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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2217/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 29.6.2022 e riassunta con ricorso depositato il 3.2.2023
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Maria Francesca Francese del Foro
di Milano, domiciliataria e dall'avv. Barbara Ori del Foro di Monza;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._2
corrente a MA UN (Udine), rappresentato Controparte_2
e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Nicola Paolini del Foro di Udine;
CONVENUTO
in punto: società di persone;
liquidazione della quota sociale a seguito di recesso;
pagamento degli utili. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via principale e nel merito: -condannare il già allora socio unico, illimitatamente responsabile e legale rappresentante, della estinta snc, Controparte_3
in nome collettivo”, Sig. quale relativo successore ex art. 110 c.p.c. e dunque Controparte_1
titolare di tutte le relative posizioni sostanziali e processuali, che peraltro ne ha proseguito l'attività
come impresa individuale, denominata (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), con sede in MA UN (UD), Piazza Vittorio C.F._2 P.IVA_1
Veneto II n. 12, alla liquidazione ed al pagamento sia della quota di partecipazione (49%) spettante all'attrice, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2289 c.c., valutata come in atti in €
66.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché della relativa parte di utili maturati dal 2015 al 2019 e ad oggi mai distribuiti, pari a € 79.741,14 come in atti o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, legali e moratori, a decorrere dal momento in cui è
maturato il credito azionato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 c. 2 del D.M. n. 55/2014 - D.M. 37/2018 e accessori di legge.
Per il convenuto: in via principale e nel merito, •respingere, poiché infondata, le domanda formulata da parte attrice relativa alla distribuzione di utili maturati dal 2015 al 2019, in quanto già
integralmente corrisposti. •quantificare la valutazione aziendale, e quindi la conseguente quota del 49%
della SI.ra , così alla data nella quale il recesso è divenuto efficace, come da risultanze Parte_1
dell'elaborato peritale della CTU dott.ssa •Riconoscere in compensazione il Persona_1
pagamento effettuato dal SI. in favore della SI.ra , pari all'importo di euro CP_1 Parte_1
20.000,00 già versato in suo favore il 17.8.2015, a titolo di anticipo liquidazione per la cessione delle quote;
oltre ogni ulteriore credito del SI. verso la SI.ra già emerso, come quello CP_1 Parte_1
relativo al pagamento del canone mensile della locazione ad uso abitativo a lei intestato (ma pagato integralmente dal . - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. CP_1
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.6.2022, ha evocato in Parte_1
giudizio società in nome collettivo, della quale era stata socia con Controparte_4
quota del 49%, unitamente al SI. già suo compagno, società avente quale oggetto Controparte_4
sociale la somministrazione di cibi e bevande, dalla quale era receduta, con comunicazione inviata il
29.5.2020, a causa di non superabili difficoltà gestionali, determinate anche dal deterioramento dei rapporti personali. Le trattative tra le parti in ordine alla liquidazione della quota non avevano dato esito. L'attrice ha affermato il suo diritto alla liquidazione della quota sociale e alla percezione della parte di utili di sua spettanza maturati tra il 2015 e il 2019 e ha concluso per la condanna della società
convenuta al pagamento della somma di € 66.000,00 e di quella di € 79.741,14 -o di quella diversa risultante all'esito dell'indagine tecnica- a titolo rispettivamente di liquidazione della quota di partecipazione e di utili mai distribuiti.
1.1 Con comparsa depositata il 26.10.2022, il SI. dichiarato di costituirsi Controparte_4
per società in nome collettivo, ha al contempo Controparte_2
rappresentato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 11.10.2022,
per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
1.2 Nella prima udienza del 15.11.2022, il giudice istruttore, rilevato che la costituzione della società era avvenuta successivamente alla perdita della capacità processuale della stessa,
per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato l'interruzione della causa ex art. 299 c.p.c., evidenziando che la causa avrebbe dovuto essere riassunta nei confronti del
SI. CP_1
1.3 Con ricorso depositato in data 3.2.2023, la SI.ra ha riassunto la causa nei Parte_1
confronti del SI. quale già socio illimitatamente responsabile, che aveva Controparte_4
proseguito l'attività d'impresa in forma individuale, ribadendo nei confronti dello stesso le argomentazioni e le conclusioni già svolte.
