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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12947/2023 R.G., vertente
TRA
(P.IVA: , con sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli Parte_1 P.IVA_1
15, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Musella ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Enrico Alvino 128;
opponente
E
(P.IVA: , con sede in Avellino alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Zoccolari 26, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
20.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati, la (di seguito solo Parte_1
) ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 30.05.2023, con il Pt_1
quale le è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro 11.409,98,
in forza di dieci effetti cambiari di euro 1.000,00 ciascuno, scaduti a far data dal
31.03.2022 al 31.05.2022, emessi in favore della oltre spese ed Controparte_1
interessi legali maturandi fino al saldo, nonché le spese e compensi successivi. (cfr.
all. n. 3 dell'atto di citazione della ). Pt_1 A sostegno della proposta opposizione, l'istante, deducendo vizi attinenti alla regolarità formale e sostanziale del precetto in parola, ha lamentato in via preliminare l'illegittimità della domiciliazione della in Padula Controparte_1
(SA), poiché effettuata in violazione del disposto di cui all'art. 480 c.p.c., atteso che la sede della predetta società intimante è ad Avellino, la sede della intimata è
Napoli e le cambiali, sulla scorta delle quali è stata azionata l'opposta intimazione di pagamento, sono state sottoscritte a CA (CE). Nel merito, contestando la debenza delle somme precettate, parte attrice ha dedotto l'estinzione del credito richiesto per compensazione con un proprio controcredito di maggiore importo
(euro 40.000,00), vantato in virtù di cinque cambiali trasferite alla Pt_1
mediante girata dalla IP RL (beneficiaria-girante), quale società creditrice della odierna opposta ed emittente i predetti titoli: Pagherò del 29 Controparte_1
marzo per euro 10.000,00 con scadenza al 25 marzo 2020; Pagherò del 29 marzo per euro 5.000,00 con scadenza al 04 maggio 2020 protestato il giorno 6 maggio 2020;
Pagherò del 29 marzo per euro 10.000,00 con scadenza al 29 maggio 2020 protestato il giorno due del mese di giugno 2020; Pagherò del 29 marzo per euro 5.000,00 con scadenza al 25 giugno 2020; Pagherò del 29 marzo per euro 10.000,00 con scadenza al 29 luglio 2020. (cfr. all. nn. 6 e 7 dell'atto di citazione della ). Assumendo, Pt_1
pertanto, essere la società convenuta debitrice nei confronti di parte istante per euro
30.000,00 ha concluso, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stanti i gravi e irreparabili danni economici che potrebbe subire dall'esecuzione dello stesso, affinché l'adito Tribunale accerti che la non abbia alcun Controparte_1
diritto di procedere esecutivamente in danno di essa opponente e la condanni al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 22.11.2023, si è costituita in giudizio la società
creditrice la quale, contestando singolarmente gli assunti attorei, ne ha eccepito la palese infondatezza nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Ha dedotto l'illegittima detenzione dei cinque titoli cambiari da parte dell'opponente, in ragione della insussistenza di qualsivoglia rapporto fondamentale sottostante la girata dei predetti titoli tra la beneficiaria IP RL e la , quale soggetto portatore-giratario. Ha chiesto, Pt_1
pertanto, il rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite, nonchè al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 20.03.2025, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione (come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio
discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che
la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il "quomodo", nel senso che con
la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo
esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente
sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica
dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre
Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé
enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato il
30.05.2023 e l'atto di citazione il successivo 12.06.2023). (cfr. all nn. 1, 2, 3 e 5
dell'atto di citazione dell'opponente).
Quanto alla debenza delle somme precettate, attesa l'eccezione di compensazione delle stesse con un maggior controcredito, occorre precisare che la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.,
contestando parte istante l'esistenza dell'altrui diritto a procedere ad esecuzione forzata e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dell'unico motivo di opposizione di cui all'art. 617
c.p.c., relativo alla nullità del precetto per l'avvenuta elezione di domicilio, da parte della società intimante, al di fuori del circondario del Tribunale competente per l'esecuzione forzata, si rileva che è il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. a dettare quale debba essere il contenuto dell'atto di precetto previsto a pena di nullità,
mentre l'obbligo di indicare, da parte del precettante, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, è contenuta nel terzo comma dell'art. 480 c.p.c., il quale si limita a precisare che, in mancanza di tale elezione di domicilio, le opposizioni al precetto vadano proposte davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e che le notificazioni alla parte istante vadano fatte presso la cancelleria del giudice stesso. Dunque, se è vero che l'art. 480 c.p.c., comma terzo, consente al creditore procedente di eleggere domicilio nel luogo in cui intende promuovere l'esecuzione, è altrettanto vero che, qualora il creditore abbia effettuato tale scelta in difetto del presupposto indicato dal succitato articolo, è possibile per il debitore proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto. E tanto è avvenuto nel caso di specie, laddove nel precetto opposto è stato indicato quale domicilio, quello di Padula, avendo tuttavia il debitore esecutato la propria sede legale in Napoli, ivi presuntivamente possiede i propri beni.
