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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 970/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 970/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10/09/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Leale del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 13 dalla'vv. Gianfranco Tripodi in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2287/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 18.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
A) In via principale, in ragione del rilievo d'ufficio operato dal consigliere istruttore in esito della indicazione del medesimo Giudice della causa di nullità
del contratto intercorso tra la Sig.ra ed il Geom. al lume, altresì, Pt_1 CP_1
delle motivazioni tutte esposte da questa difesa nelle proprie memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c., ritualmente depositate in atti, accerti e, per gli effetti,
dichiari la nullità del contratto in parola, accogliento, di conseguenza, in riforma della gravata sentenza, la domanda di condanna del medesimo geometra convenuto “alla restituzione delle somme corrisposte dalla Sig.ra a titolo Pt_1
di “acconto per prestazioni professionali prestate” pari ad €. 4.357,08”, in adempimento del suo obbligo restitutorio frutto degli effetti giuridici della nullità contrattuale;
B) In via del tutto gradata, ove non dovesse dichiarare la predetta nullità
contrattuale, in ogni caso, ritenuta la fondatezza di tutti o parte dei motivi di gravame proposti, in riforma della impugnata sentenza, accolga il proposto gravame e, per gli effetti, 1) dichiari la responsabilità professionale ex art. 1176 pagina 2 di 13 c.c. e l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del geometra CP_1
per aver omesso importanti informazioni riguardo lo stato dei luoghi del
[...]
terreno sul quale avrebbe dovuto essere costruita l'abitazione, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme corrisposte dalla signora a titolo Pt_1
di “acconto per prestazioni professionali prestate” pari ad €. 4.357,08; 2) accerti e dichiari il comportamento contrario alla normale diligenza professionale e alla buona fede imputabile al geom. nonché il nesso di causalità esistente tra il CP_1
progetto realizzato da quest'ultimo e la sottoscrizione del preliminare di compravendita immobiliare, stabilito che la dott.ssa se fosse stata a Pt_1
conoscenza delle reali condizioni del terreno oggetto della lottizzazione, non avrebbe mai sottoscritto tale contratto e, per l'effetto, condanni parte appellata al pagamento di tutti i danni patrimoniali che si quantificano in €. 100.000,00 -
ovvero la somma versata dall'attrice a titolo di acconto alla società venditrice del terreno, come previsto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare -
e non patrimoniali patiti dalla stessa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
C) condanni parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, nonché, in riforma della prima statuizione, al pagamento di quelle relative al primo grado in favore dell'appellante o, in subordine, statuisca circa la integrale compensazione di entrambe le medesime.
Per parte appellata:
Nel merito: rigettare l'appello con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 Con citazione notificata in data 27.02.2019, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia esponendo: Controparte_1
- che in data 21.12.2012 aveva conferito a di Parte_2 Per_1
un incarico di mediazione per l'acquisto di un immobile avente
[...]
determinate caratteristiche sito in Padenghe del Garda con destinazione d'uso residenziale composto da villa singola con lotto di terreno circostante;
- che in realtà la deducente era alla ricerca di un terreno su cui edificare e l'agenzia le aveva dato il nominativo del geom. di Padenghe sul Garda per CP_1
la realizzazione del progetto;
- che, sulla scorta del progetto redatto dal geometra, in data 22.03.2013, la deducente aveva stipulato con un preliminare di compravendita Controparte_2
immobiliare avente ad oggetto il terreno edificabile ubicato a Padenghe del
Garda identificato al foglio 3 part. 165 di mq. 720 sul quale realizzare il fabbricato residenziale di superficie lorda di mq. 170 corrispondenti a mq. 400
commerciali con annesso terreno non edificabile di mq. 350;
- che la deducente aveva sostenuto tutti gli oneri progettuali e in data 4.04.2014
aveva presentato al Comune il Permesso di Costruire, salvo poi apprendere che non era possibile realizzare l'abitazione voluta in quanto il geometra non le aveva mai comunicato che quella parte di suolo non era edificabile secondo il piano regolatore vigente;
- che dopo aver appreso dette circostanze aveva deciso di risolvere il preliminare stipulato con e aveva richiesto alla promittente alienante la Controparte_2
pagina 4 di 13 restituzione di quanto versato, pari ad € 140.000, a mezzo di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, ma l'esecuzione forzata ben difficilmente avrebbe comportato il soddisfacimento del suo credito.
Fatte tali premesse, l'attrice lamentava che il professionista non aveva svolto il suo incarico con la dovuta diligenza e aveva omesso di informarla del fatto che tutto il comparto era già soggetto ad una lottizzazione e quindi era necessaria una progettazione coordinata di tutti i lotti.
Instava pertanto per la restituzione dei compensi versati pari ad € 4.357,08 e per il riconoscimento del danno stimato in € 100.000.
Si costituiva con comparsa il geom. che resisteva replicando Controparte_1
che l'attrice era perfettamente in grado di comprendere la situazione del compendio immobiliare che avrebbe acquistato e che era stata informata della situazione;
che l'Ufficio Tecnico Comunale non aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica, ma aveva emesso solo un parere sospensivo;
che nel giudizio promosso contro l'attrice non aveva Controparte_2
invocato la sua responsabilità e comunque la stessa non solo aveva preteso la restituzione del doppio della caparra e degli acconti versati alla società
promittente alienante, ma in altro giudizio promosso contro
[...]
aveva preteso il danno ad ancora, una terza volta, lo stesso Parte_2
risarcimento era stato chiesto nel presente processo.
Istruita solo con ordine di esibizione, il giudice adito rigettava la domanda attorea rilevando che il geometra aveva eseguito la progettazione dell'immobile pagina 5 di 13 da costruire sul terreno indicato nel contratto preliminare;
che il rapporto contrattuale era stato interrotto per volontà della committente anche alla luce del parere sospensivo emesso dalla Commissione Paesaggistica, attesa la necessità
di una variante da approvare da parte del Comune prima di concedere il permesso di costruire;
che la mancata edificazione dell'immobile era dipesa dal fatto che non aveva stipulato la convenzione urbanistica e, Controparte_2
pertanto, nessun inadempimento era ascrivibile al geometra convenuto.
L'attrice veniva condanna a rifondere le spese nella misura di € 14.103 oltre accessori.
Con ordinanza del 27.03.2024 il consigliere istruttore sottoponeva alle parti ex art. 101 c.p.c. la questione ella nullità del contratto intercorso tra le parti con la seguente ordinanza:
“Ritenuto che dall'esame della documentazione versata in atti, e in particolare
di quella acquista ex art. 210 c.p.c. nel corso del processo di primo grado, pare
che il progetto redatto dal geom. rientri nella competenza di altre figure CP_1
professionali con conseguente nullità del contratto;
Considerato infatti che, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n.
274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei
geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche
parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende
anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con
pagina 6 di 13 riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o
destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone,
essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche
modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e
la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla
competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a
nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia
controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i
calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere
altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente
affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto
professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che,
qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per
civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla
direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione -
richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia
riservata alla competenza degli ingegneri (cfr. tra le decine di massime
conformi Cass.
8.01.2021 n. 100, Cass. 26.04.2023 n. 10951, Cass. 24.03.2023
n. 8487);
Ritenuto altresì che il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via
ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di
pagina 7 di 13 parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva
del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente
acquisiti al processo (cfr. Cass. 11.12.2023 n. 34590) …”
Le parti depositavano memoria sul tema e quindi la causa era rinviata all'udienza 10.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, atti depositati solo da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
1176 e 1218 c.c. in quanto l'architetto, l'ingegnere o il geometra,
nell'espletamento della loro attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile è
debitore di un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto alla presentazione di un progetto concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, mentre nel caso concreto il progetto redatto dal geom. CP_1
non poteva essere realizzato, vista la necessità di apportare integrazioni e modifiche.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale
laddove ha ritenuto di escludere l'inadempimento del geometra sulla scorta del fatto che il permesso di costruire non era stato rilasciato dal Comune di
Padenghe sul Garda per inadempimento determinante non imputabile al progettista a causa della mancata stipulazione della convenzione urbanistica con pagina 8 di 13 la società lottizzante Controparte_2
Sostiene che la prestazione del progettista consiste nella redazione di un progetto tecnicamente adeguato e non nell'edificazione dell'opera e dunque non era invocabile per il geometra alcuna impossibilità sopravvenuta.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il dedotto inadempimento contrattuale sotto il profilo informativo ex art. 1176 c.c.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per violazione dell'onere della prova in quanto, in presenza di un'obbligazione di risultato, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire solo la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità.
A giudizio della Corte, i predetti motivi sono superati dal rilievo dell'istruttore in punto nullità del contratto inter partes condiviso dal Collegio.