pagina 3 di 10 1.4 Si è costituito il SI. evidenziando in linea di fatto che: -entrambi i soci Controparte_4
avevano amministrato la società, anche con poteri disgiunti ed entrambi avevano prestato la loro attività lavorativa per la conduzione dell'Hostaria, il SI. con maggiore apporto, in CP_1
particolare nelle ore serali;
-entrambi settimanalmente avevano trattenuto una somma di € 350-
400 ciascuno dagli incassi, a titolo di acconto sugli utili, versando il residuo sul conto corrente della società e ciò si era verificato sino alla comunicazione del recesso del 29.5.2020 da parte dell'odierna attrice;
peraltro, la SI.ra aveva cessato di prestare attività lavorativa per Parte_1
la società già due mesi prima della comunicazione;
-in data 17.8.2015 egli aveva corrisposto alla SI.ra la somma di € 20.000 a titolo di “anticipo liquidazione quota”; richiesto Parte_1
per poter acquistare un immobile a Muzzana del Turgnano;
dal maggio 2011 al 2018, egli aveva pagato per intero il canone di locazione dell'immobile di MA UN nel quale la SI.ra aveva abitato;
-sulla base della perizia di stima da lui stesso commissionata, il Parte_1
convenuto si era reso disponibile a liquidare la differenza tra il valore della quota, pari ad €
23.328,90 e l'acconto di € 20.000,00 già versato “in anticipazione del pagamento della quota”;
la proposta non era stata accettata e solo in seguito era stata avanzata la pretesa relativa agli utili;
-nell'aprile 2020, periodo nel quale la SI.ra non lavorava più presso l'Hostaria, Parte_1
la stessa aveva eseguito due prelievi dal conto corrente della società di € 700,00 ciascuno. Ciò
premesso, il convenuto ha concluso per la reiezione delle domande attoree;
in subordine, ha sollecitato fossero posti “in compensazione” i pagamenti già effettuati in favore della SI.ra e cioè l'importo di € 20.000,00 a titolo di anticipo della liquidazione della quota, Parte_1
l'importo di € 1.400,00 già prelevato dalla stessa nel 2020, il credito relativo all'integrale pagamento del canone mensile di locazione.
1.5 La causa è stata istruita mediante ordine al SI. di esibire le dichiarazioni dei CP_1
redditi da lui presentate dal 2015 al 2020, le quietanze di versamento dei modelli F24 per gli stessi anni, gli estratti dei conti correnti personali relativi al periodo compreso tra il 2010 e il
2020, le dichiarazioni dei redditi della società dal 2015 al 2020 e le quietanze dei relativi pagina 4 di 10 versamenti con modelli F24, i bilancini contabili del periodo 2015-2020, ordine cui il convenuto ha ottemperato. E' stata poi assunta una testimonianza e si è fatto luogo all'indagine tecnica. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportare nell'epigrafe.
2. Le domande della ricorrente sono in parte fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito evidenziati.
2.1 Le odierne parti in causa costituirono la società Controparte_5
in data 22.2.2007; l'attività sociale era costituita dalla somministrazione al pubblico
[...]
di alimenti e bevande nella sede sociale di MA UN, Piazza Vittorio Emanuele, n. 12, in un immobile condotto in locazione. Con lettera del 29.5.2020 -della quale il convenuto non contesta la ricezione in pari data- la SI.ra comunicò la sua volontà di recedere dalla società, con Parte_1
dichiarazione che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, produsse il suo effetto dal 29.11.2020. essendo previsto il preavviso semestrale. In data 11.10.2022 è stata iscritta nel registro delle imprese la cancellazione della società, in ragione dello scioglimento senza messa in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi. Il SI. ha continuato l'attività CP_1
già esercitata dalla società come imprenditore individuale, iscritto nel registro delle imprese in data
14.10.2022; estinta la società senza liquidazione, il socio superstite che continua in proprio l'attività
assegnandosi il patrimonio sociale succede nei rapporti attivi e passivi già in capo alla società, ivi compreso l'obbligo di liquidare la quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., in base alla situazione patrimoniale esistente alla data dello scioglimento del rapporto sociale, obbligo che il convenuto non contesta nell'an.
