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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/08/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2571/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
-- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2571/20 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.01.25.
Oggetto: Lesioni personali -
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'Avv. S. De Angelis-Sammarco
ATTRICE
E
TE (c.f. P.IVA_1 )
Rappresentato e difeso dall'Avv. E. Memmola
CONVENUTO
All'udienza del 21.01.2025 il procuratore della parte attrice precisava le conclusioni, riportandosi ai propri e atti e scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN FATTO E IN DIRITTO
Non merita accoglimento l'azione di risarcimento del danno biologico proposta contro il TE relativamente alle lesioni da AR '
da frattura alla caviglia che, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, le sarebbero derivate da una caduta verificatasi nella mattina del 28.7.2018, in conseguenza dell'inciampo su una buca presente lungo il manto stradale della via Cavour (all'altezza del civico 54) del CP_1 convenuto. L'attrice ha del tutto omesso di riferire se la buca in questione fosse o meno visibile. Né ha integrato alcuna allegazione sul punto con le memorie ex art. 183 co. 6
n. 1 cpc. CP_1Ed invece dalla Relazione di Servizio della Polizia Municipale di
[...] del 28.7.2018, a firma dei due agenti intervenuti nell'immediatezza sul posto, il Sovr. e il Sovr. (relazione prodotta Parte_2 Parte_3 nel fascicolo del _1 convenuto), emerge che la buca indicata dall'attrice - quale causa dell'inciampo era "di forma circolare, di diametro di 50 cm circa e di una profondità di 10 cm circa". Dalla relazione di servizio emerge inoltre che il sinistro si era verificato verso le ore 08:00, dunque in orario di piena luce.
Sulla base di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto dell'orario di piena visibilità in cui si è verificato il sinistro, tenuto conto altresì delle grosse dimensioni della buca ("di forma circolare, di diametro di 50 cm circa e di una profondità di 10 cm circa"), che pertanto non poteva non essere vista dal pedone che avesse proceduto con la normale prudenza, si deve concludere che l'inciampo dell'attrice si verificò per colpa esclusiva della stessa e più precisamente a causa della sua imprudenza, evidentemente per non avere prestato la dovuta attenzione nell'incedere. Ciò determina l'interruzione del nesso di causalità fra la presenza della buca sull'asfalto e le lesioni subite dalla vittima del sinistro, determinando la riconducibilità dell'evento al caso fortuito, costituito per l'appunto dalla grave e non prevedibile disattenzione della signora _1 .
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 convenuto nella misura di euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'azione risarcitoria proposta da contro il AR rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta TE
, al pagamento delle spese di CTU e alla dall'attrice. Condanna AR rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 convenuto, nella misura di euro
2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 07.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
-- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2571/20 R.G., passata in decisione all'udienza del 23.01.25.
Oggetto: Lesioni personali -
TRA Parte_1 (c.f. C.F. 1
Rappresentato e difeso dall'Avv. S. De Angelis-Sammarco
ATTRICE
E
TE (c.f. P.IVA_1 )
Rappresentato e difeso dall'Avv. E. Memmola
CONVENUTO
All'udienza del 21.01.2025 il procuratore della parte attrice precisava le conclusioni, riportandosi ai propri e atti e scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. IN FATTO E IN DIRITTO
Non merita accoglimento l'azione di risarcimento del danno biologico proposta contro il TE relativamente alle lesioni da AR '
da frattura alla caviglia che, secondo quanto riferito nell'atto introduttivo, le sarebbero derivate da una caduta verificatasi nella mattina del 28.7.2018, in conseguenza dell'inciampo su una buca presente lungo il manto stradale della via Cavour (all'altezza del civico 54) del CP_1 convenuto. L'attrice ha del tutto omesso di riferire se la buca in questione fosse o meno visibile. Né ha integrato alcuna allegazione sul punto con le memorie ex art. 183 co. 6
n. 1 cpc. CP_1Ed invece dalla Relazione di Servizio della Polizia Municipale di
[...] del 28.7.2018, a firma dei due agenti intervenuti nell'immediatezza sul posto, il Sovr. e il Sovr. (relazione prodotta Parte_2 Parte_3 nel fascicolo del _1 convenuto), emerge che la buca indicata dall'attrice - quale causa dell'inciampo era "di forma circolare, di diametro di 50 cm circa e di una profondità di 10 cm circa". Dalla relazione di servizio emerge inoltre che il sinistro si era verificato verso le ore 08:00, dunque in orario di piena luce.
Sulla base di quanto innanzi evidenziato, tenuto conto dell'orario di piena visibilità in cui si è verificato il sinistro, tenuto conto altresì delle grosse dimensioni della buca ("di forma circolare, di diametro di 50 cm circa e di una profondità di 10 cm circa"), che pertanto non poteva non essere vista dal pedone che avesse proceduto con la normale prudenza, si deve concludere che l'inciampo dell'attrice si verificò per colpa esclusiva della stessa e più precisamente a causa della sua imprudenza, evidentemente per non avere prestato la dovuta attenzione nell'incedere. Ciò determina l'interruzione del nesso di causalità fra la presenza della buca sull'asfalto e le lesioni subite dalla vittima del sinistro, determinando la riconducibilità dell'evento al caso fortuito, costituito per l'appunto dalla grave e non prevedibile disattenzione della signora _1 .
Alla soccombenza segue la condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CTU e alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 convenuto nella misura di euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sull'azione risarcitoria proposta da contro il AR rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta TE
, al pagamento delle spese di CTU e alla dall'attrice. Condanna AR rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 convenuto, nella misura di euro
2.540,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 07.08.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo