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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9398 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025 con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di replica e vertente
TRA
(c.f: ), difensore di sé medesima, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in S. Maria C.V. (CE) alla via Mario Fiore n. 22
(attrice)
E
al (c.f.: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t.
(convenuto - contumace) NONCHE'
e , tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Nicola Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Leone e Luisa Piccirillo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati nello studio dei medesimi in S. Maria C.V. (CE), Piazza Mazzini, n. 45 (interventori volontari)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato l'istante - proprietaria dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato di CP_2
di S. Maria C. V., facente parte del condominio - conveniva in giudizio,
[...] CP_1
dinanzi all'intestato Tribunale, il suddetto Condominio per sentir dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea il 19.07.2017, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di intervento volontario depositato il 13.02.2018 si costituivano in giudizio CP_3
, , e in qualità di condomini, i quali
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
contestavano la domanda attorea, chiedendone il reietto, con refusione delle spese di lite.
In data 23.09.2024, intervenivano in giudizio, costituendosi a ministero degli avv.ti Luisa Piccirillo
e Nicola Leone, i sig.ri e (in aggiunta a ), - nelle CP_4 Controparte_5 Controparte_3
more divenuti condomini -, che si riportavano a tutte le domande, eccezioni ed impugnazioni già
sollevate dai precedenti interventori.
La causa non registrava alcuna attività istruttoria e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia- nelle more smistata sul ruolo della scrivente- all'udienza del 14.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, in prelimine, va dichiarata la contumacia del
, in persona dell'amministratore p.t., che, sebbene ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Occorre poi evidenziare che l'avv. ha impugnato - in qualità di condomina- la Parte_1
delibera assunta dal Condominio, in proprio, quale soggetto abilitato all'esercizio dell'attività della professione legale e avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito. Tanto si evince dalla intestazione dall'atto di citazione laddove il professionista dichiara di eleggere domicilio presso il proprio studio, dalla circostanza che la legge non richiede una formale dichiarazione della parte di voler assumere personalmente la propria difesa, potendo desumersi tale volontà dal fatto stesso che l'attività processuale viene svolta direttamente dalla parte che abbia o dichiari di avere le qualità richieste (Cass., ord. n. 1518/19), ed ancora dallo stesso contegno processuale delle controparti - le quali nei propri atti di costituzione in giudizio, non solo nulla eccepiscono sul punto, ma espressamente dichiarano “l'avv. rappresentata e difesa da sé Pt_1
medesima”.
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario effettuato nel presente giudizio originariamente dal , , e in Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
qualità di condomini del - e poi, successivamente, coltivato dal Controparte_1 CP_3
, e stante la loro acquisizione nelle more del giudizio della
[...] Controparte_5 CP_4
qualità di condomini - sollevata e reiterata ripetutamente sin in fase conclusionale dall'attrice, si rileva che la stessa si appalesa priva di pregio.
Invero, relativamente al tema della legittimazione dei condomini a stare in giudizio, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie condominiali che investono i
diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della
natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza
di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore – di agire e resistere a CP_1 tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” (Cassazione civile sez. un., 18/04/2019,
n.10934), sicché l'intervento effettuato dai suddetti singoli condomini va qualificato come intervento volontario, volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata e, in generale, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, attesa pure la contumacia del
. CP_1
Donde, il reietto dell'eccezione sul punto sollevata dall'avv. e, per l'effetto, Pt_1
l'ammissibilità dello spiegato intervento.
Ciò posto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente
(cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Passando al merito, la proposta impugnativa non merita accoglimento, per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare.
Ed invero, l'attrice - assente alla riunione condominiale - impugna la delibera assunta dal convenuto, in seconda convocazione, in data 19.07.2017. CP_1
Ebbene, la proposta impugnativa va disattesa tenuto conto che dagli atti versati in giudizio è emerso che i lavori deliberati dall'assemblea nella riunione del 19.07.2017, all'unanimità dei presenti, sono pienamente validi e legittimi, in quanto volti a dare attuazione alle determinazioni contenute nel decreto n. 2986/2017, emesso da codesto Tribunale in sede di Volontaria Giurisdizione, nel giudizio avente r.g. n. 2232/2014, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in giudizio dalla difesa degli interventori.
Nella specie, dall'esame della delibera condominiale si evince che a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità relativi al , imposti dal (con Controparte_1 Controparte_9 provvedimento dirigenziale n. 197 del 07.10.2013 e n. 198 del 21.10.2014 – versato in atti),
l'amministratore giudiziario, avv. Davide Natale, in ottemperanza al decreto n. 2986/2017, aveva proceduto a sottoporre all'assemblea condominiale tre nuovi preventivi di imprese edili. A tal punto l'assemblea, all'unanimità dei presenti, aveva correttamente deliberato, procedendo a conferire l'appalto alla ed invitando l'amministratore giudiziario ad Controparte_10
acta a sottoscrivere il relativo contratto. Così ricostruita la vicenda, la scrivente rileva che non si ravvisa alcuna forma di illegittimità, donde l'impugnativa promossa dall'attrice appare infondata.