2.3 Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazioni precise e coerenti, ha stimato il valore della quota del 49% della SI.ra in € 20.335,50, applicando nella valutazione aziendale il metodo Parte_1
estimativo misto patrimoniale-reddituale, in considerazione del fatto che l'azienda, esercitata in un locale di proprietà di terzi, perderebbe ogni valore se trasferita altrove e privata dei pur modesti beni mobili. Per contro, la consulente dell'attrice ha sostenuto che l'unica valutazione attendibile sarebbe quella riferita all'avviamento e, più precisamente, il valore fiscale che dovrebbe essere indicato in un pagina 5 di 10 atto di cessione d'azienda, criterio che non può certo essere condiviso, in quanto, come chiarito dal consulente tecnico d'ufficio, si tratta di un criterio forfetario sommario utilizzato ai fini dell'eventuale rettifica della base imponibile dell'imposta di registro sulle cessioni d'azienda, mai preso in considerazione dalla dottrina aziendalistica e mai considerato dalle migliori prassi valutative.
2.4 Il convenuto ha documentato di aver corrisposto alla SI.ra la somma di € 20.000,00 Parte_1
in data 17.8.2015, producendo la disposizione del bonifico bancario recante la causale “anticipo
liquidazione” e la dichiarazione di quietanza, sottoscritta sia dalla SI.ra che dal SI. Parte_1 CP_1
nella quale si riporta l'importo pagato a mezzo del bonifico, senza indicazioni in merito alla causale. Il
convenuto ha chiesto che l'importo da lui personalmente corrisposto, sia “posto in compensazione”.
2.5 L'attrice, nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., riconosciuta la ricezione della somma ed evidenziato che la stessa era stata bonificata dal conto corrente personale del SI. e non da CP_1
quello della società, ha sostenuto che il versamento della stessa era stato concordato a titolo di restituzione di quanto da lei stessa sborsato per spese personali del SI. durante la loro CP_1
convivenza more uxorio, cessata nei primi mesi del 2015, con trasferimento della SI.ra Parte_1
nell'appartamento sito a Muzzana del Turgnano da lei acquistato contraendo un mutuo bancario. Tra
tali spese personali del SI. sostenute dall'attrice, figuravano il contributo mensile al CP_1
mantenimento del figlio avuto dal SI. con altra compagna e i premi assicurativi per sue CP_1
polizze.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato l'allegazione attorea, secondo cui il pagamento sarebbe stato ricevuto dalla SI.ra a titolo di restituzione di spese personali, Parte_1
evidenziando che solo nel momento della “cessione definitiva” delle quote sarebbero stati indicati negli atti notarili gli importi versati in anticipo.
Atteso il tenore letterale delle conclusioni del convenuto e la prospettazione appena riportata, deve ritenersi, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica che compete al giudice, che lo stesso abbia inteso opporre in compensazione il proprio controcredito alla restituzione dell'importo da lui personalmente pagato nel 2015 ai fini della successiva cessione della quota da parte della SI.ra pagina 6 di 10 , atecnicamente indicata nella causale del bonifico come “anticipo liquidazione”, pagamento Parte_1
divenuto privo di causa nel momento dell'esercizio del recesso da parte della socia, con conseguente diritto di credito al valore della quota nei confronti della società. Alla data del pagamento del
17.8.2015, la SI.ra non aveva comunicato alcun recesso, la provenienza della provvista dal Parte_1
conto corrente personale del SI. è coerente rispetto alla previsione di una cessione della quota CP_1
all'ex compagno e la giustificazione dell'anticipazione appare verosimile, atteso che in quel periodo la
SI.ra , cessata la convivenza, aveva acquistato con un mutuo un'immobile da destinare a Parte_1
propria abitazione. La cessione delle quote non è mai intervenuta e la SI.ra ha inteso Parte_1
esercitare il recesso dalla società facendo valere nei confronti della stessa il diritto di credito alla liquidazione della quota a quella data, con ciò rendendo privo di causa il pagamento dell'anticipo del prezzo di cessione eseguito dal SI. Con la cancellazione della società, il debito sociale alla CP_1
liquidazione del valore della quota è divenuto debito del socio superstite, succeduto nei rapporti attivi e passivi già in capo alla società, che dunque ha eccepito in compensazione il proprio controcredito alla restituzione dell'importo anticipato per la cessione, che non ha avuto luogo. Spettava all'attrice allegare e provare l'esistenza di altro titolo giustificativo del pagamento ricevuto;
la prova dello stesso non è
stata raggiunta, ove si consideri che depongono in senso contrario alla prospettazione attorea non solo l'imputazione operata dal debitore e la mancata contestazione della stessa da parte della creditrice nella dichiarazione scritta di quietanza ma anche l'impossibilità di prospettare l'esistenza di un credito restitutorio ex art. 2041 c.c., ove si consideri il costante orientamento del giudice di legittimità secondo cui le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano SInificative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, con la conseguenza che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. Di ciò deve tenersi conto anche a fronte pagina 7 di 10 delle pretese restitutorie del convenuto riferite al canone di locazione dell'abitazione comune, ferma restando la documentata infondatezza dell'asserito pagamento da parte del SI. CP_1
2.6 Risultando fondata, nei limiti evidenziati, la richiesta di compensazione svolta dal convenuto, si ritiene dovuto all'attrice a titolo di liquidazione della quota il solo residuo importo di € 355,49, oltre interessi legali dal 30.11.2020 (ex art. 2289 u.c. c.c.) sino al saldo.