Per consolidato orientamento di legittimità “La progettazione e la direzione di
opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza
professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando
in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato
da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato,
atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della
progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal
pagina 9 di 13 committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale,
sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il
rapporto professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili
abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei
lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione
anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza
degli ingegneri (cfr. Cass. 27.12.2024 n. 34641 e tutte le massime indicate nell'ordinanza Cass. 26.04.2023 n. 10951, Cass. 24.03.2023 n. 8487, Cass.
8.01.2021 n. 100).
La competenza dei geometri, ai sensi dell'art. 16 lett. m) R.D. 11.02.1929 n.
274, non modificato dalla legge 1068/1971, è limitata alla progettazione,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adizione, anche in via parziale, di strutture in cemento armato e si può estendere, in via eccezionale, a strutture in cemento armato solo con riguardo a piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non esigono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone essendo di norma riservata ad ingegneri ed architetti la competenza per costruzioni civili,
anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Come scritto in ordinanza, a nulla rileva che il progetto redatto dal geometra sia stato visto da professionista abilitato, circostanza non accaduta nel caso concreto.
Dall'esame delle tavole acquisite nel corso del processo di primo si evince che la pagina 10 di 13 progettazione aveva per oggetto una casa di civile abitazione di notevoli dimensioni con l'uso di cementi armati trattandosi di progetto prevedente un piano interrato, un piano seminterrato e terra e un primo piano.
È dunque evidente che la progettazione di una siffatta opera pacificamente esula dalle competenze del geometra e dunque il rapporto contrattuale inter partes è
inficiato da nullità, rilevabile in via officiosa anche in difetto di espressa eccezione, a condizione che i vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. 11.12.2023 n. 34590).
La nullità del contratto di prestazione d'opera con cui si affidano a un geometra compiti eccedenti le sue competenze professionali comporta per il committente l'esclusione non solo dell'obbligo di corresponsione del compenso, ma anche il diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. 24.03.2023 n. 8487).
Pertanto, dovrà restituire quanto percepito, ossia € 4.357,08, Controparte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data dei versamenti al saldo.
Quanto alla pretesa risarcitoria, va dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni la domanda risarcitoria di € 100.000 è stata avanzata solo in via subordinata, mentre detta domanda era stata proposta in via principale nell'atto di appello;
in ogni caso in questo processo non esiste alcuna prova del danno patito da GI, infatti, rammentare che già l'odierna appellante Parte_1
ha ottenuto un decreto ingiuntivo verso la promittente alienate per Controparte_2
ottenere la restituzione dell'acconto e il doppio della caparra ex art. 1385 c.c.
pagina 11 di 13 (che dunque già contiene una determinazione forfettizzata del danno) e, per giunta, ha convenuto in giudizio anche la società di intermediazione immobiliare per ottenere lo stesso danno con evidente triplicazione della medesima posta risarcitoria.
La reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di restituzione del compenso, ma rigetto della pretesa risarcitoria) e il rilievo officioso della nullità
giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione di metà, ponendo la restante parte a carico di La fase istruttoria di primo grado e quella di CP_1
trattazione del presente grado vengono liquidati nel valore minimo in ragione della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2287/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.09.2023, così provvede:
- in accoglimento del gravame, accerta la nullità del contratto di conferimento professionale inter partes e condanna a restituire a Controparte_1 Pt_1
il corrispettivo percepito, ossia € 4.357,08 oltre interessi legali ex art.
[...]
1284 primo comma c.c. dalla data dei versamenti al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a restituire a quanto eventualmente Controparte_1 Parte_1
percepito per effetto della sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese di lite che liquida, per l'intero quanto al primo pagina 12 di 13 grado, in € 518 per borsuali ed € 2.127 per compenso (di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva del giudizio, € 426 per la fase istruttoria ed
€ 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
e, per il presente grado, per l'intero, in € 804 per anticipazioni ed € 2.419 per compenso (di cui € 536 per la fase studio, € 536 per la fase introduttiva del giudizio, € 496 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., ponendo la restante parte a carico di parte appellata CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 970/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
10/09/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Leale del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 pagina 1 di 13 dalla'vv. Gianfranco Tripodi in forza di delega rilasciata in calce alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 2287/2023 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 18.09.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
A) In via principale, in ragione del rilievo d'ufficio operato dal consigliere istruttore in esito della indicazione del medesimo Giudice della causa di nullità
del contratto intercorso tra la Sig.ra ed il Geom. al lume, altresì, Pt_1 CP_1
delle motivazioni tutte esposte da questa difesa nelle proprie memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c., ritualmente depositate in atti, accerti e, per gli effetti,
dichiari la nullità del contratto in parola, accogliento, di conseguenza, in riforma della gravata sentenza, la domanda di condanna del medesimo geometra convenuto “alla restituzione delle somme corrisposte dalla Sig.ra a titolo Pt_1
di “acconto per prestazioni professionali prestate” pari ad €. 4.357,08”, in adempimento del suo obbligo restitutorio frutto degli effetti giuridici della nullità contrattuale;
B) In via del tutto gradata, ove non dovesse dichiarare la predetta nullità
contrattuale, in ogni caso, ritenuta la fondatezza di tutti o parte dei motivi di gravame proposti, in riforma della impugnata sentenza, accolga il proposto gravame e, per gli effetti, 1) dichiari la responsabilità professionale ex art. 1176 pagina 2 di 13 c.c. e l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. del geometra CP_1
per aver omesso importanti informazioni riguardo lo stato dei luoghi del
[...]