Ne consegue che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso (Cass. ord. 20.7.2002 n. 10642;
Cass. ord. 14.6.2002 n. 8588, Cass. N. 9670 del 2008), senza che ciò determini alcuna nullità del precetto opposto.
Quanto all'articolato motivo di opposizione all'esecuzione, l'istante ha eccepito l'avvenuta estinzione dei crediti vantati dall'opposta per effetto di integrale compensazione con propri pretesi controcrediti per importi maggiori.
Segnatamente l'opponente ha dedotto l'esistenza di un controcredito nascente da cinque effetti cambiari per complessivi euro 40.000,00, girati dalla IP RL, quale creditrice della “emittente” ed odierna opposta in favore della Controparte_1
, “portatrice-girataria” e odierna opponente. Pt_1
Orbene, parte attrice si è difesa evidenziando di avere legittimazione ad eccepire il proprio credito in compensazione per avere acquistato il relativo diritto “mediante girata” ed eccependo la inconferenza delle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr.
comparsa di risposta). Al riguardo, mette conto evidenziare che nell'ambito dell'opposizione ex art. 615
c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) (Cass. Sentenza n. 9686 del 26/05/2020) .
Ancora, il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria. (cfr. Cass. Ordinanza n. 12436
del 11/05/21).
A ciò si aggiunga che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i
presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che
include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti
requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a
decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la
domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non
determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa
liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per
compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito
eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro
giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.)
il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, all'art. 1243 c.c., comma
2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la
medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui
esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo
accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di
disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va
parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295
c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina
speciale del citato art. 1243 c.c.".
Dunque, l'art. 1243 c.c. introduce due distinte tipologie di compensazione: quella legale, che si verifica quando coesistono due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili;
quella giudiziale che opera nell'eventualità in cui il credito opposto non sia liquido, ma di facile e pronta liquidazione. In quest'ultimo caso il Giudice può
dichiarare la compensazione per la parte di debito, che riconosce esistente, e sospendere in via cautelare la condanna, fino all'accertamento del controcredito.
La compensazione legale presuppone la coesistenza di due debiti che, facendo capo a due distinte persone, si “estinguano per le quantità corrispondenti” (ex art. 1241
c.c.). E presuppone che, in ogni caso, ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. e,
cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di pronta e facile soluzione – in tal senso Cass. Sent. 23673 del 18.0.2013). Orbene, facendo buon governo dei principi testè indicati, l'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente oltre che ammissibile è oltremodo fondata.
Invero, nella specie, alla stregua delle risultanze processuali e considerata la genericità delle contestazioni svolte dall'opposta, si ritiene che i crediti dedotti dalla possano riconoscersi di facile e pronta liquidità, dovendo, anzi, ritenersi Pt_1
per le ragioni illustrate più avanti che i detti crediti siano, in realtà, esistenti.
Al riguardo, con riferimento alla cambiale quale titolo di credito, assume fondamentale rilievo il documento, che oltre a costituire prova del diritto che incorpora si configura come strumento necessario per far valere il diritto stesso. Ne
discende, da un lato, che il debitore non possa pagare validamente a chi non si trovi in possesso del documento e, per altro verso, che il portatore del titolo abbia diritto in quanto legittimato, in virtù del possesso del titolo stesso, a pretendere la prestazione anche qualora non sia titolare del diritto fondamentale sottostante.
Invero, in materia di titoli di credito, gli artt. 1992, 1993 e 1994 c.c. consentono al possessore del titolo di credito di richiedere l'adempimento della prestazione in esso indicata purché legittimato in base alla legge di circolazione del singolo titolo di credito.
In altri termini, mentre per il diritto comune un diritto di credito - a differenza del diritto reale - non si può che acquistare a titolo derivativo, il diritto di credito incorporato in un titolo di credito si può acquistare a titolo originario, poiché
l'acquisto del diritto di credito deriva autonomamente dal possesso del documento legittimamente pervenuto secondo la legge di circolazione dello specifico titolo (cfr.
ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11080 del 1992 anche in motivazione).