3. Il testimone dott. già commercialista della società Tes_1 Controparte_5
e socio unico della società di servizi che ne teneva la contabilità, nonché al
[...] Parte_1
tempo commercialista dei due soci, ha ricordato che sia la SI.ra che il SI. gli Parte_1 CP_1
avevano riferito che ciascuno di loro tratteneva mensilmente circa € 300-400 per le loro spese personali, che la società mensilmente provvedeva al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali relativi ai soci, mediante addebito sul conto corrente della società.
3.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha proceduto all'analisi comparata dei conti correnti bancari dei due soci e della società e dei versamenti in contanti eseguiti sugli stessi. Sui conti correnti personali della SI.ra e del SI. tra il 2015 e il 2020, sono stati eseguiti versamenti in contanti Parte_1 CP_1
da parte degli stessi e bonifici da parte della società rispettivamente per complessivi € 40.696,68 ed €
130.645,00; il consulente tecnico d'ufficio ha poi evidenziato che la società ha eseguito il pagamento di modelli F24 a favore della SI.ra per imposte sui redditi e contributi previdenziali per € Parte_1
38.696,23, da qualificarsi come anticipazioni di utili, e che dall'analisi dei conti correnti dei soci non sembrano emergere pagamenti a favore dei creditori della società. La SI.ra non ha Parte_1
contestato l'allegazione del convenuto secondo cui l'attività lavorativa per la conduzione dell'attività
d'impresa venisse prestata da entrambi, ha allegato, con ciò ammettendo il ricorso a prelievi, che “Le
somme prelevate dalla cassa dei soci servivano, infatti, per eSIenze aziendali o per rimborsare spese
personalmente anticipate in ragione del proprio incarico”, circostanza totalmente generica e priva di alcun elemento di riscontro, nonché smentita dagli estratti del conto corrente prodotti.
3.2 Può pertanto ritenersi raggiunta in via indiziaria la prova che, come frequentemente accade nelle società di persone a base ristretta, i soci, prima dell'approvazione del rendiconto, ricorressero a prelievi pagina 8 di 10 volti a garantire un'entrata periodica per le loro necessità e che le entrate in contanti -oltre che i pagamenti di imposte e contributi- nei conti correnti dei due soci conseguissero a prelievi sugli incassi.
3.3 Alla luce della condivisibile ricostruzione contabile operata dal consulente tecnico d'ufficio,
alla quale si rimanda, il credito per utili non riscossi spettante alla SI.ra deve essere Parte_1
determinato in € 20.068,93, da aumentare per gli interessi legali dalla costituzione in mora del
30.12.2020 sino al saldo.
4. Il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 26-27.8.2024, deve essere posto a carico di ciascuna delle parti per metà, atteso l'esito complessivo della causa e l'impegno profuso dall'ausiliario nella determinazione del valore della quota, che si è rivelato inferiore a quello indicato stragiudizialmente dal convenuto,
infondatamente contestato dall'attrice.
