditi da retribuzione oggetto del decreto ingiuntivo»; (c) dall'ulteriore elemento indiziario rappresentato «dal contegno della ricorrente, che ha effettivamente prestato la propria opera nel corso di più di due anni senza mai elevare contestazioni, sottoscrivendo le proprie buste paga e includendo tali redditi nelle proprie dichiarazioni fiscali».
L'adempimento dell'obbligo di sostituto d'imposta, come pure il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte del datore di lavoro, diversamente da quanto opina l'appellante, è stato correttamente ritenuto dimostrato dal primo Giudice, emergendo esso dai Modelli Unificati di Pagamento e dagli estratti conto bancari che dimostrano l'effettivo addebito delle somme;
documenti tutti prodotti in primo grado dal datore di lavoro (doc. 5 fasc. opp.te I grado).
L'ulteriore deduzione dell'appellante, diretta a contestare il valore di dichiarazione stragiudiziale dei Modelli 730 da lei stessa presentati all'Amministrazione finanziaria,
Pag. 4 a 8
per quanto giuridicamente corretta, non porta alla riforma della decisione impugnata né inficia il ragionamento indiziario del primo Giudice, posto che la presentazione di un dichiarazione reddituale nella quale in sostanza si dichiara di aver percepito proprio quelle retribuzioni di cui oggi si lamenta il mancato pagamento, soprattutto se inserita in un quadro probatorio che restituisce un'immagine di un rapporto di lavoro regolare e nel quale il datore di lavoro ha correttamente pagato i contributi previdenziali, adempiuto alle obbligazioni di sostituto d'imposta, rilasciato le buste paga alla lavoratrice, emesso e consegnato i Modelli CUD e, da ultimo, certamente adempiuto sino al settembre 2017 compreso all'obbligazione di corrispondere la retribuzione, certamente costituisce grave indice indiziario dal quale desumere, come ritenuto dalla sentenza impugnata, l'avvenuto pagamento anche della retribuzione relativa al periodo dall'ottobre 2017 in poi, soprattutto ove si consideri in aggiunta l'evidente inveridicità dell'assunto della prestatrice d'opera, che ha sostenuto non essere mai stata retribuita per oltre due anni.
Tale considerazioni ben possono essere applicate anche alla 14ma mensilità anno
2016, ossia anche al credito riportato dall'unica busta paga ante ottobre 2017 non sottoscritta.
Il secondo ed il terzo motivo di appello devono essere respinti, con conseguente conferma della sentenza gravata nella parte in cui, sul presupposto dell'integrale adempimento del datore di lavoro, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.
4. Il quarto motivo di appello, nella parte in cui non è già stato vagliato e disatteso, censura l'accoglimento della domanda restitutoria.
L'appellante assume che detto petitum non era stata formulato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e quindi non poteva essere accolto.
Il rilievo non ha pregio.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (ex multis Cass. 29.11.2023 n. 33174;
Cass.
3.2.2017 n. 2946; Cass.
3.11.2009 n. 23260).
Tali principi di diritto appaiono condivisibili e sono condivisi da questa Corte, pur
Pag. 5 a 8
nella consapevolezza dell'esistenza di un isolato e difforme precedente di legittimità, peraltro relativo a fattispecie in parte diversa, perché sostanzialmente armonici con l'insegnamento della stessa Corte Suprema di Cassazione relativo alla fattispecie, in sostanza assimilabile alla presente, della proponibilità nel giudizio di appello della domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza gravata, nell'ipotesi di sua riforma all'esito dell'impugnazione.
In tale evenienza, infatti, il Giudice di legittimità, da un lato, ha ribadito che siffatta pretesa restitutoria non costituisce domanda nuova e, dall'altro, ne ha ammesso la proposizione anche nel corso del giudizio di appello (e quindi non necessariamente nell'atto di impugnazione) tutte le volte in cui l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione (ex multis Cass. 21.8.2023 n.
24896; Cass. 15.3.2021 n. 7144; Cass. 21.11.2019 n. 30495).
L'applicazione alla presente fattispecie di detti principi determina la reiezione della censura in esame, perché il pagamento è avvenuto successivamente alla proposizione dell'opposizione (quest'ultima è stata iscritta a ruolo il 29.10.2019, mentre il pagamento da parte del terzo pignorato data 13.1.2020), sicché la domanda restitutoria, contenuta nelle note finali autorizzate depositate dall'opponente in data 15.9.2023, deve ritenersi validamente proposta.
È, invece, fondata la censura relativa alla quantificazione della somma da restituire.
, infatti, ha prodotto nel presente giudizio un prospetto di Parte_1 liquidazione (doc. 3 fasc. app.te) dal quale emerge che il terzo pignorato le ha corrisposto la somma netta di € 7.105,44, in luogo di quella di € 7.479,38 oggetto della statuizione restitutoria di primo grado.
Trattasi all'evidenza di documento ammissibile ex art. 345 c.p.c. siccome assuolatemene necessario alla decisione.
L'obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. ha ad oggetto la somma effettivamente percepita dalla lavoratrice e quindi in definitiva l'importo netto corrispostole (Cass.
2.2.2012 n. 1464; Cass. 25.7.2018 n. 19735; Cass. 291.2024 n. 2691), sicché resta irrilevante, ai fini della determinazione del quantum, il diverso importo che la lavoratrice indica come percepito nel precetto datato 7.11.2022 (in data successiva al pagamento, quindi), essendo evidente l'erroneità di siffatta indicazione, peraltro non qualificabile come confessione, vuoi perché non proveniente dalla parte (il precetto è sottoscritto solo dai suoi difensori), vuoi perché priva di animus confitendi e vuoi perché l'espresso
Pag. 6 a 8
riferimento al pagamento effettuato al terzo pignorato, rende equivoca l'indicazione del quantum.
Ne consegue che, in parziale riforma della decisione gravata, la somma che
è tenuta a restituire a , secondo quanto già Parte_1 Controparte_1 statuito dalla decisione appellata deve essere rideterminata in € 7.105,44, anziché nel diverso e maggiore importo stabilito in primo grado.
5. L'ultimo motivo di appello, che censura la condanna alla refusione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale, invocandone l'integrale compensazione, è infondato.
La reiezione della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quelle di merito proposte dalla stessa parte, diversamente da quanto opina l'impugnante, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza e quindi non giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (ex multis Cass.
6.6.2022 n. 18036; Cass 12.4.2017 n. 9532).
6. Alle considerazioni che precedono consegue la parziale riforma della sentenza gravata - per il resto integralmente confermata anche quanto alla statuizione relativa al governo delle spese di lite di primo - nei termini indicati in dispositivo, senza che alcuna statuizione debba essere pronunciata da questa Corte in ordine alla decorrenza degli accessori sulla somma da restituire, non avendo chiesto le parti né la riforma né la correzione della decisione gravata nella parte in cui ha omesso ogni statuizione esplicita sul punto.
Le spese del presente grado debbono compensarsi integralmente tra le parti alla luce della minima fondatezza dell'impugnazione e dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma anche quanto alla statuizione sulla spese, ridetermina in € 7.105,44, anziché nel diverso e maggior importo stabilito in primo grado, la somma che è tenuta a restituire a , secondo quanto già Parte_1 Controparte_1 statuito dalla decisione appellata;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Roma, il 13.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Pag. 7 a 8
Motivazione redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa Marta Rinaldi
Pag. 8 a 8