Art. 109.
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.