4.1 Le spese processuali seguono la parziale soccombenza del convenuto e debbono essere liquidate, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia
n. 55/2014 pertinenti rispetto alla somma effettivamente riconosciuta alla parte attrice, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi: - €
355,49, oltre interessi legali dal 30.11.2020 sino al saldo;
-€ 20.068,93, oltre interessi legali dal
30.12.2020 sino al saldo;
B) pone a carico di ciascuna delle parti per metà il compenso, comprensivo di accessori,
liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 26-27.8.2024;
pagina 9 di 10 C) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 14 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 10 di 10
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2217/2022 R.G., promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata il 29.6.2022 e riassunta con ricorso depositato il 3.2.2023
DA
(C.F. ) rappresentata e difesa, per procura Parte_1 C.F._1
unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione, dall'avv. Maria Francesca Francese del Foro
di Milano, domiciliataria e dall'avv. Barbara Ori del Foro di Monza;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , titolare dell'impresa individuale Controparte_1 C.F._2
corrente a MA UN (Udine), rappresentato Controparte_2
e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Nicola Paolini del Foro di Udine;
CONVENUTO
in punto: società di persone;
liquidazione della quota sociale a seguito di recesso;
pagamento degli utili. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per l'attrice: in via principale e nel merito: -condannare il già allora socio unico, illimitatamente responsabile e legale rappresentante, della estinta snc, Controparte_3
in nome collettivo”, Sig. quale relativo successore ex art. 110 c.p.c. e dunque Controparte_1
titolare di tutte le relative posizioni sostanziali e processuali, che peraltro ne ha proseguito l'attività
come impresa individuale, denominata (C.F. Controparte_2
- P.IVA ), con sede in MA UN (UD), Piazza Vittorio C.F._2 P.IVA_1
Veneto II n. 12, alla liquidazione ed al pagamento sia della quota di partecipazione (49%) spettante all'attrice, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2289 c.c., valutata come in atti in €
66.000,00, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché della relativa parte di utili maturati dal 2015 al 2019 e ad oggi mai distribuiti, pari a € 79.741,14 come in atti o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi, legali e moratori, a decorrere dal momento in cui è
maturato il credito azionato. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 c. 2 del D.M. n. 55/2014 - D.M. 37/2018 e accessori di legge.
Per il convenuto: in via principale e nel merito, •respingere, poiché infondata, le domanda formulata da parte attrice relativa alla distribuzione di utili maturati dal 2015 al 2019, in quanto già
integralmente corrisposti. •quantificare la valutazione aziendale, e quindi la conseguente quota del 49%
della SI.ra , così alla data nella quale il recesso è divenuto efficace, come da risultanze Parte_1
dell'elaborato peritale della CTU dott.ssa •Riconoscere in compensazione il Persona_1
pagamento effettuato dal SI. in favore della SI.ra , pari all'importo di euro CP_1 Parte_1
20.000,00 già versato in suo favore il 17.8.2015, a titolo di anticipo liquidazione per la cessione delle quote;
oltre ogni ulteriore credito del SI. verso la SI.ra già emerso, come quello CP_1 Parte_1
relativo al pagamento del canone mensile della locazione ad uso abitativo a lei intestato (ma pagato integralmente dal . - in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. CP_1
pagina 2 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.6.2022, ha evocato in Parte_1
giudizio società in nome collettivo, della quale era stata socia con Controparte_4
quota del 49%, unitamente al SI. già suo compagno, società avente quale oggetto Controparte_4
sociale la somministrazione di cibi e bevande, dalla quale era receduta, con comunicazione inviata il
29.5.2020, a causa di non superabili difficoltà gestionali, determinate anche dal deterioramento dei rapporti personali. Le trattative tra le parti in ordine alla liquidazione della quota non avevano dato esito. L'attrice ha affermato il suo diritto alla liquidazione della quota sociale e alla percezione della parte di utili di sua spettanza maturati tra il 2015 e il 2019 e ha concluso per la condanna della società
convenuta al pagamento della somma di € 66.000,00 e di quella di € 79.741,14 -o di quella diversa risultante all'esito dell'indagine tecnica- a titolo rispettivamente di liquidazione della quota di partecipazione e di utili mai distribuiti.
1.1 Con comparsa depositata il 26.10.2022, il SI. dichiarato di costituirsi Controparte_4
per società in nome collettivo, ha al contempo Controparte_2
rappresentato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 11.10.2022,
per mancata ricostituzione della pluralità dei soci.
1.2 Nella prima udienza del 15.11.2022, il giudice istruttore, rilevato che la costituzione della società era avvenuta successivamente alla perdita della capacità processuale della stessa,
per effetto della cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato l'interruzione della causa ex art. 299 c.p.c., evidenziando che la causa avrebbe dovuto essere riassunta nei confronti del
SI. CP_1
1.3 Con ricorso depositato in data 3.2.2023, la SI.ra ha riassunto la causa nei Parte_1
confronti del SI. quale già socio illimitatamente responsabile, che aveva Controparte_4
proseguito l'attività d'impresa in forma individuale, ribadendo nei confronti dello stesso le argomentazioni e le conclusioni già svolte.
