TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mario Di Meo giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( ) e, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Riccardo Pedrazzi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Controparte_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2.11.2017, Pt_1
premesso di essere proprietaria del 23% del terreno agricolo sito in
[...]
Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari
4.24.97 (di cui al catasto terreni al foglio 160, p.lla 92 di mq. 28.760 e p.lla 35 di mq. 13.737 per una superficie complessiva di mq. 42.497) in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 9270/1994, munita di formula esecutiva in data 5.08.2005 e passata in giudicato con cui era stato risolto il contratto di compravendita sottoscritto con le parti convenute in data 27.02.1985 ed era stata ordinata la restituzione dell'immobile compravenduto, rappresentava che i convenuti continuavano a detenere senza titolo il compendio oggetto di causa. La ricorrente ha quindi chiesto condannarsi i convenuti al rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo oggetto di causa nonché al risarcimento del danno quantificato in € 139.500 euro
(pari ad € 500 mensili da luglio 1994 a ottobre 2017).
A fondamento della propria domanda l'attrice evidenziava:
- che la porzione di terreno oggetto del presente giudizio era stata alienata dall'attrice ai convenuti e tale contratto di compravendita era stato risolto per inadempimento dei medesimi in virtù della citata sentenza del Tribunale di Roma, con cui era stato disposto il rilascio della «porzione pari al 23% del pagina 2 di 10 terreno agricolo sito in Comune di Roma, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97, che la sentenza era passata in giudicato a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12495/2012;
- che l'odierna ricorrente aveva tentato di eseguire la predetta sentenza ma la formulava formale opposizione contestando il diritto alla restituzione CP_1
dell'immobile, per cui era interesse della ricorrente accertare l'occupazione senza titolo del compendio oggetto di causa;
- che parte attrice in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di esecuzione che imponeva alla parte venditrice la restituzione di
Lire 1.000.000.000 percepiti a titolo di prezzo aveva instaurato due giudizi per offerta reale, stante la mancata collaborazione della convenuta ed era stata dichiarata liberata dall'obbligazione.
Si costituiva in giudizio, previa rinnovazione del ricorso introduttivo,
[...]
, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto eccependone l'infondatezza nel merito.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocato
[...]
per cui ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e CTU tecnica, indi, all'esito di plurimi rinvii richiesti dalle parti per trattative poi fallite, all'udienza del 17.10.2024 era trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 10 La domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite – da qualificarsi, considerato il tenore delle difese attoree e la tutela in concreto domandata dalla parte istante (art. 112 c.p.c.), come azione personale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000) – è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
Nel caso di specie, risultano fatti pacifici e non contestati, oltre che documentalmente provati, la sottoscrizione delle parti in data 27.02.1985 del contratto di compravendita con cui la ricorrente e il marito alienavano ai convenuti il 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 (di cui al catasto terreni al foglio 160, p.lla 92 di mq. 28.760 e p.lla 35 di mq. 13.737 per una superficie complessiva di mq. 42.497), altrettanto pacifica è la circostanza che la sentenza del Tribunale di Roma n. 9270/1994, passata in giudicato nel 2012, ha dichiarato la risoluzione della predetta compravendita e ha ordinato ai convenuti la restituzione del compendio oggetto di causa. Nondimeno la restituzione del compendio non è mai avvenuta, atteso che la porzione di terreno oggetto di causa non era ulteriormente definita nel titolo esecutivo, né poteva esserlo in ragione del carattere indiviso del terreno oggetto di compravendita pro quota al momento della pronuncia giudiziale. Ciò ha comportato l'impossibilità della ricorrente di azionare il titolo esecutivo e ottenere il rilascio del terreno stante le plurime opposizioni svolte dalle parti convenute che tutt'ora occupano il compendio oggetto dell'originaria pagina 4 di 10 compravendita. Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha agito nel presente giudizio al fine di determinare compiutamente la porzione di terreno oggetto di compravendita e al fine di ottenerne la restituzione.