Il motivo di impugnativa relativo alla contestata violazione dei quorum costitutivi e deliberativi promossa da parte dell'attrice, si appalesa, del pari, infondato.
Giova evidenziare, infatti, che la delibera del 19.07.2017, oggetto di impugnazione, è stata adottata,
con la presenza di condomini rappresentanti il valore complessivo di 794,64 millesimi, e, quindi, in una seduta assembleare, validamente costituita, per la presenza dei 2/3 dei condòmini, con il quorum previsto dall'art. 1136, 2° comma c.c., donde l'infondatezza dell'eccepita violazione del quorum costitutivo e deliberativo;
d'altronde, emerge dagli atti prodotti in giudizio che nel verbale di assemblea del 19.07.2017, il Presidente nominato dichiarava aperta la seduta solo dopo aver constatato che tutti i condomini erano stati ritualmente convocati, dando così inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, di volta in volta, in base ai vari punti dell'ordine del giorno su cui occorreva deliberare, indicava la sussistenza dello specifico quorum richiesto dall'art. 1136 c.c. (cfr: verbale assembleare in atti). È in atti, inoltre, che l'istante era stata regolarmente convocata all'assemblea condominiale oggetto di controversia, come - d'altronde - non contestato dalla stessa. Indi, l'opposizione va rigettata.
Le ulteriori censure restano assorbite - e quindi se ne omette la disamina- pur in ossequio del già
richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
Le spese processuali tra l'attrice e gli interventori vanno compensate integralmente, in ragione della natura volontaria dello spiegato intervento.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti del con
[...] Controparte_11
l'intervento di , e , disattesa ed assorbita ogni altra Controparte_3 CP_4 Controparte_5
diversa domanda eccezione e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_11
C.V.;
[...]
2) Rigetta la proposta impugnativa;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 17.04.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9398 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 14.01.2025 con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di replica e vertente
TRA
(c.f: ), difensore di sé medesima, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il proprio studio in S. Maria C.V. (CE) alla via Mario Fiore n. 22
(attrice)
E
al (c.f.: ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t.
(convenuto - contumace) NONCHE'
e , tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Nicola Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Leone e Luisa Piccirillo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati nello studio dei medesimi in S. Maria C.V. (CE), Piazza Mazzini, n. 45 (interventori volontari)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che con atto di citazione regolarmente notificato l'istante - proprietaria dell'appartamento sito al primo piano del fabbricato di CP_2
di S. Maria C. V., facente parte del condominio - conveniva in giudizio,
[...] CP_1
dinanzi all'intestato Tribunale, il suddetto Condominio per sentir dichiarare, previa sospensione, la nullità e/o l'annullabilità della delibera assunta dall'assemblea il 19.07.2017, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Con atto di intervento volontario depositato il 13.02.2018 si costituivano in giudizio CP_3
, , e in qualità di condomini, i quali
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
contestavano la domanda attorea, chiedendone il reietto, con refusione delle spese di lite.
In data 23.09.2024, intervenivano in giudizio, costituendosi a ministero degli avv.ti Luisa Piccirillo
e Nicola Leone, i sig.ri e (in aggiunta a ), - nelle CP_4 Controparte_5 Controparte_3
more divenuti condomini -, che si riportavano a tutte le domande, eccezioni ed impugnazioni già
sollevate dai precedenti interventori.
La causa non registrava alcuna attività istruttoria e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia- nelle more smistata sul ruolo della scrivente- all'udienza del 14.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto, in prelimine, va dichiarata la contumacia del
, in persona dell'amministratore p.t., che, sebbene ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Occorre poi evidenziare che l'avv. ha impugnato - in qualità di condomina- la Parte_1
delibera assunta dal Condominio, in proprio, quale soggetto abilitato all'esercizio dell'attività della professione legale e avente la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito. Tanto si evince dalla intestazione dall'atto di citazione laddove il professionista dichiara di eleggere domicilio presso il proprio studio, dalla circostanza che la legge non richiede una formale dichiarazione della parte di voler assumere personalmente la propria difesa, potendo desumersi tale volontà dal fatto stesso che l'attività processuale viene svolta direttamente dalla parte che abbia o dichiari di avere le qualità richieste (Cass., ord. n. 1518/19), ed ancora dallo stesso contegno processuale delle controparti - le quali nei propri atti di costituzione in giudizio, non solo nulla eccepiscono sul punto, ma espressamente dichiarano “l'avv. rappresentata e difesa da sé Pt_1
medesima”.