pagina 3 di 10 1.4 Si è costituito il SI. evidenziando in linea di fatto che: -entrambi i soci Controparte_4
avevano amministrato la società, anche con poteri disgiunti ed entrambi avevano prestato la loro attività lavorativa per la conduzione dell'Hostaria, il SI. con maggiore apporto, in CP_1
particolare nelle ore serali;
-entrambi settimanalmente avevano trattenuto una somma di € 350-
400 ciascuno dagli incassi, a titolo di acconto sugli utili, versando il residuo sul conto corrente della società e ciò si era verificato sino alla comunicazione del recesso del 29.5.2020 da parte dell'odierna attrice;
peraltro, la SI.ra aveva cessato di prestare attività lavorativa per Parte_1
la società già due mesi prima della comunicazione;
-in data 17.8.2015 egli aveva corrisposto alla SI.ra la somma di € 20.000 a titolo di “anticipo liquidazione quota”; richiesto Parte_1
per poter acquistare un immobile a Muzzana del Turgnano;
dal maggio 2011 al 2018, egli aveva pagato per intero il canone di locazione dell'immobile di MA UN nel quale la SI.ra aveva abitato;
-sulla base della perizia di stima da lui stesso commissionata, il Parte_1
convenuto si era reso disponibile a liquidare la differenza tra il valore della quota, pari ad €
23.328,90 e l'acconto di € 20.000,00 già versato “in anticipazione del pagamento della quota”;
la proposta non era stata accettata e solo in seguito era stata avanzata la pretesa relativa agli utili;
-nell'aprile 2020, periodo nel quale la SI.ra non lavorava più presso l'Hostaria, Parte_1
la stessa aveva eseguito due prelievi dal conto corrente della società di € 700,00 ciascuno. Ciò
premesso, il convenuto ha concluso per la reiezione delle domande attoree;
in subordine, ha sollecitato fossero posti “in compensazione” i pagamenti già effettuati in favore della SI.ra e cioè l'importo di € 20.000,00 a titolo di anticipo della liquidazione della quota, Parte_1
l'importo di € 1.400,00 già prelevato dalla stessa nel 2020, il credito relativo all'integrale pagamento del canone mensile di locazione.
1.5 La causa è stata istruita mediante ordine al SI. di esibire le dichiarazioni dei CP_1
redditi da lui presentate dal 2015 al 2020, le quietanze di versamento dei modelli F24 per gli stessi anni, gli estratti dei conti correnti personali relativi al periodo compreso tra il 2010 e il
2020, le dichiarazioni dei redditi della società dal 2015 al 2020 e le quietanze dei relativi pagina 4 di 10 versamenti con modelli F24, i bilancini contabili del periodo 2015-2020, ordine cui il convenuto ha ottemperato. E' stata poi assunta una testimonianza e si è fatto luogo all'indagine tecnica. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportare nell'epigrafe.
2. Le domande della ricorrente sono in parte fondate e meritano accoglimento, nei limiti di seguito evidenziati.
2.1 Le odierne parti in causa costituirono la società Controparte_5
in data 22.2.2007; l'attività sociale era costituita dalla somministrazione al pubblico
[...]
di alimenti e bevande nella sede sociale di MA UN, Piazza Vittorio Emanuele, n. 12, in un immobile condotto in locazione. Con lettera del 29.5.2020 -della quale il convenuto non contesta la ricezione in pari data- la SI.ra comunicò la sua volontà di recedere dalla società, con Parte_1
dichiarazione che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, produsse il suo effetto dal 29.11.2020. essendo previsto il preavviso semestrale. In data 11.10.2022 è stata iscritta nel registro delle imprese la cancellazione della società, in ragione dello scioglimento senza messa in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi. Il SI. ha continuato l'attività CP_1
già esercitata dalla società come imprenditore individuale, iscritto nel registro delle imprese in data
14.10.2022; estinta la società senza liquidazione, il socio superstite che continua in proprio l'attività
assegnandosi il patrimonio sociale succede nei rapporti attivi e passivi già in capo alla società, ivi compreso l'obbligo di liquidare la quota, ai sensi dell'art. 2289 c.c., in base alla situazione patrimoniale esistente alla data dello scioglimento del rapporto sociale, obbligo che il convenuto non contesta nell'an.