Così ricostruito il petitum e la causa petendi non sussiste pertanto alcun profilo di inammissibilità dell'azione per violazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. come dedotto dalla convenuta, atteso che il giudicato non risulta oggetto di contestazione né tantomeno viene messo in discussione nel presente giudizio, ma costituisce il chiaro presupposto logico e giuridico per il quale la ricorrente agisce ai fini della restituzione del terreno. Proprio il carattere il carattere indeterminato del dispositivo che condanna la convenuta al rilascio della porzione di terreno oggetto di causa nella sentenza del 1994, identificato mediante una sola percentuale rispetto al più ampio compendio di cui la parte attrice risulta comproprietaria, senza alcuna indicazione né dei dati catastali né dei confini, consente l'esperimento dell'azione di accertamento richiesta in questa sede.
Nel corso del giudizio è stata svolta apposita CTU tecnica, le cui valutazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto frutto di accertamenti approfonditi ed esenti da vizi logici, per cui il compendio occupato dalla parte convenuta pari al 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località
Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 oggetto delle compravendita è stato compiutamente identificato e risulta individuato al foglio 160, particelle 101 e 224 del Catasto del Comune di Fiumicino.
pagina 5 di 10 Alcuna illegittimità può rinvenirsi nel frazionamento del terreno operato dalla parte ricorrente in data antecedente al presente giudizio, atteso che la ricorrente ha altresì dimostrato di essere proprietaria del terreno oggetto di causa producendo copia del contratto di compravendita del 13.09.82 (in atti in copia) intervenuto tra la ricorrente e il marito in qualità di acquirenti e e in qualità di venditori, con cui era CP_3 Controparte_4
trasferita la proprietà del terreno agricolo sito in Fiumicino, località
Tragliata, della superficie complessiva di mq. 42.497.
La ricorrente ha pertanto dimostrato l'acquisto del terreno, l'alienazione di parte dello stesso ai convenuti e la risoluzione giudiziale di detto contratto con sentenza del Tribunale di Roma del 1994, passata definitivamente in giudicato il 19.07.2012 data in cui la Cassazione ha rigettato il ricorso degli odierni convenuti. La ricorrente ha altresì dimostrato di essere stata dichiarata liberata dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 181/2015 e dal Tribunale di Roma con sentenza n. 14718/2015 dall'obbligazione di restituzione dell'acconto del prezzo di compravendita versato dai convenuti cui alla sentenza 9270/1994 del Tribunale di Roma.
Pertanto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, nel novembre
2017, i convenuti occupavano illegittimamente il compendio oggetto di causa, non avendo i medesimi opposto alcun titolo né originario né derivativo idoneo a giustificare la disponibilità del medesimo.
Né tantomeno l'edificazione di manufatti abusivi sul terreno oggetto di causa legittima i convenuti a permanere nel medesimo, atteso che ai sensi pagina 6 di 10 dell'art. 934 c.c. ogni opera costruita sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. Né d'altra parte i convenuti potrebbero eccepire l'intervenuta usucapione del terreno, posto che dall'occupazione del medesimo nel 1985 non è trascorso il ventennio di possesso pacifico e indisturbato, proprio in ragione delle plurime azioni giudiziali instaurate dalle parti sin dal 1989.
La domanda di restituzione deve quindi essere accolta e i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio del bene per cui è lite, libero da persone e cose.
Quanto alla domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo del terreno deve osservarsi che, le Sezioni Unite, con sentenza 15/11/2022, n. 33645,
hanno affermato che la tutela risarcitoria per l'occupazione debba essere apprestata al proprietario dell'immobile per la mera la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto o danno normale;
pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. Il danno risarcibile è, quindi,
rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
pagina 7 di 10 Alla luce delle predette deduzioni, pertanto, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per occupazione nei seguenti limiti.
