TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4760/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata in [...], in data [...] Parte_1
nata in [...] in data [...] Parte_2
(avv. VILLAFRATI ANTONINO);
-adottanti-
E
, nato in [...] in data [...]; Controparte_1
-adottato -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8/04/2025, le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto a questo Tribunale farsi luogo all'adozione di nato in Controparte_1
Tunsia in data 08/03/2002.
Gli istanti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Palermo in data
11/10/2002 e che dalla loro unione non sono nati figli e che nessuno dei due ha altri figli nati da precedenti relazioni, hanno dedotto di avere conosciuto il giovane
[...]
e di avere sin da subito instaurato con lo stesso un rapporto di CP_1
simpatia, anche tenuto conto del fatto che la ricorrente era stata insegnante al Pt_2
liceo dell'odierno adottando, nei primi anni di studio allorquando quest'ultimo si era trasferito in Italia (cfr., vedi certificazioni in atti).
Gli stessi hanno, altresì, rappresentato che siffatto inziale rapporto si è poi evoluto nel tempo, trasformandosi in profondo e sincero affetto, tanto da essere giunti alla determinazione di adottare e dare veste giuridica a tale Controparte_1
relazione, in tal senso ricevendo adesione tanto dallo stesso adottando, quanto dal genitore superstite dello stesso, con espressa volontà dell'adottando di conservare il proprio cognome, posponendolo al cognome degli adottanti.
Con riguardo all'assenso dei genitori dell'adottando, parte ricorrente ha rappresentato che il padre dell'adottando risulta deceduto in data 13/10/2017, come da certificato di morte debitamente tradotto e prodotto in atti, mentre la madre superstite ha rilasciato procura speciale (pure in atti allegata) in favore di Persona_1
All'udienza ex art. 311 codice civile, celebratasi in data 08/04/2025, sono comparsi gli adottanti e i quali hanno confermato le circostanze Parte_1 Parte_2 descritte in ricorso e manifestato espressamente la volontà di procedere all'adozione.
È altresì comparso l'adottando, il quale ha prestato anch'egli il consenso, dichiarando:
“Da cinque anni ci conosciamo e abbiamo trascorso sempre più tempo insieme, siamo anche andati insieme in Tunisia insieme ove vivono mia mamma e mio fratello;
con mia mamma ci sentiamo. Presto il consenso all'adozione e va bene che il cognome “ ” venga anteposto al Pt_1
mio” .
Alla stessa udienza è, poi, comparsa la quale, intervenuta nella qualità CP_2 di procuratrice speciale della madre dell'adottando, ha dichiarato: “La mamma dell'adottando con cui ho parlato nonostante le difficoltà legate alla lingua… ha manifestato il proprio consenso dicendomi che l'opportunità che sta capitando al figlio è eccezionale”(vedi verbale di udienza cit.) .
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Nel caso di specie, risultano accertati i presupposti previsti dall'art. 291, comma 1, c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1998 dal momento che i ricorrenti non hanno discendenti legittimi o legittimati e superano di anni diciotto l'età dell'adottando.
In esito all'attività istruttoria, inoltre, risulta acquisito il consenso all'adozione tanto degli adottanti quanto dell'adottando.
Va, infine, rilevato, sotto altro aspetto, che l'adozione richiesta risulta conveniente all'adottando atteso il forte legale affettivo sussistente tra le parti.
Nella sussistenza dei presupposti richiesti ex lege, pertanto, la domanda di adozione va accolta anche in punto di mantenimento del cognome di origine dell'adottando, con anteposizione (ex art. 299 c.c.) allo stesso di quello degli adottanti.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di nato in TUNISIA in [...] Controparte_1
08/03/2002 da parte di , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]. Parte_2
Dispone che il cognome sia anteposto a quello proprio dell'adottando. Pt_1
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.