2.3 Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazioni precise e coerenti, ha stimato il valore della quota del 49% della SI.ra in € 20.335,50, applicando nella valutazione aziendale il metodo Parte_1
estimativo misto patrimoniale-reddituale, in considerazione del fatto che l'azienda, esercitata in un locale di proprietà di terzi, perderebbe ogni valore se trasferita altrove e privata dei pur modesti beni mobili. Per contro, la consulente dell'attrice ha sostenuto che l'unica valutazione attendibile sarebbe quella riferita all'avviamento e, più precisamente, il valore fiscale che dovrebbe essere indicato in un pagina 5 di 10 atto di cessione d'azienda, criterio che non può certo essere condiviso, in quanto, come chiarito dal consulente tecnico d'ufficio, si tratta di un criterio forfetario sommario utilizzato ai fini dell'eventuale rettifica della base imponibile dell'imposta di registro sulle cessioni d'azienda, mai preso in considerazione dalla dottrina aziendalistica e mai considerato dalle migliori prassi valutative.
2.4 Il convenuto ha documentato di aver corrisposto alla SI.ra la somma di € 20.000,00 Parte_1
in data 17.8.2015, producendo la disposizione del bonifico bancario recante la causale “anticipo
liquidazione” e la dichiarazione di quietanza, sottoscritta sia dalla SI.ra che dal SI. Parte_1 CP_1
nella quale si riporta l'importo pagato a mezzo del bonifico, senza indicazioni in merito alla causale. Il
convenuto ha chiesto che l'importo da lui personalmente corrisposto, sia “posto in compensazione”.
2.5 L'attrice, nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., riconosciuta la ricezione della somma ed evidenziato che la stessa era stata bonificata dal conto corrente personale del SI. e non da CP_1
quello della società, ha sostenuto che il versamento della stessa era stato concordato a titolo di restituzione di quanto da lei stessa sborsato per spese personali del SI. durante la loro CP_1
convivenza more uxorio, cessata nei primi mesi del 2015, con trasferimento della SI.ra Parte_1
nell'appartamento sito a Muzzana del Turgnano da lei acquistato contraendo un mutuo bancario. Tra
tali spese personali del SI. sostenute dall'attrice, figuravano il contributo mensile al CP_1
mantenimento del figlio avuto dal SI. con altra compagna e i premi assicurativi per sue CP_1
polizze.
Nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., il convenuto ha contestato l'allegazione attorea, secondo cui il pagamento sarebbe stato ricevuto dalla SI.ra a titolo di restituzione di spese personali, Parte_1
evidenziando che solo nel momento della “cessione definitiva” delle quote sarebbero stati indicati negli atti notarili gli importi versati in anticipo.
Atteso il tenore letterale delle conclusioni del convenuto e la prospettazione appena riportata, deve ritenersi, nell'esercizio del potere di qualificazione giuridica che compete al giudice, che lo stesso abbia inteso opporre in compensazione il proprio controcredito alla restituzione dell'importo da lui personalmente pagato nel 2015 ai fini della successiva cessione della quota da parte della SI.ra pagina 6 di 10 , atecnicamente indicata nella causale del bonifico come “anticipo liquidazione”, pagamento Parte_1
divenuto privo di causa nel momento dell'esercizio del recesso da parte della socia, con conseguente diritto di credito al valore della quota nei confronti della società. Alla data del pagamento del
17.8.2015, la SI.ra non aveva comunicato alcun recesso, la provenienza della provvista dal Parte_1
conto corrente personale del SI. è coerente rispetto alla previsione di una cessione della quota CP_1
all'ex compagno e la giustificazione dell'anticipazione appare verosimile, atteso che in quel periodo la
SI.ra , cessata la convivenza, aveva acquistato con un mutuo un'immobile da destinare a Parte_1
propria abitazione. La cessione delle quote non è mai intervenuta e la SI.ra ha inteso Parte_1
esercitare il recesso dalla società facendo valere nei confronti della stessa il diritto di credito alla liquidazione della quota a quella data, con ciò rendendo privo di causa il pagamento dell'anticipo del prezzo di cessione eseguito dal SI. Con la cancellazione della società, il debito sociale alla CP_1
liquidazione del valore della quota è divenuto debito del socio superstite, succeduto nei rapporti attivi e passivi già in capo alla società, che dunque ha eccepito in compensazione il proprio controcredito alla restituzione dell'importo anticipato per la cessione, che non ha avuto luogo. Spettava all'attrice allegare e provare l'esistenza di altro titolo giustificativo del pagamento ricevuto;
la prova dello stesso non è
stata raggiunta, ove si consideri che depongono in senso contrario alla prospettazione attorea non solo l'imputazione operata dal debitore e la mancata contestazione della stessa da parte della creditrice nella dichiarazione scritta di quietanza ma anche l'impossibilità di prospettare l'esistenza di un credito restitutorio ex art. 2041 c.c., ove si consideri il costante orientamento del giudice di legittimità secondo cui le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano SInificative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, con la conseguenza che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.. Di ciò deve tenersi conto anche a fronte pagina 7 di 10 delle pretese restitutorie del convenuto riferite al canone di locazione dell'abitazione comune, ferma restando la documentata infondatezza dell'asserito pagamento da parte del SI. CP_1
2.6 Risultando fondata, nei limiti evidenziati, la richiesta di compensazione svolta dal convenuto, si ritiene dovuto all'attrice a titolo di liquidazione della quota il solo residuo importo di € 355,49, oltre interessi legali dal 30.11.2020 (ex art. 2289 u.c. c.c.) sino al saldo.
