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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 16/02/2026, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 609/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CO GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240118350272000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3798/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1111/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone a cartella esattoriale.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano, la quale rappresenta che, rilevato che il trasferimento della quota di partecipazione sociale si è verificato in data anteriore alla fine dell'esercizio fiscale, le parti hanno sottoscritto accordo che ha posto fine alla controversia. E chiede quindi che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo, che ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio, provvedendo all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
CO GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240118350272000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3798/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 1111/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, si oppone a cartella esattoriale.
Formula eccezioni in fatto ed in diritto, chiedendo che sia accertata l'illegittimità dell'atto opposto.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate DP II di Milano, la quale rappresenta che, rilevato che il trasferimento della quota di partecipazione sociale si è verificato in data anteriore alla fine dell'esercizio fiscale, le parti hanno sottoscritto accordo che ha posto fine alla controversia. E chiede quindi che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo conciliativo, che ha posto fine alla controversia, facendo venire a mancare la materia del contendere.
Va pertanto dichiarato estinto il giudizio, provvedendo all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.