Deve infatti osservarsi che se è ben vero che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'indennità di occupazione a seguito della risoluzione del contratto di compravendita nel giudizio instaurato nel 1989 dinanzi al Tribunale di
Roma, per cui in questa sede non può chiedere detta indennità a decorrere dal 1985, anno della compravendita oggetto di risoluzione, ben può chiedere detta indennità a decorrere dall'anno 2012, in cui la pronuncia del Tribunale di Roma è passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 12495/2012 sopra citata.
Invero la perdurante occupazione del terreno oggetto di causa anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, legittima la ricorrente a chiedere il risarcimento del danno parametrato all'indennità di occupazione in seguito al mancato spontaneo rilascio del terreno. Il CTU ha quantificato il valore locativo del terreno in € 974,16 annui dal 2012 al 2015
(per € 2.922,48 totali), in € 896,76 annui per l'anno 2016, in € 808,76 annui per l'anno 2017, in € 809,77 per l'anno 2018 e in € 811,80 annui dal 2019 all'attualità (per un totale di 11.932,17). Detti importi appaiono conformi al valore locativo di un terreno agricolo di ettari 4.24.97, per cui i convenuti devono essere condannati a pagare una indennità di occupazione di €
17.369,94 dal febbraio 2012 all'attualità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'insorgenza del credito sino al saldo.
pagina 8 di 10 Le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, seguono il principio della soccombenza e devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., al valore dei medi per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale,
condanna i convenuti all'immediato rilascio del bene oggetto di causa - porzione pari al 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 censito al foglio 160, particelle 101 e 224 del Catasto del Comune
di Fiumicino - libero da persone e cose;
2) condanna i convenuti in solido tra loro, per quanto di ragione, al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in €
17.369,94 dal febbraio 2012 all'attualità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'insorgenza del credito sino al saldo;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio;
pagina 9 di 10 4) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.616 per compensi ed € 286 per spese vive, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mario Di Meo giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
( ) e, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Riccardo Pedrazzi, giusta procura speciale in atti;
resistente
Controparte_2
Resistente contumace
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 All'udienza del 17 ottobre 2024 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 2.11.2017, Pt_1
premesso di essere proprietaria del 23% del terreno agricolo sito in
[...]
Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari
4.24.97 (di cui al catasto terreni al foglio 160, p.lla 92 di mq. 28.760 e p.lla 35 di mq. 13.737 per una superficie complessiva di mq. 42.497) in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n. 9270/1994, munita di formula esecutiva in data 5.08.2005 e passata in giudicato con cui era stato risolto il contratto di compravendita sottoscritto con le parti convenute in data 27.02.1985 ed era stata ordinata la restituzione dell'immobile compravenduto, rappresentava che i convenuti continuavano a detenere senza titolo il compendio oggetto di causa. La ricorrente ha quindi chiesto condannarsi i convenuti al rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo oggetto di causa nonché al risarcimento del danno quantificato in € 139.500 euro
(pari ad € 500 mensili da luglio 1994 a ottobre 2017).
A fondamento della propria domanda l'attrice evidenziava:
- che la porzione di terreno oggetto del presente giudizio era stata alienata dall'attrice ai convenuti e tale contratto di compravendita era stato risolto per inadempimento dei medesimi in virtù della citata sentenza del Tribunale di Roma, con cui era stato disposto il rilascio della «porzione pari al 23% del pagina 2 di 10 terreno agricolo sito in Comune di Roma, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97, che la sentenza era passata in giudicato a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 12495/2012;
- che l'odierna ricorrente aveva tentato di eseguire la predetta sentenza ma la formulava formale opposizione contestando il diritto alla restituzione CP_1
dell'immobile, per cui era interesse della ricorrente accertare l'occupazione senza titolo del compendio oggetto di causa;
- che parte attrice in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma oggetto di esecuzione che imponeva alla parte venditrice la restituzione di
Lire 1.000.000.000 percepiti a titolo di prezzo aveva instaurato due giudizi per offerta reale, stante la mancata collaborazione della convenuta ed era stata dichiarata liberata dall'obbligazione.
Si costituiva in giudizio, previa rinnovazione del ricorso introduttivo,
[...]
