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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 865/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto domanda congiunta di revisione delle condizioni della regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia minorenne, promossa
da
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Olga Giusi IACA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Olga Giusi IACA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22/02/2025, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto a questo Tribunale di modificare le condizioni contenute nel decreto del
[...]
17/12/2021, con cui è stato stabilito l'affidamento condiviso della figlia , nata a [...] Persona_1
in data 01/02/2016, con collocamento presso la residenza della madre in Acireale (CT),
regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre ed onere a carico di quest'ultimo di un contributo mensile per il mantenimento della figlia minorenne pari ad € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Segnatamente, i ricorrenti hanno esposto le parti la necessità di modificare le statuizioni del predetto decreto per adattarle alla nuova situazione, derivante dalla volontà della figlia, di trasferirsi stabilmente presso il padre a SS SE (TO), dove la minore frequenta l'Istituto
comprensivo di Andezeno, sito in SS SE (TO), via Roma n° 15, avendo ottenuto il
Nulla Osta dalla scuola di appartenenza che lo ha trasmesso all'Istituto, e avendo la madre formalmente autorizzato il padre a prendere con sé la figlia, per assecondarne il desiderio.
In revisione delle pregresse condizioni relative alla regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia minorenne, le parti hanno chiesto, dunque, di disporne il collocamento presso la residenza del padre,
in SS SE (TO), Strada Tetti Berruto n° 2/18, statuendo quanto segue: Parte_1
“In ordine alle modalità di frequentazione con la madre, si intende confermare quanto già stabilito
dal decreto del Tribunale di Catania, precisando che valgono gli stessi criteri adottati per il sig.
e ivi previsti e che dovranno essere applicati alla sig.ra oltre ai colloqui tramite Pt_1 Pt_2
videochiamate, previo preavviso e nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della minore.
Considerato lo stato di disoccupazione della sig.ra si chiede che la stessa contribuisca al Pt_2
2 mantenimento della figlia nella misura di €. 150,00 mensili.
Tutte le spese necessarie, ordinarie e straordinarie per la figlia minore saranno sostenute Per_1
interamente dal padre.
Le spese di viaggio da Catania a Torino e viceversa saranno interamente a carico della madre.
La sig.ra avrà un ampio diritto di frequentazione con la figlia, tenuto conto della distanza Pt_2
geografica, e in ogni caso, si confermano per la madre le stesse modalità previste nel decreto per il
padre.
Tutto ciò premesso, gli istanti congiuntamente
CHIEDONO ALL'ILL.MO TRIBUNALE ADITO
accertati i presupposti di legge e le condizioni di fatto, di voler accogliere il presente ricorso ed a
tal fine modificare il decreto del 17.12.2021, disponendo il collocamento della minore Persona_1
presso la residenza del padre, in SS SE (TO), Strada Tetti Berruto Parte_1
n° 2/18;
Stabilire quindi:
- L'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di €.150,00 Per_1
mensili atteso il suo stato di disoccupazione;
- L'onere delle spese di viaggio a carico della madre, sig.ra Parte_2
- La conferma del diritto di frequentazione della madre alle stesse condizioni precedentemente
stabilite per il padre.”.
L'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare corrispondente a garantire alla minore il diritto ad una effettiva bigenitorialità, anche in ordine al profilo economico, che risulta idoneo, nel contemperamento delle rispettive posizioni - considerato l'attuale stato di disoccupazione della signora e l'onere della stessa di provvedere integralmente alle spese di viaggio per Pt_2
l'esercizio del suo diritto-dovere di visita nei confronti della figlia - ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
3 In revisione delle condizioni già concordate dalle parti e recepite dal Tribunale di Catania con decreto n. 10662/2021 del 17/28.12.2021, il Tribunale può pertanto pronunciarsi in senso conforme alla domanda congiuntamente proposta.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 865/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, in revisione del decreto n. 10662/2021 reso dal Tribunale di
Catania in data 17/28.12.2021, prende atto del nuovo accordo in ordine alla regolamentazione dei diritti afferenti la figlia , nata a [...] l'[...], come riportato in parte motiva, Persona_1
in quanto conforme all'interesse della predetta minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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