terreno sul quale avrebbe dovuto essere costruita l'abitazione, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme corrisposte dalla signora a titolo Pt_1
di “acconto per prestazioni professionali prestate” pari ad €. 4.357,08; 2) accerti e dichiari il comportamento contrario alla normale diligenza professionale e alla buona fede imputabile al geom. nonché il nesso di causalità esistente tra il CP_1
progetto realizzato da quest'ultimo e la sottoscrizione del preliminare di compravendita immobiliare, stabilito che la dott.ssa se fosse stata a Pt_1
conoscenza delle reali condizioni del terreno oggetto della lottizzazione, non avrebbe mai sottoscritto tale contratto e, per l'effetto, condanni parte appellata al pagamento di tutti i danni patrimoniali che si quantificano in €. 100.000,00 -
ovvero la somma versata dall'attrice a titolo di acconto alla società venditrice del terreno, come previsto nel contratto preliminare di compravendita immobiliare -
e non patrimoniali patiti dalla stessa nella misura che il Giudice riterrà di giustizia;
C) condanni parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, nonché, in riforma della prima statuizione, al pagamento di quelle relative al primo grado in favore dell'appellante o, in subordine, statuisca circa la integrale compensazione di entrambe le medesime.
Per parte appellata:
Nel merito: rigettare l'appello con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 3 di 13 Con citazione notificata in data 27.02.2019, conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Brescia esponendo: Controparte_1
- che in data 21.12.2012 aveva conferito a di Parte_2 Per_1
un incarico di mediazione per l'acquisto di un immobile avente
[...]
determinate caratteristiche sito in Padenghe del Garda con destinazione d'uso residenziale composto da villa singola con lotto di terreno circostante;
- che in realtà la deducente era alla ricerca di un terreno su cui edificare e l'agenzia le aveva dato il nominativo del geom. di Padenghe sul Garda per CP_1
la realizzazione del progetto;
- che, sulla scorta del progetto redatto dal geometra, in data 22.03.2013, la deducente aveva stipulato con un preliminare di compravendita Controparte_2
immobiliare avente ad oggetto il terreno edificabile ubicato a Padenghe del
Garda identificato al foglio 3 part. 165 di mq. 720 sul quale realizzare il fabbricato residenziale di superficie lorda di mq. 170 corrispondenti a mq. 400
commerciali con annesso terreno non edificabile di mq. 350;
- che la deducente aveva sostenuto tutti gli oneri progettuali e in data 4.04.2014
aveva presentato al Comune il Permesso di Costruire, salvo poi apprendere che non era possibile realizzare l'abitazione voluta in quanto il geometra non le aveva mai comunicato che quella parte di suolo non era edificabile secondo il piano regolatore vigente;
- che dopo aver appreso dette circostanze aveva deciso di risolvere il preliminare stipulato con e aveva richiesto alla promittente alienante la Controparte_2
pagina 4 di 13 restituzione di quanto versato, pari ad € 140.000, a mezzo di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, ma l'esecuzione forzata ben difficilmente avrebbe comportato il soddisfacimento del suo credito.
Fatte tali premesse, l'attrice lamentava che il professionista non aveva svolto il suo incarico con la dovuta diligenza e aveva omesso di informarla del fatto che tutto il comparto era già soggetto ad una lottizzazione e quindi era necessaria una progettazione coordinata di tutti i lotti.