, la quale eccepiva l'inammissibilità della domanda e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto eccependone l'infondatezza nel merito.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocato
[...]
per cui ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e CTU tecnica, indi, all'esito di plurimi rinvii richiesti dalle parti per trattative poi fallite, all'udienza del 17.10.2024 era trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 10 La domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite – da qualificarsi, considerato il tenore delle difese attoree e la tutela in concreto domandata dalla parte istante (art. 112 c.p.c.), come azione personale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000) – è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
Nel caso di specie, risultano fatti pacifici e non contestati, oltre che documentalmente provati, la sottoscrizione delle parti in data 27.02.1985 del contratto di compravendita con cui la ricorrente e il marito alienavano ai convenuti il 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 (di cui al catasto terreni al foglio 160, p.lla 92 di mq. 28.760 e p.lla 35 di mq. 13.737 per una superficie complessiva di mq. 42.497), altrettanto pacifica è la circostanza che la sentenza del Tribunale di Roma n. 9270/1994, passata in giudicato nel 2012, ha dichiarato la risoluzione della predetta compravendita e ha ordinato ai convenuti la restituzione del compendio oggetto di causa. Nondimeno la restituzione del compendio non è mai avvenuta, atteso che la porzione di terreno oggetto di causa non era ulteriormente definita nel titolo esecutivo, né poteva esserlo in ragione del carattere indiviso del terreno oggetto di compravendita pro quota al momento della pronuncia giudiziale. Ciò ha comportato l'impossibilità della ricorrente di azionare il titolo esecutivo e ottenere il rilascio del terreno stante le plurime opposizioni svolte dalle parti convenute che tutt'ora occupano il compendio oggetto dell'originaria pagina 4 di 10 compravendita. Alla luce di tali circostanze la ricorrente ha agito nel presente giudizio al fine di determinare compiutamente la porzione di terreno oggetto di compravendita e al fine di ottenerne la restituzione.
Così ricostruito il petitum e la causa petendi non sussiste pertanto alcun profilo di inammissibilità dell'azione per violazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c. come dedotto dalla convenuta, atteso che il giudicato non risulta oggetto di contestazione né tantomeno viene messo in discussione nel presente giudizio, ma costituisce il chiaro presupposto logico e giuridico per il quale la ricorrente agisce ai fini della restituzione del terreno. Proprio il carattere il carattere indeterminato del dispositivo che condanna la convenuta al rilascio della porzione di terreno oggetto di causa nella sentenza del 1994, identificato mediante una sola percentuale rispetto al più ampio compendio di cui la parte attrice risulta comproprietaria, senza alcuna indicazione né dei dati catastali né dei confini, consente l'esperimento dell'azione di accertamento richiesta in questa sede.
Nel corso del giudizio è stata svolta apposita CTU tecnica, le cui valutazioni il Tribunale ritiene di condividere in quanto frutto di accertamenti approfonditi ed esenti da vizi logici, per cui il compendio occupato dalla parte convenuta pari al 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località
Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 oggetto delle compravendita è stato compiutamente identificato e risulta individuato al foglio 160, particelle 101 e 224 del Catasto del Comune di Fiumicino.
pagina 5 di 10 Alcuna illegittimità può rinvenirsi nel frazionamento del terreno operato dalla parte ricorrente in data antecedente al presente giudizio, atteso che la ricorrente ha altresì dimostrato di essere proprietaria del terreno oggetto di causa producendo copia del contratto di compravendita del 13.09.82 (in atti in copia) intervenuto tra la ricorrente e il marito in qualità di acquirenti e e in qualità di venditori, con cui era CP_3 Controparte_4
trasferita la proprietà del terreno agricolo sito in Fiumicino, località
Tragliata, della superficie complessiva di mq. 42.497.