3. Il testimone dott. già commercialista della società Tes_1 Controparte_5
e socio unico della società di servizi che ne teneva la contabilità, nonché al
[...] Parte_1
tempo commercialista dei due soci, ha ricordato che sia la SI.ra che il SI. gli Parte_1 CP_1
avevano riferito che ciascuno di loro tratteneva mensilmente circa € 300-400 per le loro spese personali, che la società mensilmente provvedeva al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali relativi ai soci, mediante addebito sul conto corrente della società.
3.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha proceduto all'analisi comparata dei conti correnti bancari dei due soci e della società e dei versamenti in contanti eseguiti sugli stessi. Sui conti correnti personali della SI.ra e del SI. tra il 2015 e il 2020, sono stati eseguiti versamenti in contanti Parte_1 CP_1
da parte degli stessi e bonifici da parte della società rispettivamente per complessivi € 40.696,68 ed €
130.645,00; il consulente tecnico d'ufficio ha poi evidenziato che la società ha eseguito il pagamento di modelli F24 a favore della SI.ra per imposte sui redditi e contributi previdenziali per € Parte_1
38.696,23, da qualificarsi come anticipazioni di utili, e che dall'analisi dei conti correnti dei soci non sembrano emergere pagamenti a favore dei creditori della società. La SI.ra non ha Parte_1
contestato l'allegazione del convenuto secondo cui l'attività lavorativa per la conduzione dell'attività
d'impresa venisse prestata da entrambi, ha allegato, con ciò ammettendo il ricorso a prelievi, che “Le
somme prelevate dalla cassa dei soci servivano, infatti, per eSIenze aziendali o per rimborsare spese
personalmente anticipate in ragione del proprio incarico”, circostanza totalmente generica e priva di alcun elemento di riscontro, nonché smentita dagli estratti del conto corrente prodotti.
3.2 Può pertanto ritenersi raggiunta in via indiziaria la prova che, come frequentemente accade nelle società di persone a base ristretta, i soci, prima dell'approvazione del rendiconto, ricorressero a prelievi pagina 8 di 10 volti a garantire un'entrata periodica per le loro necessità e che le entrate in contanti -oltre che i pagamenti di imposte e contributi- nei conti correnti dei due soci conseguissero a prelievi sugli incassi.
3.3 Alla luce della condivisibile ricostruzione contabile operata dal consulente tecnico d'ufficio,
alla quale si rimanda, il credito per utili non riscossi spettante alla SI.ra deve essere Parte_1
determinato in € 20.068,93, da aumentare per gli interessi legali dalla costituzione in mora del
30.12.2020 sino al saldo.
4. Il compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 26-27.8.2024, deve essere posto a carico di ciascuna delle parti per metà, atteso l'esito complessivo della causa e l'impegno profuso dall'ausiliario nella determinazione del valore della quota, che si è rivelato inferiore a quello indicato stragiudizialmente dal convenuto,
infondatamente contestato dall'attrice.
4.1 Le spese processuali seguono la parziale soccombenza del convenuto e debbono essere liquidate, in assenza di nota, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia
n. 55/2014 pertinenti rispetto alla somma effettivamente riconosciuta alla parte attrice, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dei seguenti importi: - €
355,49, oltre interessi legali dal 30.11.2020 sino al saldo;
-€ 20.068,93, oltre interessi legali dal
30.12.2020 sino al saldo;
B) pone a carico di ciascuna delle parti per metà il compenso, comprensivo di accessori,
liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 26-27.8.2024;
pagina 9 di 10 C) condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 14 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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