Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 85/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmine Pirrottina;
ricorrente contro Co P.IVA: , in persona del l.r.p.t., difesa dagli avv.ti CP_2 P.IVA_1
Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato;
resistente nonché contro
Controparte_3
- in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante p. t., con sede in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, C.F./P.IVA:
, difeso dall'avv. Giuseppe Palumbo;
P.IVA_2
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Co Cont Parte ricorrente ha esposto: di essere dipendente della , con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, inquadramento al livello 2A del CCNL
Fise-Assoambiente, con qualifica di operatore ecologico;
di avere scelto di destinare il trattamento di fine rapporto al Fondo di Previdenza Complementare;
CP_3
1
importo rata aderente, importo rata azienda e importo rata TFR. Ha chiesto, quindi, condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del
[...]
a titolo di contributi dovuti per la forma di previdenza Controparte_4
complementare da esso scelta, della somma di euro 2.897,49 o di quella diversa che risultasse dovuta.
Si è costituita in giudizio la esponendo di avere provveduto ad eseguire, CP_5
a mezzo bonifico bancario di aprile 2023, il pagamento delle contribuzioni in favore di tutti i lavoratori del cantiere di Catanzaro, compreso il ricorrente.
Si è altresì costituita in giudizio , rimettendosi alla statuizione del CP_3
giudice sulla domanda attorea, dichiarando di essere tenuto ope legis a ricevere quanto eventualmente oggetto di condanna dell'evocato datore di lavoro.
Nelle note scritte depositate il 24.04.2025, parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva e, dunque, del soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio, insistendo, però, nella condanna alle spese in quanto il pagamento dei contributi oggetto di causa era intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso.
Poiché la regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente non risulta contestata ed è comunque documentalmente provata, è venuto meno l'interesse attoreo alla prosecuzione del giudizio, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Co Passando alle spese di lite, il rapporto processuale tra parte ricorrente e ECO va regolato in base al principio della soccombenza virtuale, sicché esse, liquidate come
Co Cont in dispositivo, vanno poste a carico della che ha provveduto al versamento di quanto dovuto al soltanto successivamente alla instaurazione del Controparte_4
presente giudizio. Nel rapporto tra parte ricorrente e il invece, Controparte_4
vista la peculiare posizione del sussistono giusti motivi per la compensazione CP_3
Co Cont delle relative spese del giudizio. Quanto, infine, al rapporto processuale tra la e il le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico Controparte_4
Co della ECO, avendo essa tramesso in modo errato alla la quasi totalità CP_3
2 delle liste di contribuzione ed operato versamenti comunque insufficienti rispetto al dato trasmesso (cfr. doc. nn. 3, 4, 5 e 6 allegati alle note scritte depositate da in data 23.04.2025), per cui risulta provato che la società datrice ha CP_3
provveduto a sanare la posizione contributiva del lavoratore solo dopo la proposizione del ricorso giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
Cont 2) condanna SI a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 1.000,00 per onorario, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto e versato, più IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese di lite tra parte ricorrente e;
CP_3
Cont 4) condanna SI a rifondere a le spese del giudizio che liquida in CP_3
€ 800,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 02.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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