La ricorrente ha pertanto dimostrato l'acquisto del terreno, l'alienazione di parte dello stesso ai convenuti e la risoluzione giudiziale di detto contratto con sentenza del Tribunale di Roma del 1994, passata definitivamente in giudicato il 19.07.2012 data in cui la Cassazione ha rigettato il ricorso degli odierni convenuti. La ricorrente ha altresì dimostrato di essere stata dichiarata liberata dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 181/2015 e dal Tribunale di Roma con sentenza n. 14718/2015 dall'obbligazione di restituzione dell'acconto del prezzo di compravendita versato dai convenuti cui alla sentenza 9270/1994 del Tribunale di Roma.
Pertanto, al momento dell'introduzione del presente giudizio, nel novembre
2017, i convenuti occupavano illegittimamente il compendio oggetto di causa, non avendo i medesimi opposto alcun titolo né originario né derivativo idoneo a giustificare la disponibilità del medesimo.
Né tantomeno l'edificazione di manufatti abusivi sul terreno oggetto di causa legittima i convenuti a permanere nel medesimo, atteso che ai sensi pagina 6 di 10 dell'art. 934 c.c. ogni opera costruita sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. Né d'altra parte i convenuti potrebbero eccepire l'intervenuta usucapione del terreno, posto che dall'occupazione del medesimo nel 1985 non è trascorso il ventennio di possesso pacifico e indisturbato, proprio in ragione delle plurime azioni giudiziali instaurate dalle parti sin dal 1989.
La domanda di restituzione deve quindi essere accolta e i convenuti devono essere condannati all'immediato rilascio del bene per cui è lite, libero da persone e cose.
Quanto alla domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo del terreno deve osservarsi che, le Sezioni Unite, con sentenza 15/11/2022, n. 33645,
hanno affermato che la tutela risarcitoria per l'occupazione debba essere apprestata al proprietario dell'immobile per la mera la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto o danno normale;
pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. Il danno risarcibile è, quindi,
rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
pagina 7 di 10 Alla luce delle predette deduzioni, pertanto, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per occupazione nei seguenti limiti.
Deve infatti osservarsi che se è ben vero che la ricorrente avrebbe potuto chiedere l'indennità di occupazione a seguito della risoluzione del contratto di compravendita nel giudizio instaurato nel 1989 dinanzi al Tribunale di
Roma, per cui in questa sede non può chiedere detta indennità a decorrere dal 1985, anno della compravendita oggetto di risoluzione, ben può chiedere detta indennità a decorrere dall'anno 2012, in cui la pronuncia del Tribunale di Roma è passata in giudicato a seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 12495/2012 sopra citata.
Invero la perdurante occupazione del terreno oggetto di causa anche a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, legittima la ricorrente a chiedere il risarcimento del danno parametrato all'indennità di occupazione in seguito al mancato spontaneo rilascio del terreno. Il CTU ha quantificato il valore locativo del terreno in € 974,16 annui dal 2012 al 2015
(per € 2.922,48 totali), in € 896,76 annui per l'anno 2016, in € 808,76 annui per l'anno 2017, in € 809,77 per l'anno 2018 e in € 811,80 annui dal 2019 all'attualità (per un totale di 11.932,17). Detti importi appaiono conformi al valore locativo di un terreno agricolo di ettari 4.24.97, per cui i convenuti devono essere condannati a pagare una indennità di occupazione di €
17.369,94 dal febbraio 2012 all'attualità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'insorgenza del credito sino al saldo.
pagina 8 di 10 Le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, seguono il principio della soccombenza e devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., al valore dei medi per le cause di valore indeterminato complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3721/2017 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale,
condanna i convenuti all'immediato rilascio del bene oggetto di causa - porzione pari al 23% del terreno agricolo sito in Fiumicino, località Tragliata, della superficie complessiva di circa ettari 4.24.97 censito al foglio 160, particelle 101 e 224 del Catasto del Comune
di Fiumicino - libero da persone e cose;
2) condanna i convenuti in solido tra loro, per quanto di ragione, al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in €
17.369,94 dal febbraio 2012 all'attualità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'insorgenza del credito sino al saldo;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio;
pagina 9 di 10 4) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.616 per compensi ed € 286 per spese vive, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 10 di 10