Ordinanza cautelare 19 maggio 2011
Sentenza 28 novembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/11/2011, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01783/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2011, proposto da:
EK TA, rappresentato e difeso dagli avv. Paola Miotti, Andrea Andretta, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
contro
L’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. P-TV/L/N/2009/103541 pronunciato dal Dirigente presso la Prefettura di Treviso Dr.ssa De Palma in data 23.02.2011 e notificato in data successiva, con il quale si disponeva il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig. Targa Attilio nei confronti del ricorrente, istanza inoltrata a mezzo servizio telematico in data 25.09.2009 avanti la Prefettura di Treviso - Sportello Unico Immigrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette in fatto di aver presentato richiesta di emersione dal lavoro irregolare e che in sede di procedimento è risultato di essere stato indagato per il reato di furto di una bicicletta, in concorso.
La Prefettura di Treviso, a seguito del parere negativo della Questura, dopo aver notificato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, adottava il provvedimento impugnato.
Avverso tale provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il ricorrente non è stato condannato ma risulta soltanto rinviato a giudizio. Inoltre il giudizio di pericolosità è del tutto privo di supporto motivatorio. In ogni caso il ricorrente non può essere considerato pericoloso in quanto soggetto incensurato che è incorso solo in un episodio di scarso rilievo penale.
Inoltre non è stato considerato che il ricorrente svolge attualmente regolare attività lavorativa in qualità di lavoratore domestico e ha dato prove effettive costanti di buona condotta.
Non si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione.
All'odierna pubblica udienza la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero il provvedimento impugnato è stato giustificato sul rilievo che "lo straniero risulta rinviato a giudizio per furto aggravato in concorso compiuto in data 7. 11. 2009. Inoltre risulta aver fornito alle forze di polizia durante i controlli diversi alias e pertanto si reputa persona socialmente pericolosa".
In buona sostanza l'amministrazione ha ritenuto che il ricorrente fosse da considerare persona pericolosa (ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423) in forza di un procedimento penale pendente per furto (in concorso) di una bicicletta e per aver fornito alle forze di polizia alias diversi.
Ebbene nella specie la motivazione sulla presunta pericolosità è del tutto mancante posto che, l'amministrazione fa discendere in modo pressoché automatico l’affermata pericolosità del ricorrente dal citato procedimento penale in corso. In disparte poi fatto che il reato oggetto del citato procedimento penale si sostanza in un episodio di scarsissimo allarme sociale.
In altre parole, nella specie, difetta ogni ancoraggio a seri e concreti elementi idonei a denotare l'effettiva pericolosità del ricorrente.
Sul punto va rilevato che seppure l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti di inaffidabilità e di pericolosità del cittadino extracomunitario, in ogni caso la stessa deve fondare il diniego su idonea motivazione circa la gravità dei concreti elementi dai quali deriverebbe allarme sociale.
Nella specie, all'evidenza, l'episodio di rilevanza penale, oltre che essere unico è anche di scarso rilievo, e pertanto, lo stesso, non appare idoneo a giustificare un giudizio di pericolosità sociale.
In definitiva ad avviso del Collegio il giudizio di pericolosità sociale non appare supportato da una congrua motivazione e pertanto deve ritenersi fondata la dedotta censura di eccesso di potere per difetto di motivazione.
In forza delle svolte considerazioni ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2011
IL SEGRETARIO