Instava pertanto per la restituzione dei compensi versati pari ad € 4.357,08 e per il riconoscimento del danno stimato in € 100.000.
Si costituiva con comparsa il geom. che resisteva replicando Controparte_1
che l'attrice era perfettamente in grado di comprendere la situazione del compendio immobiliare che avrebbe acquistato e che era stata informata della situazione;
che l'Ufficio Tecnico Comunale non aveva rigettato la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica, ma aveva emesso solo un parere sospensivo;
che nel giudizio promosso contro l'attrice non aveva Controparte_2
invocato la sua responsabilità e comunque la stessa non solo aveva preteso la restituzione del doppio della caparra e degli acconti versati alla società
promittente alienante, ma in altro giudizio promosso contro
[...]
aveva preteso il danno ad ancora, una terza volta, lo stesso Parte_2
risarcimento era stato chiesto nel presente processo.
Istruita solo con ordine di esibizione, il giudice adito rigettava la domanda attorea rilevando che il geometra aveva eseguito la progettazione dell'immobile pagina 5 di 13 da costruire sul terreno indicato nel contratto preliminare;
che il rapporto contrattuale era stato interrotto per volontà della committente anche alla luce del parere sospensivo emesso dalla Commissione Paesaggistica, attesa la necessità
di una variante da approvare da parte del Comune prima di concedere il permesso di costruire;
che la mancata edificazione dell'immobile era dipesa dal fatto che non aveva stipulato la convenzione urbanistica e, Controparte_2
pertanto, nessun inadempimento era ascrivibile al geometra convenuto.
L'attrice veniva condanna a rifondere le spese nella misura di € 14.103 oltre accessori.
Con ordinanza del 27.03.2024 il consigliere istruttore sottoponeva alle parti ex art. 101 c.p.c. la questione ella nullità del contratto intercorso tra le parti con la seguente ordinanza:
“Ritenuto che dall'esame della documentazione versata in atti, e in particolare
di quella acquista ex art. 210 c.p.c. nel corso del processo di primo grado, pare
che il progetto redatto dal geom. rientri nella competenza di altre figure CP_1
professionali con conseguente nullità del contratto;
Considerato infatti che, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n.
274, che non è stato modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei
geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste
costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche
parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende
anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con
pagina 6 di 13 riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o
destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di
calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone,
essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche
modeste, che adottino strutture in cemento armato. Pertanto, la progettazione e
la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla
competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a
nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia
controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i
calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere
altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente
affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto
professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che,
qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per
civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla
direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione -
richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia
riservata alla competenza degli ingegneri (cfr. tra le decine di massime
conformi Cass.
8.01.2021 n. 100, Cass. 26.04.2023 n. 10951, Cass. 24.03.2023
n. 8487);
Ritenuto altresì che il giudice d'appello ha il potere-dovere di rilevare, in via
ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un'espressa deduzione di
pagina 7 di 13 parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva
del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente
acquisiti al processo (cfr. Cass. 11.12.2023 n. 34590) …”
Le parti depositavano memoria sul tema e quindi la causa era rinviata all'udienza 10.09.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi, atti depositati solo da parte appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
1176 e 1218 c.c. in quanto l'architetto, l'ingegnere o il geometra,
nell'espletamento della loro attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile è
debitore di un'obbligazione di risultato, essendo il professionista tenuto alla presentazione di un progetto concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, mentre nel caso concreto il progetto redatto dal geom. CP_1
non poteva essere realizzato, vista la necessità di apportare integrazioni e modifiche.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza del Tribunale
laddove ha ritenuto di escludere l'inadempimento del geometra sulla scorta del fatto che il permesso di costruire non era stato rilasciato dal Comune di
Padenghe sul Garda per inadempimento determinante non imputabile al progettista a causa della mancata stipulazione della convenzione urbanistica con pagina 8 di 13 la società lottizzante Controparte_2
Sostiene che la prestazione del progettista consiste nella redazione di un progetto tecnicamente adeguato e non nell'edificazione dell'opera e dunque non era invocabile per il geometra alcuna impossibilità sopravvenuta.
Con il terzo motivo parte appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha valorizzato il dedotto inadempimento contrattuale sotto il profilo informativo ex art. 1176 c.c.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per violazione dell'onere della prova in quanto, in presenza di un'obbligazione di risultato, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve fornire solo la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, non essendo tenuto a provare la colpa del professionista e la relativa gravità.
A giudizio della Corte, i predetti motivi sono superati dal rilievo dell'istruttore in punto nullità del contratto inter partes condiviso dal Collegio.
Per consolidato orientamento di legittimità “La progettazione e la direzione di
opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza
professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando
in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato
da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato,
atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della
progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal
pagina 9 di 13 committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale,
sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, qualora il
rapporto professionale abbia avuto a oggetto una costruzione per civili
abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei
lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione
anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza
degli ingegneri (cfr. Cass. 27.12.2024 n. 34641 e tutte le massime indicate nell'ordinanza Cass. 26.04.2023 n. 10951, Cass. 24.03.2023 n. 8487, Cass.
8.01.2021 n. 100).
La competenza dei geometri, ai sensi dell'art. 16 lett. m) R.D. 11.02.1929 n.
274, non modificato dalla legge 1068/1971, è limitata alla progettazione,
direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adizione, anche in via parziale, di strutture in cemento armato e si può estendere, in via eccezionale, a strutture in cemento armato solo con riguardo a piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non esigono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone essendo di norma riservata ad ingegneri ed architetti la competenza per costruzioni civili,
anche modeste, che adottino strutture in cemento armato. Come scritto in ordinanza, a nulla rileva che il progetto redatto dal geometra sia stato visto da professionista abilitato, circostanza non accaduta nel caso concreto.
Dall'esame delle tavole acquisite nel corso del processo di primo si evince che la pagina 10 di 13 progettazione aveva per oggetto una casa di civile abitazione di notevoli dimensioni con l'uso di cementi armati trattandosi di progetto prevedente un piano interrato, un piano seminterrato e terra e un primo piano.
È dunque evidente che la progettazione di una siffatta opera pacificamente esula dalle competenze del geometra e dunque il rapporto contrattuale inter partes è
inficiato da nullità, rilevabile in via officiosa anche in difetto di espressa eccezione, a condizione che i vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (cfr. Cass. 11.12.2023 n. 34590).
La nullità del contratto di prestazione d'opera con cui si affidano a un geometra compiti eccedenti le sue competenze professionali comporta per il committente l'esclusione non solo dell'obbligo di corresponsione del compenso, ma anche il diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass. 24.03.2023 n. 8487).
Pertanto, dovrà restituire quanto percepito, ossia € 4.357,08, Controparte_1
oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data dei versamenti al saldo.
Quanto alla pretesa risarcitoria, va dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni la domanda risarcitoria di € 100.000 è stata avanzata solo in via subordinata, mentre detta domanda era stata proposta in via principale nell'atto di appello;
in ogni caso in questo processo non esiste alcuna prova del danno patito da GI, infatti, rammentare che già l'odierna appellante Parte_1
ha ottenuto un decreto ingiuntivo verso la promittente alienate per Controparte_2
ottenere la restituzione dell'acconto e il doppio della caparra ex art. 1385 c.c.
pagina 11 di 13 (che dunque già contiene una determinazione forfettizzata del danno) e, per giunta, ha convenuto in giudizio anche la società di intermediazione immobiliare per ottenere lo stesso danno con evidente triplicazione della medesima posta risarcitoria.
La reciproca soccombenza (accoglimento della domanda di restituzione del compenso, ma rigetto della pretesa risarcitoria) e il rilievo officioso della nullità
giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione di metà, ponendo la restante parte a carico di La fase istruttoria di primo grado e quella di CP_1
trattazione del presente grado vengono liquidati nel valore minimo in ragione della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2287/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18.09.2023, così provvede:
- in accoglimento del gravame, accerta la nullità del contratto di conferimento professionale inter partes e condanna a restituire a Controparte_1 Pt_1
il corrispettivo percepito, ossia € 4.357,08 oltre interessi legali ex art.
[...]
1284 primo comma c.c. dalla data dei versamenti al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a restituire a quanto eventualmente Controparte_1 Parte_1
percepito per effetto della sentenza di primo grado;
- compensa per metà le spese di lite che liquida, per l'intero quanto al primo pagina 12 di 13 grado, in € 518 per borsuali ed € 2.127 per compenso (di cui € 425 per la fase studio, € 425 per la fase introduttiva del giudizio, € 426 per la fase istruttoria ed
€ 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
e, per il presente grado, per l'intero, in € 804 per anticipazioni ed € 2.419 per compenso (di cui € 536 per la fase studio, € 536 per la fase introduttiva del giudizio, € 496 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., ponendo la restante parte a carico di parte appellata CP_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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