In merito all'eccezione di inammissibilità dell'intervento volontario effettuato nel presente giudizio originariamente dal , , e in Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
qualità di condomini del - e poi, successivamente, coltivato dal Controparte_1 CP_3
, e stante la loro acquisizione nelle more del giudizio della
[...] Controparte_5 CP_4
qualità di condomini - sollevata e reiterata ripetutamente sin in fase conclusionale dall'attrice, si rileva che la stessa si appalesa priva di pregio.
Invero, relativamente al tema della legittimazione dei condomini a stare in giudizio, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nelle controversie condominiali che investono i
diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della
natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza
di personalità giuridica del , con quello dell'amministratore – di agire e resistere a CP_1 tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota” (Cassazione civile sez. un., 18/04/2019,
n.10934), sicché l'intervento effettuato dai suddetti singoli condomini va qualificato come intervento volontario, volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata e, in generale, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, attesa pure la contumacia del
. CP_1
Donde, il reietto dell'eccezione sul punto sollevata dall'avv. e, per l'effetto, Pt_1
l'ammissibilità dello spiegato intervento.
Ciò posto, in diritto, ritiene preliminarmente questo Giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire nella stesura delle motivazioni l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in quanto assorbente
(cfr.: Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016).
Passando al merito, la proposta impugnativa non merita accoglimento, per le ragioni che si andranno di seguito ad illustrare.
Ed invero, l'attrice - assente alla riunione condominiale - impugna la delibera assunta dal convenuto, in seconda convocazione, in data 19.07.2017. CP_1
Ebbene, la proposta impugnativa va disattesa tenuto conto che dagli atti versati in giudizio è emerso che i lavori deliberati dall'assemblea nella riunione del 19.07.2017, all'unanimità dei presenti, sono pienamente validi e legittimi, in quanto volti a dare attuazione alle determinazioni contenute nel decreto n. 2986/2017, emesso da codesto Tribunale in sede di Volontaria Giurisdizione, nel giudizio avente r.g. n. 2232/2014, come emerge chiaramente dalla documentazione versata in giudizio dalla difesa degli interventori.
Nella specie, dall'esame della delibera condominiale si evince che a seguito della risoluzione del precedente contratto di appalto avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza per pubblica e privata incolumità relativi al , imposti dal (con Controparte_1 Controparte_9 provvedimento dirigenziale n. 197 del 07.10.2013 e n. 198 del 21.10.2014 – versato in atti),
l'amministratore giudiziario, avv. Davide Natale, in ottemperanza al decreto n. 2986/2017, aveva proceduto a sottoporre all'assemblea condominiale tre nuovi preventivi di imprese edili. A tal punto l'assemblea, all'unanimità dei presenti, aveva correttamente deliberato, procedendo a conferire l'appalto alla ed invitando l'amministratore giudiziario ad Controparte_10
acta a sottoscrivere il relativo contratto. Così ricostruita la vicenda, la scrivente rileva che non si ravvisa alcuna forma di illegittimità, donde l'impugnativa promossa dall'attrice appare infondata.
Il motivo di impugnativa relativo alla contestata violazione dei quorum costitutivi e deliberativi promossa da parte dell'attrice, si appalesa, del pari, infondato.
Giova evidenziare, infatti, che la delibera del 19.07.2017, oggetto di impugnazione, è stata adottata,
con la presenza di condomini rappresentanti il valore complessivo di 794,64 millesimi, e, quindi, in una seduta assembleare, validamente costituita, per la presenza dei 2/3 dei condòmini, con il quorum previsto dall'art. 1136, 2° comma c.c., donde l'infondatezza dell'eccepita violazione del quorum costitutivo e deliberativo;
d'altronde, emerge dagli atti prodotti in giudizio che nel verbale di assemblea del 19.07.2017, il Presidente nominato dichiarava aperta la seduta solo dopo aver constatato che tutti i condomini erano stati ritualmente convocati, dando così inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, di volta in volta, in base ai vari punti dell'ordine del giorno su cui occorreva deliberare, indicava la sussistenza dello specifico quorum richiesto dall'art. 1136 c.c. (cfr: verbale assembleare in atti). È in atti, inoltre, che l'istante era stata regolarmente convocata all'assemblea condominiale oggetto di controversia, come - d'altronde - non contestato dalla stessa. Indi, l'opposizione va rigettata.
Le ulteriori censure restano assorbite - e quindi se ne omette la disamina- pur in ossequio del già
richiamato principio della “ragione più liquida” del decisum.
Le spese processuali tra l'attrice e gli interventori vanno compensate integralmente, in ragione della natura volontaria dello spiegato intervento.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria di S. Maria C.V., Quarta Sezione Civile, nella persona del gop, dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. Parte_1
nei confronti del con
[...] Controparte_11
l'intervento di , e , disattesa ed assorbita ogni altra Controparte_3 CP_4 Controparte_5
diversa domanda eccezione e conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_11
C.V.;
[...]
2) Rigetta la proposta impugnativa;
3) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 17.04.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)