Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei NOi Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6182/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/12/2024
DA
rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
ROMANO ROSARIA
E
rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LEONI ANDREA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova, affinché Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
ordinando al Comune di Carpignano Salentino (Le) di annotare
[...]
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dichiarando compensate le spese legali;
chiedono l'omologazione delle seguenti condizioni della separazione: 1) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre alla quale viene pure assegnata la casa familiare con tutti gli arredi e le suppellettili ad eccezione dei seguenti beni mobili: robot lavapavimenti, computer fisso con scrivania, un macchinario lava tappeti, un
2) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 somma di € 250,00 anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e, nella ipotesi in cui il sig. rilascerà la casa CP_1 coniugale in data precedente a quella pattuita il contributo per il mantenimento sarà versato dal giorno del rilascio. L'assegno sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat;
3) le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori in pari misura e con riguardo alla natura delle stesse e alla modalità di corresponsione i coniugi fanno espresso rinvio al Protocollo di Intesa adottato dal Parte_2
Tribunale di Mantova;
4) l'assegno unico verrà ripartito tra il NO e la NOa CP_1
nella misura del 50% ciascuno;
Parte_1
5) il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti modalità:
- terrà con sé il bimbo a settimane alterne prelevandolo dalla scuola il giovedì pomeriggio per poi riaccompagnarlo il lunedì mattina. Nei fine settimana in cui rimane con la madre, il padre trascorrerà con lo stesso il giovedì Per_1 pomeriggio, prelevandolo dalla scuola per poi riaccompagnarlo alle ore 20:00 presso la casa coniugale;
- durante il periodo estivo il bambino trascorrerà un periodo anche continuativo di due settimane con il padre e di due settimane con la madre, previo accordo entro il 30 aprile di ciascun anno al fine di consentire la pianificazione con i rispettivi enti datoriali del periodo feriale. Durante il predetto periodo rimane sospeso il diritto di visita per ciascun genitore;
- trascorrerà la vigilia del Natale e il Natale con un genitore e la vigila Per_1 del Capodanno e il Capodanno con l'altro ad anni alterni, precisando che la prossima festività natalizia sarà goduta con il padre. Del pari la Pasqua sarà trascorsa un anno con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro e così per anni alterni;
- quanto alle festività, che interessano direttamente il bambino, ovvero il giorno del compleanno, dell'onomastico, le altre festività religiose quale prima comunione, ecc., recite scolastiche, eventi sportivi, le stesse saranno trascorse con entrambi i genitori;
6) le spese condominiali relative alla casa familiare ubicata in Curtatone
(Mantova) via Giuseppe Aresi n. 50, non riferite a manutenzioni di carattere straordinario, le utenze, tasse rifiuti e qualsiasi altra spesa connessa all'utilizzo dell'immobile saranno a carico della NOa dalla data Parte_1 successiva al rilascio dell'abitazione da parte del NO , il quale CP_1 invece si farà carico delle predette spese nella misura del 50% relativamente ai consumi ed oneri contabilizzati fino alla data di permanenza nella casa coniugale;
7) il pagamento del mutuo ipotecario contratto dai coniugi per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare sarà ripartito tra il NO e CP_1 la NOa , nella misura del 50% ciascuno, sino alla sua Parte_1 estinzione;
8) il NO e la NOa provvederanno CP_1 Parte_1 entro il 31.12.2024 al trasferimento dell'autovettura Renault Twingo, tg. GN 223GE, alla NOa , la quale sosterrà il costo del Parte_1
2 passaggio e, da tale data, si farà carico del pagamento di tutti i ratei del finanziamento acceso per l'acquisto del veicolo stesso e provvederà altresì ad intestare l'assicurazione del predetto veicolo a proprio nome;
9) il NO e la NOa sono CP_1 Parte_1 economicamente autonomi e quindi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CARPIGNANO EN in data 15/07/2017 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 4 parte, serie A, parte II anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARPIGNANO EN (LE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 27.3.25
La Giudice relatrice
3 Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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