Ma è proprio la distinzione consentita dall'art. 1992 c.c. tra proprietà e titolarità, da un lato, e possesso e legittimazione dall'altro a richiamare l'attenzione sul possesso del titolo di credito nel senso che deve essere qualificato dalla conformità alle regole successivamente dettate per la circolazione dei vari tipi di titoli di credito o anche che il possesso dev'essere legittimato nelle forme prescritte dalla legge, le quali stabiliscono le condizioni perché tale possesso legittimo possa dirsi esistente e possa trasferirsi, cioè circolare da un soggetto all'altro.
Ai sensi dell'art. 20 del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669, il detentore della cambiale è
considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate anche se l'ultima è in bianco. La girata consiste- com'è noto- nel mezzo tipico di circolazione dei titolo di credito all'ordine, come dichiarazione di volontà
cambiaria, diretta al trasferimento della cambiale e dei diritti ad essa inerenti,
caratterizzati da astrattezza materiale e da letteralità (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
1435 del 17/06/1967).
A ben vedere, la girata rappresenta, infatti, una modalità di trasferimento del diritto di credito incorporato dal titolo e ciò risulta supportato dall'art. 15 della
Legge cambiaria, oltre che dalla funzione della cambiale stessa. Il ricorso alla girata,
piuttosto che all'ordinaria cessione di credito, rende, infatti, più agevole la circolazione del diritto di credito incorporato nella cambiale, evitando che i possessori del titolo, legittimati in base ad una serie continua di girate, siano esposti al rischio che il debitore possa opporre loro tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al primo prenditore, come avviene appunto in caso di cessione del credito.
Il titolo di credito, infatti, si caratterizza proprio per l'autonomia del diritto che circola incorporato nella cambiale.
Orbene, se dal dettato normativo e secondo la costante giurisprudenza di legittimità si evince chiaramente che il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore né giratario della stessa, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto,
se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito (Cass.
civ. n. 63/2012), altrettanto chiaramente si evince che la girata di una cambiale per l'incasso autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla predetta cambiale, esclusa la sola facoltà di girarla, se non per procura ed alla pari del mandatario di porre in essere tutti gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, potendo il giratario non solo esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata (Cass. sent. n. 2829 del 1994).
Tanto evidenziato in termini generali, con diretto riferimento al caso di specie,
occorre rilevare che:
- le cambiali azionate ed opposte in compensazione risultano rilasciate dalla IP
RL tutte in favore della società opponente (cfr. i documenti prodotti in copia fotostatica);
- a tergo delle stesse risulta apposta dalla IP RL la girata per l'incasso, in calce alla quale, risulta il timbro della , soggetto giratario e la sottoscrizione del Pt_1
proprio legale rappresentante pro tempore;
- la presenza della girata per l'incasso a tergo di ciascuna cambiale e l'assenza di elementi istruttori idonei a ritenere che la sottoscrizione apposta in calce a detta girata non appartenga alla sono le circostanze che fondano il motivo di Pt_1
opposizione così come proposto.
Invero, risultando pertanto pacifico che parte opponente sia in possesso dei predetti titoli, non può che affermarsi che questa debba ritenersi soggetto legittimato ad esercitare i diritti incorporati nelle cambiali de quibus, con la conseguente possibilità di porli a fondamento della operatività dell'eccezione di compensazione del credito precettato.
Pertanto, nel caso di specie, risulta adeguatamente documentata la legittimazione di parte opponente ad eccepire in compensazione il controcredito di euro 40.000,00
alla luce dei titoli cambiari acclusi agli atti, ove è dato desumere, sul retro, la girata a favore della stessa da parte della girante IP RL., creditrice della opposta
(emittente). Controparte_1
In definitiva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va dichiarata l'insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva per il recupero forzoso della somma Controparte_1
di euro 11.409,98, portata dal precetto notificato il 30.05.2023.
Infine, in ordine alle doglianze della convenuta, non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., in quanto, come aliunde
condivisibilmente affermato «La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o
dolo presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave
nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria
della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo
consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria
tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria
della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi
probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno» (Tribunale Massa, Sent. n.
594/2016). Nel caso in esame parte opposta non ha fornito alcun elemento (né alcun indizio) atto a comprovare il danno subìto o quantomeno sul quale poter commisurare l'entità del risarcimento da liquidare d'ufficio.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'opposta
[...]
a norma dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla avverso il precetto notificato il 30.05.2023 dalla Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: CP_1
a) in accoglimento della domanda ex art. 615 c.p.c. di parte opponente
[...]
dichiara l'insussistenza del diritto di di agire Parte_1 Controparte_1 in via esecutiva per il recupero forzoso della somma di euro 11.409,98,
portata dal precetto del 30.05.2023;
b) condanna l'opposta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Parte_1
delle spese e competenze di causa, liquidate in euro 237,00 per esborsi, euro
1.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA
come per legge se dovute, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonino
Musella dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 16.04.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone