Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA letti gli atti della controversia iscritta al n. 9951/2024 R.G.
TRA
, nata il [...] a [...] (c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Francesco Lembo e Annalisa Intorcia - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024 la ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta presso l' in qualità di Collaboratore Professionale Controparte_2
Sanitario - Infermiere Professionale, con inquadramento nella categoria D del CCNL Sanità, nonché di lavorare sulla base di turni (come specificati in ricorso), lamenta che nel periodo dal
20.2.2020 al 2.11.2022, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non ha percepito la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-2018.
Ha pertanto convenuto in giudizio la al fine di sentir: Controparte_1
A) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018, per il periodo lavorativo dal 20.2.2020 al 2.11.2022, e per l'effetto B) condannare la . al pagamento in favore del ricorrente Controparte_3 dell'importo di € 1.360,40 , come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso
***
La domanda è fondata.
1
Tale norma dispone:
“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Orbene, si osserva che la disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il termine di 30 giorni dallo svolgimento della prestazione nel giorno festivo infrasettimanale;
dunque (come pure dedotto in memoria difensiva) un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non avendo il ricorrente effettuato la scelta nel suindicato termine, questa è passata alla resistente che, però, non ha provveduto in tal senso.
Ciò posto, pacifico che la ricorrente lavora come “turnista”, in punto di diritto le parti non convengono in merito all'interpretazione da dare al suindicato art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018.
In particolare, la convenuta pur non contestando che tale norma contrattuale trova applicazione anche per i dipendenti “turnisti”, deduce:
- che la stessa non trova “automatica applicazione per così dire de plano, ossia per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, ma è necessario, perché ciò accada, che tale attività sia stata “straordinariamente” prestata in un giorno festivo infrasettimanale rispetto alla normale organizzazione lavorativa”;
- che la ricorrente la ricorrente “turnista” non avrebbe svolto attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro.
Per completezza, si evidenzia che in merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è pronunciata la Suprema Corte.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nella ordinanza n. 1505/2021:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
2 5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
3 5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 Pt_2 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
4 6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass.
n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c)
CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
6.6. a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015);
…”.
Pertanto, anche avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, questo giudice aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
Ciò posto, si rileva che la convenuta non ha contestato che la ricorrente ha svolto l'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso;
circostanza, peraltro, documentata dai cartellini sanitari di presenza in atti (cfr. produzione attorea).
Deve, inoltre, evidenziarsi che, a fronte della specifica allegazione dell'istante di non aver chiesto il riposo compensativo, nonché di non aver goduto dello stesso, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso in cui ha reso la prestazione, parte resistente non ha fornito prova contraria.
La stessa, infatti, si è limitata ad allegare che la ricorrente avrebbe goduto dei riposi compensativi
(cfr. pag. 10 della memoria difensiva), peraltro contraddicendo la tesi dalla medesima sostenuta circa la non spettanza di tali riposi.
Orbene, ritiene il Tribunale che il turnista che presta servizio in giorno infrasettimanale festivo, se non beneficia del giorno di riposo compensativo, gode di un giorno festivo in meno, e dunque effettua una giornata di lavoro in più, rispetto a chi non è in servizio nel medesimo giorno.
Pertanto il compenso per cui è causa è dovuto a prescindere dal superamento o meno del monte orario lavorativo previsto.
5 D'altra parte, come innanzi già esposto, l'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 prevede un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
In sostanza, nel caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale:
- entro 30 giorni il lavoratore ha la possibilità di richiedere di godere del riposo compensativo o la corresponsione del compenso previsto da tale norma contrattuale;
- se il lavoratore non esercita tale facoltà, la scelta tra quest'ultima passa all'amministrazione che, pertanto, è tenuta a riconoscere al lavoratore o un giorno di riposo compensativo o il compenso monetario previsto dalla norma.
Dunque, la struttura di tale obbligazione costituisce dimostrazione che sia riposo compensativo chiesto dal lavoratore, nonché quello disposto dalla datrice di lavoro dopo il decorso dei suindicati 30 giorni, sia il compenso monetario dovuto in alternativa (che le parti contrattuali hanno ritenuto di dover commisurare a quello previsto per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo) spettano a prescindere dallo svolgimento di ore superiori a quelle previste settimanalmente.
Per tali motivi, alla ricorrente deve essere riconosciuto il compenso di cui art. 29, comma 6, del
CCNL 2016-2018.
Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi attorei, in quanto, oltre a non essere stati specificamente contestati, risultano correttamente elaborati.
La convenuta, pertanto, deve essere condannata a pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 1.360,40 in relazione al periodo dal 20.2.2020 al 2.11.2022; il tutto oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, oltre che della serialità della lite, le spese di lite vengono compensate nella misura di un terzo;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la a pagare in favore della ricorrente, per le causali di cui in Controparte_1 parte motiva, la complessiva somma di € € 1.360,40, oltre interessi legali su ciascuna posta del credito annualmente rivalutata dalla maturazione al soddisfo;
b) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna la a pagare Controparte_1 in favore della ricorrente il residuo;
residuo che liquida in € 1.280,00 oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché € 49,00 per contributo unificato, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
In Napoli, il 27.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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